Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18-11-2000
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2000, n.333
Regolamento
di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede
l'emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione,
aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata
legge;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sentita la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno
2000;
Ritenuta, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei
competenti servizi per l'impiego, l'opportunita' di mantenere
la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture
preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo
in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il
seguente regolamento:
Art.
1. Soggetti iscritti negli elenchi.
1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento
obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici
anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile
prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico
e per il settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di
cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della
legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre
1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.
288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i
soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi
e' consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente
diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione
negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il
dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento
obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita' lavorativa,
per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi
negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di eta'
al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento
allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si
considerano minori i figli di eta' non superiore a 21 anni,
se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti
universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni
obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge
n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali,
articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti
telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione
non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro
60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento
dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori
e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo
nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi
di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso
termine.
Art.
2. Obbligo di riserva.
1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro
privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della
legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente
occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo
5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo
della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione
del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione
non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore
della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti,
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima
legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto
al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere
un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire
dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora,
entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una
seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso e' tenuto
ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore
disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto
previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per
la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori
che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro
60 giorni dalla predetta cessazione, nonche' le assunzioni effettuate
ai sensi della legge n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999,
i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio
del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative,
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999,
e' individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari
applicate dagli organismi di cui al citato comma 3. 6. Per gli
enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti
scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti
agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola,
successivamente alla verifica di possibilita' di collocamento
mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative,
individuato secondo quanto previsto dal comma 5.
Art.
3. Modalita' di computo della quota di riserva.
Esclusioni .
1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo
per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti
esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della citata
legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto
di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso
l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio.
Sono altresi' esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti
per attivita' lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero,
per la durata di tale attivita', e i soggetti di cui all'articolo
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale
ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni per infortunio o malattia, di cui all'articolo 4, comma
4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione
della capacita' lavorativa in misura pari o superiore al sessanta
per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili
nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilita' non sia
stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro
pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori
sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare
con chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti
o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento
piu' favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati
presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza
inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili
con le residue capacita' lavorative. L'accertamento della compatibilita'
delle mansioni e' svolto dalle commissioni di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68
del 1999, con le modalita' ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori
che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio
sul lavoro o malattia professionale, di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono
esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale
d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2
e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidita' superiore
al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15
a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidita'
superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria,
in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale,
possono computare il lavoratore medesimo come unita', a prescindere
dall'orario di lavoro svolto.
6. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 68
del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono
attivita' di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di
durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base
delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate
nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.
7. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della citata
legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici
di assistenza e beneficenza (IPAB).
Art.
4. Sospensione degli obblighi.
1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli
obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della
citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta
apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata
da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una
delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo
provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei
trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68
del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento
che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale
data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta
di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa
ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta
domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione
della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata
la situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione con
provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore
a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta
ai sensi del presente articolo puo' riguardare anche i lavoratori
di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
Art.
5. Compensazioni territoriali.
1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta
ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale,
per unita' produttive situate nella stessa regione, al competente
servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilita' della
domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata,
in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al
numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio
in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro
150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune
forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo
le modalita' stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento
che decide sulla domanda di compensazione e' immediatamente
trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso
il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato
il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi
del decorso del termine, la domanda si intende accolta.
3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unita'
produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata
come previsto al comma 2, e' presentata al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego,
che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul
numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna
provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione,
emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro
lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di
lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto
informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge
n. 68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano
almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo
restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione,
limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale
e in via automatica.
Art.
6. Modalita' di assunzioni obbligatorie.
1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)
e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68
del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle
quote di riserva e gia' in servizio non sia pari o superiore
alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c)
della citata disposizione.
In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere
potra' essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di
lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano
gia' in servizio una unita' lavorativa computabile nella quota
di riserva, l'unita' mancante e' assunta con richiesta nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi"
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge
sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito
politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove.
In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria
gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra
i soci fondatori o tra i soggetti promotori.
Art.
7. Avviamento.
1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60
giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n.
68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui
insorge l'obbligo di assunzione.
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la
sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico
previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico,
entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta
di avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere
agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo
11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine e' riferito
alla trasmissione al servizio competente di una proposta di
convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento,
di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con
chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle
convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge
n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta
nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per
i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale,
deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata. Le convenzioni
sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di
selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo
conto delle necessita' e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili
psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione
di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilita' di avviare i lavoratori con la
qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile,
il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato
ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative
di avviamento, valutando la disponibilita' di lavoratori disabili
con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di
esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il
servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo,
con le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 della legge
n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalita'
formative per i soggetti a tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato,
non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni
dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile
dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede
all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle
schede professionali e delle altre informazioni contenute nel
prospetto informativo annuale nonche' nella attuale richiesta
di avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non
sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro,
effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro puo' presentare
domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma
4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa
di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina
che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti
dal presente articolo.
9. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 36, commi
1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo
di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999
mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche
e i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della
normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata
diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma
4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo
21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
Art.
8. Sistema sanzionatorio.
1. L'attivita' ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie
e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su
segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento
e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli
atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui
al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge
n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti
pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma
3, della citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge
n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria,
anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione
di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo
17 della legge n. 68 del 1999 e' rilasciata dal servizio nel
cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la
sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture
della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione
del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della
medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto
di attuazione, nonche' l'avvenuto inoltro della richiesta di
avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente
con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso
aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite
la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente
in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni,
concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione,
derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla
legge.
Art.
9. Graduatorie.
1. Fino al momento della operativita' della graduatoria di cui
all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999, rimangono
valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia
di collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie.
I lavoratori gia' iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio
alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono
la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni
definiscono termini e modalita' per la costituzione della graduatoria
unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di
cui al citato articolo 8, comma 2.
2. Per i lavoratori gia' iscritti in base alla precedente disciplina
in materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b),
della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei
servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo
8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento,
con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione
dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68
del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri
generali:
a) anzianita' di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficolta' di locomozione nel territorio.
4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono
individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma
1.
5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri
che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli
indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare
ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato
tecnico di cui al comma 2.
Art.
10. Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali
o disabili liberi professionisti e servizio competente.
1. Ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 68 del 1999,
i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo
3 della citata legge, nonche' le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, ed i disabili liberi professionisti, interessati
alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12,
comunicano al servizio competente per il territorio per il quale
si intende stipulare la convenzione la propria disponibilita'
ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresi' ogni utile
informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la
loro idoneita' al raggiungimento degli scopi previsti dalla
legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile
libero professionista deve essere iscritto al relativo albo
professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative
sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge
n. 381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di
svolgimento altre attivita' oltre a quelle oggetto della commessa.
Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione e' tenuto
contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato
a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 della
legge n. 68 del 1999.
3. Le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge n. 68 del
1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori
12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine,
il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile puo'
stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore,
in tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo
6, comma 2, lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una
nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato
alle ulteriori esigenze formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarita' del rapporto di lavoro da parte
del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa
sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore
disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente
tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa
e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso
formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale
o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro
privato, con le modalita' individuate nella convenzione.
5. Nella convenzione sono altresi' disciplinate le modalita'
della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano
nella disponibilita' delle parti, ai sensi di quanto previsto
dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalita'
della formazione personalizzata per il disabile, che puo' svolgersi
anche in attivita' diverse da quelle oggetto della commessa,
devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile,
di professionalita' equivalenti a quelle possedute nonche' adeguate
alle mansioni che il disabile stesso e' chiamato a svolgere
presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine
della convenzione.
6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima
della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale
acquisizione della piena responsabilita' del rapporto di lavoro
da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore
disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di
quest'ultimo.
7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti
uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con
il predetto Istituto al fine di definire preventivamente termini
e modalita' di versamento dei predetti contributi da parte delle
cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche
periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.
Art.
11. Disposizioni transitorie relative al computo della quota
di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68
del 1999, possono computare i lavoratori disabili gia' occupati
ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonche' i
lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge,
nei limiti della percentuale ivi prevista.
2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del
diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma
2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria
per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati
computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata
legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente
normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti
in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima
legge n. 68 del 1999.
Art.
12. Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio.
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma
3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione
professionale di cui all'articolo 4, comma 6, della citata legge,
si intendono attivati con priorita' nei confronti degli invalidi
per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze
di polizia, al personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel
caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione
professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente
articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro
mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del
1999, sono avviati al lavoro senza necessita' di inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata
legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive
graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale
posseduta e della professionalita' acquisita in esito alla partecipazione
al progetto di formazione o di riqualificazione professionale
attivato.
Art.
13. Disposizioni transitorie relative alla validita' delle convenzioni
e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi.
1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' le autorizzazioni
all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi
della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
e integrazioni, a titolo di esonero parziale, di compensazione
territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora
precedente.
2. Entro la data di validita' delle convenzioni e delle autorizzazioni,
di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce
puo' inoltrare al servizio provinciale competente domanda diretta
a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento
di autorizzazione, secondo le linee e con le modalita' fissate
dalla citata legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza
dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalita'
perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento
mirato dei disabili, nonche' la permanenza delle condizioni
che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni
della legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti,
il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non e' consentito il
cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di
diverse normative.
Art.
14. Disposizioni finali.
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli
11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di
linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare
nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 21 della legge n.
68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della
citata legge e della normativa di attuazione.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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