Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 25-09-2000
DECRETO
LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n.262
Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare
l'articolo 1, comma 4, che consente l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante
attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione
dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro
dei bambini e degli adolescenti e successive modifiche e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, per
i beni e le attivita' culturali, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica
e per le pari opportunita';
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967,
n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato
adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori
indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi
e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli
adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione
professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario
alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti
ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro
di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista
purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti
anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto
di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla
vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente
autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere
dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio,
in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente
della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti
al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro,
fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative
e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi
alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito
e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso,
i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanita'. ".
Art.
2.
1. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - 1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967,
n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I bambini
nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti,
possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti
idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito
di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita'
lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate,
a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio
sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere
comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo
a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma
2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso
non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o
temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato
per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari
della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di
richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei
ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti
allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette
alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui
al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti
la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e
85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicita'
almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo
n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale
al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del
controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. ".
Art.
3.
1. All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto
dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni"
e' sostituita dalla seguente: "Mansioni";
b) la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici
e' sostituita dalla seguente: "b) rumori con esposizione
media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.";
c) la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici
e' sostituita dalla seguente: "c) sostanze e preparati
classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto
dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di
dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare
sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ";
d) al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori"
al numero 1 e' premesso il seguente periodo: "Il divieto
e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo
e non all'attivita' nel suo complesso.";
e) al punto II, il numero 7) e' sostituto dal seguente: "7)
Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio
delle armature esterne alle costruzioni.";
f) al punto II, il numero 13) e' soppresso;
g) al punto II, il numero 27) e' sostituito dal seguente: "27.
Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori
e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo
115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine
operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori
di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione
che sono in moto.";
h) al punto II, il numero 33) e' sostituito dal seguente: "33)
Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza
l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.";
i) al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole
fissachiodi" sono aggiunte in fine le seguenti: "di
elevata potenza".
Art.
4.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in
cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, nonche' del comma 2, lettera a), limitatamente
all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967,
e della lettera c).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17
ottobre 1967, n. 977;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971,
n. 36;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976,
n. 432.".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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