Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 18-10-2000
MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO
27 settembre 2000
Determinazione
dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente
alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
IL
MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto
il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con cui e' stata
istituita la figura professionale del "consulente"
per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada,
per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art.
5, comma 6, che stabilisce che tutte le spese ivi elencate sono
a carico dei candidati;
Visto inoltre il comma 7 dello stesso art. 5 che demanda ad
un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di stabilire gli importi dei diritti, che i candidati
agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di
merci pericolose debbono versare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1995, n. 134, con cui sono stati determinati i compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti
dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
6 giugno 2000, n. 82/T, con cui vengono stabilite le modalita'
e procedure degli esami suddetti;
Adotta
il
seguente decreto:
Determinazione
dei diritti, a carico dei candidati agli esami per consulente
alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione
dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 40.
Art.
1. - Diritti che i candidati debbono versare
1. I diritti che i candidati all'esame di consulente per trasporti
di merci pericolose debbono versare per sostenere l'esame di
primo rilascio, di aggiornamento per integrazione ed aggiornamento
quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato,
sono quelli riportati nella tabella A, di cui all'allegato I
al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Gli importi di cui al precedente comma debbono essere versati
sull'apposito capitolo di entrata, per essere riassegnati all'unita'
previsionale di base 2.1.1.0 "Funzionamento" dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
- Dipartimento trasporti terrestri.
Allegato
I
Tabella
A - Diritti che i candidati agli esami di consulente per trasporto
di merci pericolose debbono versare
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Tariffa | Importo | Tipo di operazione
_________|_______________________|_______________________
A1 | L. 240.000 euro 123,95|Diritto di ammissione ad una sessione
di esame,
| |per candidati che non siano già titolari di un
| |certificato.
_________|_______________________|_______________________
A2 | L. 200.000 euro 103,29|Diritto di ammissione ad una sessione
di esame,
| |per candidati già in possesso di un certificato
| |(o che abbiano già conseguito una idoneità),
| |per l'integrazione con la seconda modalità,
| |od una o piu' specializzazioni aggiunte, od
| |entrambi i casi.
_________|_______________________|_______________________
A3 | L. 200.000 euro 103,29|Diritto di ammissione ad una sessione
di esame,
| |per rinnovo quinquennale.
_________|_______________________|_______________________
A4 | L. 10.000 euro 5,16 |Diritto per il rilascio del certificato.
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