Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 19-12-2000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE
14 novembre 2000, n. A26
Consulenti
alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale
6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000,
n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni,
incidenti.
Ai
dirigenti coordinatori
Ai centri prova autoveicoli
Agli uffici provinciali M.C.T.C.
All'assessorato trasporti turismo comunicazioni della regione
Sicilia - Direzione trasporti
Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e
trasporti motorizzazione civile
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e
trasporti
All'ISPESL
Alla Confindustria
Alla CONFAPI
Alle associazioni autotrasportatori
Alla Assocarri
Al SUNFER
Alla Confcommercio
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Federchimica
Alla Unione petrolifera
Alla Associazione italiana commercio chimico
All'Assogasliquidi
All'ASSOGPL
All'UNASCA
Alla FEDERTAAI
All'ASIAC
Come
e' noto, con il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40,
e' stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE
relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale
dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per
ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.
Con
circolare n. A09 del 6 marzo 2000 sono state date le disposizioni
operative circa le modalita' di rilascio del certificato provvisorio,
della dichiarazione del consulente, nonche' gli obblighi derivanti
dall'attivita' ordinaria e straordinaria del consulente.
Con
decreto ministeriale 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, sono state emanate norme
attuative del decreto legislativo n. 40/2000, contenenti, tra
l'altro, le procedure e modalita' di esame.
Con
decreto dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state
individuate e nominate le commissioni di esame.
Con
decreto ministeriale 4 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 27 luglio 2000, e' stata individuata la
tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti
alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e
per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo n. 40/2000.
Con
circolare n. A21 del 7 luglio 2000 sono state fornite le disposizioni
esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione,
alle esenzioni ed agli incidenti.
Con
decreto interministeriale 27 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, sono stati stabiliti
i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente,
in attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo
n. 40/2000.
In
relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende
necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle
norme, integrando e sostituendo la circolare n. A21 del 7 luglio
2000 che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente
formulazione evidenziate in corsivo.
Trattandosi
di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia
utilizzata alle definizioni ADR/RID.
1.
Domanda d'esame.
Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del
capo del Dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n.
1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati
nell'allegato II alla presente circolare.
I candidati presenteranno domanda presso uno degli uffici provinciali
sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice
"A" dell'allegato I del suindicato decreto ministeriale
n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti,
i cui importi, fissati con decreto del Ministero dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 27 settembre
2000, vengono riepilogati nella tabella seguente:
Diritti
che i candidati agli esami di consulente per trasporto di merci
pericolose debbono versare
Tariffa|Importo
|Tipo di operazione
_______|______________________|________________________________________
| |Diritto di ammissione ad una sessione
| |di esame per candidati che non siano
A1 |L. 240.000 EURO 123,95|già titolari di un certificato
_______|______________________|________________________________________
| |Diritto di ammissione ad una sessione
| |di esame, per candidati già in
| |possesso di un certificato (o che
| |abbiano già conseguito una idoneità),
| |per l'integrazione con la seconda
| |modalità, od una o più
| |specializzazioni aggiunte, od entrambi
A2 |L. 200.000 EURO 103,29|i casi
_______|______________________|________________________________________
| |Diritto di ammissione ad una sessione
A3 |L. 200.000 EURO 103,29|di esame per rinnovo quinquennale
_______|______________________|________________________________________
| |Diritto per il rilascio del
A4 |L. 10.000 EURO 5,16 |certificato
I versamenti, sono effettuati presso la Banca d'Italia sul capitolo
n. 3563, art. 6, intestato al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti terrestri con la seguente
causale: "Partecipazione agli esami per il conseguimento
(o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente
per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose".
La quietanza dell'avvenuto pagamento e' allegata in originale
alla domanda di esame.
In
alternativa, i versamenti possono essere eseguiti sul conto
corrente postale intestato alla locale Tesoreria provinciale
dello Stato, con la causale: "Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, cap. n.
3563, art. 6, titolo il, categoria 11. Partecipazione agli esami
per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione
professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle
merci pericolose", utilizzando i bollettini che prevedono
oltre alla ricevuta anche l'attestazione, che deve essere allegata,
in originale, alla domanda di esame per comprovare l'avvenuto
pagamento.
La
domanda di esame deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta
di bollo di L. 20.000. La richiesta per il rilascio del certificato
deve essere presentata in bollo unitamente alla attestazione
della quietanza di pagamento della tariffa A4 (diritto per il
rilascio del certificato). Al fine di semplificare le procedure
e' possibile presentare un'unica istanza nella quale si chiede
sia la partecipazione all'esame, sia il rilascio del certificato;
in tal caso a tale istanza deve essere allegata l'attestazione
del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per domanda d'esame e
L. 20.000 per il rilascio del certificato) sul c/c postale n.
4028 (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici
provinciali) e la quietanza della tariffa A4.
Si
precisa che in caso di assenza all'esame, il candidato puo'
ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta
semplice senza pagare alcun diritto.
Nei
caso in cui non superasse l'esame, il candidato puo' presentarsi
alle successive prove solo rinnovando la domanda d'esame (in
bollo) e ripagando la tariffa in base al tipo di operazione.
Non deve pagare la tariffa A4, relativa al rilascio del certificato
se tale diritto e' stato versato all'atto della prima richiesta.
Si
raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice
fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento
informatico.
Le
province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto
speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei
propri statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995 per
le province di Trento e Bolzano e decreto del Presidente della
Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione Sicilia), nominano
autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i
relativi certificati di formazione.
2.
Convocazione per la seduta di esame.
Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute
fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della commissione,
almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i
candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata
a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire
ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno
e l'ora dell'esame.
3.
Svolgimento dell'esame.
Le modalita' di svolgimento dell'esame sono indicate al punto
2 dell'allegato I al decreto ministeriale n. 82T.
Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore
uniformita' di comportamento, che eventuali candidati ritardatari
potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purche' siano arrivati
in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede
e le tracce dello studio del caso.
I candidati possono svolgere gli elaborati relativi al proprio
esame nell'ordine che ritengono piu' opportuno, e devono consegnarli
tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato
in relazione al tipo di prova I questionari per gli esami di
consulente sono reperibili sul sito www.trasportinavigazione.it
4.
Rilascio dei certificati.
I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale presso
cui si e' svolto l'esame: il medesimo ufficio provvede ad evadere
eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento,
ecc.).
5.
Campo di applicazione.
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone
l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "...
effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose ...,
oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".
Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione
della direttiva n. 96/35 le imprese "che scaricano le merci
alla loro destinazione finale" aderendo all'interpretazione
del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000,
nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "...coinvolge
le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose
solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto;
la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci
alla loro destinazione finale".
6.
Esenzioni.
L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000
individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente,
mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri
casi, di cui pero' fornisce le linee guida.
Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono
distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto
(lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera
b).
E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in
regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera
a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi
annuali e mensili ed alla quantita' massima annuale consentita
per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale
4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art.
2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono
darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento
dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di
carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura
fissata in tali commi; l'ufficio ne terra' conto nel programma
di visite ispettive che intendera' effettuare nel corso dell'anno.
Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina
del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto
di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente
a loro carico.
A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie
della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale
10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti
e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti
viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale
10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie
limiti quantitativi per ogni unita' di trasporto: di conseguenza
il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre
anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.
7.
Incidenti.
Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento
incidentale debba essere considerato "incidente" ai
sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000.
Nella redazione di tale allegato si e' tenuto conto sia di documenti
simili gia' adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia
e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo
di lavoro comune RID/ADR del 16 marzo 2000 tenutasi presso il
Segretariato delle Nazioni Unite.
L'obbligo di redigere la "relazione di incidente"
attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso
la quale egli presta servizio; e' ovvio che tale relazione,
nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla
nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione
del decreto legislativo n. 40/2000, non puo' essere redatta.
8.
Abrogazioni.
La circolare n. 21 del 7 luglio 2000 e' abrogata.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della
fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di
lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in
materia di merci pericolose, che ha gia' fornito un apprezzato
apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni
e nella predisposizione dei questionari d'esame.
Allegato I - Definizione di "incidente"
Nel
presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente",
che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico
di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione
da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4
dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Un "incidente" e' da considerare tale, se risponde
ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:
Criterio
1 - Danni a persone o cose
La
merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve
aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di
cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Cio' premesso, si ha un "incidente" se si verifica
almeno uno dei seguenti eventi:
a) decesso di una o piu' persone;
b) ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi superiore
a sette giorni;
c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore
a cinquemila euro.
Criterio
2 - Perdite di materie pericolose
E'
da considerarsi "incidente" se la quantita' di materia
fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni
di carico o scarico, e' superiore ai limiti di esenzione, per
le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.
Criterio
3 - Motivi precauzionali di ordine pubblico
Sono
parimenti da considerare "incidenti" anche quegli
eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o
scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia
avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita'
pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali,
quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al
traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.
Allegato II - Commissioni di esame per consulenti per la sicurezza
dei trasporti di merci pericolose (di cui al d.d. 23 giugno
2000)
La
circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione,
rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, e'
da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato
puo' liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere
l'esame, qualunque sia la propria residenza.
Commissione n. 1 (Piemonte - Valle d'Aosta) - Sede: Torino,
corso Belgio, 158, tel. 011-8980933;
Commissione n. 2 (Lombardia) - Sede: Milano, via Cilea, 119,
tel. 02-353791;
Commissione n. 3 (Veneto) - Sede: Venezia-Mestre, strada della
Motorizzazione, 13, tel. 041-2388258;
Commissione n. 4 (Friuli - Venezia Giulia) - Sede: Trieste,
via Bellini, 3, tel. 040-679111;
Commissione n. 5 (Liguria) - Sede: Genova, corso Sardegna, 36/1d,
tel. 010-51631;
Commissione n. 6 (Emilia-Romagna) - Sede: Bologna - Zona Roveri,
via dell'Industria, 13, tel. 051-6018711;
Commissione n. 7 (Toscana) - Sede: Firenze - Sesto Fiorentino
- Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese, 160, tel. 055-3068;
Commissione n. 8 (Marche) - Sede: Ancona, via I Maggio, 142,
tel. 071-2851221;
Commissione n. 9 (Lazio - Umbria) - Sede: Roma - Ufficio operativo
Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel. 06-81691;
Commissione n. 10 (Abruzzo - Molise) - Sede: Pescara - Villa
Raspa di Spoltore, via Francia, 3, tel. 085-413833;
Commissione n. 11 (Campania) - Sede: Napoli, via Argine, 422,
tel. 081-5911111;
Commissione n. 12 (Puglia) - Sede: Bari - Modugno, via F. De
Blasio - Zona industriale, tel. 080-5850111;
Commissione n. 13 (Basilicata - Calabria) - Sede: Potenza, via
del Gallitello - Pal. Ungano, tel. 0971-54726;
Commissione n. 14 (Sardegna) - Sede: Cagliari - Strada statale
554, km 1,600, tel. 070-240631.
Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto
speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni
autonome nominate dai rispettivi enti locali.
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