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Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13-09-2000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 2000

Ulteriori direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso e che il medesimo ministero definisce gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Visto il decreto 21 gennaio 2000 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato alcune direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Ritenuto che vi sono alcune zone del territorio nazionale, come la Sardegna, ove la riserva di potenza assume carattere strategico;
Ritenuta l'opportunita' di integrare le direttive gia' emesse con indirizzi atti ad assicurare una adeguata capacita' di riserva di potenza anche in dette zone;
Viste le valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al quantitativo di riserva necessaria in Sardegna;

Emana

la seguente direttiva:

Art. 1.
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione della presente direttiva la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominata "Gestore", ottempera alle seguenti disposizioni:
a) individua le esigenze di riserva di potenza sul territorio nazionale, tenendo conto anche dell'attuale capacita' di interconnessione con l'estero e delle sue prospettive di sviluppo, e ne quantifica il relativo livello;
b) evidenzia particolari situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete;
c) definisce le caratteristiche degli impianti idonei al servizio di riserva di potenza.
2. Le determinazioni di cui al comma 1, corredate anche di un confronto con il livello di riserva di potenza e con le tipologie degli impianti utilizzati negli altri Stati dell'Unione europea per fornire la garanzia di riserva, sono inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'autorita' per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2.
1. Per garantire il servizio di riserva di potenza, il Gestore stipula, nelle more del regolamento del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, contratti di disponibilita' di capacita' di generazione ricorrendo, ove possibile, a procedure competitive e trasparenti, assicurando la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.
2. Per le situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete, nelle quali sia necessario prevedere margini di riserva superiori al 50%, la disponibilita' della capacita' di generazione puo' essere assicurata attraverso contratti di lungo termine, a valere anche su impianti non ancora in esercizio. In tali casi il Gestore privilegia gli impianti che utilizzano nuove tecnologie e che consentono la diversificazione delle fonti energetiche, o lo sfruttamento di risorse indigene.
3. Ove non sia possibile ricorrere a procedure competitive, il corrispettivo riconosciuto per la disponibilita' della capacita' di generazione e' fissato dal Gestore, su parere conforme dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas, assicurando una congrua remunerazione del capitale investito in base alla metodologia definita dalla medesima autorita' per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari e tenendo conto dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta.

Art. 3.
1. Nella regione Sardegna, ove e' necessario assicurare nei prossimi anni una percentuale di riserva di potenza non inferiore all'80%, anche in considerazione del fatto che la sicurezza del sistema elettrico sardo rende necessario esercire l'attuale interconnessione con flusso verso la penisola, il Gestore, nel programmare l'articolazione temporale dei contratti del servizio di riserva di potenza, assegna la priorita' a nuove realizzazioni di impianti che utilizzano carbone e che non godano di strumenti di incentivazione in conto produzione energia.

 

 

 




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