Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 20-12-2000
MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Decreto
7 dicembre 2000
Calendario
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno
2001.
IL
MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto
l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo codice
della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, con il quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione ha dettato norme regolamentari
concernenti la revisione per alcune categorie di veicoli a motore
in armonia con quanto previsto dalla direttiva 96/96/CE del
20 dicembre 1996, del Consiglio dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale
il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni
per la revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori;
Considerato che al momento non risultano emanate normative specifiche
in materia di prove di inquinamento per motoveicoli e ciclomotori;
Ritenuto di dover allineare le revisioni dei suddetti veicoli
alla cadenza prevista dall'art. 80, comma 3, del citato nuovo
codice della strada;
Considerato che per il suddetto allineamento e' necessario programmare
un piano di richiamo compatibile con l'operativita' dei soggetti
preposti alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di un
numero di operazioni tecniche costante negli anni;
Decreta:
Art.
1.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4,
del nuovo codice della strada, e' disposta per l'anno 2001,
la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di
veicoli:
a) ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo codice della strada,
compresi i quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale
5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato
per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di
quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati
sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti
di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o
80 del nuovo codice della strada;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo,
motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici
e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art.
53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al
servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f)
e g), del nuovo codice della strada, immatricolati per la prima
volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che,
successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo
nuovo codice della strada.
Art.
2.
1. La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle
categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'.
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione,
il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo
alla particolarita' dei veicoli di cui al precedente art. 1,
sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre
1996, del Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti sono
effettuati con decorrenza 1° gennaio 2002, sulla base delle
norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione
ovvero secondo le direttive emanate, in mancanza di norme comunitarie,
dal Dipartimento dei trasporti terrestri entro il 30 aprile
2001.
Art.
3.
1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 devono essere
effettuate nel corso dell'anno 2001 secondo il seguente calendario:
a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera
a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia
stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i
veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per
la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo;
b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera
a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia
stato rilasciato tra il 1° aprile e il 30 giugno e per i
veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per
la prima volta tra il 1° aprile e il 30 giugno;
c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera
a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia
stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30 settembre e per
i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati
per la prima volta tra il 1° luglio e il 30 settembre;
d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera
a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia
stato rilasciato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per
i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati
per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.
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