Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 11-10-2000
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO
21 luglio 2000, n.278
Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge
8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari.
IL
MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale
e per le pari opportunita'
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
che prevede che con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro
e della previdenza sociale e per le pari opportunita', si provvede
alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per
eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie
specifiche, nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno
2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art.
1. - Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di
permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata
grave infermita' del coniuge, anche legalmente separato, o di
un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di
un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice
o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente
al datore di lavoro l'evento che da' titolo al permesso medesimo
e i giorni nei quali esso sara' utilizzato. I giorni di permesso
devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermita' o della necessita' di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi
e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui al comma
1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il
datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di
permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa,
anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo e' stipulato
in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice
o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso
che sono sostituiti dalle diverse modalita' di espletamento
dell'attivita' lavorativa; dette modalita' devono comportare
una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore
ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso
sono altresi' indicati i criteri per le eventuali verifiche
periodiche della permanenza della grave infermita', ai sensi
del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario
di lavoro conseguente alle diverse modalita' concordate deve
avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza
della grave infermita' o della necessita' di provvedere agli
interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con
quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate
dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
Art.
2. - Congedi per gravi motivi familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo
per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della
propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo
433 del codice civile anche se non conviventi, nonche' dei portatori
di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se
non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessita' familiari derivanti dal decesso di una delle
persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente
o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle
persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della
malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma
ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente
riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo
o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa
o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi le caratteristiche
di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma
terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori
o del soggetto che esercita la potesta'.
2. Il congedo di cui al presente articolo puo' essere utilizzato
per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due
anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro e'
tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione
del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore.
Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune;
si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel
periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese
si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando
la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la
richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata
nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati
motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente
e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive
esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3,
il datore di lavoro e' tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta
del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito
al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad
un periodo successivo e determinato, la concessione parziale
del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni
previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative
e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata
nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformita'
delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti
di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro puo' altresi'
negare il congedo per incompatibilita' con la durata del rapporto
in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando
i congedi gia' concessi hanno superato i tre giorni nel corso
del rapporto; puo', inoltre, negare il congedo quando il rapporto
e' stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente
in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque
le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo puo', altresi', essere
richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente
articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la
possibilita' di utilizzare permessi retribuiti nello stesso
anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni
previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta
richiesta e' riferita a periodi non superiori a tre giorni,
il datore di lavoro e' tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla
stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali
ragioni organizzative, nonche' ad assicurare che il congedo
venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima
del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a
rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo,
dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora
il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della
lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo
1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.
230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato e'
richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo
in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni.
Il datore di lavoro puo' comunque consentire il rientro anticipato
anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima
del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art.
3. - Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi
per grave infermita' di cui all'articolo 1 o dei congedi per
le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono
presentare idonea documentazione del medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta
o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento
chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermita'
deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni
dalla ripresa dell'attivita' lavorativa del lavoratore o della
lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente
alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che da' titolo al permesso o al congedo e'
il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare
detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi
consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del
congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di cui al comma 1,
lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza
delle situazioni ivi previste.
4. Quando e' in corso l'espletamento dell'attivita' lavorativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore di lavoro puo'
richiedere periodicamente la verifica della permanenza della
grave infermita', mediante certificazione di cui al comma 1
del presente articolo. La periodicita' della verifica e' stabilita
nell'accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando
e' stato accertato il venir meno della grave infermita', la
lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attivita'
lavorativa secondo le modalita' ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto puo' essere utilizzato per altri
eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni
previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del
lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni
dalla concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco
dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Art.
4. - Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni
di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento,
per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla
contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni
della contrattazione medesima se piu' favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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