Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30-09-2000
GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO
20 settembre 2000
Autorizzazione
al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Provvedimento
n. 1/2000).
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In
data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti,
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge
n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima legge,
rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici
possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati;
Considerato che il Garante puo' rilasciare le autorizzazioni,
anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari o, con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti
(art. 41, comma 7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art.
4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento dei dati "sensibili"
nei rapporti di lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999 e avente efficacia
fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate
uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure
e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto
dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori
che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli
provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni
generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli
adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate
categorie di titolari, nonche' di assicurare una migliore funzionalita'
dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da
impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie
siano a tempo determinato, in conformita' anche a quanto previsto
dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di questa Autorita' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessita' che anche le nuove autorizzazioni prendano
in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
e della diffusione, nonche' il periodo di conservazione dei
dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti e' prevista
dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme
sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione
semplificata (art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, specie
per quanto riguarda la riservatezza e l'identita' personale,
principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate
in materia dal Consiglio d'Europa;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e' effettuato ai fini dell'adempimento di obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi
nell'ambito dei rapporti di lavoro, e che e' pertanto necessario
che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale
ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Stefano Rodota';
Autorizza
il
trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1,
della legge n. 675/1996, finalizzato alla gestione dei rapporti
di lavoro, alle condizioni di seguito indicate.
1)
Ambito di applicazione.
La presente autorizzazione e' rilasciata senza richiesta di
parte:
a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto
di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche,
parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle
figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);
b) ad organismi paritetici e ad altri organismi che gestiscono
osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria,
dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche
aziendali.
L'autorizzazione riguarda anche l'attivita' svolta dal medico
competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in
qualita' di libero professionista o di dipendente dei soggetti
di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate.
2)
Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
a) a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo
o in rapporto di tirocinio, apprendistato, formazione e lavoro,
ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario
in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti
e mandatari;
c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative
o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione
con i soggetti di cui al punto 1);
d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui
alle lettere precedenti;
e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone
giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi
di cui al punto 1);
f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita' lavorativa
o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
3)
Finalita' del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:
a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi
o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria,
da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali,
in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia
di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia
di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonche'
in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformita'
alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della
tenuta della contabilita' o della corresponsione di stipendi,
assegni, premi, altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori;
c) per il perseguimento delle finalita' di salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo;
d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o
nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti
dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o
dai contratti collettivi, sempreche', qualora i dati siano idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto
da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;
e) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti
in materia;
f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione
finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilita'
del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del
lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a
terzi nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o professionale;
g) per garantire le pari opportunita'.
4)
Categorie di dati.
Il trattamento puo' avere per oggetto i dati strettamente pertinenti
agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto 3),
e in particolare:
a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni
od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati
concernenti la fruizione di permessi e festivita' religiose
o di servizi di mensa, nonche' la manifestazione, nei casi previsti
dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio
di funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreche' il
trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi
o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente,
dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione
di pubbliche iniziative, nonche' i dati inerenti alle attivita'
o agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento
delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione
ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
i dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali,
invalidita', infermita', gravidanza, puerperio o allattamento,
ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneita'
psico-fisica a svolgere determinate mansioni o all'appartenenza
a categorie protette.
5)
Modalita' di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e
17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali,
la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalita' degli interessati, il
trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente
con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui
al punto 3).
La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato, in plico chiuso
o con altro mezzo idoneo a prevenirne la conoscenza da parte
di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione
di distanze di cortesia.
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso
scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo,
in conformita' a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della
legge n. 675/1996.
6)
Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma
1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono
essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3),
ovvero per perseguire le finalita' ivi menzionate. A tal fine,
anche mediante verifiche periodiche, deve essere verificata
costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso,
da instaurare o cessati.
7)
Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario
diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti o alle finalita' di cui al punto 3), a soggetti pubblici
o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di
previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale,
agenzie di intermediazione, associazioni di datori di lavoro,
liberi professionisti, societa' esterne titolari di un autonomo
trattamento di dati e familiari dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi,
solo se necessario per finalita' di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere
diffusi.
8)
Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento
che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione
per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni
eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
9)
Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria,
da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti
o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare,
dalle disposizioni contenute:
a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta
al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento
del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta
ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare,
nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione
di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositivita';
c) nelle norme in materia di pari opportunita' o volte a prevenire
discriminazioni.
10)
Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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