Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28-11-2000
MINISTERO
DELLA SANITA'
DECRETO
5 ottobre 2000, n.349
Regolamento
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro sulle categorie di documenti amministrativi sottratti
all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990,
n. 241.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, con il quale e' stato istituito l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sul riordinamento
dell'ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente il regolamento, l'organizzazione, il funzionamento
e la disciplina delle attivita' dell'ISPESL;
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Visto l'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso
nell'adunanza generale del 10 marzo 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva
per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 26 luglio
1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota prot. n. 4776 del 6 aprile 2000;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art.
1. - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo
24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie
di documenti formati dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro o comunque rientranti nella relativa
disponibilita', sottratti all'accesso in relazione ai casi di
esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma
2 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Art.
2. - Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia
dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della
criminalita'.
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge
7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico,
la prevenzione e repressione della criminalita' sono sottratti
all'accesso i seguenti documenti:
a) documenti che consentono di acquisire la conoscenza di processi
industriali nel cui ambito sono prodotti o usati materiali e/o
attrezzature utilizzabili a fini di terrorismo.
Art.
3. - Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia
della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge
7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 5, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza
di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai
richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro
interessi giuridici, sono sottratti all'accesso:
a) documenti riguardanti il trattamento economico individuale
del personale in servizio e in quiescenza, qualora dallo stesso
possano desumersi informazioni di carattere riservato;
b) lo stato matricolare e i documenti riguardanti le situazioni
private dell'impiegato;
c) documenti riguardanti gli accertamenti medici e la salute
delle persone;
d) documenti in possesso dell'Istituto in relazione allo svolgimento
di attivita' medico-sanitaria o di altra natura per la quale
sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
e) documenti attinenti studi e ricerche, per la salvaguardia
del diritto alla invenzione;
f) documenti prodotti o detenuti in relazione all'espletamento
delle attivita' dell'Istituto da cui sia possibile ricostruire
tecnologie e metodi costruttivi o metodi produttivi;
g) documenti concernenti le attivita' di consulenza e assistenza
e/o di ricerca in materia di sicurezza e salute commissionate
da terzi;
h) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori,
forniture di beni e servizi che possono pregiudicare la sfera
di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali,
finanziari, industriali e commerciali.
Art.
4. - Differimento
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso
ai seguenti documenti sara' cosi' differito:
a) documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici
di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonche'
atti e documenti comunque oggetto di dette procedure fino al
momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione
degli atti, salvo che si tratti degli elaborati propri del titolare
dell'interesse;
b) documenti attinenti alle posizioni singole degli interessati
nell'ambito dei lavori delle commissioni di avanzamento fino
alle conclusioni delle operazioni;
c) elenco delle ditte che hanno presentato offerta nel caso
di pubblici incanti fino alla scadenza del termine della presentazione
delle medesime;
d) elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di invito o
che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione
privata, appalto concorso o di gara informale che precede la
trattativa privata fino alla comunicazione finale da parte dell'Istituto
dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l'affidamento a trattativa privata;
e) documentazione e offerta di ditte che partecipano all'affidamento
di lavori e spese in economia fino all'assegnazione delle forniture
alla ditta migliore offerente;
f) verbali delle commissioni di aggiudicazione delle gare fino
al momento dell'atto di aggiudicazione;
g) documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie o formali
fino alla formalizzazione dei provvedimenti relativi;
h) documenti attinenti all'attivita' istruttoria in pendenza
di procedimenti penali, disciplinari e ricorsi amministrativi
fino all'adozione del provvedimento conclusivo.
Art.
5. - Modifiche del presente regolamento
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione
dell'Istituto verifica la congruita' delle categorie di documenti
sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica
di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime
modalita' e forme del presente regolamento.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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