Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30-12-2000
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Decreto
29 dicembre 2000
Aggiornamento
degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti
a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto
l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione,
all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative
pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);
Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati relativo al mese di novembre 2000 comunicato dall'Istituto
nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale
dell'indice del mese di novembre 2000 rispetto a novembre 1998
in misura pari al 4,8%;
Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con
incarico per le aree urbane e il Ministro dei trasporti e della
navigazione;
Decreta:
1.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo
codice della strada, e' aggiornata secondo la tabella figurante
in allegato al presente decreto.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
Allegato
Gli
importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma
previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti
come segue:
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 30.000
a L. 120.000", lo stesso deve, intendersi sostituito con
quello "da L. 38.100 a L. 152.420";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 50.000
a L. 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito con
quello "da L. 63.510 a lire 254.030";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 60.000
a L. 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito con
quello "da L. 76.210 a L. 152.420";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 100.000
a L. 400.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con
quello "da L. 127.020 a L. 508.070";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 120.000
a L. 240.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con
quello "da L. 152.420 a L. 304.840";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 150.000
a L. 300.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con
quello "da L. 190.530 a L. 381.050";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 200.000
a L. 800.00", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello
"da L. 254.030 a L. 1.016.140";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 500.000
a L. 2.000.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con
quello "da L. 635.090 a L. 2.540.350";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 1.000.000
a L. 4.000.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con
quello "da L. 1.270.180 a L. 5.080.700".
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