Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30-09-2000
MINISTERO
DELLA SANITA'
CIRCOLARE
12 settembre 2000, n.13
Attivita'
di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose
e dei relativi preparati. Cooperazione tra amministrazione centrale
e autorita' locali.
Ai
presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Con
il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e con
il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, unitamente
al regolamento (CEE) n. 793/93 del 23 marzo 1993, relativo alla
valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze
esistenti e al decreto ministeriale 12 agosto 1998, relativo
alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso
di talune sostanze pericolose, e' stata data attuazione a tutto
il pacchetto di direttive comunitarie riguardanti il settore
delle sostanze e preparati pericolosi.
Le disposizioni normative sopra indicate sono ora esaustive;
pertanto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione
delle sostanze e dei preparati pericolosi devono essere soggette,
come disciplinato dalle predette disposizioni, a vigilanza da
parte degli organi competenti delle amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali che, in qualsiasi momento
possono procedere ad ispezioni presso i luoghi di produzione,
di deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti
e, ove necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi
e valutazione presso i laboratori di propria competenza. Sembra
opportuno ricordare che, in caso di infrazione alle vigenti
disposizioni di legge, e' possibile incorrere in sanzioni sia
di tipo amministrativo che, ove ne ricorrano i termini, di tipo
penale.
Si fa' presente, inoltre, che durante l'ultimo corso di aggiornamento
su "sostanze e preparati pericolosi" tenutosi presso
l'Istituto superiore di sanita' al quale hanno partecipato funzionari
regionali e degli enti locali designati dalle rispettive amministrazioni,
e' emerso il persistere di notevole carenza di controlli sull'intero
territorio nazionale, con l'eccezione di poche situazioni locali,
legate piu' all'interesse ed alla iniziativa di singoli operatori
che ad una vera e propria programmazione di interventi.
Poiche', come detto, il quadro normativo nel settore delle sostanze
e dei preparati pericolosi, con la pubblicazione degli ultimi
decreti di recepimento di normative comunitarie, appare ormai
consolidato e risulta pienamente in linea con la legislazione
comunitaria stessa e con gli obblighi che da essa derivano,
e' necessario che le amministrazioni regionali e locali, nella
formulazione dei piani di intervento annuali, tengano conto,
ai fini della vigilanza sul territorio, anche del settore delle
sostanze chimiche e dei preparati pericolosi, in linea con le
iniziative assunte nel settore dall'amministrazione centrale.
A questo proposito deve anche essere tenuto presente che, poiche'
l'Italia, come tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea
e' tenuta a presentare, annualmente, una relazione sull'opera
di vigilanza svolta ai fini della verifica dell'ottemperanza
alle prescrizioni delle direttive sulla materia di cui trattasi,
codeste amministrazioni dovranno presentare, a loro volta, entro
la fine del mese di febbraio di ciascun anno, al Dipartimento
della prevenzione del Ministero della sanita' (via Sierra Nevada,
60 - 00144 Roma - fax 06-59.94.42.49) una breve relazione fattuale
sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente (numero
di verifiche effettuate, le conformita' alla vigente legislazione
in materia, numero di sanzioni comminate, ecc.). I dati desunti
dalle singole relazioni, uniti a quelli della vigilanza effettuata
a livello centrale, formeranno parte della relazione che questo
Ministero trasmettera' ai competenti servizi dell'Unione europea
e, per opportuna conoscenza, a codeste amministrazioni che provvederanno
a diffonderla nel territorio di loro competenza.
Considerata, comunque, la complessita' della materia trattata,
il suo continuo aggiornamento e la necessita' di assicurare
una attuazione armonizzata dei controlli sul territorio nazionale,
si ritiene opportuno che ogni regione individui e comunichi
a questo Ministero il nominativo di un qualificato rappresentante
per i rapporti con l'amministrazione centrale.
Sara', poi, cura dello scrivente Ministero costituire un gruppo
di coordinamento, di cui i rappresentanti segnalati faranno
parte, che individuera':
- i criteri di valutazione da adottare per giudicare la conformita'
alle prescrizioni della normativa degli interventi effettuati;
- gli specifici aspetti della normativa da sottoporre a controllo
anche in relazione ad iniziative comunitarie o, comunque, ad
aspetti ritenuti prioritari e, di volta in volta, le modalita'
ed i tempi delle ispezioni;
- i soggetti e le problematiche su cui attuare i controlli.
Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni
in indirizzo.
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