Suppl.
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12-09-2000
DECRETO
LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n.254
Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita'
libero-professionale dei dirigenti sanitari.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n.
133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle procedure,
dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con
uno o piu' decreti legislativi possono emanarsi disposizioni
correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1. - Strutture per l'attivita' libero-professionale
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i
seguenti articoli:
"Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale).
- 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla
definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie
per l'attivita' libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare
dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67
del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi
di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli
adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle
nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e
di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede
tramite commissari ad acta".
"Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del
ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo
15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni, nonche' le disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione
alla categoria professionale di appartenenza, all'attivita'
svolta e alla struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".
"Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita' libero-professionale).
- 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro
il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e'
organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio
per l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire
per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed
elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la
predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza
annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione
degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e
degli spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero
professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale,
della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le
disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale e libero professionale".
Art.
2. - Personale di supporto per l'attivita' libero-professionale
1. All'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine,
il seguente:
"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento
dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il
personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo
in caso di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte
con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione
delle strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale,
le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente,
del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione,
tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche
con societa' cooperative di servizi. Per specifici progetti
finalizzati ad assicurare l'attivita' libero professionale,
le aziende sanitarie possono, altresi', assumere il personale
medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo
determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al
personale di cui al presente comma sono a totale carico della
gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena
di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al momento
della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare
riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilita'
separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto
a tempo determinato o a rapporto professionale e' assoggettato
al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza.
La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso
di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda".
Art.
3. - Studi privati
1. All'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale
in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma
11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in
caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita'
connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali
in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita'
e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio
professionale con le modalita' previste dall'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per
l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello studio
nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono
disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in relazione
alle esigenze locali".
Art.
4. - Prestazioni sanitarie
1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo
13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole:
"alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro." e' aggiunto il seguente periodo: "L'azienda
disciplina i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda
medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente
dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio
dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni
sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario
delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita' libero
professionale intramuraria gia' svolta individualmente o in
equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro".
Art.
5. - Collegio di direzione e Comitato di dipartimento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale
sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e
del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella
composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda
sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza
dei membri di diritto".
Art.
6. - Personale a rapporto convenzionale
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali
e' basata sulla consistenza associativa".
2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri
definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del
diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresi' che la
graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato
o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente
di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga
conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell'attestato;".
3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al
fine di prevenire" e' inserita la seguente: "anche".
4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati
i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie,
al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico
ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale
dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale
e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto
o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del
comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici
e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza
ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata
al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al
presente comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalita'
sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita,
senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da
rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare
modalita' idonee ad assicurare che l'estensione al personale
a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti
dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga
senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione
di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni
della Commissione di cui al presente comma.".
Art.
7. - Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari
e il Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro
della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate
le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate
dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro
della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate,
nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione
regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilita'
di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti,
le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche
categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula
degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli
accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca
autonomia".
Art.
8. - Correttivi in senso stretto
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione
per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro
incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.";
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
"ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione
in disciplina affine.";
c) al comma 8, nell'ultimo periodo, e' soppressa la parola "gia'";
d) al comma 4, le parole: "possono essere attribuite"
sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite",
e, dopo le parole: "di verifica e di controllo, nonche',
sono inserite le seguenti: "possono essere attribuiti";
e) al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti"
sono inserite le seguenti: "livello di partecipazione,
con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui
all'articolo 16-bis.".
2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono
definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati
dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto,
gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo
i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico.";
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione
di struttura complessa e' destinato ad altra funzione con il
trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente
viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.".
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole:
"l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello"
sono sostituite dalle seguenti: "la direzione di strutture
complesse" e, nel secondo periodo, le parole: "In
sede di prima applicazione" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2-septies, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: "del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229,";
d) all'articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: "del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
e) all'articolo 3-octies, comma 1, le parole "del presente
decreto", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
f) all'articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole:
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni",
sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,";
g) all'articolo 5, comma 5, le parole "del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
h) all'articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,"
sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,";
i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
l) all'articolo 8-quater, comma 3, le parole "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
m) all'articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
o) all'articolo 8-octies, comma 3, le parole "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
p) all'articolo 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le
parole: "del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,"
sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229,";
q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole: "del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite
dalle seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
r) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti:
"del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta,
in fine, la seguente:
"f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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