G.U.
n. 221 del 21 settembre 2000
AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Determinazione 26 luglio 2000
Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della mano
d'opera in attesa del regolamento attuativo. (Determinazione
n. 37/2000).
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Con nota in data 6 giugno 2000, la FENEAL UIL - FILCA CISL
- FILLEA CGIL hanno evidenziato una forte discrasia tra
le modalita' con cui le stazioni appaltanti determinano gli
oneri per la sicurezza nei bandi di gara e la normativa vigente
in materia, ponendo in essere un rispetto solo formale della
stessa.
Gli esponenti sostengono che in taluni bandi nulla e' detto
in merito alla sicurezza ed ai relativi costi, ne' e' stato
stabilito l'importo rispetto a quello posto a base di gara.
Gli esponenti hanno chiesto a questa Autorita' di intervenire
nuovamente sulla questione in quanto, nonostante l'emanazione
della determinazione n. 12/1999 "Norme di sicurezza nei cantieri",
le stazioni appaltanti continuano a pubblicare bandi di gara
che non rispettano sostanzialmente quanto prescritto dalla normativa
in materia di sicurezza e dalla richiamata determinazione.
Considerazioni.
L'art. 31 della legge, come novellato, prevede ai commi 2 e
3, che gli oneri di sicurezza devono essere evidenziati nei
bandi di gara e che questi non sono soggetti a ribasso d'asta.
Ratio della norma e' di evitare che alcune imprese possano formulare
offerte piu' basse incidendo sugli oneri derivanti dall'osservanza
delle norme di sicurezza, previdenza ed assistenza.
Dalla lettura della norma emerge l'onere, per la stazione appaltante.
di evidenziare e concretizzare, nel bando di gara, il contenuto
di detti oneri.
Il piano di sicurezza, infatti, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996, deve contenere
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori nonche' la stima dei relativi costi.
Ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, la nomina
del coordinatore per la progettazione deve essere effettuata
"contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione
esecutiva" e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo
art. 13, deve essere "trasmesso a cura del committente a tutte
le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori".
Cio' comporta che la redazione del piano di sicurezza non e'
piu' esclusivo compito delle imprese esecutrici, cosi' come
previsto dalla normativa di cui alla legge n. 55/1990, ma e'
una funzione che, in via generale, fa capo alla committenza.
La particolareggiata elencazione contenuta nell'art. 12 del
decreto legislativo n. 494/1996 sul contenuto del piano di sicurezza
e coordinamento sgombra, altresi, il campo dai dubbi di coloro
che consideravano il piano di sicurezza come un documento generico.
Infatti, caratteristica del piano e' la stima dei costi delle
misure di sicurezza contenute nel piano stesso, che non puo'
essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di
sicurezza.
Sulla base di quanto sopra illustrato, si puo' ritenere che
pur in mancanza del regolamento generale di cui all'art. 31,
comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m.i., le amministrazioni
appaltanti debbano provvedere alla individuazione e alla evidenziazione
nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli
anzidetti piani di sicurezza.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 31 della
Merloni ter, che stabilisce che l'appaltatore o il concessionario
sono tenuti comunque a predispone un piano operativo di sicurezza
complementare e di dettaglio rispetto a quello di competenza
del committente, contenente concrete proposte operative per
il singolo cantiere, e' necessario che il piano di sicurezza
predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello
stesso in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni
di legge.
Sulla base, quindi, della sufficientemente chiara e delineata
normativa in materia di sicurezza nei lavori pubblici (decreti
legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996 e disposizioni di cui
all'art. 31 della legge n. 109/1994) ed in attesa dell'emanazione
del regolamento sui costi della sicurezza, si ritiene di specificare
linee guida per la determinazione della incidenza della mano
d'opera, in quanto, per una esatta determinazione di detta incidenza,
e' necessaria una corretta individuazione degli oneri della
sicurezza ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996
e successive modificazioni. Si e' cosi' offerto e consigliato
un metodo semplice e immediato che consenta di individuare,
come vuole l'ordinamento, partendo dai prezzi unitari e attraverso
operazioni che implicano la definizione dei costi di sicurezza,
la percentuale del costo della mano d'opera.
LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA INCIDENZA DELLA MANO
D'OPERA
Premesso che:
ai sensi dell'art. 4, comma 16, lett. g) della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici favorisce la formazione di archivi
di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere
a disposizione delle amministrazioni interessate;
Considerato che:
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, reca norme
concernenti le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei
cantieri temporanei o mobili;
l'art. 31, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni,
prevede che gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento
vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a
ribasso d'asta;
l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel dettare norme in ordine alla stima sommaria
dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo,
ha previsto, al comma 2, lett. b), una percentuale per le spese
relative alla sicurezza da aggiungersi all'importo dei valori
unitari delle lavorazioni gia' determinati;
l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999,
n. 528 disciplina il contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento
ed, in particolare prevede la stima dei costi presumibili per
l'attuazione dei singoli elementi del piano;
l'art. 35, comma 1, lett. l) del decreto del Presidente della
Repubblica 554/1999 richiede, quali documenti componenti il
progetto esecutivo, anche il quadro dell'incidenza percentuale
della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui
si compone l'opera o il lavoro;
l'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145 ribadisce che le spese relative alla sicurezza
nei cantieri non sono a carico dell'appaltatore e non sono soggette
a ribasso;
l'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145 prevede che le spese per il trasporto di qualsiasi
materiale o mezzo d'opera si intendono comprese nel prezzo dei
lavori;
i prezzi contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati
da sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che
delle spese generali ed utili, e che l'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede che venga determinato
il predetto valore;
Approva
le seguenti linee-guida che forniscono, al fine di agevolare
il lavoro dei tecnici impegnati nella predisposizione degli
allegati progettuali, uno schema metodologico per determinare
il quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera
(IMO) per le diverse categorie (generali o specializzate)
di cui si compone l'intervento sulla base dell'incidenza media
della sicurezza (IS) sul costo di costruzione (C).
SCHEMA METODOLOGICO
L'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonche'
per l'attuazione dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto
costo di costruzione (C) per ogni categoria (generale o specializzata
individuate ai sensi dell'allegato A al decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000) di cui si compone l'intervento,
e' determinato dalla stima della somma delle quantita' (Q) delle
singole lavorazioni o forniture previste nel progetto per il
relativo prezzo unitario (P) cosi' come dedotto dai prezziari
o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.
In caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni
o forniture nel listino prezzi adottato, si procedera' secondo
quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999:
a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli
e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita'
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti
da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato (ad eccezione,
cosi' come si desume da quanto disposto dall'art. 21, comma
1-bis, della legge n. 109/1994, della manodopera che dovra'
essere dedotta dai bollettini ufficiali emessi nella provincia
in cui si realizza l'opera);
b) aggiungendo all'importo cosi' determinato una percentuale
per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il
13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia
dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.
Tra i vari documenti componenti il progetto esecutivo, di cui
all'art. 35 del citato regolamento, e' previsto che il progettista
rediga tra gli altri documenti: "il quadro dell'incidenza percentuale
della quantita' di manodopera (IMO) per le diverse
categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'opera
o il lavoro...".
Il costo di costruzione, come gia' detto, e' determinato quale
sommatoria dei prezzi unitari (P) per le quantita' (Q) delle
lavorazioni o forniture che concorrono alla definizione dell'intervento:
C = S1n PQ
Il prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata,
e' costituito dalla somma del prezzo dei materiali (M), del prezzo
dei noli (N), di quello dei trasporti (T) e di quello della mano
d'opera (MO); al prezzo cosi' determinato si aggiunge una percentuale
su di esso calcolata, per le spese relative alla sicurezza (S);
al prezzo cosi' determinato si aggiunge una ulteriore percentuale
su di esso calcolata, variabile tra il 13 e 15 per cento a seconda
della categoria e tipologia dei lavori, per le spese generali
(SG); al prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale
del 10 per cento per l'utile unitario (U) d'impresa. Il prezzo
cosi' calcolato e' il prezzo unitario (P):
P = M+N+T+MO+S+SG+U
L'utile unitario di impresa U (10%), calcolato sull'importo della
voce di lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo dall'importo
della stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10:
U = P - (P/1.10)
L'utile totale d'impresa, per ogni singola lavorazione o fornitura,
si ottiene moltiplicando l'utile unitario (U) per la quantita'
(Q).
Le spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale
media tra il 13 e il 15 per cento, calcolate sull'importo della
voce di lavorazione, al netto dell'utile dell'impresa (P - U),
si ottengono sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato
il rapporto tra tale valore ed 1,14:
SG = (P - U) - [(P - U)/1.14]
Le spese generali totali, per ogni singola lavorazione o fornitura,
si ottengono moltiplicando le spese generali unitarie (SG) per
la quantita' (Q).
Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 12 del
decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni, prevede
che sia redatta la stima di tutti i costi necessari all'approntamento
di procedure, apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il rapporto tra la stima delle spese complessive della sicurezza
(SCS) ed il costo di costruzione determina l'incidenza media della
sicurezza (IS):
IS = SCS/C
Le spese unitarie della sicurezza (S) calcolate sull'importo della
voce di applicazione al netto dell'utile dell'impresa e delle
spese generali (P - U - SG) si ottengono sottraendo
dall'importo di cui prima il rapporto tra tale valore e l'indice
della sicurezza (IS):
S = (P - U - SG) - [(P - U - SG)/(1 +
IS)]
Le spese della sicurezza, per ogni singola lavorazione o fornitura,
si ottengono moltiplicando le spese unitarie della sicurezza (S)
per la quantita' (Q).
Una volta individuata la componente del prezzo relativa ai materiali
(M), ovviamente in base alla quantita' tecnicamente necessarie,
nonche' ai trasporti (T) ed ai noli (N), da effettuarsi sulla
base di stime tecniche, conoscendo il prezzo (P) potra' calcolarsi
per differenza il costo della mano d'opera (MO):
MO = P - (U + SG + S + M + N + T)
Il costo totale della mano d'opera, per ogni singola lavorazione
o fornitura, si ottiene moltiplicando il costo unitario della
mano d'opera (MO) per la quantita' (Q).
Il calcolo dell'incidenza percentuale media della quantita' di
mano d'opera (IMO) avviene rapportando tutta la mano
d'opera al costo di costruzione:
IMO = S1n MOQ/C
A puro titolo esemplificativo si e' ritenuto opportuno allegare
alla presente determinazione due tabelle che rappresentano le
modalita' applicative del calcolo dell'indice della sicurezza
(IS) e dell'incidenza percentuale della quantita' di mano d'opera
(IMO):
Tab. 1: Modello per il calcolo dell'incidenza percentuale della
quantita' di mano d'opera e dell'indice della sicurezza;
Tab. 2: Modello per il calcolo dei prezzi dei materiali, noli
e trasporti costituenti un prezzo di lavorazione.
Alla luce di quanto sopra i bandi (cosi' come indicato nei modelli
di bando di gara predisposti dall'Autorita' ) ovvero i capitolati
speciali di appalto dovranno contenere le seguenti disposizioni:
(per i casi e le alternative riferirsi ai modelli di bandi di
gara):
caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
la contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo
XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per
la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali
di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica applicate al relativo prezzo offerto e, per la
parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara' aggiunto,
in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto
saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo .......
del capitolato speciale d'appalto;
caso B: appalto con corrispettivo a corpo:
la contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo
XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla
base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica applicate all'importo
contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto
saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo ..........
del capitolato speciale d'appalto;
caso C: appalto con corrispettivo a misura:
(alternativa n. 1), la contabilita' dei lavori sara' effettuata,
ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara' aggiunto,
in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto
saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo del capitolato
speciale d'appalto;
(alternativa n. 2), la contabdita' dei lavori sara' effettuata,
ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi
degli stati di avanzamento (SAL) verra' detratto l'importo conseguente
al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato
a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS) *R] (dove SAL =
Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo
complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto
saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo ............
del capitolato speciale d'appalto.
Tabella 1 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO
D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
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segue tabella...
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Tabella 2a - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
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Tabella 2b - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
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Tabella 2c - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
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