Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6-09-2000
LEGGE
10 agosto 2000, n.251
Disciplina
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione
ostetrica.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1. - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle
scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica
svolgono con autonomia professionale attivita' dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale
e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonche' dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e
del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine
di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al
processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale,
all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanita'
in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanita', previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza infermieristica
e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando
modelli di assistenza personalizzata.
Art.
2. - Professioni sanitarie riabilitative
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione svolgono con titolarita' e autonomia professionale,
nei confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita'
dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a
procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le
competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire,
anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla
salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
miglioramento della qualita' organizzativa e professionale nel
Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione
omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri
Stati dell'Unione europea.
Art.
3. - Professioni tecnico-sanitarie
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica
e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale,
le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche
diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero
attivita' tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto
nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e
dei relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanita'.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative,
lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni
sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire,
anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino,
al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita'
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale
con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari
e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
Art.
4. - Professioni tecniche della prevenzione
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione
svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita' di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle
bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attivita'
devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita'
derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano
linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie
e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilita'
e gestione delle attivita' di competenza delle professioni tecniche
della prevenzione.
Art.
5. - Formazione universitaria
1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o piu' decreti
i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici
corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le
professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente
legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente
per legge.
2. Le universita' nelle quali e' attivata la scuola diretta
a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica
sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta
scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari
di cui al comma 1.
Art.
6. - Definizione delle professioni e dei relativi livelli di
inquadramento
1. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri
del Consiglio superiore di sanita' e del comitato di medicina
del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure
professionali esistenti o che saranno individuate successivamente
in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata
al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati
al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma
1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica
unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede
con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla
dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni
possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo
sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni
compensative delle piante organiche su proposta delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Art.
7. - Disposizioni transitorie
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione
delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data
del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5
della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile,
e' regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare,
nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni
di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea
procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti
di esperienza e qualificazione professionale predeterminati.
Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo
per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente
sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa
vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si
applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il
comparto sanita' sono emanate le direttive all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
per la definizione, nell' ambito del contratto collettivo nazionale
dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo,
tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del
trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente
comma nonche' delle modalita' di conferimento, revoca e verifica
dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con modalita' analoghe a quelle previste al comma 1, per le
professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n.
42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione
della funzione di direzione relativa alle attivita' della specifica
area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attivita' e la composizione
del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
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