Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30-11-2000
LEGGE
21 novembre 2000, n.353
Legge-quadro
in materia di incendi boschivi.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Capo
I - PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
Art.
1. - (Finalita' e principi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla
conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della vita
e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli
enti competenti svolgono in modo coordinato attivita' di previsione,
di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi
con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita'
di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della
presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di
cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi
delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi
anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome interessate su richiesta delle medesime e
previe opportune intese.
Art.
2. - (Definizione)
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita'
a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.
Art.
3. - (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi)
1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione
delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive
deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza,
dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia",
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta
giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive
di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate
con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con
apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione
delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione
dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
e) gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa
e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco
di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo
di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi
boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti
e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva
contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e
dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento
idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del
bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi
del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu'
elevato rischio;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attivita' informative;
o) la previsione economico-finanziaria delle attivita' previste
nel piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per
quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino
alla effettiva operativita' della stessa, del Dipartimento,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale
dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche
a livello interprovinciale, le attivita' di emergenza per lo
spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture
operative delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1
restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi
gia' approvati dalle regioni.
Art.
4. - (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)
1. L'attivita' di previsione consiste nell'individuazione, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle
aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonche' degli
indici di pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione
l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta
attiva di cui all'articolo 7.
2. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in essere azioni
mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio
nonche' interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.
A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo
e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale
le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente
alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' interventi
colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale
degli ambienti naturali e forestali.
3. Le regioni programmano le attivita' di previsione e prevenzione
ai sensi dell'articolo 3. Possono altresi', nell'ambito dell'attivita'
di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di
aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale,
prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi
boschivi.
4. Le regioni provvedono altresi' alla predisposizione di apposite
planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e,
nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica
e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di
rischio di incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunita' montane ed i comuni attuano le
attivita' di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni
stabilite dalle regioni.
Art.
5. - (Attivita' formative)
1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva
educazione ambientale in attivita' di protezione civile, lo
Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei
programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine
e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione
di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione
di soggetti per le attivita' di previsione, prevenzione degli
incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni
possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
6. - (Attivita' informative)
1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono,
ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla
popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio
e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di
pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale
di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con
il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art.
7. - (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi
comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento,
allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operativita' della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina
sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo
unificato (COAU), le attivita' aeree di spegnimento con la flotta
aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa
e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.
Il personale addetto alla sala operativa del COAU e' integrato
da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle
proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo
e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi
a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti
(SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei
propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a
terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi
di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,
riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata
preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica
qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente
necessita', richiedendoli all'Autorita' competente che ne potra'
disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta
aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite
le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a
terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi
aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini,
le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato
tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attivita'
connesse alle finalita' di cui alla presente legge deve essere
prevalentemente impiegato nelle attivita' di prevenzione di
cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto
ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento,
e' data priorita' al personale che ha frequentato, con esito
favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni
sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto
ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse
dal fuoco.
Art.
8. - (Aree naturali protette)
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede
per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori,
su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato e'
predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di
intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori,
sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce
un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo
3.
3. Le attivita' di previsione e prevenzione sono attuate dagli
enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1
e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunita'
montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle
regioni.
4. Le attivita' di lotta attiva per le aree naturali protette
sono organizzate e svolte secondo le modalita' previste dall'articolo
7.
Art.
9. - (Attivita' di monitoraggio e relazione al Parlamento)
1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operativita' della stessa, del Dipartimento, svolge attivita'
di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge
e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
stessa.
Capo
II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI
Art.
10. - (Divieti, prescrizioni e sanzioni)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa
da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.
E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi
previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato
il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita' dell'atto.
E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli,
la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive,
fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata
gia' rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base
degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa
autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni,
sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche,
salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente,
per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico
e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela
di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi'
vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione
del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire,
tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco
nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati
dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente.
L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.
Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate
ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi
definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione
degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative
ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i
periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si
applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore
a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione
al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una
sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore
a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di
edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi
dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo
comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice,
nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera
e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono
vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo
3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni
sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga
a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da
parte di esercenti attivita' turistiche, oltre alla sanzione
di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione
o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento
del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare
delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni
al soprassuolo e al suolo.
Art.
11. - (Modifiche al codice penale)
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni
un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con
la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui
al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione
da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici
o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo
comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un
danno grave, esteso e persistente all'ambiente".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ",
al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 423".
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma,
e' aggiunto il seguente: "Se al fuoco appiccato a boschi,
selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento,
segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo
423-bis".
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai
due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) e' abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ",
al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo
423-bis,".
Capo
III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA
IN VIGORE
Art.
12. - (Disposizioni finanziarie)
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione
di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali
delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unita'
previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile, sono trasferite in apposite unita'
previsionali di base del centro di responsabilita' n. 20 "Protezione
civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo
svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3,
3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce
alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi
annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al
patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale,
costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10
miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto
tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata
totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio
precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di
tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali
territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni
loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede
per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento
delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma
2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni
avviene con le medesime modalita' di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7
connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato
si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati
agli organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione
delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonche'
ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), e' autorizzata
la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unita'
previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione
civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per la successiva
assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operativita'
della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente
legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operativita' della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione
delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente
legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte,
entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento
di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo
Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti
di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle
relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo
per la protezione civile" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze
connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare
ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede
locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga
alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Art.
13. - (Norme abrogate ed entrata in vigore)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente
legge e in particolare:
a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative
per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure
urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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