Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14-09-2000
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000
Modifiche
all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto del 4 agosto 2000, recante ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuta l'opportunita' di riformulare piu' correttamente il
comma 1 dell'art. 6;
Decreta:
1.
Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 4 agosto 2000, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e' sostituto dal seguente:
"1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla
Presidenza ed i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono
di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti
uffici, con riferimento ai Ministri e Sottosegretari nominati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,
e' disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una composizione
diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti delle risorse
di bilancio, con decreti del Presidente, su proposta del Ministro
o Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7,
del decreto legislativo.
Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico
di Governo".
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