Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21-09-2000
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
11 settembre 2000
Determinazione
della retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle
rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari
di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni
iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale,
dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture
pubbliche;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio
2000, che, tra l'altro, ha stabilito che con l'effetto dall'anno
2000 e a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno la retribuzione
di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte
dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente
a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata
annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al dieci per cento fissato all'art. 20,
commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla
retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata
ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 che ha fissato
la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato
art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996, 1997 e 1998;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL
del 23 marzo 2000, n. 136;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto
all'anno 1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;
Decreta:
Art.
1.
La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per
la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari
di radiologia medica e' fissata nelle seguenti misure:
1996
e precedenti L. 35.008.000
1997 L. 36.291.000
1998 L. 36.745.000
1999 e 1° semestre 2000 L. 36.745.000
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio
2000, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno
essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata
dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto
alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata
ai sensi del medesimo art. 20.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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