chi siamo
     la rivista
     la rivista: numero in corso
     la rivista: numeri precedenti
     la redazione
     le tariffe pubblicitarie
     per abbonarsi alla rivista
     i libri
     i convegni
     informazione tecnica
     collaboratori tecnici
     la normativa
     varie
     contattaci
     ritorna alla home page

Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29-11-2000

COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 27 settembre 2000

Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di dover fissare i contenuti della predetta attestazione;

Delibera:

Art. 1. - Generalita'
1. L'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, deve essere attestata a mezzo di perizia giurata, in prosieguo denominata perizia.
2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati:
a) dati riguardanti i veicoli: fabbrica/tipo; numero di targa;numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell'attivita' economica, delle cose o classi di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all'albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85;
b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i relativi C.E.R.;
c) le modalita' e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali e' richiesta l'iscrizione;
3. L'attestazione dell'idoneita' di piu' di un veicolo puo' essere redatta in un unico documento, purche' vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

Art. 2. - Attribuzioni del responsabile tecnico
1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonche' il rispetto delle modalita' e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico.
2. Il responsabile tecnico e' tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell'impresa e alla sezione regionale dell'albo dell'eventuale inidoneita' dei veicoli.

Art. 3. - Rifiuti classificabili come merci pericolose e altri rifiuti
1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi ADR ed il trasporto deve avvenire con le modalita' di cui all'art. 168 del codice della strada.
2. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:
a) per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresi', cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.
b) i rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche:
- non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d'uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo;
- essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua, vapore, ecc.);
- consentire facilmente il carico e lo scarico;
- essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilita' di aperture che evitino il formarsi di sovrapressioni interne.
3. I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.

Art. 4. - Carrozzerie stabilmente installate
1. Le caratteristiche rilevate in sede di effettuazione della perizia e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilita' o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilita' di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare dalla perizia medesima ed essere riportate nel provvedimento di iscrizione.

Art. 5. - Carrozzerie mobili
1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo.
2. L'accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte. Le caratteristiche rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilita' o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilita' di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare nella perizia ed essere riportate nel provvedimento d'iscrizione.

Art. 6. - Imballaggi
1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, si fa riferimento alle appendici A5 e A6 dell'ADR.
2. Per le tipologie di rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose il riferimento alle norme delle sopracitate appendici ha luogo solo in quanto le stesse siano applicabili (ad es. non ricorre l'approvazione degli imballaggi da parte dell'autorita' competente o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa ADR).

Art. 7. - Prove di funzionamento
1. La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l'etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali previsti dal codice della strada.

Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali
1. Le perizie gia' rilasciate alla data di adozione della presente deliberazione restano valide ed efficaci per tutta la durata del periodo d'iscrizione in corso.
2. In sede di rinnovo dell'iscrizione, la perizia puo' essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, attestano che i dati, le condizioni, le prescrizioni, le caratteristiche ed i requisiti individuati ed attestati nella perizia rilasciata ai sensi della presente deliberazione continuano ad essere attuali, sono rispettati e sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attivita' dalla normativa vigente. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 2.
3. La deliberazione prot. n. 00l del 17 novembre 1997 e' abrogata.

 

 




     chi siamo          la rivista          i libri          i convegni          informazione tecnica          collaboratori tecnici          normativa          varie          contattaci          ritorna alla home page
web design