G.U.
N. 205 del 02-09-2000
LEGGE
18 agosto 2000, n.245
Proroga
dei termini in materia di acque di balneazione.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1. - Acque di balneazione
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno
1993, n. 185, e' prorogata al 31 dicembre 2000.
Art.
2. - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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