Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 11-10-2000
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2000
Modificazioni
ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo
comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione
dell'impatto ambientale.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
aprile 1996, concernente atto di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione
dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 210 del 7 settembre 1996;
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 526;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, che delegano alle regioni le competenze in materia
di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i
permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali
solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 3 settembre 1999, concernente disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, con il quale e' stata
effettuata una ricognizione delle opere gia' trasferite alla
competenza regionale in materia di valutazione dell'impatto
ambientale dai predetti articoli 34 e 35 e tenuto conto che
in detta ricognizione non sono state comprese le attivita' di
ricerca di idrocarburi in terraferma;
Considerata l'opportunita' di completare la ricognizione effettuata
dal predetto decreto e quindi di modificare ed integrare alcune
categorie progettuali elencate nell'allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996;
Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 20 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
Decreta:
Art.
1.
Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica
in data 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, cosi' come successivamente modificato ed integrato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre 1999, nel punto 2 "Industria energetica ed
estrattiva" e' aggiunta la seguente lettera: "g) attivita'
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma."
Art.
2.
La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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