Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21-09-2000
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
11 settembre 2000
Rivalutazione
delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
con decorrenza 1° luglio 2000.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti
da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute
su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della
indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, che, tra l'altro, ha stabilito che, con effetto dall'anno
2000 e a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione
di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte
dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente
a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata
annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al dieci per cento fissata all'art. 20,
commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla
retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata
ai sensi del medesimo art. 20;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 concernente la
rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive, per l'anno 1998;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL
del 23 marzo 2000, n. 136;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto
all'anno 1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;
Decreta:
Art.
1.
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione
delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni
causate dall'azione di raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, e' fissata in L. 70.735.000 con effetto
dal 1° luglio 2000.
Art.
2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio
2000, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno
essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata
dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
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