Gazzetta
ufficiale n. 206 del 04-09-2000
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
3 agosto 2000
Determinazione
del premio integrativo a copertura delle prestazioni dovute
dall'INAIL per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto
l'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e,
in particolare, il comma 2, recante disposizioni integrative
dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160, nonche' la previsione di un premio integrativo a copertura
delle prestazioni dovute dall'INAIL;
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987,
n. 398, recanti l'obbligatorieta' delle assicurazioni sociali
per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari,
nonche' i criteri per le contribuzioni;
Vista la delibera n. 244 del consiglio di amministrazione dell'INAIL
in data 18 maggio 2000, concernente la determinazione del premio
integrativo dovuto ai sensi del sopra citato art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Rilevata la necessita' di procedere alla determinazione del
sopra specificato premio integrativo;
Decreta:
Art.
1.
Il premio integrativo dovuto all'INAIL, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e'
determinato nella misura pari al cinque per mille delle retribuzioni
convenzionali da prendere a base, per ciascun anno di riferimento
e per ciascuna categoria, ai fini del calcolo dei contributi
per le assicurazioni obbligatorie, come determinate dai relativi
decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 4 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Art.
2.
I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, restano acquisiti
e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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