Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 22-09-2000
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
15 settembre 2000
Modalita'
di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Vista
la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, della legge citata
il quale stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni
degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni e integrazioni intervenute alla data di entrata
in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato
testo unico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
e integrazioni, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firma e successive
modificazioni e integrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli
1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL;
Decreta:
Art.
1. - Persone assicurate
1. E' soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti
dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il
nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia un'eta' compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per
le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione,
la stessa mantiene la sua validita' fino alla successiva scadenza
annuale del premio;
b) svolga in ambito domestico attivita' in via esclusiva e cioe'
non svolga altra attivita' che comporti l'iscrizione presso
forme obbligatorie di previdenza sociale;
c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attivita'
finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio
nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso
nucleo familiare;
d) svolga le suddette attivita' senza vincolo di subordinazione
e a titolo gratuito.
2. Ai fini del presente decreto ministeriale, per nucleo familiare
si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare
puo' essere costituito anche da una sola persona.
Art.
2. - Oggetto dell'assicurazione
1. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti,
per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro
in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata
una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 33 per
cento.
2. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro
in ambito domestico gli infortuni:
a) conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attivita'
finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo
familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo
familiare;
b) verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione
ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative
pertinenze e delle parti comuni condominiali.
3. Sono esclusi dall'assicurazione:
a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro
domestico;
c) gli infortuni derivanti da calamita' naturali, crollo degli
immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione
o tumulti popolari;
d) gli infortuni mortali.
Art.
3. - Premi assicurativi
1. Il premio assicurativo pro capite e' fissato in L. 25.000,
pari a 12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti
da oneri fiscali.
Art.
4. - Iscrizione
1. I soggetti di cui all'art. 1, salvo quanto stabilito all'art.
7, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento
del premio assicurativo con le modalita' stabilite dall'istituto
assicuratore.
2. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione
ed il relativo versamento devono essere effettuati entro i trenta
giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge
3 dicembre 1999, n. 493.
3. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente
al primo anno di applicazione della norma sono tenuti all'iscrizione
ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione
dei requisiti stessi.
4. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento
del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio
di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui all'art.
1.
Art.
5. - Modalita' di versamento
1. Il pagamento dei premi e degli eventuali accessori deve essere
effettuato presso gli sportelli delle agenzie postali, le banche
indicate dall'INAIL e gli altri soggetti individuati dallo stesso
istituto. Costituisce prova dell'avvenuto pagamento e della
data di esso l'attestazione di versamento. Per gli accrediti
effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data
di pagamento e' quella corrispondente al giorno della valuta
riconosciuta all'INAIL dall'ente esattore.
Art.
6. - Regime sanzionatorio
1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del
premio assicurativo di cui all'art. 3 alle scadenze di cui all'art.
4, e' dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare
del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento,
secondo i criteri di graduazione stabiliti dal comitato amministratore
del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'istituto
assicuratore ritiene di dover effettuare.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, non si applica
la disposizione di cui al comma 1.
Art.
7. - Soggetti esonerati dal versamento del premio
1. Il premio di cui all'art. 3 e' a carico dello Stato per i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, i quali siano in possesso
di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarita' di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non
superiori a lire 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo
lordo ai fini IRPEF non sia superiore a lire 18 milioni annui,
pari a 9296,22 euro.
2. Ai fini di cui al comma 1, concorrono alla formazione del
reddito complessivo del nucleo familiare, i redditi dei singoli
componenti il nucleo familiare medesimo.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, sulla base di appositi
elenchi trasmessi dall'INAIL, il cui contenuto e' sottoscritto
dal presidente dell'istituto medesimo e convalidato dall'organo
di controllo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasferisce le corrispondenti somme all'istituto.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione
mediante presentazione all'INAIL di domanda contenente i dati
anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei
requisiti assicurativi di cui all'art. 1. Detta domanda deve
contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, attestante la sussistenza dei requisiti
reddituali di cui ai precedenti commi 1 e 2, con l'indicazione
dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo.
Della dichiarazione resa l'interessato e' personalmente responsabile
sia penalmente sia amministrativamente ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
5. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione
deve avvenire entro i trenta giorni dal termine di cui al comma
5 dell'art. 11 della legge n. 493/1999.
6. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima
volta nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione
dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata.
7. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti
sono tenuti a denunciare all'INAIL il venir meno di uno dei
requisiti di cui all'art. 1 o del requisito reddituale di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro i successivi trenta
giorni.
Art.
8. - Non automaticita' delle prestazioni
1. I soggetti non in regola con gli obblighi del versamento
del premio hanno diritto alla rendita, di cui all'art. 10, soltanto
per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della
regolarizzazione.
2. I soggetti di cui all'art. 7, non in regola con l'obbligo
di iscrizione, hanno diritto alla rendita di cui all'art. 10,
soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla
data dell'iscrizione.
Art.
9. - Ripetizione di indebito
1. Qualora la rendita di cui all'art. 10 risulti non dovuta
a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti,
incidenti sul diritto, che non siano gia' conosciuti dall'istituto
assicuratore, si procede al recupero delle somme indebitamente
corrisposte.
Art.
10. - Prestazioni
1. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata un'inabilita'
permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
pari o superiore al 33 per cento, e' corrisposta una rendita
vitalizia rapportata al grado della inabilita' stessa sulla
base della retribuzione di cui al successivo comma 3 e delle
aliquote di cui alla tabella allegato n. 7 al testo unico, nel
testo allegato al presente regolamento.
2. L'inabilita' permanente e' valutata con le modalita' e i
criteri di cui all'art. 78 e alla tabella allegato 1 del testo
unico, nel testo allegato al presente regolamento, ed e' accertata
ai sensi dell'art. 102 del testo unico stesso. Nella valutazione
non si tiene conto di inabilita' preesistenti se coesistenti.
In caso di inabilita' preesistenti concorrenti, derivanti da
fatti lavorativi o extra lavorativi, il grado di riduzione permanente
dell'attitudine al lavoro causata dall'infortunio deve essere
rapportato non all'attitudine al lavoro normale ma a quella
ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto
e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il
grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la
differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo
l'infortunio.
3. Per la liquidazione della rendita e' assunta quale retribuzione
convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo
delle rendite del settore industriale rivalutabile ai sensi
dell'art. 116 del testo unico.
4. La rendita e' corrisposta a decorrere dal primo giorno successivo
a quello della cessazione del periodo di inabilita' temporanea
assoluta.
5. La rendita e' esente da oneri fiscali ed e' pagata a rate
mensili. In caso di morte del titolare della rendita e' corrisposta
per intero agli eredi la rata in corso. Si applicano gli articoli
108, 109, 110 e 114 del testo unico.
Art.
11. - Richiesta di erogazione della rendita
1. Per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'art. 10, l'assicurato
deve presentare specifica richiesta redatta su modulo predisposto
dall'istituto dichiarando:
a) l'iscrizione all'assicurazione per l'anno di accadimento
dell'infortunio e la permanenza al momento dell'infortunio stesso
dei requisiti assicurativi indicati all'art. 1, e per i soggetti
di cui all'art. 7, anche dei requisiti reddituali di cui allo
tesso articolo;
b) la data ed il luogo in cui e' avvenuto l'infortunio nonche'
le cause e circostanze dell'infortunio stesso;
c) la data di cessazione del periodo di inabilita' temporanea
assoluta;
d) gli esiti della lesione, l'esistenza di eventuali preesistenze,
la previsione di postumi di invalidita' pari o superiori al
33 per cento ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo
soccorso.
Gli elementi giustificativi della domanda di cui ai punti c)
e d) devono essere attestati da certificazione medica e relativa
documentazione.
2. La richiesta della rendita e tutte le altre comunicazioni
debbono essere presentate o inviate a una qualsiasi sede INAIL.
3. L'INAIL, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento
della richiesta, comunica all'assicurato la liquidazione della
rendita di inabilita', indicando gli elementi che sono serviti
di base a tale liquidazione. Qualora l'INAIL accerti di non
essere obbligato a corrispondere la prestazione, deve darne
comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi
giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.
4. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile
il grado di inabilita' permanente, l'istituto assicuratore liquida
una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel
termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a
liquidazione definitiva.
Art.
12. - Unificazione dei postumi
1. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a
norma dell'art. 10, comma 1, sia colpito da un nuovo infortunio
domestico e la inabilita' complessiva sia superiore a quella
in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede
alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione
complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni
determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal
nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del testo
unico ed in base alla retribuzione convenzionale di cui all'art.
10, comma 3, vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale
retribuzione e' inferiore a quella in base alla quale e' stata
liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata
in base a quest'ultima retribuzione.
Art.
13. - Diritto di rivalsa
1. L'INAIL non esercita il diritto di rivalsa nei confronti
dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.
Art.
14. - Contabilita' separata
1. I risultati della gestione del Fondo autonomo speciale per
l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono
evidenziati con contabilita' separata nei bilanci annuali dell'istituto.
2. Gli oneri e i proventi del Fondo sono rilevati utilizzando
il sistema di contabilita' integrata adottato dall'Istituto.
3. Per ogni esercizio vengono predisposti un conto economico
ed uno stato patrimoniale del Fondo, redatti secondo schemi
conformi a quelli previsti per il bilancio generale dell'Istituto.
Art.
15. - Finanziamento
1. Il Fondo e' alimentato da:
a) i premi assicurativi di cui all'art. 3;
b) le somme aggiuntive, di cui all'art. 6, comma 1;
c) i proventi degli investimenti;
d) eventuali altre entrate.
2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque
allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico
del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore
del Fondo, puo' modificare l'entita' del premio assicurativo
di cui al punto a) del comma 1, in relazione all'onere finanziario
previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione,
ovvero i limiti reddituali previsti all'art. 7, comma 1.
Art.
16. - Spese generali di amministrazione
1. Le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto
nel loro complesso sono attribuite alla gestione del Fondo in
base ai seguenti criteri comuni alle altre gestioni dell'Istituto:
a) in proporzione alle spese direttamente sostenute;
b) in relazione all'incidenza del costo del personale addetto
alla predetta gestione.
Art.
17. - Riserve tecniche
1. Nella sezione del passivo dello stato patrimoniale del Fondo
e' iscritta apposita riserva tecnica relativa all'accantonamento
dei capitali per la copertura degli oneri verso gli assicurati.
2. La riserva tecnica di cui al comma precedente deve essere
coperta con gli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale.
Nella scelta degli investimenti si dovra' tenere conto dell'esigenza
che sia garantita la sicurezza e la redditivita', provvedendo
ad una adeguata diversificazione degli stessi.
Art.
18. - Comitato amministratore
1. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura
in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore
generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da un rappresentante del Ministero della sanita' e da sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente
piu' rappresentative su base nazionale, nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente
e' eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria
per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento
delle prestazioni di cui all'art. 10;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
c) decide sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni
del Fondo;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
Art.
19. - Contenzioso
1. L'assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del
provvedimento dell'istituto assicuratore riguardanti l'obbligo
assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione,
nonche' la misura della prestazione stessa, puo' presentare
ricorso al comitato amministratore, per il tramite della sede
INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera
della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla
data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i
quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto
e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione.
2. Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla
data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non
gli sembri soddisfacente, l'assicurato ha facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende
il provvedimento.
3. L'azione giudiziaria per conseguire la rendita di inabilita'
si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio
con postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso
non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche
per la liquidazione amministrativa della rendita. La prescrizione
di cui sopra rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa
della rendita. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita
nel termine di trecentotrenta giorni.
Allegato
Allegato N. 7 - ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE PER
IL CALCOLO DELLE RENDITE E RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE
LIRE DI RETRIBUZIONE
____________________________________________________________
|Grado |Aliquota|Rendita |Grado di |Aliquota |Rendita |Grado
di |Aliquota |Rendita |
|di ina-|percen- |base annua|inabilità|percentuale|base
annua |inabilità|percentuale|base annua|
|bilità |tuale |per 1000 | | |per 1000 | | |per 1000
|
| | |lire di | | |lire di | | |lire di |
| | |retri- | | |retribuzione| | |retri- |
| | |buzione | | |annua | | |buzione |
| | |annua | | | | | |annua |
|_______|________|_____|______|_____|________|______|______|_______|
|11 |50 - | 55 | 41 | 61- | 250 | 71 | 100- | 710- |
|12 |50,20 | 60 | 42 | 62- | 260 | 72 | 100- | 720- |
|13 |50,40 | 66 | 43 | 63- | 271 | 73 | 100- | 730- |
|14 |50,60 | 71 | 44 | 64- | 282 | 74 | 100- | 740- |
|15 |50,80 | 76 | 45 | 65- | 292 | 75 | 100- | 750- |
|16 |51 - | 82 | 46 | 66- | 304 | 76 | 100- | 760- |
|17 |51,20 | 87 | 47 | 67- | 315 | 77 | 100- | 770- |
|18 |51,40 | 90 | 48 | 68- | 328 | 78 | 100- | 780- |
|19 |51,60 | 98 | 49 | 69- | 338 | 79 | 100- | 790- |
|20 |51,80 | 104 | 50 | 70- | 350 | 80 | 100- | 800- |
|21 |52- | 109 | 51 | 72- | 367 | 81 | 100- | 810- |
|22 |52,20 | 115 | 52 | 74- | 385 | 82 | 100- | 820- |
|23 |52,40 | 121 | 53 | 76- | 403 | 83 | 100- | 830- |
|24 |52,60 | 126 | 54 | 78- | 421 | 84 | 100- | 840- |
|25 |52,80 | 132 | 55 | 80- | 440 | 85 | 100- | 850- |
|26 |53 - | 138 | 56 | 82- | 459 | 86 | 100- | 860- |
|27 |53,20 | 144 | 57 | 84- | 479 | 87 | 100- | 870- |
|28 |53,40 | 150 | 58 | 86- | 499 | 88 | 100- | 880- |
|29 |53,60 | 155 | 59 | 88- | 519 | 89 | 100- | 890- |
|30 |54 - | 162 | 60 | 90- | 540 | 90 | 100- | 900- |
|31 |54,50 | 169 | 61 | 92- | 581 | 91 | 100- | 910- |
|32 |55 - | 176 | 62 | 94- | 583 | 92 | 100- | 920- |
|33 |55,50 | 183 | 63 | 96- | 605 | 93 | 100- | 930- |
|34 |56 - | 190 | 64 | 98- | 627 | 94 | 100- | 940- |
|35 |56,50 | 198 | 65 | 100- | 650 | 95 | 100- | 950- |
|36 |57 - | 205 | 66 | 100- | 660 | 96 | 100- | 960- |
|37 |57,50 | 213 | 67 | 100- | 670 | 97 | 100- | 970- |
|38 |58 - | 220 | 68 | 100- | 680 | 98 | 100- | 980- |
|39 |59 - | 230 | 69 | 100- | 690 | 99 | 100- | 990- |
|40 |60 - | 240 | 70 | 100- | 700 | 100 | 100- |1.000- |
|_______|________|____|_________|_____|________|_____|_______|________|
ALLEGATO N. 1 - TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE
DI INVALIDITÀ PERMANENTE
_________________________________________________________________
| PERCENTUALE
DESCRIZIONE |D. - S.
_______________________________________________________|_______________
Sordità completa di un orecchio 15
Sordità completa bilaterale 60
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità
di
applicazione di protesi 40
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa
tabella)
Stenosi nasale assoluta unilaterale 8
Stenosi nasale assoluta bilaterale 18
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa
la funzione masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
11
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
30
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza
limitazione dei movimenti del braccio 5
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto
posizione favorevole quando coesista immobilità della
scapola 50 40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto
in posizione favorevole con normale mobilità della scapola
40 30
Perdita
del braccio:
a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 75
b) per amputazione al terzo superiore 80 70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio
75 65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano
70 60
Perdita di tutte le dita della mano 65 55
Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30
Perdita totale del pollice 28 23
Perdita totale dell'indice 15 13
Perdita totale del medio 12
Perdita totale dell'anulare 8
Perdita totale del mignolo 12
Perdita della falange ungueale del pollice 15 12
Perdita della falange ungueale dell'indice 7 6
Perdita della falange ungueale del medio 5
Perdita della falange ungueale dell'anulare 3
Perdita della falange ungueale del mignolo 5
Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11 9
Perdita delle due ultime falangi del medio 8
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6
Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione
tra 110°-75°:
a) in semipronazione 30 25
b) in pronazione 35 30
c) in supinazione 45 40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di
pronusupinazione 25 20
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi 55
50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione
completa o quasi:
a) in semipronazione 40 35
b) in pronazione 45 40
c) in supinazione 55 50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di
pronusupinazione 35 30
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione
rettilinea 18 15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di
pronosupinazione:
a) in semipronazione 22 18
b) in pronazione 25 22
c) in supinazione 35 30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in
posizione favorevole 45
Perdita totale di una coscia per disarticolazione
coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile
l'applicazione di un apparecchio di protesi 80
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo
superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un
apparecchio articolato 65
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile
l'applicazione di un apparecchio articolato 55
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16
Perdita totale del solo alluce 7
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo
ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più
dita ogni altro
dito perduto è valutato il 3
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre
centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11
_________________________________________________________________
N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione
dell'attitudine al lavoro stabilire per l'arto superiore destro
si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro
al destro.
TABELLA
DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA
___________________________________________________________________
Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell'occhio Indennizzo
dell'occhio
con acutezza visiva minore con acutezza visiva
(occhio peggiore) maggiore (occhio migliore)
______________________________________________________________
1/10 9/10 1% 2%
2/10 8/10 3% 6%
3/10 7/10 6% 12%
4/10 6/10 10% 19%
5/10 5/10 14% 26%
6/10 4/10 18% 34%
7/10 3/10 23% 42%
8/10 2/10 27% 50%
9/10 1/10 31% 58%
10/10 0 35% 65%
_____________________________________________________________
NOTE:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento
delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale
risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione
stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è
riferita al visus naturale.
(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza
visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità
permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene
aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità
del vizio di refrazione.
(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro
normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio
agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10,9/10,8/10 ...................................
15%
con visus corretto di 7/10 ..............................................
18%
con visus corretto di 6/10 ..............................................
21%
con visus corretto di 5/10 ..............................................
24%
con visus corretto di 4/10 ..............................................
28%
con visus corretto di 3/10 ..............................................
32%
con visus corretto inferiore a 3/10 .....................................
35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica
è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica
la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva,
aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza
del potere accomodativo.
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