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Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18-10-2000

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 agosto 2000

Iscrizione della sostanza attiva "Fluroxypyr" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (Attuazione della direttiva 2000/10/CE).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
Visto il regolamento della Commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;
Visto il regolamento della Commissione n. 933/1994 del 27 aprile 1994 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento n. 3600/92/CEE;
Tenuto conto che la Germania, individuata dal regolamento n. 933/94/CEE come Paese relatore per la sostanza attiva "Fluroxypyr" ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva;
Visto il parere espresso in data 18 maggio 1999 sulla sostanza attiva "Fluroxypyr" dal Comitato scientifico piante, istituito presso la Commissione U.E.;
Visto il rapporto di riesame della sostanza attiva "Fluroxypyr" approvato a Bruxelles nella riunione del comitato fitosanitario permanente del 30 novembre 1999;
Vista la direttiva della Commissione 2000/10/CE del 1o marzo 2000 concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Fluroxypyr" nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/10/CE con l'inserimento della sostanza attiva "Fluroxypyr" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.
1. La sostanza attiva FLUROXYPYR e' iscritta, fino al 30 novembre 2010, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato 1.

Art. 2.
1. Il Ministero della sanita' adotta entro il 1o giugno 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Fluroxypyr".
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali, si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato 1, inviano al Ministero della sanita', entro il 15 gennaio 2001, un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo, di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.
3. Il Ministero della sanita' revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Fluroxypyr" non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

Art. 3.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sola sostanza attiva "Fluroxypyr" presentano al Ministero della sanita', entro il 1° dicembre 2003, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; tali autorizzazioni sono adeguate entro il 1° dicembre 2004.

Art. 4.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Fluroxypyr" in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, presentano al Ministero della sanita' un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del medesimo decreto legislativo n. 194 del 1995. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro quattro anni da quest'ultimo inserimento.

Art. 5.
1. Le scorte dei prodotti fitosanitari revocati possono essere commercializzate entro il 30 aprile 2002.

Il presente decreto, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il 1° dicembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 - FLUROXYPYR

1. Identita'
Nome comune: FLUROXYPYR.
Denominazione IUPAC: 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-acido piridilossiacetico.
2. Condizioni particolari:
2.1 La purezza della sostanza attiva deve risultare come minimo di 950 g/kg;
2.2 Possono essere autorizzate sole le utilizzazioni come erbicida;
2.3 Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del FLUROXYPYR, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 30 novembre 1999. Per effettuare tale valutazione globale, si devono:
prendere in considerazione le informazioni complementari richieste di cui al punto 7 del rapporto di riesame, in relazione alla sicurezza ambientale di metaboliti rilevanti, che devono pervenire entro il 1° dicembre 2000;
prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee;
prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazioni includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

 




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