Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24-11-2000
LEGGE
24 novembre 2000, n.340
Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Capo I - NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art.
1. - (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti
di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede
con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi,
criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente
legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i
procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data,
gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano
applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo
7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni
a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi
annuali di semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri:
3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75,
81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento
di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono
aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione
dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581";
h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 e' sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di installazione,
di ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 e' sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
7 luglio 1997, n. 274";
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti
per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte
le seguenti:
"e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole:
", per non piu' di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse
le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo,
le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono
collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione
della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione
dei testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro
il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto
e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative
e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato
in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali,
comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo
e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo
14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino"
sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione
e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai
seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32),
47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione
dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di
vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei
revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e"
sono soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole
italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16
giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse
le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle
norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i
rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando
le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo
72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni,
dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento,
del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
Art.
2. - (Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)
1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno
1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di
attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra
privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente
per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto
privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta,
anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei dati da essa custoditi.
Art.
3. - (Disposizioni in materia di accesso a dati per finalita'
di rilevante interesse pubblico)
1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli
di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,
si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico
ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento
d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso
diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui
vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della
normativa vigente.
Art.
4. - (Rilascio e rinnovi dei passaporti)
1. Il Ministro degli affari esteri puo' delegare per il rilascio
e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci
dei comuni di residenza dei richiedenti.
Art.
5. - (Tutela dei consumatori e degli utenti)
1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta',
impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni
in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione
pubblica".
Art.
6. - (Attivita' istruttorie in materia di sportello unico delle
imprese)
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello
unico delle imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le
autorita' competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da
23 a 27, attivita' istruttorie nell'ambito del procedimento
di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi
e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per
la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi,
provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie
allo snellimento delle predette attivita' istruttorie, al fine
di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini
di cui al citato regolamento".
Art.
7. - (Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti
territoriali e ai contratti d'area)
1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e' aggiunto,
in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma,
ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi
di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662".
2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato
3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione
al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative
ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare
e coordinare la disciplina del settore.
Art.
8. - (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento
strategico dell'energia)
1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione
di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento
strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita'
del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione
dell'offerta, e' soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini
della procedura di cui al presente articolo, per impianti si
intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto
richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento
che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria
si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla
data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente
alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma
1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto
ambientale attestante la conformita' del progetto medesimo alla
vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente
nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione
del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta
di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle
proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente
entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente
tale termine, la determinazione della conferenza di servizi
equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento
si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per
la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse,
adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta
di cui al comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo
12 della presente legge.
Capo II - MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,E ULTERIORI
NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art.
9. - (Ricorso alla conferenza di servizi)
1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola
una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non
li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento,
avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o,
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua
ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione
del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici
giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti
ferroviarie la conferenza di servizi e' indetta dal Ministro
dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza
di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato
spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo
25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso
di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee
delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.
Art.
10. - (Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
convocata per progetti di particolare complessita', su motivata
e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione
di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione,
i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul
progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni
per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione
del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque
giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere,
in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi
si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale
conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta
di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque
entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale.
In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura
di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative,
compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione
disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto
e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi
si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate
o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle
osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni
in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e
convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante
appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del
solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
Art.
11. - (Procedimento della conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di
servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche
per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima
della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni
convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque
in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza
o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per
l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza
non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo
14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede
di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la
necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta
la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma
3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza
di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione
su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il
cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione
procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento,
il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non
abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza
di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti,
per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non
sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni,
si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti
gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta
conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA
e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto
della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino
regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione
nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati".
Art.
12. - (Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti
delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza
di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato
nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato,
non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito
della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati
dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione
di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza
delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute,
la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale,
ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri
o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano
entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente
della provincia o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3
sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione
di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato,
senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso
di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma
2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303".
Art.
13. - (Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni
amministrative)
1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive
norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento,
come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresi' tutti
i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi
all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attivita'
attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite
da specifiche norme di legge ad autorita' preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione
procedente e' sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
Art.
14. - Abrogazioni e norma di raccordo)
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre
1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente
legge.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi
regionali prevedono forme di pubblicita' dei lavori della conferenza
di servizi, nonche' degli atti assunti da ciascuna amministrazione
interessata.
Art.
15. - (Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito,
o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso,
il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero
chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente
che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo
comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore
civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua
istanza al difensore civico".
Capo III - NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art.
16. - (Commissione per la ricostituzione di atti di morte o
di nascita)
1. E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti
di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18
ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento
delle residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio
di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione
di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente
legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge
17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
Art.
17. - (Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse
del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli
articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento
formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano
la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina
organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione
negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
18. - (Termini)
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge
3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' fissato in
otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione
da parte del prefetto, e' fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, e' sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi
ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro
tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu'
decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio
dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime
entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato
e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali".
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, e' sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione
composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione,
particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito
delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali".
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione
di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle
notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo
9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Art.
19. - (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
pubblici a favore delle imprese)
1. Al fine di rendere piu' proficui e celeri gli interventi
pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti
di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli
stessi principi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste dalle singole leggi e in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo
sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura
delle agevolazioni, sia alle modalita' della loro concessione
ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo
17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle
attivita' di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione
industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma
1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio
2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi
del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria
in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Art.
20. - (Rete autostradale e stradale nazionale)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata
di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte
salve le norme in materia di programmazione e realizzazione
di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia".
Art.
21. - (Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali
e viarie)
1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture
autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento
italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici
o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita
la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione
che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale
dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita'
urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla
realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale
per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi,
ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art.
22. - (Piani urbani di mobilita')
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilita' della popolazione,
assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico
ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento
dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile
privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacita'
di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati
dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e
car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle
aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilita'
(PUM) intesi come progetti del sistema della mobilita' comprendenti
l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di
trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio,
sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda
di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i
sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione
all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione
della distribuzione delle merci nelle citta'. Le autorizzazioni
legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui
al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002,
concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore,
alla costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto
e mobilita', a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono
iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento
allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi
complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi
previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni
limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province
aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore
a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le
regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico
e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 e' destinata
a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche,
non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante
95 per cento tra le citta' metropolitane di cui all'articolo
22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed
i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative
di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e
di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti,
i criteri di priorita' nell'assegnazione delle somme, nonche'
le modalita' di erogazione del finanziamento statale, di controllo
dei risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori
dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili
sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art.
23. - (Diritti per la partecipazione a concorsi)
1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500"
sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste
dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti
e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
Art.
24. - (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici
delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi
di gara su uno o piu' siti informatici individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresi'
le necessarie modalita' applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma
1 sono estesi alle societa' concessionarie di lavori e servizi
pubblici, alle societa', alle aziende speciali e ai consorzi
che gestiscono servizi pubblici, nonche' agli altri soggetti
obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria
sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui
al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo
inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria,
sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme
di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine
comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui
giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione
degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni
possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica
ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parita' di condizioni dei partecipanti,
la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione
delle procedure, comprese quelle relative alle modalita' di
collaudo e pagamento, nonche' la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione
delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai
soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione,
il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che e' collocato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia
amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due
periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n.
127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente
articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art.
25. - (Accesso alle banche dati pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano
titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni
del committente pubblico, hanno facolta' di darli in uso gratuito
ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie
esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito
ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti
da chiunque conoscibili.
Art.
26. - (Istituzione dell'Ufficiale elettorale)
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,"
e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle
liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme
del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale
elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni
con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale
elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli
12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale
elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma
3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del
Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al
commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo
funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le
funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state
delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o,
in via subordinata, dal consigliere anziano".
2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione,
dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale
e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono
essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente
della medesima Commissione e dal segretario".
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale,"
sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione
pari o superiore a 15.000 abitanti,";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti
effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino
a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto
supplenti nei comuni cui sono assegnati piu' di 50 consiglieri".
4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione
elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria
scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno
raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre
nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri
pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio
e' composto da piu' di 50 membri.
A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'".
5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni
con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dai seguenti:
"Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale
per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito
registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale
e' la Commissione elettorale comunale il verbale e' redatto
dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della Commissione
presenti alla seduta e dal segretario".
7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal
presidente della Commissione comunale e dal segretario"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso
in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale
i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa
Commissione e dal segretario" 8. All'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale
comunale, con l'assistenza del segretario," sono sostituite
dalle seguenti:
"l'Ufficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione
elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle
seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale
e' la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e'
firmato dal presidente della Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con
l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".
10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della
Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite
dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale".
11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni
elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli
Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".
12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni,
l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali
circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili
della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dal presente
testo unico".
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale,
che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale,
tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto
a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art.
27. - (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte
dei conti)
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo
preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi
trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia
intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo
che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione
di legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo
81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che
costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato,
in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto
termine e' sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali
richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o
del Governo, che non puo' complessivamente essere superiore
a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento
nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le
deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni
dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma,
del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato
dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o piu'
parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto
debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite
della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni
dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' abrogato.
Art.
28. - (Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione
di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981
e marzo 1982)
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge
12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo
3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni e' utilizzato
per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico
danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie opere
di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto
delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio
1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Art.
29. - (Delega al Governo per la predisposizione di un testo
unico delle leggi in materia di commercio estero)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita'
di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo
recante il testo unico in materia di commercio con l'estero,
con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in
materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle
esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere
l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare
quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali,
prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato
con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
Art.
30. - (Pubblicita' delle fusioni e scissioni delle societa')
1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis del codice civile
e' sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi
V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione
e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".
2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile
sono soppresse le parole: "e pubblicata altresi' per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto
deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4),
5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta
iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".
3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione
delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo
che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione
prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle
somme corrispondenti presso una banca".
4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile
le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione"
sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto
di fusione".
5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato.
6. L'articolo 2504-sexies del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti
del procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle
iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli
2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo
2457-ter".
7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile
e' abrogato.
Art.
31. - (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli
strumenti di pubblicita')
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi
legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876,
n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni
speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195,
sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge
25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932,
n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano
presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione
di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti
iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i
tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori
individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel
foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita',
la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme
di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per
assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.
Art.
32. - (Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa
delle societa' di capitali)
1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva
e la fase modificativa delle societa' di capitali sono regolate
dalle disposizioni del presente articolo.
2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese
e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita'
formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data
dell'iscrizione nel registro delle imprese".
3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso
il numero 3).
4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea,
entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni
stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro
delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive
la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute
le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente,
e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza,
ciascun socio a spese della societa', possono ricorrere al tribunale
per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti
i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione
nel registro delle imprese".
5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' inserito il seguente:
"Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel
registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali,
dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo
28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed e' punito con
la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138
e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma
1 e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle
imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui
rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge".
Art.
33. - (Ulteriori semplificazioni in materia societaria)
1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del
comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo
2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo
2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383
e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile
sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice
civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro
delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
e' abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice
civile le parole: "l'originale sia depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese ove e' iscritta la societa'"
sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma
terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse
le parole:
"del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile e' abrogato.
Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole
"dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"dal comma precedente".
Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono
soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo
2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto
e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel
comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata" e nel
comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel
comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile e'
soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis
del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino
ufficiale della societa' per azioni e a responsabilita' limitata"
sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese". Nel comma primo dell'articolo
2435 del codice civile e' soppresso il secondo periodo. Nel
comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole
"pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle
seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice
civile e' abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del
codice civile e' abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452
del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo".
Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse
le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione
nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata". L'art. 2457-bis del codice civile e' abrogato.
La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituita
dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione
o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai
terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa'
non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma
terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' abrogato.
Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile e' soppressa
la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo
2487 del codice civile e' soppressa la parola:
"quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione
nel registro delle imprese". Nell'articolo 2497-bis del
codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e"
sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 2457".
Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse
le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione
nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, e' abrogata. L'articolo
1, comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo
14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e
l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo
IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581
del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL,
il BUSC e".
4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo
2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo
2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo
dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis,
e nel comma quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile
le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "trenta giorni".
Art.
34 - (Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure
di intavolazione)
1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice
e dei provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa,
che importino trasferimento totale o parziale della proprieta'
dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione
o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarita'
del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura dell'ente
pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, e' inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e
dei contratti sottoposti a condizione.
Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla
legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti
preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice
civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti
chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire
o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale
planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo
2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente,
mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria
prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.
Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis,
comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare
contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni
incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente
alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione
del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare
ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle
altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state
eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione
del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei
casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le
annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente
allegato.
Art. 60-quater. - 1. Deve essere cancellata l'annotazione dei
contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente
consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente
con sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare
nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile,
l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte.
Art. 60-quinquies. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione
ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20,
lettera h), la cancellazione dell'annotazione puo' essere ordinata
dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione
risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La
domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi
dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre
pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad
atti muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento
della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni
aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa
intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta
di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande
giudiziali di cui all'articolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate
anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte
in danno della quale la condizione e' mancata o si e' verificata,
salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni
dopo l'annotazione del contratto condizionato";
c) dopo l'articolo 71, e' inserito il seguente:
"Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle
domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita
quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero
e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
1. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente
ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata
in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita'
delle parti";
d) dopo l'articolo 95, e' inserito il seguente:
"Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga
opportuno, puo' delegare ai conservatori dei libri fondiari
preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare
per determinati atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di
cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive
impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice tavolare puo' riservarsi o avocare
a se' la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga
opportuno per la difficolta' sostanziale o giuridica del caso
o per l'importanza o la portata della decisione";
e) dopo l'articolo 130-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore
dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare,
e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli
126 e seguenti".
Art.
35. - (Controversie in materia di masi chiusi)
1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti
la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione
del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate
dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura
civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento
dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione
ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art.
36. - (Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private
autenticate e loro copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorita'
giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto divieto ai notai ed
ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture
private autenticate di asportare anche temporaneamente tali
atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o
archiviati.
2. In tutti quei casi in cui e' prevista a qualsiasi fine la
produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto,
salvo specifico ordine della competente autorita' giudiziaria,
mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico
ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione,
le quietanze ed ogni altra formalita' da annotarsi a margine
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a
cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione
in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale
depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla
competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere
prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono
in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo,
senza preavviso, per verificare la conformita' agli originali
delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. E' abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Art.
37. - (Comunicazione di violazioni tributarie)
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comunicazione
di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Art.
38. - (Trasferimento di impianti, beni e attivita' alle societa'
costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)
1. Alle societa' per azioni, costituite in applicazione degli
articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo
8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far
data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti,
beni e attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti
amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti
gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati
alla originaria societa' conferente e alle societa' conferenti
successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorita' anche in
materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni
concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio
degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle
opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata
in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre
2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attivita' di
produzione di energia che si verifichi precedentemente alla
medesima data.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato
A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO
DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1.
Procedimenti per la concessione dell'indennita' per infortunio
o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio
dei distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con
regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle
dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni
di controllo durante l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati
ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali),
1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze
applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n.
748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi
di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova
degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100,
101 e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per
la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di
autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo - Scorta"
della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia
di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro
delle imprese di imprese, societa', consorzi ed altri enti non
piu' operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non
versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure
concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli
impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di
produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti
ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato
e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente
esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Tecnico competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto
di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione
di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica
delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per
il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con
regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, articoli 32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del
notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, articoli 65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione
della disciplina di nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero
4º.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti
e sordomuti e revisione della disciplina di nullita'.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero
4º.
25. Procedimento per la conservazione e la pubblicita' dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n.
956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993,
n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalita' di conservazione
dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e
serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai
depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita' non eccedente
5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione
e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi
di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati;
idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi
con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente
all'esercizio di nuova attivita' produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
articolo 48.
31. Procedimento per il controllo della qualita' dei prodotti
ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l'attivita' di noleggio
di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attivita'
di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti
agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del
trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli
438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati
a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati
a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica
dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali
adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di proprieta' dello
Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f)
e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio
pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello
Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.
72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per
infermita' del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove
macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione
di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attivita'.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6
agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6
agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione
edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6
agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale
e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso
della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento
e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio
di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo
energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga
navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n.
1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza
in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e
scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione
o estensione della facolta' di vidimazione agli uffici del giudice
di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione
della facolta' di richiesta telematica e di ricezione del codice
fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti
(consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n.
784, articolo 1.
59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli
Stati dell'Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti
ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera
e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori
e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana:
pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771,
articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento
e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato
B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME
ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI
INDICATI
1.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei
custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto
comma.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del
diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprieta' di beni immobili
siti nelle province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e
piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).
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