Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13-10-2000
MINISTERO
DELLA DIFESA
DECRETO
14 giugno 2000, n.284
Regolamento
di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994
e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi
di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
IL
MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita'
e per la funzione pubblica
Visto
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente
attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n.
89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n.
90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e successive modificazioni;
Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, e l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e
successive modificazioni i quali prevedono che nei riguardi
delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione
civile, le norme in essi contenute sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate
con decreto interministeriale;
Visti in particolare l'articolo 4, comma 12, e l'articolo 23,
comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 3 e 10 del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 novembre
1965, n. 1477 e n. 1478, inerenti rispettivamente l'ordinamento
degli Stati maggiori e la riorganizzazione degli uffici centrali
della difesa e successive modificazioni;
Visto l'articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926,
n. 1178, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra
i corpi militari della Marina militare;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del servizio Sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo
6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello
Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria
militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento
all'articolo 18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959 che,
in ragione delle speciali esigenze di funzionalita' e della
disponibilita' di strutture idonee allo scopo, sono conferite
all'amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla
legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
Considerata l'opportunita' di garantire l'applicazione ed il
rispetto della legislazione in materia di tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto
dei principi istituzionali che prevedono: l'unicita' di comando
e controllo, l'effettuazione di particolari e specifiche attivita'
connesse all'impiego istituzionale della forza militare ed al
relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti
la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare,
da cui dipende la potenzialita' operativa delle forze, e la
tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il segreto
di Stato;
Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione
alla identicita' delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno
unificare i decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 1, comma
2, ed articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre
1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988
(nota n. 8/71271 del 20 dicembre 1999);
Adotta
il
seguente regolamento:
Art.
1.
1. Tutte le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione
della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti,
dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori
estranei all'amministrazione che operano per conto delle Forze
armate e che non rientrano in quelle di cui all'articolo 2,
sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di
prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto
dell'integrita' dell'ambiente.
2. L'amministrazione della difesa provvede con proprio personale
tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla
normativa vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche,
i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza
nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per
le finalita' previste dalle normative vigenti. Alla formazione
tecnico-professionale del personale, adibito alle funzioni di
cui al presente comma e al comma 1 dell'articolo 3, provvede
il Ministero della difesa.
Art.
2.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su
una base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate,
dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza
e la salute del personale impiegato, le attivita' ed i luoghi
destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, quali
l'impiego della forza militare ed il relativo addestramento,
la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalita'
dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato,
l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unita' navali,
aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto
logistico.
2. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al comma
1, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente
dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai
decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono
avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno
quattro anni, attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito
del Ministero della difesa.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle
attivita' lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie
di porto nelle aree di pertinenza, fermi restando a carico del
Ministero dei trasporti e della navigazione gli oneri finanziari
derivanti dall'applicazione della normativa vigente, in particolare
delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n. 626/1994
e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Art.
3.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi
ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o operativo
o che presentano analoghe esigenze indicate all'art. 4, viene
effettuata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994
n. 758, dal personale militare e civile dell'amministrazione
della difesa, nominato dal Ministro della difesa.
Art.
4.
1. Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi,
le strutture e le infrastrutture in cui sono trattate le materie
di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza dello
strumento militare del Paese, di cui, nell'interesse della sicurezza
dello Stato, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie,
ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto
di Stato (PCM - ANS 1/R).
2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione
della difesa, ove sono ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di
cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e
sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.
3. Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando,
reparto o ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell'applicazione
del presente regolamento.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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