Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13-11-2000
LEGGE
7 novembre 2000, n.327
Valutazione
dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1. - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle
gare di appalto
1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione,
nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione
le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo
del lavoro.
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si
tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti
aggiudicatori sono tenuti altresi' a considerare i costi relativi
alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche
dei servizi o delle forniture.
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri
di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo
stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento,
all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
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