Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 26-09-2000
MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO
30 novembre 1999, n.557
Regolamento
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche
delle piste ciclabili.
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto
l'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, "Norme
per il finanziamento della mobilita' ciclistica", che prevede
l'adozione con decreto ministeriale di un regolamento per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre
1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto
1988, n. 400 (nota n. 2816 del 27 ottobre 1999);
Adotta
il
seguente regolamento:
Capo
I - Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili
Art.
1. - Premessa
1. Nella presente sezione sono individuati le linee guida per
la progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di
qualita' delle diverse parti degli itinerari medesimi. Gli itinerari
ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili
dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede
propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo
con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore
(su carreggiata stradale). Dette linee guida sono finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di sicurezza
e di sostenibilita' ambientale della mobilita': obiettivi che
devono essere perseguiti in maniera organica, valutando di volta
in volta le strategie e le proposte che meglio rispondono agli
stessi.
Art.
2. - Finalita' e criteri di progettazione
1. Le finalita' ed i criteri da considerare a livello generale
di pianificazione e dettagliato di progettazione, nella definizione
di un itinerario ciclabile sono:
a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilita' ciclistica
e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree
urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che
si ritiene possa raggiungersi delle localita' interessate, con
preminente riferimento alla mobilita' lavorativa, scolastica
e turistica;
b) puntare all'attrattivita', alla continuita' ed alla riconoscibilita'
dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi piu' brevi,
diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine
e la destinazione dell'utenza ciclistica;
c) valutare la redditivita' dell'investimento con riferimento
all'utenza reale e potenziale ed in relazione all'obiettivo
di ridurre il rischio d'incidentalita' ed i livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico;
d) verificare l'oggettiva fattibilita' ed il reale utilizzo
degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse
fasce d'eta' e le diverse esigenze, per le quali e' necessario
siano verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche
dei percorsi.
Art.
3. - Strumenti di pianificazione
1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalita'
ed i criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei seguenti
strumenti di pianificazione e di progettazione:
a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale
siano previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei
dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della
stima economica di spesa e di una motivata scala di priorita'
e di tempi di realizzazione. Il livello di indagini preliminari
e di dettaglio degli elaborati di piano deve essere adeguato
alla estensione dimensionale della rete ciclabile ed alla complessita'
del modello di organizzazione della circolazione delle altre
componenti di traffico.
Nell'ambito di tale piano e' ammessa la possibilita' di considerare
itinerari isolati che rispettino comunque le finalita' ed i
criteri di progettazione indicati all'articolo 2. Per i comuni
che sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico
(PUT), ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il piano della rete ciclabile deve essere
inserito in maniera organica, quale piano di settore, all'interno
del PUT, secondo le indicazioni delle direttive ministeriali
pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale
del 24 giugno 1995. Per i comuni non tenuti alla predisposizione
del PUT occorre comunque procedere ad una verifica di compatibilita',
soprattutto ai fini della sicurezza, con le altre modalita'
di trasporto;
b) i progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano
di cui al punto a), che prevedano anche, ove necessario, la
riqualificazione dello spazio stradale circostante; in particolare,
i progetti devono considerare e prevedere adeguate soluzioni
per favorire la sicurezza della mobilita' ciclistica nei punti
di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni,
accessi a nodi attrattivi, ecc.).
Art.
4. - Ulteriori elementi per la progettazione
1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato
o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere
le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto
alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata;
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
2. Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze
prevalentemente legate alla mobilita' lavorativa e scolastica
quale sistema alternativo di trasporto per la risoluzione -
anche se parziale - dei maggiori problemi di congestione del
traffico urbano o per esigenze prevalentemente turistiche e
ricreative.
3. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere
tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi:
a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarita' delle
superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a
raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro
raccordi, le sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle
acque meteoriche anche con eventuali griglie, purche' quest'ultime
non determinino difficolta' di transito per i ciclisti, ecc.;
b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli
(segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale)
e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti
ciclabili, le colonnine luminose alle testate degli elementi
spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia,
ecc.;
c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la
visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono
tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone
d'ombra, ecc.;
d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi
e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica, panchine
e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua
potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa
indicazione dei punti piu' vicini, ecc.
4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme
da rispettare per la progettazione e la realizzazione delle
piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche
tecniche esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono
fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.
5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili
con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno
di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel
caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entita'
del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche
piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono
essere altresi' realizzati, previa apposizione della suddetta
segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata,
rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate
ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano
dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile
e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si
rendano necessari per dare continuita' alla rete di itinerari
ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che
la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso
promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati
per le piste ciclabili all'articolo 7;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attivita' attrattrici
di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti
ad alta densita' abitativa, ecc.
6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo
con i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari
a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi
sono ammessi per dare continuita' alla rete di itinerari prevista
dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non
sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza
degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti
percorsi e' necessario intervenire con idonei provvedimenti
(interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati,
istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive
ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocita' - in
particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei
dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento
di maggiore pericolosita' rappresentato dal differenziale di
velocita' tra le due componenti di traffico, costituite dai
velocipedi e dai veicoli a motore.
7. Al fine di garantire nel tempo l'accessibilita' degli itinerari
e la sicurezza della circolazione, le piste ed i percorsi promiscui
devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.
Art.
5. - Fattibilita' tecnico-economica
1. E' opportuno, specialmente per finanziamenti e contributi
esterni concessi all'ente proprietario dell'itinerario ciclabile,
che il relativo progetto sia corredato da analisi di fattibilita'
tecnico-economica. A tale analisi concorrono, oltre che il rispetto
dei criteri e degli standards progettuali indicati negli articoli
successivi, con particolare riguardo a quanto prescritto all'articolo
6, comma 6, anche i risultati di specifiche valutazioni della
redditivita' degli interventi previsti.
2. In mancanza di metodi di analisi piu' approfonditi, si puo'
assumere quale indicatore della redditivita' dell'investimento
il rapporto "lire investite/ciclisti x km", riferito
almeno ai primi due anni di entrata in esercizio dell'itinerario.
3. Nel computo delle "lire investite" rientrano tutte
le spese per la realizzazione e l'arredo delle piste o dei percorsi
in progetto, comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti
di pavimentazioni stradali ed adeguamenti dell'illuminazione
pubblica, del verde stradale e del sistema di convogliamento
delle acque piovane nella rete fognaria esistente, nonche' le
spese relative al soddisfacimento della domanda di sosta per
i velocipedi. In tale computo sono, inoltre, da includere le
spese di esercizio per le opere, attrezzature ed arredi previsti,
da riferire alla media annuale dei primi dieci anni di esercizio.
4. Nel computo dei "ciclisti x km" puo' farsi riferimento
alla percorrenza annua complessiva nei primi due anni di esercizio
dell'itinerario in esame, a partire dalla intensita' di traffico
ciclistico prevista per l'ora ed il giorno di punta nei periodi
lavorativi e scolastici sui vari tronchi in progetto. L'anzidetta
previsione di traffico va documentata con l'esposizione dei
flussi ciclistici e veicolari, individuali e collettivi, gia'
in atto sugli attuali percorsi in promiscuo ricadenti nella
fascia di influenza dell'itinerario in progetto, in modo tale
da evidenziare - in particolare - la quota di traffico ciclistico
in atto e quella prevista come trasferimento dagli altri modi
di trasporto.
Capo
II - Principali standards progettuali per le piste ciclabili
Art.
6. - Definizioni, tipologia e localizzazione
1. Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
2. La pista ciclabile puo' essere realizzata:
a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora
la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli
a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali
fisicamente invalicabili;
b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale,
ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia
destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra
rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione
sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale
o da delimitatori di corsia;
c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o
doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione
senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata
sul lato adiacente alla carreggiata stradale.
3. Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due
corsie riservate contigue nei seguenti casi:
a) sulle strade pedonali, qualora l'intensita' del traffico
ciclistico in rapporto a quello pedonale ne richieda la realizzazione;
in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia
ubicate in genere al centro della strada;
b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensita' del traffico
ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta
di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre
in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli
a motore.
Tale soluzione e' obbligatoria quando sussistono condizioni
di particolare intensita' del traffico ciclistico ed il suo
flusso risulti superiore a 1.200 unita'/ora, per almeno due
periodi di punta non inferiori a quindici minuti nell'arco delle
ventiquattro ore.
4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica
dimostrazione di validita' tecnica della loro adozione ai fini
della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla
conflittualita' su aree di intersezione, non e' consentita la
realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con
corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma
stradale.
5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata
prevalentemente su strade locali e, laddove sia previsto che
si svolga con una consistente intensita' su strade della rete
principale, la stessa va adeguatamente protetta attraverso la
realizzazione di piste ciclabili.
6. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle
strade indicata nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' da osservare che:
a) sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade extraurbane
principali, la circolazione ciclistica e' vietata, ai sensi
dell'articolo 175 del suddetto decreto legislativo, e da indirizzare
sulle relative strade di servizio;
b) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane
di scorrimento le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere
realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi
percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;
c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane,
le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che in sede
propria, anche su corsie riservate;
d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano
- devono essere sempre realizzate su corsie riservate.
Art.
7. - Larghezza delle corsie e degli spartitraffico
1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi,
nonche' dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco
laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia
ciclabile, comprese le strisce di margine, e' pari ad 1,50 m;
tale larghezza e' riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti
di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia,
per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie
riservate, la larghezza della corsia ciclabile puo' essere eccezionalmente
ridotta fino ad 1,00 m, sempreche' questo valore venga protratto
per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale
circostanza sia opportunamente segnalata.
3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi
inderogabili per le piste sulle quali e' prevista la circolazione
solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali e'
ammessa la circolazione di velocipedi a tre o piu' ruote, le
suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo
conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo
50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile
che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata
destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50
m.
Art.
8. - Velocita' di progetto e caratteristiche plano-altimetriche
1. La velocita' di progetto, a cui correlare in particolare
le distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera,
deve essere definita per ciascun tronco delle piste ciclabili,
tenuto conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad
una velocita' di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del
5% possono raggiungere velocita' anche superiori a 40 km/h.
2. Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere
conto di un tempo di percezione e decisione variabile tra un
minimo, pari ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un
massimo di 2,5 secondi per le situazioni extraurbane, nonche'
di un coefficiente di aderenza longitudinale da relazionare
al tipo di pavimentazione adottata e, comunque, non superiore
a 0,35.
3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria,
indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza
stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette
non puo' generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le
rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per
i quali puo' adottarsi una pendenza massima fino al 10%. Ai
fini dell'ampia fruibilita' delle piste ciclabili da parte della
relativa utenza, la pendenza longitudinale media delle piste
medesime, valutata su basi chilometriche, non deve superare
il 2% salvo deroghe documentate da parte del progettista e purche'
sia in ogni caso garantita la piena fruibilita' da parte dell'utenza
prevista.
4. I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale)
esposti al comma 3 devono essere utilizzati anche come riferimento
sostanziale per l'individuazione dei percorsi di piste ciclabili
da realizzare su strade destinate prevalentemente al traffico
veicolare o in adiacenza alle stesse, in concomitanza ai criteri
progettuali esposti all'articolo 6, comma 6.
5. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle
piste ciclabili devono essere commisurati alla velocita' di
progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a
5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente,
in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati,
detti raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purche'
venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga
opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso
di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta
in discesa.
6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocita'
di progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto
sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia
del fatto che per il corretto drenaggio delle acque superficiali
e' sufficiente una pendenza trasversale pari al 2%, con riferimento
a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato
bituminoso.
7. Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli,
comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (ad
esempio zone con limite di velocita' di 30 km/h), specifiche
limitazioni di velocita', per singoli tronchi di piste ciclabili,
dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche
plano-altimetriche del tracciato possono indurre situazioni
di pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile
rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente
indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da
livellette in discesa, ecc.).
Art.
9. - Attraversamenti ciclabili
1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati
con piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalita'
degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti
dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti
richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza
delle eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare
in piu' tempi).
2. Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad
uso promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili
su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno
degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per
i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario
sull'intersezione medesima.
3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti
(piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la
soluzione in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando
che la pendenza longitudinale massima delle rampe non superi
il 10% e vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere
protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.
Art.
10. - Segnaletica stradale
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative
alla segnaletica stradale previste dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le piste
ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica
verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica all'inizio ed alla fine
del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione.
2. Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli
e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico,
anche se la pavimentazione delle stesse e' contraddistinta nel
colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate
ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato,
con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio
di direzione della pista.
Art.
11. - Aree di parcheggio
1. Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione
dei luoghi e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare
la domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali altre esigenze
legate allo sviluppo della mobilita' ciclistica, senza che si
abbiano intralci alla circolazione stradale, specialmente dei
pedoni. L'individuazione in questione si riferisce, in particolare,
sia ai poli attrattori di traffico sia ai nodi di interscambio
modale.
2. Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguita'
alle piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate
da destinare alla sosta dei velocipedi.
Art.
12. - Superfici ciclabili
1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarita'
delle superfici per garantire condizioni di agevole transito
ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni
realizzate con elementi autobloccanti.
2. Sulle piste ciclabili non e' consentita la presenza di griglie
di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse
delle piste stesse, ne' con elementi trasversali tali da determinare
difficolta' di transito ai ciclisti.
Capo
III - Disposizioni transitorie
Art.
13. - Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano
per le opere il cui progetto definitivo sia approvato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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