Gazzetta
ufficiale n. 206 del 04-09-2000
LEGGE
10 agosto 2000, n.246
Potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Capo
I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art.
1. - (Potenziamento delle dotazioni organiche)
1. Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza
e flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti
spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la
dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa
tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le funzioni
ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti
delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del
direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
sentito l'ispettore generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende
le quattro unita' di livello dirigenziale generale previste
dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive
modificazioni, e dall'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo
36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni,
il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze
provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del servizio, con
particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali
a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione
di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonche'
per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione
organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di 1.301 unita',
per un totale complessivo di 32.895 unita', ivi compresi i dodici
dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente,
al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative
alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area
di supporto amministrativo-contabile i profili professionali
di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale
e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale,
i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo
contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica
di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima
complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi
a decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si
provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica
delle unita' di personale considerate ai fini dell'incremento
della dotazione organica.
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica
richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita'
degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco
di Trento e di Bolzano, previo assenso dell'amministrazione
autonoma di provenienza.
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo
di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede
di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili,
ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli
riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario
che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno
di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualita' morali
e di condotta in conformita' all'articolo 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio
1993, n. 228. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi
riservati e' di 37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7
e' formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo
di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti
specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista
navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore,
radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre
1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento
delle procedure di mobilita' orizzontale e verticale, qualora
alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia'
stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure
si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso
dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei
nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione
civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno
25 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.. 10. Il fondo di cui all'articolo
2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' incrementato
di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. Le assunzioni
del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga
alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale
previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
Art.
2. - (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi
di funzioni dirigenziali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi
31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.
150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale
degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto
individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento
economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette
anni, con facolta' di rinnovo.
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di
funzioni dirigenziali generali e' conferito nei limiti delle
disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area
operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per
il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni
ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo", si osservano le disposizioni
di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi
31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del
direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare
delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Art.
3. - (Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali)
1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti
per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' composta da un dirigente dei
ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione
pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da
quattro medici. La Commissione puo' essere integrata, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo
di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura
specialistica. E' abrogato l'articolo 21, primo comma, numero
5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo
11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali
occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti
superiore alle 500 unita', possono essere nominate piu' sottocommissioni,
unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati
non meno di 250 candidati.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile,
anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.
4. - (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)
1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge
27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole:
"essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti
dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"
sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento adottato
dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita'
per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in qualita' di vigile volontario ausiliario".
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vengono altresi' individuate, in analogia con quelle previste
dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio
permanente e fatti salvi i limiti di compatibilita', le sanzioni
disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle
la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento
in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo
di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla
data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le
precedenti disposizioni in materia.
3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole
centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con
esame finale, secondo modalita' e criteri da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'interno.
4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento
in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti
in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco
ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili
nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base
di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione
della presente disposizione detto limite e' fissato al 70 per
cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge.
Il trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma
e' disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle
assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei
mestieri attinenti al servizio di istituto;
b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile
1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio
1993, n. 228;
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal
regolamento di cui al comma 2.
6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 e' elaborata sulla
base di criteri e modalita' fissati con decreto del Ministro
dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata
alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali
antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base
di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti
requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti
da coprire.
7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima
di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito
corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso
le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare
con decreto del Ministro dell'interno.
8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale
di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato
servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite
dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile
del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle
assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza
del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono
affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed e' loro attribuito
un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento
economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante
il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento
economico percepito durante il periodo del servizio di leva.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino
alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge
di riforma del servizio militare.
Art.
5. - (Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero
dell'interno)
1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le
competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato
disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma
3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei
dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e
somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente,
da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche
competenti per territorio.
2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto
tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni
dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine
di assicurare la continuita' del servizio obbligatorio, i comandanti
provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare
i contratti gia' stipulati ai medesimi costi. La proroga non
puo' superare il termine del 31 dicembre 2001.
3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera i), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Art.
6. - (Svolgimento di attivita' sportive)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente
l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione
e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi
compresa la partecipazione ad attivita' agonistiche interne
ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui
attivita' e' disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.
2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente
che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali
dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonche'
alle attivita' agonistiche organizzate dallo Stato maggiore
della difesa.
3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio,
consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale
od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta
da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali
o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali,
in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali
ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il
CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.
4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento
economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.
Capo
II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art.
7. - (Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali)
1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova
classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di
cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonche' dall'assunzione
a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti
per i quali e' in corso la procedura di riclassificazione, e'
autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni
per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.
Art.
8. - (Alloggi di servizio)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27
dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995,
n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati
in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente
dalla loro ubicazione in immobili di proprieta' pubblica o di
proprieta' privata, sulla base dei criteri e con le modalita'
indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi
per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel
comune di Roma.
Art.
9. - (Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti
di locazione)
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili
privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.
72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle
finanze - direzione centrale del demanio, e' richiesto ove l'importo
contrattuale superi lire 1.500 milioni.
2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437, e' applicabile anche nei casi eccezionali in cui
si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle
more della definizione delle procedure di locazione di immobili.
3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole "per l'acquisto
dei beni necessari per gli interventi di emergenza" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto dei beni e per
la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente
efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione
di possibili emergenze".
4. E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle
strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche,
attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione
di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento
dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
Art.
10. -(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle
strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di
distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul
territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.
2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni
di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di
vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati,
nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono,
d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto
di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti
volontari per le attivita' di protezione civile e del soccorso
istituzionale.
3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari puo'
accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive
modificazioni.
4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione
nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature
e materiale tecnico e' concesso all'Associazione stessa, nei
limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore
alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo
di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti
di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta
sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente
comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961,
n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei
casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti:
"e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato
dal personale volontario in attivita' presso gli appositi distaccamenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
6. Il personale volontario in attivita' negli appositi distaccamenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della
chiamata alle armi puo', su richiesta e qualora idoneo, essere
incorporato nelle unita' di leva del Corpo stesso prestando
il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale
richiesta e' accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500
milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni
per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riorganizzato anche
in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica,
che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi
e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati
in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.
Art.
11. - (Disposizioni in materia di lavoro straordinario)
1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili,
l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista
dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore
per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' fissato
nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di
lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.
Art.
12. - (Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)
1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23
dicembre 1980, n. 930, e' elevato, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze
di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile
sia numericamente insufficiente.
2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione
ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari
discontinui di cui al comma 1, con una anzianita' di servizio
di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.
3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati
dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine
specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la
verifica dell'idoneita' psico-fisica, e, a parita' di punteggio
nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione
all'anzianita' maturata come vigile volontario discontinuo.
Art.
13. - (Operatori amministrativo-contabili)
1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone
ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili
del fuoco, gia' operativi o di nuova istituzione, di personale
OAC (operatori amministrativo-contabili).
Art.
14. - (Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta)
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti
dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta
sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente
tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1998.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150
milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art.
15. - (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo
III - DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art.
16. - (Istituzione del fondo a disposizione)
1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno - centro di responsabilita' "Protezione
civile e servizi antincendi" - unita' previsionale di base
"Spese generali di funzionamento" e' istituito un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli della medesima unita' previsionale di
base, con esclusione delle spese di personale.
2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con
la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unita' previsionale
di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti
del Ministro dell'interno di cui e' data comunicazione al Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite
il competente Ufficio centrale del bilancio.
3. La dotazione del fondo e' fissata in lire 6.000 milioni per
l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire
5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002.
4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: "e del Corpo della guardia di
finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo
della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco".
Art.
17. - (Convenzioni)
1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale,
e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni,
enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente
nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su
appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per
la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali
di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' "Protezione
civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilita'
"Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative
svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle
convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il
personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo
per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
18. - (Servizi a pagamento)
1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento
resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo
1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. L'entita' degli importi relativi ai servizi di prevenzione
incendi e' specificata, per ciascuna delle attivita' elencate
nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione
alle tipologie ed alla complessita' delle prestazioni richieste,
sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.
3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo
2, primo comma, lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della
legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria
in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi
e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi
stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. L'aggiornamento delle tariffe e' determinato annualmente
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla
base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalita' della separazione delle funzioni
di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione,
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609.
Art.
19. - (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi
da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, e
dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire
75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno
2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a
lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni
per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni
per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge dello Stato.
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