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Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto 29 dicembre 2000

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione, all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);
Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2000 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000 rispetto a novembre 1998 in misura pari al 4,8%;
Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e' aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Allegato

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 30.000 a L. 120.000", lo stesso deve, intendersi sostituito con quello "da L. 38.100 a L. 152.420";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 50.000 a L. 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito con quello "da L. 63.510 a lire 254.030";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 60.000 a L. 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito con quello "da L. 76.210 a L. 152.420";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 100.000 a L. 400.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 127.020 a L. 508.070";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 120.000 a L. 240.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 152.420 a L. 304.840";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 150.000 a L. 300.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 190.530 a L. 381.050";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 200.000 a L. 800.00", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 254.030 a L. 1.016.140";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 500.000 a L. 2.000.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 635.090 a L. 2.540.350";
- ove era originariamente previsto l'importo "da L. 1.000.000 a L. 4.000.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 1.270.180 a L. 5.080.700".




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