Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6-12-2000
DECRETO
29 novembre 2000
Criteri
per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visti
l'art. 10, comma 5 e l'art. 3, comma 1, lettera i), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge-quadro sull'inquinamento
acustico";
Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante
"Nuovo codice della strada";
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante
"Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre
1997, n. 496, Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento
acustico prodotto dagli aeromobili civili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, recante: "Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore";
Visto il proprio decreto 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante "Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1998, n. 459, Regolamento recante norme d'esecuzione dell'art.
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia d'inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario;
Considerata la necessita' di stabilire criteri omogenei per
la realizzazione delle attivita' di risanamento dall'inquinamento
da rumore prodotto dall'esercizio delle infrastrutture dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta
del 23 novembre 2000;
Decreta:
Art.
1. Campo d'applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione,
da parte delle societa' e degli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse,
ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
Art.
2. Obblighi del gestore.
1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province
e le regioni, hanno l'obbligo di: individuare le aree in cui
per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si
abbia superamento dei limiti di immissione previsti;
- determinare il contributo specifico delle infrastrutture al
superamento dei limiti suddetti;
- presentare al comune e alla regione o all'autorita' da essa
indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore
prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra.
2. I piani vengono presentati secondo le modalita' ed i termini
seguenti:
a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale
e locale:
a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la societa' o l'ente gestore individua le
aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti
e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente
o all'autorita' da essa indicata;
a.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore
presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o
all'autorita' da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento
del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre
1995, n. 447. Tale termine si applica anche nel caso in cui
si accerti il superamento dei valori limite successivamente
all'individuazione di cui al punto a.1), in ragione di sopravvenute
modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita'
di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
a.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro quindici anni: dalla data di espressione
della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio
provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo',
d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita'
degli interventi da realizzare, dell'entita' del superamento
dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di
insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale
o di piu' regioni:
b.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree
dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti
e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti
o alle autorita' da esse indicate;
b.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore
presenta ai comuni interessati, alle regioni o alle autorita'
da esse indicate, il piano di contenimento ed abbattimento del
rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre
1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si
accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione
di cui al punto b.1), in ragione di sopravvenute modificazioni
di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio
o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
b.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro quindici anni: dalla data di espressione
della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio
provvedimento se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo',
d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita'
degli interventi da realizzare, dell'entita' di superamento
dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di
insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
c) per gli aeroporti:
c.1) entro diciotto mesi dall'individuazione dei confini delle
aree di rispetto di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997,
art. 6, comma 1, il gestore individua le aree dove sia stimato
o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i
dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita'
da esse indicate;
c.2) entro i successivi diciotto mesi, nel caso di superamento
dei valori limite, l'esercente presenta ai comuni interessati
ed alle regioni o alle autorita' da esse indicate il piano di
contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art.
10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica
anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite
successivamente all'individuazione di cui al punto c.1), in
ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale
o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico
dell'infrastruttura;
c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro 5 anni: dalla data di espressione della
regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento
se previsto;
dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo',
d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita'
degli interventi da realizzare, dell'entita' del superamento
dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di
insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
d) per le altre infrastrutture:
d.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree
dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti
e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti
o alle autorita' da esse indicate;
d.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore
presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorita'
da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del
rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre
1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si
accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione
di cui al punto d.1), in ragione di sopravvenute modificazioni
di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio
o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
d.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro cinque anni:
- dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da
essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
- dalla data di presentazione del piano qualora la regione,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione
puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della
complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' di
superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione
di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi.
3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai
fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto,
i comuni possono notificare alle societa' ed enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
l'eventuale superamento dei limiti previsti.
4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto delle indicazioni
contenute negli allegati 2 e 3, deve contenere: a) l'individuazione
degli interventi e le relative modalita' di realizzazione;
b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti
concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento
dei limiti;
c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti
per ciascun intervento;
d) il grado di priorita' di esecuzione di ciascun intervento;
e) le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.
5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento
previsto nel piano di risanamento, la societa' o l'ente gestore
ivi compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree
oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti
per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento
e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o all'autorita'
da essa indicata.
Art.
3. Criteri di priorita' degli interventi.
1. Fermo restando quanto stabilito in materia di priorita' dall'art.
5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459
del 18 novembre 1998, l'ordine di priorita' degli interventi
di risanamento e' stabilito dal valore numerico dell'indice
di priorita' P, la cui procedura di calcolo e' indicata nell'allegato
1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le infrastrutture di interesse nazionale o di piu' regioni
saranno stabiliti ordini di priorita' anche a livello regionale
sulla base delle determinazioni della Conferenza unificata di
cui all'art. 5.
3. La regione o l'autorita' da esse indicata puo' stabilire,
d'intesa con i comuni interessati, un ordine di priorita' degli
interventi che prescinda dall'indice di priorita' di cui al
comma 1.
4. Nel caso di piu' gestori concorrenti al superamento dei limiti
previsti nella zona da risanare, i gestori medesimi provvedono
di norma all'esecuzione congiunta delle attivita' di risanamento.
La regione, o l'autorita' da essa indicata, in sede di definizione
dell'ordine di priorita' di cui al comma 3, tiene conto delle
esigenze di esecuzione congiunta degli interventi.
Art.
4. Obiettivi dell'attivita' di risanamento.
1. Le attivita' di risanamento devono conseguire il rispetto
dei valori limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di
trasporto, stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di quanto disposto dall'art.
3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, nonche' dall'art. 15, comma 1, della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono piu'
fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore
fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture.
3. L'attivita' di risanamento e' svolta dai soggetti di cui
all'art. 1, comma 1, relativamente alle infrastrutture concorrenti,
che partecipano all'intervento di risanamento, secondo il criterio
riportato in allegato 4 che costituisce parte integrante del
presente decreto, oppure attraverso un accordo fra i medesimi
soggetti, le regioni e le province autonome, i comuni e le province
territorialmente competenti.
Art.
5. Oneri e modalita' di risanamento.
1. Gli oneri derivanti dall'attivita' di risanamento sono a
carico delle societa' e degli enti gestori delle infrastrutture
dei trasporti che vi provvedono in conformita' a quanto previsto
dall'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata,
approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale
o di piu' regioni e provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza
unificata, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri
su base regionale, tenuto conto delle priorita' valutate ai
sensi dell'art. 3, comma 1, dei costi dei risanamenti previsti
per ogni regione e del costo complessivo a livello nazionale.
3. Gli interventi strutturali finalizzati all'attivita' di risanamento
devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorita':
a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al
ricettore;
c) direttamente sul ricettore.
4. Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati qualora,
mediante le tipologie di intervento di cui ai punti a) e b)
del comma 2, non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento
dei valori limite di immissione, oppure qualora lo impongano
valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.
Art.
6. Attivita' di controllo.
1. Le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
e delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo
di ogni anno, e comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e alle regioni
e ai comuni competenti, anche al fine del controllo dell'applicazione
delle disposizioni in materia di accantonamento delle risorse
finanziarie di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995:
a) l'entita' dei fondi accantonati annualmente e complessivamente
a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995;
b) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli
interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.
2. L'attivita' di controllo sul conseguimento degli obiettivi
del risanamento e' svolta, nell'ambito delle competenze assegnate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla normativa
statale e regionale.
Art.
7. Norma di salvaguardia.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono
in conformita' dei rispettivi statuti e alle relative norme
di attuazione.
Art.
8. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo sua
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
1 - Indice di priorita' degli interventi di risanamento.
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Allegato 2 - Criteri di progettazione degli interventi di risanamento.
Per
la progettazione degli interventi di risanamento si possono
utilizzare modelli matematici che devono consentire:
- la descrizione dell'ambiente di propagazione del rumore, la
morfologia del terreno, la presenza di edifici ed infrastrutture,
con la possibilita' di attribuire valori dei coefficienti di
assorbimento o indici di isolamento per le superfici, almeno
per bande di ottava;
- l'archivio di dati relativi alla potenza sonora delle sorgenti,
aggiornabile mediante rilievi strumentali: tale archivio deve
essere rappresentativo ad esempio del parco ferroviario nazionale,
delle tipologie delle autovetture circolanti, delle pavimentazioni;
- l'archivio di dati relativi alle caratteristiche acustiche
di isolamento e di assorbimento dei materiali usati in edilizia
e per la realizzazione di interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore, con possibilita' di aggiornamento;
- di tenere conto, negli algoritmi di calcolo, dei principali
fenomeni caratterizzanti la propagazione del rumore dalla sorgente
al ricettore, come le riflessioni del primo ordine e quelle
secondarie,
- le diffrazioni semplici e multiple, l'attenuazione per divergenza
e quella per assorbimento;
- di ottenere risultati su base cartografica in scala non inferiore
a 1:1000, sotto forma di punti singoli, curve di isolivello
sia in pianta che in sezione trasversale relative a situazioni
precedenti e seguenti l'intervento.
Il progetto di risanamento deve assicurare il conseguimento
dei valori di immissione del rumore nelle zone interessate dall'esercizio
dell'infrastruttura.
La progettazione deve prevedere:
a) l'individuazione delle vie di propagazione del rumore dalla
sorgente all'ambiente ricevente;
b) le misure e/o le stime del livello massimo di rumore esterno
agli edifici in dB(A) con caratterizzazione dello spettro medio
del rumore;
c) il dimensionamento delle pareti delle facciate sulla base
dell'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 1997, allegato A, e sulla base dei dati di progetto;
d) la verifica della condizione che l'indice dell'isolamento
acustico standardizzato di facciata sia maggiore o eguale a
quello stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 1997, allegato A, tabella B.
Progettazione
acustica.
La progettazione acustica degli interventi di bonifica si articola
nei punti seguenti:
- rilevazione dei flussi di traffico e loro disaggregazione
per tipologie di mezzi di trasporto e loro categorie, per periodi
della giornata, per velocita' media;
- caratterizzazione acustica della sorgente mediante l'acquisizione
dello spettro medio del rumore, dei livelli sonori
- equivalenti continui diurni e notturni, della distribuzione
statistica dei livelli;
- acquisizione della corografia della zona in scala non inferiore
a 1:5000 e della planimetria dell'area interessata e della infrastruttura
in scala non inferiore a 1:1000, con l'indicazione degli edifici
da risanare: nel caso di strade urbane, devono essere acquisite
le sezioni stradali tipiche (L,U) ed i profili degli edifici;
- tracciamento di una mappa acustica dell'area circostante l'infrastruttura
da effettuare sulla base di misure e con l'ausilio di un modello
previsionale;
- la mappa deve contenere le curve di isolivello, gli edifici
da risanare;
- individuazione di interventi opportuni, per il contenimento
del rumore immesso anche mediante l'utilizzo di modelli matematici
di dettaglio.
Progettazione
esecutiva degli interventi di risanamento.
I progetti esecutivi devono comprendere:
- il progetto acustico di dettaglio che tenga conto delle peculiarita'
dell'infrastruttura;
- il progetto strutturale, contenente i riferimenti alle normative
vigenti;
- la valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento
e la motivazione tecnica ed ambientale delle scelte effettuate;
- l'analisi e gli elenchi dei prezzi unitari;
- i computi metrici;
- la stima dei lavori.
In particolare, il progetto acustico di dettaglio deve tenere
conto delle caratteristiche costruttive dell'infrastruttura
e della sua potenzialita' e deve avere i seguenti contenuti
minimi:
- livelli equivalenti di rumore immesso in corrispondenza dei
ricettori piu' esposti, in condizioni ante-operam;
- livelli equivalenti di rumore immesso in corrispondenza dei
ricettori piu' esposti, in condizioni post-operam;
- individuazione e dimensionamento degli interventi di abbattimento
del rumore per il conseguimento dei limiti di esposizione previsti
dalla legge;
- corografia della zona in scala non inferiore a 1:5000;
- planimetria dell'area interessata dall'intervento in scala
non inferiore a 1:1000;
- eventuali sezioni significative in scala non inferiore a 1:200;
- documentazione fotografica;
- la individuazione degli interventi ed il controllo dei risultati,
ad intervento effettuato, devono essere eseguiti con l'ausilio
di modelli di calcolo e di misure di verifica in situ.
Requisiti
degli interventi di risanamento.
Le forniture, i materiali e le opere per le attivita' di risanamento
e bonifica dell'inquinamento da rumore devono essere tali da
assicurare la qualita' degli interventi e la loro durata nel
tempo.
Barriere
acustiche artificiali.
Le barriere acustiche artificiali poste in fregio alle infrastrutture
viarie e ferroviarie devono essere obbligatoriamente fonoassorbenti,
laddove possano instaurarsi significativi fenomeni di riflessioni
dell'onda sonora in corrispondenza di edifici;
- devono essere modulari, in massimo grado in modo da consentire
la rapida sostituzione di loro parti e la loro manutenzione.
I fornitori di barriere acustiche devono certificare e garantire
sia la durata della verniciatura che il mantenimento delle sue
proprieta' di protezione.
Le barriere devono essere certificate da enti anche appartenenti
ad altre nazioni con le quali sia in vigore un accordo di reciprocita':
le prove di certificazione del potere fonoisolante R devono
essere eseguite secondo la norma EN 1793-2 e l'indice di valutazione
del potere fonoisolante DL R si ricava secondo le norme EN 1793-2
e EN 1793-3;
- il coefficiente di assorbimento acustico \alpha s deve essere
certificato secondo la norma EN 1793-1 e l'indice di valutazione
dell'assorbimento acustico DL \alpha si ricava secondo le norme
EN 1793-1 e EN 1793-3;
- la curva in frequenza dell'indice di assorbimento acustico
\alpha s deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
=================================================
Frequenza (Hz) | Coefficiente \alpha s
=================================================
125 | 0,20
250 | 0,50
500 | 0,65
1000 | 0,80
2000 | 0,75
4000 | 0,50
Pavimentazioni antirumore.
Le caratteristiche di assorbimento acustico delle pavimentazioni
antirumore possono essere verificate:
- in laboratorio, applicando il metodo ad onde stazionarie (tubo
di Kundt) in condizioni di incidenza normale su carote prelevate
in situ dopo il quindicesimo giorno dalla stessa del conglomerato;
- in situ in accordo con la norma ISO/DIS 13472-1.
Finestre
fonoisolanti.
L'indice di isolamento acustico di una finestra deve essere
determinato secondo le modalita' previste dalle norme ISO 140/3-95,
140/4-78,717/1-82 e successivi aggiornamenti.
Le finestre fonoisolanti possono essere del tipo autoventilate,
onde consentire, anche se chiuse, il passaggio dell'aria per
differenza di pressione fra ambiente esterno ed ambiente interno,
attraverso un aeratore avente sezione e profilo a labirinto
ed avente pareti interne ricoperte di materiale fonoassorbente.
Collaudo
e certificazione.
Gli interventi di risanamento devono essere collaudati allo
scopo di accertarne la rispondenza alle previsioni progettuali.
Il collaudatore verifica la rispondenza dell'intera opera e
delle sue parti a quanto previsto dal progetto acustico.
Il collaudatore, tecnico competente in acustica ai sensi della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6, accertera' altresi'
l'esistenza e la correttezza delle certificazioni di cui al
punto 1.3.
Allegato
3.
Allo
scopo di rendere comparabili i costi delle attivita' di risanamento
e di consentire una corretta programmazione dei piani pluriennali
di risanamento, puo' essere fatto riferimento ai costi unitari
per le tipologie di intervento riportate in tabella 1, se indicate
nella relazione tecnica. Se viene fatto riferimento ad altri
tipi di intervento non contenuti nella citata tabella, gli interventi
stessi devono essere descritti compiutamente ed i relativi costi
unitari devono essere chiaramente indicati.
Tabella
1 - CARATTERIZZAZIONE E INDICE DEI COSTI DI INTERVENTI DI BONIFICA
ACUSTICA
Allegato
4 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PERCENTUALI DELL'ATTIVITA'
DI RISANAMENTO DA ASCRIVERE A PIU' SORGENTI SONORE CHE IMMETTONO
RUMORE IN UN PUNTO
[vedi
file PDF]
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