Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 13-09-2000
MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO
7 agosto 2000
Ulteriori
direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale.
IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare
l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono che
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico
nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi
anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura
e di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso e che il medesimo
ministero definisce gli indirizzi strategici ed operativi del
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Visto il decreto 21 gennaio 2000 con cui il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ha emanato alcune direttive
per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Ritenuto che vi sono alcune zone del territorio nazionale, come
la Sardegna, ove la riserva di potenza assume carattere strategico;
Ritenuta l'opportunita' di integrare le direttive gia' emesse
con indirizzi atti ad assicurare una adeguata capacita' di riserva
di potenza anche in dette zone;
Viste le valutazioni del Gestore della rete di trasmissione
nazionale in merito al quantitativo di riserva necessaria in
Sardegna;
Emana
la
seguente direttiva:
Art.
1.
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione della presente direttiva
la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale, di
seguito denominata "Gestore", ottempera alle seguenti
disposizioni:
a) individua le esigenze di riserva di potenza sul territorio
nazionale, tenendo conto anche dell'attuale capacita' di interconnessione
con l'estero e delle sue prospettive di sviluppo, e ne quantifica
il relativo livello;
b) evidenzia particolari situazioni caratterizzate da significativi
vincoli di rete;
c) definisce le caratteristiche degli impianti idonei al servizio
di riserva di potenza.
2. Le determinazioni di cui al comma 1, corredate anche di un
confronto con il livello di riserva di potenza e con le tipologie
degli impianti utilizzati negli altri Stati dell'Unione europea
per fornire la garanzia di riserva, sono inviate al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'autorita'
per l'energia elettrica e il gas.
Art.
2.
1. Per garantire il servizio di riserva di potenza, il Gestore
stipula, nelle more del regolamento del mercato di cui all'art.
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, contratti di
disponibilita' di capacita' di generazione ricorrendo, ove possibile,
a procedure competitive e trasparenti, assicurando la necessaria
diversificazione delle fonti energetiche.
2. Per le situazioni caratterizzate da significativi vincoli
di rete, nelle quali sia necessario prevedere margini di riserva
superiori al 50%, la disponibilita' della capacita' di generazione
puo' essere assicurata attraverso contratti di lungo termine,
a valere anche su impianti non ancora in esercizio. In tali
casi il Gestore privilegia gli impianti che utilizzano nuove
tecnologie e che consentono la diversificazione delle fonti
energetiche, o lo sfruttamento di risorse indigene.
3. Ove non sia possibile ricorrere a procedure competitive,
il corrispettivo riconosciuto per la disponibilita' della capacita'
di generazione e' fissato dal Gestore, su parere conforme dell'autorita'
per l'energia elettrica e il gas, assicurando una congrua remunerazione
del capitale investito in base alla metodologia definita dalla
medesima autorita' per la determinazione dei prezzi di riferimento
utilizzati nella definizione dei livelli tariffari e tenendo
conto dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta.
Art.
3.
1. Nella regione Sardegna, ove e' necessario assicurare nei
prossimi anni una percentuale di riserva di potenza non inferiore
all'80%, anche in considerazione del fatto che la sicurezza
del sistema elettrico sardo rende necessario esercire l'attuale
interconnessione con flusso verso la penisola, il Gestore, nel
programmare l'articolazione temporale dei contratti del servizio
di riserva di potenza, assegna la priorita' a nuove realizzazioni
di impianti che utilizzano carbone e che non godano di strumenti
di incentivazione in conto produzione energia.
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