Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 22-09-2000
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
15 settembre 2000
Assicurazione
contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei
requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista
la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, della legge citata,
il quale dispone che, per l'individuazione delle persone soggette
all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 7, comma 3, e per
l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, i servizi
comunali di anagrafe dello stato civile e l'amministrazione
finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalita'
stabilite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno
e delle finanze;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art.
1.
1. Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al capo
III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le persone che si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera a) e
c), aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 3.
Art.
2.
1. Per la determinazione dei redditi ai fini dell'applicazione
delle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini
IRPEF, riferito all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva
prevista dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.
11, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.
Art.
3.
1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo
e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre
1999, n. 493, e nelle modalita' di attuazione dell'art. 11 della
medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi
comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.
2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL, il Ministero
dell'interno e il Ministero delle finanze potranno essere definite
modalita' tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai
dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni e integrazioni.
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