Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 18-10-2000
MINISTERO
DELLA SANITA'
DECRETO
8 agosto 2000
Iscrizione
della sostanza attiva "Fluroxypyr" nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (Attuazione della
direttiva 2000/10/CE).
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
alla "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
Visto il regolamento della Commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre
1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima
fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
n. 91/414/CEE;
Visto il regolamento della Commissione n. 933/1994 del 27 aprile
1994 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari
e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento
n. 3600/92/CEE;
Tenuto conto che la Germania, individuata dal regolamento n.
933/94/CEE come Paese relatore per la sostanza attiva "Fluroxypyr"
ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva;
Visto il parere espresso in data 18 maggio 1999 sulla sostanza
attiva "Fluroxypyr" dal Comitato scientifico piante,
istituito presso la Commissione U.E.;
Visto il rapporto di riesame della sostanza attiva "Fluroxypyr"
approvato a Bruxelles nella riunione del comitato fitosanitario
permanente del 30 novembre 1999;
Vista la direttiva della Commissione 2000/10/CE del 1o marzo
2000 concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Fluroxypyr"
nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/10/CE
con l'inserimento della sostanza attiva "Fluroxypyr"
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo
1995;
Decreta:
Art.
1.
1. La sostanza attiva FLUROXYPYR e' iscritta, fino al 30 novembre
2010, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
in allegato 1.
Art.
2.
1. Il Ministero della sanita' adotta entro il 1o giugno 2001
i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio
di prodotti fitosanitari contenenti "Fluroxypyr".
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal
presente decreto ed i titolari di quelle per le quali, si rende
necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni
riportate in allegato 1, inviano al Ministero della sanita',
entro il 15 gennaio 2001, un fascicolo rispondente ai requisiti
di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo,
di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato
II.
3. Il Ministero della sanita' revoca le autorizzazioni all'immissione
in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Fluroxypyr"
non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonche'
quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente
al comma 2.
Art.
3.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari
di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sola
sostanza attiva "Fluroxypyr" presentano al Ministero
della sanita', entro il 1° dicembre 2003, un fascicolo conforme
ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194; tali autorizzazioni sono adeguate entro
il 1° dicembre 2004.
Art.
4.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari
di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Fluroxypyr"
in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194,
presentano al Ministero della sanita' un fascicolo conforme
ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo,
entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle
predette sostanze attive nell'allegato I del medesimo decreto
legislativo n. 194 del 1995. Tali autorizzazioni saranno adeguate
entro quattro anni da quest'ultimo inserimento.
Art.
5.
1. Le scorte dei prodotti fitosanitari revocati possono essere
commercializzate entro il 30 aprile 2002.
Il
presente decreto, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il 1° dicembre 2000
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
1 - FLUROXYPYR
1.
Identita'
Nome comune: FLUROXYPYR.
Denominazione IUPAC: 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-acido piridilossiacetico.
2. Condizioni particolari:
2.1 La purezza della sostanza attiva deve risultare come minimo
di 950 g/kg;
2.2 Possono essere autorizzate sole le utilizzazioni come erbicida;
2.3 Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato
VI del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, si deve
tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del FLUROXYPYR,
in particolare delle relative appendici I e II, nella versione
finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data
30 novembre 1999. Per effettuare tale valutazione globale, si
devono:
prendere in considerazione le informazioni complementari richieste
di cui al punto 7 del rapporto di riesame, in relazione alla
sicurezza ambientale di metaboliti rilevanti, che devono pervenire
entro il 1° dicembre 2000;
prestare particolare attenzione alla protezione delle acque
sotterranee;
prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi
acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazioni includano,
ove necessario, misure di limitazione dei rischi.
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