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Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Decreto 7 dicembre 2000

Calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo codice della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato norme regolamentari concernenti la revisione per alcune categorie di veicoli a motore in armonia con quanto previsto dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996, del Consiglio dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori;
Considerato che al momento non risultano emanate normative specifiche in materia di prove di inquinamento per motoveicoli e ciclomotori;
Ritenuto di dover allineare le revisioni dei suddetti veicoli alla cadenza prevista dall'art. 80, comma 3, del citato nuovo codice della strada;
Considerato che per il suddetto allineamento e' necessario programmare un piano di richiamo compatibile con l'operativita' dei soggetti preposti alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di un numero di operazioni tecniche costante negli anni;

Decreta:

Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del nuovo codice della strada, e' disposta per l'anno 2001, la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
a) ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo codice della strada, compresi i quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo codice della strada;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), del nuovo codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo codice della strada.

Art. 2.
1. La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'.
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarita' dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996, del Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti sono effettuati con decorrenza 1° gennaio 2002, sulla base delle norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione ovvero secondo le direttive emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti terrestri entro il 30 aprile 2001.

Art. 3.
1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel corso dell'anno 2001 secondo il seguente calendario:
a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo;
b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° aprile e il 30 giugno;
c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° luglio e il 30 settembre;
d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

 

 




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