Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 4-12-2000
Decreto
7 luglio 2000, n. 357
Regolamento
recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68"
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTA
la legge 12 marzo 1999, n.68, recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili";
VISTO l'art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.68
che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici la possibilità di essere parzialmente esonerati
dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;
VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n.68
del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi
agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri
e modalità per la loro concessione;
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha espresso parere favorevole
sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre
1999;
RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente
alle osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si è
preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento
mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale
nel piu' ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla
valorizzazione delle capacità lavorative della persona
disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente
residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento
offerto dalla legge;
ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;
VISTE le osservazioni della Corte dei Conti - Ufficio di Controllo
per gli atti del Ministero del lavoro - formulate con rilievo
n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi conformare;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
Art.
1 - Ambito di applicazione
In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito
delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori
disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale
dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta
dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità
per la loro concessione.
Art.
2 - Disciplina del procedimento
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che,
per le speciali condizioni della loro attività non possono
occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta
dall'art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano,
al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito
denominato "servizio", domanda di esonero parziale
dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente
motivata in ordine alle speciali condizioni di attività
che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, possono consentire l'esonero.
L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per
un periodo di tempo determinato.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale,
i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art.
14 della legge n.68 del 1999, della regione in cui è
situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo
per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di lire
25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore
disabile non occupato.
Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento,
la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma
2, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge
n.68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale
il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute
dei versamenti a tale titolo effettuati.
L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente
alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della
presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale
e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n.68 del 1999,
deve essere versato contestualmente alla presentazione della
domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di
cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo
termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso
tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni
al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro
in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero,
che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità
dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato,
di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni
previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n.68 del 1999.
Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento
del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi
del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento,
la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda può
essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla
precedente autorizzazione.
Art.
3 - Criteri e modalità di concessione
Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione
all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di
speciali condizioni di attività, accertando la presenza,
in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità connaturata al tipo di attività,
anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge
l'attività stessa;
- particolare modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa.
In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal
comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni
di disabilità e con le capacità lavorative degli
aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda
che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle
speciali condizioni di attività per le quali si richiede
l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge
n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero
parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento
della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche
di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere
aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti
nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore
del trasporto privato.
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68
del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento
mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono
dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano
trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.
Art.
4 - Modalità della domanda
La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere
presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio
in cui ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite
a piu' unità produttive, dislocate in diverse province,
la domanda è presentata al servizio del territorio in
cui il datore di lavoro ha la sede legale.
Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi
identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti
per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede
l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta,
descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere
difficoltoso l'inserimento di personale disabile, secondo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere
informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno
o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul
territorio delle unità operative interessate.
Le regioni individuano modalità semplificate per le domande
di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la
modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto
organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.
Art.
5 - Adempimenti degli uffici
Qualora la domanda di esonero parziale interessi piu' unità
produttive dislocate in diverse province, il servizio competente
a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al suo inoltro
presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa
interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente
a tale unità operativa.
Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero
parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli
obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella
richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta
per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione
delle eventuali sanzioni già irrogate. Qualora l'autorizzazione
non venga concessa, gli importi già versati o da versare
a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini
della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo
della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere
presentata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68
del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento
che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è
presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda
di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di
lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata
la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n.
68 del 1999.
Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività,
alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito
rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività
svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività
stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il
rapporto deve pervenire al servizio entro 60 giorni dalla richiesta,
trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di
questo, all'emanazione del provvedimento.
Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente
motivato, nel termine massimo 120 giorni dalla data di ricevimento
della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al
datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare
tale termine per non piu' di 30 giorni, per il compimento di
ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato
agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di
cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha
ricevuto la domanda.
In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in
ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro
possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità
di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio
della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione
della domanda nonché il versamento del contributo di
cui all'articolo 2, comma 2.
Art.
6 - Disposizioni finali
Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto
dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati
i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento sullo stato
di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento,
in occasione della relazione presentata ai sensi del citato
articolo 21.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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