Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20-11-2000
MINISTERO
DELLA SANITA'
ORDINANZA
13 novembre 2000
Misure
sanitarie urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili
relative alla gestione e allo smaltimento del materiale specifico
a rischio.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000
di adeguamento alla decisione n. 2000/418/CE della Commissione
europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 novembre 2000;
Considerato necessario e urgente adottare specifiche misure
sanitarie per fare fronte alla situazione di rischio igienico-sanitario
e ambientale relativa alla gestione e allo smaltimento del materiale
specifico a rischio venutasi a determinare a seguito delle misure
sanitarie disposte in adeguamento alla decisione n. 2000/418/CE
della Commissione europea, in deroga alla disciplina prevista
dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Ordina:
Art.
1.
1. Coloro che esercitano, nel rispetto delle prescrizioni e
dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto del Ministro
della sanita' 29 settembre 2000, attivita' di stoccaggio, trasporto
e pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui a
detto decreto, operano in deroga agli articoli 11, 12, 15, 27,
28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22.
Art.
2.
1. Il materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro
della sanita' 29 settembre 2000 puo' essere oggetto di attivita'
di recupero energetico ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti e negli stabilimenti
indicati in allegato alla presente ordinanza e secondo le modalita'
nello stesso riportate.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma
1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione
di inizio di attivita' secondo le disposizioni di cui agli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art.
3.
1. Gli impianti industriali di incenerimento e co-incenerimento
possono trattare il materiale specifico a rischio a condizione
che i locali di stoccaggio del materiale, in attesa dell'incenerimento
o co-incenerimento siano autorizzati dall'autorita' sanitaria
competente per territorio, secondo quanto stabilito dal decreto
interministeriale 26 marzo 1994.
2. Negli impianti di cui al comma 1, ove si effettua la manipolazione
di materiale specifico a rischio si osservano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
La
presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione,
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
NORME
TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL MATERIALE SPECIFICO
A RISCHIO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 29 SETTEMBRE 2000 (Gazzetta
Ufficiale 1° novembre 2000, n. 263).
a)
Tipologia: Materiale specifico a rischio di cui all'art. 1,
comma 2, lettera f), del decreto del Ministro della sanita'
29 settembre 2000 che sia stato sottoposto al trattamento di
cui all'allegato 1 alla decisione del Consiglio 1999/534/CE
o trasformato conformemente ai sistemi descritti nei capitoli
da I a IV, VI e VII dell'allegato al decreto del Ministro della
sanita' 15 maggio 1993, relativo ai sistemi di trattamento alternativi
o ad altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati
dal Ministero della sanita'.
1.1 Provenienza: impianti di trasformazione del materiale specifico
a rischio di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del decreto
del Ministro della sanita' 29 settembre 2000.
1.2 Caratteristiche: farina proteica animale con le seguenti
caratteristiche:
- P.C.S. minimo sul tal quale, 16.000 kJ/kg;
- umidita' in massa, max 5%;
- ceneri sul secco in massa, max 30%.
Per ciascuna partita di farina proteica animale devono essere
certificati i parametri di cui sopra.
1.3 Attivita' e metodi di recupero: il recupero energetico della
farina proteica animale puo' essere effettuato attraverso la
combustione alle seguenti condizioni:
- deve essere evitata la manipolazione diretta della farina
proteica animale, nonche' qualsiasi forma di dispersione ambientale
della stessa;
- impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti
industriali di potenza nominale non inferiore i 20 mw.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto
nei forni industriali);
- alimentazione automatica della farina proteica animale;
- regolazione automatica del rapporto aria/farina anche nelle
fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, degli ossidi
di azoto, dell'ossigeno e della temperatura e degli altri inquinanti
di cui all'allegato 2, suballegato 2, paragrafo 1, lettera a),
del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ad esclusione del
fluoruro di idrogeno.
Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di
emissioni fissati nell'allegato 2, suballegato 2, del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 e i seguenti limiti con un tenore
di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
- NOx (come valore medio giornaliero).... 200 mg/Nm3 NOx (come
valore medio orario).... 400 mg/Nm3 PCDD+ PCDF (come diossina
equivalente).... 0,1 ng/Nm3 IPA .... 0,01 mg/Nm3
Il limite di emissione di CO e' di 100 mg/Nm3 come valore medio
giornaliero.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili
autorizzati, il calore prodotto dalla farina proteica animale
non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto
in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione
da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato
nell'allegato 2, sub-allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio
1998.
La co-combustione non e' consentita nei forni per la produzione
di calce alimentare.
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