Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 30-10-2000
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DECRETO
18 aprile 2000, n.309
Regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Vista
la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente
e il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente
la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione
delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto legislativo,
il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente,
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al
contempo la composizione e le modalita' di costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota n. GAB/99/23397/B09 del 21 dicembre 1999;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art.
1. - Natura e sede dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' un organo istituito
per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le
modalita' definite nel comma 2 dello stesso articolo.
2. Esso ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente,
che provvede a rendere disponibili locali idonei al suo funzionamento.
Art.
2. - Composizione dell'Osservatorio
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo
n. 22/1997, l'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri,
scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministero dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministero dell'industria, di cui uno con
funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministero della sanita';
d) uno designato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali;
e) uno designato dal Ministero del tesoro;
f) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non
possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma
di attivita' lavorativa, economica o professionale che possa
causare conflitti di interesse con l'attivita' istituzionale
dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio
sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di incompatibilita'
o conflitti di interesse all'atto della nomina o entro trenta
giorni dalla loro eventuale sopravvenienza. Il provvedimento
di decadenza conseguente alla situazione di incompatibilita'
e' adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esito di
un procedimento in contraddittorio con l'interessato.
3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni.
Per tutta la durata dell'incarico ad essi e' corrisposta una
specifica indennita' annuale determinata con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere
si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al
successivo articolo 7. Per almeno due anni dalla cessazione
dell'incarico i componenti dell'Osservatorio non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore
di competenza dell'Osservatorio, ovvero con le quali abbiano
avuto rapporti a causa della loro attivita' quali componenti
dell'Osservatorio.
Art.
3. - Funzionamento dell'Osservatorio
1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo
rappresenta in tutte le sedi nazionali ed internazionali, in
caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono
svolte dal vice-presidente. In caso di assenza del presidente
e del vice-presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute
dal componente di eta' piu' elevata, il presidente puo' delegare
membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri
di lavoro.
2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza
di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di
parita', prevale il voto del presidente. Con deliberazione a
maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina
le modalita' di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni,
nonche' le modalita' di elaborazione e tenuta dei verbali e
di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attivita'
dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio, i quali sono
tenuti all'osservanza del codice di comportamento, di cui all'articolo
58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, adottano nella prima riunione successiva all'entrata
in vigore del presente regolamento, con deliberazione presa
a maggioranza assoluta, un codice etico contenente regole specifiche
di comportamento anche per i dipendenti della segreteria tecnica.
Il codice etico, unitamente al presente regolamento, e' trasmesso
alle imprese e ai professionisti che operano nei settori di
competenza dell'Osservatorio al momento dell'instaurarsi di
un rapporto con l'Osservatorio stesso.
3. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie propedeutiche
all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio
puo' procedere alla istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti,
con la partecipazione di propri componenti, di membri della
segreteria tecnica di cui al successivo articolo 5, nonche'
di esperti all'uopo incaricati.
4. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non
partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni
consecutive decade di diritto dalla carica ed e' sostituito
con le modalita' di cui all'articolo 2. Il provvedimento di
decadenza e' adottato secondo le modalita' e il procedimento
di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art.
4. - Programmazione delle attivita'
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio delibera
il programma annuale di attivita' per l'anno seguente, corredato
delle indicazioni finanziarie per la sua attuazione. Tale programma
e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce
il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo
26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, da parte del
dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui e'
attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile
dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva
e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica una relazione sulle attivita'
svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso
dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente
della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto
amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.
Art.
5. - Segreteria tecnica
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio
si avvale del supporto tecnico, giuridico-amministrativo e gestionale
di una segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.
2. La segreteria tecnica di cui al precedente comma 1 e' composta
da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Osservatorio,
scelti tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti
pubblici, anche economici, o di societa' a partecipazione pubblica,
che a tal fine sono collocati in posizione di comando presso
l'Osservatorio stesso, o in analoga posizione prevista ai fini
della messa a disposizione del personale dagli ordinamenti degli
enti di appartenenza.
3. Nell'ambito di tale contingente di personale l'Osservatorio
puo' avvalersi di personale estraneo alle tipologie di cui al
precedente comma 2, nei limiti delle effettive disponibilita'
finanziarie e in misura comunque non superiore alle tre unita'.
L'inserimento di tale personale nella segreteria tecnica avviene,
previo concorso pubblico per titoli ed esami, mediante il conferimento
di specifico incarico di durata non superiore a due anni, rinnovabile.
Alla formalizzazione dell'incarico nei modi previsti dalla normativa
vigente provvede, previa formale delibera dell'Osservatorio
e su autorizzazione del presidente, il dirigente della competente
struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.
4. L'incarico di cui ai commi 2 e 3 e' incompatibile con lo
svolgimento di qualsiasi forma di attivita' lavorativa, economica
e professionale nei settori di competenza dell'Osservatorio.
I componenti della segreteria tecnica cosi' individuati sono
tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione, valida ad ogni
effetto di legge, che non sussistano situazioni di incompatibilita'
o conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico
nonche' a comunicare la sopravvenienza di eventuali analoghe
situazioni entro i quindici giorni dal loro verificarsi. Il
provvedimento di decadenza e' adottato secondo le modalita'
e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Il trattamento economico spettante ai membri della segreteria
tecnica e' determinato con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo
26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo
onere, ivi incluse le spese relative al personale di amministrazioni
non statali in posizione di comando di cui al comma 2, si provvede
nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
7.
Art.
6. - Supporto tecnico-scientifico
1. Per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio
puo' avvalersi, nei limiti delle risorse all'uopo destinate
nel programma di attivita' di cui al precedente articolo 4,
del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS) e di altre istituzioni ed enti pubblici o privati, competenti
nelle materie sulle quali l'Osservatorio opera.
2. Per specifiche esigenze inerenti ad attivita' comprese nel
programma di cui al precedente articolo 4, l'Osservatorio puo'
inoltre procedere all'affidamento di incarichi a singoli esperti
di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla
vigente normativa in materia. L'affidamento di tali incarichi
deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale
delle attivita', assieme alla quantificazione della spesa a
tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti
delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 7.
Art.
7. - Gestione delle risorse e copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio
e della segreteria tecnica, si provvede mediante le risorse
previste dall'articolo 26, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo
n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Queste
ultime sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dal
Consorzio nazionale imballaggi entro e non oltre il 31 gennaio
di ciascun anno di riferimento, per essere riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
all'unita' previsionale di base a tal fine individuata.
2. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio, che sono subordinate
alle entrate ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto
legislativo n. 22/1997, sono autorizzate dal presidente e disposte
nei limiti delle risorse concretamente disponibili dal dirigente
della competente struttura ministeriale di cui all'articolo
4, comma 2.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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