Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 29-11-2000
COMITATO
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE
DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE
27 settembre 2000
Contenuti
dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita'
dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera
a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
IL
COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, recante il regolamento di
organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo
denominato albo;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera a), del medesimo
decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese
di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione
all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta
da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto
all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto
in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto
28 aprile 1998, n. 406, di dover fissare i contenuti della predetta
attestazione;
Delibera:
Art.
1. - Generalita'
1. L'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma
3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, deve essere
attestata a mezzo di perizia giurata, in prosieguo denominata
perizia.
2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti
dati:
a) dati riguardanti i veicoli: fabbrica/tipo; numero di targa;numero
di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature
installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore
umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare
(es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione
risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di
terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio
e relativi codici dell'attivita' economica, delle cose o classi
di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione
al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all'albo
autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 1998, n. 85;
b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato
idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con
i relativi C.E.R.;
c) le modalita' e le condizioni di effettuazione del trasporto
in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali e'
richiesta l'iscrizione;
3. L'attestazione dell'idoneita' di piu' di un veicolo puo'
essere redatta in un unico documento, purche' vengano riportati,
per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1
e 2.
Art.
2. - Attribuzioni del responsabile tecnico
1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche
del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonche' il rispetto
delle modalita' e delle condizioni di trasporto precisate nella
perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti,
sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico.
2. Il responsabile tecnico e' tenuto a dare senza indugio comunicazione
al legale rappresentante dell'impresa e alla sezione regionale
dell'albo dell'eventuale inidoneita' dei veicoli.
Art.
3. - Rifiuti classificabili come merci pericolose e altri rifiuti
1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino
nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle
merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia
o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi ADR
ed il trasporto deve avvenire con le modalita' di cui all'art.
168 del codice della strada.
2. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino
nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle
merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in
relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:
a) per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido
o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il
tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di
idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con
idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere
utilizzate, altresi', cisterne per il trasporto di merci pericolose
alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.
b) i rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere
trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche:
- non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare,
alla durata e frequenza d'uso nei limiti della normale utilizzazione
del veicolo;
- essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di
acqua, vapore, ecc.);
- consentire facilmente il carico e lo scarico;
- essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da
trasportare, con possibilita' di aperture che evitino il formarsi
di sovrapressioni interne.
3. I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale
di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 non possono
essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.
Art.
4. - Carrozzerie stabilmente installate
1. Le caratteristiche rilevate in sede di effettuazione della
perizia e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto
di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza
delle sponde la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore,
la possibilita' o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilita'
di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare
dalla perizia medesima ed essere riportate nel provvedimento
di iscrizione.
Art.
5. - Carrozzerie mobili
1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile,
come risulta dalla carta di circolazione del veicolo.
2. L'accertamento del perito deve essere effettuato su almeno
una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte. Le caratteristiche
rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto
di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza
delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore,
la possibilita' o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilita'
di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare
nella perizia ed essere riportate nel provvedimento d'iscrizione.
Art.
6. - Imballaggi
1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
si fa riferimento alle appendici A5 e A6 dell'ADR.
2. Per le tipologie di rifiuti che non rientrano nel campo di
applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose
il riferimento alle norme delle sopracitate appendici ha luogo
solo in quanto le stesse siano applicabili (ad es. non ricorre
l'approvazione degli imballaggi da parte dell'autorita' competente
o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa ADR).
Art.
7. - Prove di funzionamento
1. La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali
attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico
dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l'etichettatura
fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali
previsti dal codice della strada.
Art.
8. - Disposizioni transitorie e finali
1. Le perizie gia' rilasciate alla data di adozione della presente
deliberazione restano valide ed efficaci per tutta la durata
del periodo d'iscrizione in corso.
2. In sede di rinnovo dell'iscrizione, la perizia puo' essere
sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli
effetti della legge n. 15/1968, con la quale il legale rappresentante
dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze
anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, attestano
che i dati, le condizioni, le prescrizioni, le caratteristiche
ed i requisiti individuati ed attestati nella perizia rilasciata
ai sensi della presente deliberazione continuano ad essere attuali,
sono rispettati e sono conformi a quanto previsto per l'esercizio
dell'attivita' dalla normativa vigente. Sono fatte salve, in
ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 2.
3. La deliberazione prot. n. 00l del 17 novembre 1997 e' abrogata.
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