Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 8-11-2000
LEGGE
24 ottobre 2000, n.323
Riordino
del settore termale.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1. - (Finalita')
1. La presente legge disciplina la erogazione delle prestazioni
termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino
dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni
per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale,
anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali
e culturali dei territori termali.
2. La presente legge promuove, altresi', la tutela e la valorizzazione
del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico
dei territori termali.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione
e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo
e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche
dei territori termali.
4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati
gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia
urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo
le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine,
il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
e' delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge un decreto legislativo recante
un testo unico delle leggi in materia di attivita' idrotermali
che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' e alla attuazione della presente legge secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art.
2. - (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio
decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni,
utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro
derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela
globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia
e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto
di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali
definiti ai sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo
4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini
riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi
dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali
o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla
legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse
da quelle disciplinate dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo
2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno
o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono
presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali
e termali.
2. I termini "terme", "termale", "acqua
termale", "fango termale", "idrotermale",
"idrominerale", "thermae", "spa (salus
per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento
alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai
sensi del comma 1, lettera b).
Art.
3. - (Stabilimenti termali)
1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende
termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o
di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per
lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e
termali, nonche' fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati,
muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali,
qualora le proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano
state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli
6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata
ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti
locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello
di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne
l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione
o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2,
i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione
sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli
stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare
nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche
situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli
stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Art.
4. - (Erogazione delle cure termali)
1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto
del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate
le patologie per il cui trattamento e' assicurata l'erogazione
delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti
dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per
la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione
funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione
cardiorespiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli
assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie
per gli stessi previste.
2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 1, il Ministro della sanita', con proprio provvedimento,
emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione
singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate
dal decreto di cui al medesimo comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente
dal Ministro della sanita' sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica
e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo
6.
4. L'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in
rapporto alla specificita' e alla particolarita' del settore
e delle relative prestazioni, e' assicurata da appositi accordi
stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanita',
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento
da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle
forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art.
5. - (Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti
termali)
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati
aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali
speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre
1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1995, n. 490.
Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS
e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.
2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS
si applica, con le medesime modalita', anche agli iscritti ad
enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive
di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', in possesso
dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo
regime termale speciale.
3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo
sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie per l'ammissione
degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma
1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica
dei singoli casi alla azienda unita' sanitaria locale di appartenenza
del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio e'
ubicato lo stabilimento termale di destinazione.
4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivita', gli stabilimenti
termali di proprieta' dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo
22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
Art.
6. - (Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica,
educazione sanitaria)
1. Il Ministro della sanita' puo' promuovere il coinvolgimento
e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione
di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica
e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse
sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di
cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma
1, le regioni si avvalgono delle universita', degli enti e degli
istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle
attivita' relative alla definizione dei modelli metodologici
e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli
stessi programmi.
Art.
7. - (Specializzazione in medicina termale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e' disciplinato l'ordinamento didattico
della scuola di specializzazione in medicina termale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle
aziende termali alla data di attivazione del primo corso di
specializzazione di cui al comma 1 hanno diritto di accedere,
anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione medesime.
Art.
8. - (Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi
di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente
presso le aziende termali private accreditate sono equiparati
a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
regionali per la medicina generale, l'attivita' resa presso
le aziende termali e' equiparata all'attivita' di continuita'
assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano
solo se il servizio e' stato prestato in qualita' di dipendente
a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario
di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o
di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico
che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni direttamente
connesse con l'erogazione delle cure termali non e' incompatibile
con l'attivita' prestata dallo stesso presso aziende termali
senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei quali
il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con
il Servizio sanitario nazionale non e' incompatibile con l'attivita'
prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
Art.
9. - (Profili professionali)
1. Il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente
negli stabilimenti termali e' disciplinato ai sensi del comma
5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229.
2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie
di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Art.
10. - (Talassoterapia)
1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica
del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro
della sanita' 10 febbraio 1995, definisce altresi' i fondamenti
scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni
erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici
ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni
erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui
al comma 1 e' prorogata la validita' dei rapporti gia' in atto
con il Servizio sanitario nazionale.
Art.
11. - (Qualificazione dei territori termali)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3
e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari
che comportano investimenti straordinari per la promozione e
lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori
a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono
la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi
territori.
Art.
12. - (Promozione del termalismo e del turismo nei territori
termali)
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio
della propria attivita' istituzionale l'Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi
idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale
all'estero quale parte integrante della complessiva offerta
turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto
tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente
costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di
istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati
allo sviluppo dell'economia dei territori termali.
Art.
13. - (Marchio di qualita' termale)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' istituito il marchio di qualita' termale
riservato ai titolari di concessione mineraria per le attivita'
termali, ai quali e' assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente,
su proposta della regione, secondo le modalita' stabilite dalle
regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di qualita' termale puo' essere assegnato solo
se per il territorio di riferimento della concessione mineraria
sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia
urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il titolare della concessione mineraria per le attivita'
termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di
assegnazione del marchio di qualita' termale unitamente ad una
documentazione attestante:
a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa
relazione tecnica;
b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi
volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale
per autodisciplinare l'uso piu' corretto dell'energia e dei
materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;
c) l'attivita' di promozione, certificata dalla competente azienda
di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse
naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio
termale;
d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei
provvedimenti per la gestione piu' appropriata dei rifiuti e
per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
4. L'assegnazione del marchio di qualita' termale e' sottoposta
a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ogni tre anni.
5. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'articolo 12, l'ENIT
promuove la diffusione del marchio di qualita' termale sul mercato
turistico europeo ed extraeuropeo.
Art.
14. - (Pubblicita' e sanzioni)
1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicita' delle terme
e degli stabilimenti termali nonche' delle relative acque termali
e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto
attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni
e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, e' rilasciata
dall'autorita' sanitaria competente per territorio, sentito
il parere del servizio di igiene.
2. La pubblicita' effettuata in violazione di quanto disposto
dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.
3. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punita con la
multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
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