Gazzetta
Ufficiale n. 263 del 10-11-2000
MINISTERO
DELLA SANITA'
DECRETO
29 settembre 2000
Misure
sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio
1994, n. 101;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Vista la propria ordinanza 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171
del 24 luglio 1998 come modificata dall'ordinanza 16 marzo 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - n. 70 del 24 marzo 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 pubblicato
nel supplemento ordinario n. 59 dell'11 marzo 2000;
Vista la decisione della Commissione europea 2000/418/CE;
Ritenuto necessario adottare un provvedimento che consenta una
uniforme applicazione della sopracitata decisione sull'intero
territorio nazionale;
Decreta:
Art.
1. - Definizioni e disposizioni generali
1. Il presente decreto stabilisce le misure sanitarie che devono
essere applicate nei confronti del materiale specifico a rischio
di cui al comma 2, lettera f), relativamente alla produzione
e immissione sul mercato di prodotti di origine animale provenienti
da animali della specie bovina, ovina e caprina o contenenti
materiali provenienti da tali specie.
2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE): tutte le TSE
ad eccezione di quelle che si manifestano nell'uomo;
b) prodotti di origine animale: tutti i prodotti ottenuti da
un animale o contenenti tali prodotti;
c) materiali di base: le materie prime o altri prodotti di origine
animale dai quali, o mediante i quali, sono ottenuti i prodotti
di cui al comma 3;
d) fertilizzanti: qualunque sostanza contenente prodotti di
origine animale da spandere sul terreno per favorire la crescita
della vegetazione, compresi i residui di digestione derivati
dalla produzione di biogas o di composti;
e) autorita' competente: le regioni e le province autonome e
le autorita' da esse incaricate per le attivita' di vigilanza,
di controllo ed esecutive; il Ministero della sanita' per le
attivita' di coordinamento e verifica dell'uniformita' applicativa
delle misure di cui al presente decreto;
f) materiale specifico a rischio:
1) i tessuti di cui all'allegato I;
2) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie
bovina di eta' superiore a dodici mesi e delle specie ovina
e caprina di qualunque eta';
3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di
cui ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;
g) discarica: come definita nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio.
3. I cosmetici, i medicinali e i dispositivi medici, i prodotti
non destinati ad essere utilizzati in alimenti per il consumo
umano o mangimi o fertilizzanti, nonche' i loro materiali di
base o prodotti intermedi restano disciplinati dalle norme specifiche;
qualora queste ultime autorizzino l'utilizzo del materiale specifico
a rischio come definito al comma 2, lettera f) per l'ottenimento
dei citati prodotti, la raccolta e il trasporto del materiale
specifico a rischio devono essere preventivamente autorizzati
dall'autorita' sanitaria competente sullo stabilimento di rimozione
e raccolta di detto materiale specifico a rischio, previo parere
favorevole dell'autorita' sanitaria competente sullo stabilimento
di produzione dei richiamati prodotti. La richiesta di autorizzazione
deve indicare il quantitativo del materiale specifico a rischio
da prelevare, i dati identificativi e gli estremi delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attivita' relative allo stabilimento presso
il quale sara' utilizzato detto materiale.
4. I servizi veterinari delle A.S.L. sono autorizzati alla rimozione
del materiale specifico a rischio ai fini dell'invio all'Istituto
superiore di sanita' e agli istituti zooprofilattici sperimentali
per fini diagnostici, di ricerca e didattici.
5. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, su richiesta,
la rimozione e l'utilizzo del materiale specifico a rischio
per fini diagnostici, di ricerca e didattici di istituti ufficialmente
riconosciuti, diversi da quelli di cui al comma 4.
Art.
2. - Rimozione
1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma
2, lettera f), numero 1), di animali destinati al consumo umano,
deve essere distrutto previa rimozione al momento della macellazione;
se l'asportazione dell'ileo avviene nel locale di macellazione
deve essere effettuata previa doppia legatura dei punti di resezione.
2. Qualora si proceda all'asportazione delle porzioni muscolari
della testa le relative operazioni devono essere effettuate
al macello in un locale o in uno spazio apposito che garantisca
idonee condizioni di separazione rispetto alle altre operazioni
di macellazione.
3. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e caprini puo'
essere asportato anche negli stabilimenti di sezionamento a
condizione che il servizio veterinario garantisca la sorveglianza
durante dette operazioni e che sia evitata qualsiasi contaminazione.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di particolari
esigenze di consumo, possono consentire, nel rispetto delle
prescrizioni del presente decreto e comunicando le specifiche
misure adottate al Ministero della sanita', l'invio delle teste,
per i fini di cui al comma 2, ad impianti di sezionamento appositamente
individuati nell'ambito della medesima regione o, previo accordo
tra le regioni e le province autonome interessate, di quelle
contermini.
5. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate,
sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, da personale
appositamente addestrato messo a disposizione dal titolare dello
stabilimento.
Art.
3. - Animali morti o abbattuti
1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma
2, lettera f), numero 2, deve essere distrutto senza rimuovere
o asportare parti o tessuti ancorche' diversi da quelli di cui
all'allegato I.
Art.
4. - Stoccaggio temporaneo
1. In attesa dell'invio del materiale specifico a rischio alla
distruzione, detto materiale puo' essere stoccato temporaneamente
presso:
a) lo stabilimento nel quale e' avvenuta la sua rimozione;
b) un impianto di pretrattamento approvato di cui all'art. 7;
c) un deposito temporaneo autorizzato ai sensi del decreto interministeriale
26 marzo 1994;
d) uno stabilimento di cui all'art. 6, comma 2.
2. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche,
nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio,
le regioni e le province autonome possono autorizzare:
a) il deposito temporaneo di cui al comma 1, lettera c) anche
all'interno di uno stabilimento ad alto rischio riconosciuto
ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
b) uno o piu' contenitori dislocati sul territorio, a condizione
che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga
mediante l'impiego del freddo.
3. Nei casi di cui al comma 2 le regioni e le province autonome
forniscono al Ministero della sanita' i dati identificativi
e la localizzazione del deposito e dei contenitori.
Art.
5. - Prescrizioni generali
1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma
2, lettera f) deve essere:
a) colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un
colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto
materiale anche dopo l'eventuale trasformazione preliminare
e fino alla sua distruzione; l'obbligo di colorazione o marcatura
non si applica nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera f),
numero 2), dell'art. 1 ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1 nonche'
all'art. 6, comma 3. Nel caso in cui non vi sia la certezza
del mantenimento della colorazione o della permanenza del marcatore
dopo la trasformazione preliminare, la colorazione o la marcatura
deve essere ripetuta sul prodotto ottenuto dalla citata trasformazione
preliminare;
b) raccolto e stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi
altro prodotto, anche da altro materiale ad alto e basso rischio,
in contenitori identificati mediante una targhetta recante la
dicitura "Materiale specifico a rischio" sui quali,
trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta
una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri;
qualora il materiale specifico a rischio rimosso non sia asportato
quotidianamente dal luogo in cui e' stato prodotto, deve essere
immagazzinato in un locale o contenitore per la conservazione
mediante l'impiego del freddo, identificati secondo le descritte
modalita';
c) trasportato in contenitori o automezzi per il trasporto di
materiale ad alto rischio ai sensi del decreto interministeriale
26 marzo 1994, relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti
di origine animale, ulteriormente autorizzati e identificati
mediante una targa da apporre sui due lati del mezzo di trasporto
recante la dicitura "Materiale specifico a rischio"
di dimensione non inferiore a cm 50 X 35; sul contenitore o
sull'automezzo deve inoltre essere apposta una striscia inamovibile
di colore rosso alta almeno 15 cm;
d) accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento
di trasporto previsto dal decreto di cui alla lettera c), controfirmato
dal veterinario ufficiale.
2. Nel caso in cui la raccolta, lo stoccaggio o il trasporto
del materiale specifico a rischio non sia stato effettuato separatamente
da qualsiasi altro prodotto, o da altro materiale ad alto e
basso rischio, tutto il materiale o prodotto interessato e'
considerato materiale specifico a rischio.
3. Gli impianti e i depositi che procedono allo stoccaggio del
materiale specifico a rischio, ad eccezione dei macelli e sezionamenti,
per poter effettuare tale attivita' devono essere in possesso
di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' sanitaria
locale, anche limitata ad una parte purche' adeguatamente separata
dal resto della struttura.
4. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione
del materiale specifico a rischio, comprese le discariche, e'
obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e
scarico, timbrato e firmato dal servizio veterinario della azienda
sanitaria locale, sul quale deve essere annotato, secondo le
operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso,
movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi
delle strutture di provenienza e, di destinazione; nei macelli
puo' essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del regio
decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.
5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del
materiale specifico a rischio il destinatario di esso invia
copia del documento di trasporto di cui al comma 1, lettera
d) allo stabilimento da cui proveniva il materiale specifico
a rischio, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione da lui
sottoscritta. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza
sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a
rischio verifica il rispetto di tale procedura; in caso di mancato
rispetto di detta procedura il veterinario ufficiale informa
tempestivamente l'autorita' competente sullo stabilimento di
ricezione del materiale specifico a rischio per le necessarie
verifiche e i conseguenti provvedimenti.
6. I titolari delle strutture di distruzione del materiale specifico
a rischio, compresi i titolari delle discariche, inviano semestralmente
alle regioni e province autonome un prospetto riepilogativo
del materiale specifico a rischio distrutto.
Art.
6. - Distruzione
1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma
2, lettera f), deve essere distrutto:
a) senza trasformazione preliminare, mediante incenerimento;
b) previa trasformazione preliminare negli impianti di cui al
comma 2 e all'art. 7 e successivo incenerimento o co-incenerimento
del materiale ottenuto, a condizione che il colorante o il marcatore
sia individuabile anche dopo detta trasformazione preliminare.
2. In alternativa al comma 1, fermo restando l'obbligo della
colorazione, il materiale specifico a rischio puo' essere interrato
in una discarica autorizzata a condizione che sia stato sottoposto
al trattamento di cui all'allegato I alla decisione della Consiglio
1999/534/CE del 19 luglio 1999, presso stabilimenti gia' riconosciuti
ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e
che abbiano ottenuto dal Ministero della sanita', per il tramite
delle regioni e province autonome, la riconversione dell'attivita'
con le medesime modalita' previste per gli impianti di cui all'art.
7, comma 1, lettera b).
3. Ferme restando le disposizioni in materia di sorveglianza
e protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili
di cui al decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000,
nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), c) e d) del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' consentito
derogare alle modalita' di distruzione delle carcasse di animali
morti o abbattuti applicando quanto in essi previsto.
4. Fermo restando il divieto dell'impiego del materiale specifico
a rischio, anche quale prodotto intermedio, in alimenti per
il consumo umano, mangimi e fertilizzanti, il Ministero della
sanita' puo' individuare sistemi di utilizzo di detto materiale,
alternativi alla distruzione da effettuare ai sensi dei commi
1, 2 e 3, fissando le relative prescrizioni.
Art.
7. - Impianti di pretrattamento
1. Gli impianti di pretrattamento, per poter ottenere il riconoscimento
del Ministero della sanita', devono:
a) se nuovi, avere i requisiti sanitari di cui all'allegato
III del presente decreto;
b) se gia' riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 508, quali stabilimenti ad alto rischio, ottenere
la riconversione dell'attivita'.
2. Per i fini di cui al comma 1 le domande devono essere inoltrate
al Ministero della sanita' per il tramite dell'assessorato regionale
alla sanita' ai fini dell'acquisizione del parere dei servizi
veterinari regionali.
3. Agli impianti di cui al comma 1 e' interdetta ogni altra
attivita' di trasformazione dei rifiuti di origine animale ad
alto o basso rischio.
Art.
8. - Divieti
1. Fermi restando gli obblighi di rimozione e distruzione del
materiale specifico a rischio, e' vietato:
a) utilizzare le ossa della testa e le colonne vertebrali di
bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate
meccanicamente;
b) introdurre nel territorio nazionale, di provenienza da altri
Stati membri, il materiale specifico a rischio ancorche' destinato
all'incenerimento o gia' sottoposto a trasformazione preliminare;
c) trasformare o trattare il materiale specifico a rischio negli
impianti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 508, fatte salve le ipotesi di riconversione di cui
all'art. 6, comma 2 ed all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Resta fermo il divieto di utilizzare tecniche di stordimento
e macellazione dei bovini, ovini e caprini diverse da quelle
previste dal decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333.
Art.
9. - Restrizioni all'importazione
1. A decorrere dal 1o aprile 2001:
a) e' vietato importare da Paesi terzi il materiale specifico
a rischio di cui all'allegato I;
b) i prodotti di origine animale di cui allegato II, importati
da Paesi terzi o parti di essi e contenenti materiale ottenuto
da bovini, ovini e caprini, devono essere accompagnati dal certificato
sanitario ad essi relativo, integrato dalla seguente dichiarazione,
firmata dalla competente autorita' del Paese di produzione:
"Prodotto di origine animale che non contiene ne' e' derivato
da materiale specifico a rischio ai sensi dell'allegato I, numero
1, lettera a) della decisione 2000/418/CE della Commissione
europea del 29 giugno 2000, elaborato dopo il 31 marzo 2001
o carni separate meccanicamente dalle ossa della testa e dalla
colonna vertebrale di bovini, ovini o caprini, prodotte dopo
il 31 marzo 2001. La macellazione degli animali dopo il 31 marzo
2001 non ha comportato lo stordimento tramite iniezione di gas
nella cavita' cranica o l'abbattimento istantaneo con lo stesso
metodo, ne' la lacerazione, previo stordimento dell'animale,
del tessuto nervoso centrale per mezzo di stilo inserito nella
cavita' cranica".
2. Le restrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle importazioni
da Paesi terzi o parti di essi che offrono, a giudizio della
Commissione, adeguate garanzie per cio' che riguarda i potenziali
fattori di rischio: il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione
e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'
adotta i provvedimenti necessari a dare applicazione a quanto
stabilito in proposito in sede comunitaria.
3. Per "prodotti di origine animale" di cui al comma
1, lettera b) si intendono quelli di cui all'allegato II, con
esclusione di altri prodotti di origine animale derivati da,
o contenenti, i citati prodotti di origine animale.
Art.
10. - Controlli
1. Fermi restando la vigilanza e i controlli previsti dalla
normativa vigente, le regioni, le province autonome e le aziende
sanitarie verificano che i titolari degli stabilimenti di cui
all'art. 4, comma 1, delle discariche e delle strutture d'incenerimento
e coincenerimento, adottino le misure necessarie a evitare qualsiasi
contaminazione con il materiale specifico a rischio in ogni
fase della lavorazione e che il materiale specifico a rischio
qualora utilizzato per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art.
1, comma 3. Le verifiche devono inoltre riguardare l'osservanza
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche, nelle operazioni di rimozione
e manipolazione del materiale specifico a rischio, tenendo conto
di quanto riportato nell'allegato IV al presente decreto.
2. Il Ministero della sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro procedono a verifiche
ispettive per accertare la corretta e uniforme applicazione
sul territorio nazionale delle misure di cui alla presente decreto.
Art.
11. - Sanzioni
1. La violazione delle prescrizioni del presente decreto comporta
la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento
dell'attivita' per un periodo di:
a) minimo 7 giorni e massimo 15 giorni, per le violazioni di
cui all'art. 2, art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), e commi
5 e 6 del medesimo art. 5;
b) minimo 30 giorni e massimo 90 giorni, per le violazioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e commi 3 e 4 del medesimo
art. 5;
c) minimo 60 giorni e massimo 120 giorni, per le violazioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);
d) minimo di 90 giorni e massimo di 180 giorni, per le violazioni
di cui all'art. 8.
Art.
12. - Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comma
2 della ordinanza del Ministro della sanita' 15 giugno 1998
modificata dall'ordinanza del 16 marzo 2000 citata in preambolo.
Il
presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione,
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
I - MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO
1.
E' materiale specifico a rischio:
a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille,
il midollo spinale e l'ileo di bovini di eta' superiore a dodici
mesi;
b) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille,
il midollo spinale di ovini e caprini di eta' superiore a dodici
mesi o ai quali e' spuntato un dente incisivo permanente e la
milza di ovini e caprini di tutte le eta'.
2. Oltre al materiale specifico a rischio cui al numero 1 sono
materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord e Portogallo, ad eccezione della regione
autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:
a) l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello,
occhi, gangli trigeminali e tonsille; il timo; la milza; gli
intestini dal duodeno al retto e la colonna vertebrale di bovini
di eta' superiore a sei mesi;
b) la colonna vertebrale, inclusi i gangli spinali, di bovini
di eta' superiore a trenta mesi.
Allegato
II - RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE
1.
Sono soggetti a restrizioni all'importazione ai sensi dell'art.
9, comma 1, lettera b):
a) le carni fresche di cui al decreto legislativo l8 aprile
1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE
e 91/498/CEE del Consiglio;
b) le carni macinate e preparazioni di carni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, recante
attuazione della direttiva 94/65/CE del Consiglio;
c) i prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva
92/5/CEE del Consiglio;
d) le proteine animali trasformate di cui al decreto legislativo
13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva
92/118/CEE.
Allegato
III - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
Capitolo
I - Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di pretrattamento
di rifiuti di origine animale.
1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai
seguenti requisiti:
a) i locali dello stabilimento devono essere adeguatamente separati
dalla pubblica via e da altri locali; e' vietato l'accesso allo
stabilimento a persone non autorizzate od animali;
b) lo stabilimento deve comprendere una zona coperta per la
ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita
in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti
devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione
dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi
e lavabi per il personale;
c) lo stabilimento deve disporre, ove occorra, di una capacita'
e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per
la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente
al capitolo II;
d) lo stabilimento deve, se del caso, essere munita di un impianto
di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi
per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unita' di trasformazione.
2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni
appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti
o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e
dei veicoli usati per il trasporto.
3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi
adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima
della loro uscita le ruote dei veicoli.
4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un
sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti
di igiene.
Capitolo
II - Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti
di trasformazione di rifiuti di origine animale.
1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al
piu' presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere
adeguatamente stoccati fino al momento della trasformazione.
2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il
trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti,
lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.
3. Le acque luride devono essere trattate in modo che siano
eliminati gli organismi patogeni.
4. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro
roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.
5. Il materiale specifico a rischio deve essere trasformato
conformemente ai sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI
e VII dell'allegato al decreto ministeriale 15 maggio 1993 relativo
ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri sistemi di
trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanita'.
Il titolare dello stabilimento nella richiesta di autorizzazione
dell'impianto di pretrattamento deve specificare il tipo di
trattamento utilizzato.
6. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono
stato di manutenzione e di dispositivi di misurazione devono
essere tarati ad intervalli regolari.
Allegato
IV
Considerato
che il decreto interministeriale 12 novembre 1999 classifica
nel gruppo 3 (**) le TSE, devono essere messi in atto tutti
gli interventi di prevenzione-protezione, di tipo collettivo
ed individuale, che la tecnologia e le acquisizioni scientifiche
in materia consentono.
Ai fini della protezione dei lavoratori, le operazioni di rimozione
e manipolazione del materiale specifico a rischio, devono essere
condotte nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni,
con particolare riguardo a quanto previsto al titolo VIII del
suddetto decreto legislativo.
Al riguardo si segnala di prestare la dovuta attenzione, ad
esempio, alle operazioni connesse al sezionamento della carcassa
ed alla successiva estrazione del midollo spinale, alla separazione
meccanica della porzione del cranio stabilita ed all'asportazione
dell'ileo utilizzando i seguenti dispositivi di protezione individuale
(DPI):
Guanti - devono possedere la marcatura CE quali DPI di terza
categoria e l'ottemperanza ai requisiti della norma tecnica
EN 374, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione
rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato.
Indumenti di protezione - devono essere classificabili quali
DPI e possedere la marcatura CE, il produttore deve essere in
grado di documentare che gli indumenti sono stati sottoposti
a test che prevedono nella metodologia di analisi l'impiego
del batteriofago Phi X 174 (esempio delle metodologie di analisi
sono quelle inerenti gli ASTM F 1670-97, F 1671-97d, F 1819-97).
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso - devono essere
del tipo a visore ed essere classificati quali DPI, possedere
la marcatura CE come dispositivi per "protezione da gocce
e spruzzi liquidi", in ottemperanza alla norma tecnica
EN 166, rilevabile da opportuna documentazione e certificazione
rilasciata dal produttore e dall'organismo notificato.
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - devono
essere classificati quali DPI di terza categoria e nell'ambito
del possesso dei requisiti essenziali di sicurezza e salute,
previsti dall'allegato II del decreto legislativo n. 475/1992,
devono assolvere con particolare riguardo ed inderogabilita'
alla funzione di protezione ad agenti infettivi ed a tal proposito
le aziende produttrici devono presentare all'utente idonea documentazione
specifica al riguardo.
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