Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14-12-2000
MINISTERO
DELLE FINANZE
Decreto
24 ottobre 2000, n.370
Regolamento
recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono
il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio
di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati
mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma
2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
IL
MINISTRO DELLE FINANZE
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione
e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n.
633 del 1972, in virtu' del quale, per determinate operazioni
ivi elencate, l'emissione della fattura non e' obbligatoria
se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione
dell'operazione, nonche' il successivo secondo comma, secondo
cui la richiamata disposizione puo' essere estesa, con decreto
del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti
che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformita',
frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente
onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti
connessi;
Visto l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che prevede e disciplina la procedura
di rettifica della fatturazione;
Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che autorizza il Ministro delle finanze a determinare
con propri decreti le modalita' ed i termini per l'emissione,
la numerazione, la registrazione delle fatture, le liquidazioni
periodiche ed i versamenti relativi alle somministrazioni di
acqua, gas, energia elettrica e simili;
Visto l'articolo 74, quarto comma, prima parte, a norma del
quale gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione, tali da
comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori
al mese, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro
delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi
versamenti trimestralmente anziche' mensilmente;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980
recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione
di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento
urbano;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari
per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato,
ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' conferitagli
dai suddetti articoli per determinare particolari modalita'
di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni
relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica
e simili, all'esercizio di lampade votive nei cimiteri, alla
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
e del servizio di fognatura e depurazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre
1999, n. 215/99;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'emissione di note di
variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni
in presenza di conguagli di consumi, errori o altre tipologie
di regolarizzazioni contabili;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
a norma del citato articolo 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art.
1. - Fatturazione delle operazioni
1. Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni
di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento
urbano, nonche' per le operazioni relative al servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che
tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sempreche' contengano tutti
gli elementi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, salvo
il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono
essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica
e dall'ubicazione dell'utenza. Nei confronti dello stesso cliente
puo' essere emessa un'unica bolletta per le somministrazioni
effettuate in relazione a uno o piu' contratti distinti. In
tal caso la numerazione progressiva prevista dall'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, potra' essere sostituita
da un numero di conto attribuito alle specifiche aggregazioni
delle posizioni contrattuali.
2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma
2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai
servizi di fognatura e di depurazione sono emesse, da parte
del gestore di tali servizi, nei confronti del gestore del servizio
di acquedotto, il quale addebita al cliente, con le bollette
di cui al comma 1, il corrispettivo da questi dovuto e l'imposta
relativa per detto servizio di fognatura e depurazione.
3. Gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici
ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da
terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare
con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della
data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare e' sostituito
dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre
alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con
quella delle singole bollette, tutti gli altri elementi indicati
nelle bollette medesime.
Art.
2. - Registrazione dei corrispettivi
1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle
bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel
registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
con le modalita' ivi previste. Le annotazioni devono essere
effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre
solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione.
2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono
essere singolarmente annotate, anziche' nel registro di cui
al comma 1, in quello previsto dall'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con le modalita' ivi indicate.
3. I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 possono
effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle
distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture
emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese
successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della
loro emissione.
Art.
3. - Prestazioni accessorie
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate
in ciascuno giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa
misuratori, volture di utenza e simili, quando non siano addebitati
nelle bollette-fatture, devono essere annotati nel registro
previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le
modalita' ivi previste ed entro i termini stabiliti dall'articolo
2, comma 1.
Art.
4. - Dichiarazioni e liquidazioni periodiche
1. Per le operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, le annotazioni
di liquidazione periodica previste dall'articolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo
mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso
termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta
senza corresponsione degli interessi. Per le operazioni o attivita'
diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, eventualmente
effettuate dai medesimi soggetti, resta fermo l'obbligo della
distinta annotazione e connessi adempimenti previsti dal titolo
II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
2. Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma 1 deve
tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l'imposta
e' divenuta esigibile nel trimestre solare.
Art.
5. - Servizio delle lampade votive nei cimiteri
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, anche alle prestazioni effettuate dai soggetti
che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Art.
6. - Norma residuale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art.
7. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data e' abrogato il decreto del Ministro delle
finanze 16 dicembre 1980, recante particolari modalita' di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative
alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore
e teleriscaldamento urbano i cui corrispettivi sono addebitati
mediante bollette.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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