Decreto
Ministeriale 19 marzo 2001
Procedure
di prevenzione incendi relative ad attività a rischio
di incidente rilevante (G.U. n. 80, 5 aprile 2001, Serie Generale)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose", ed in particolare gli articoli 19,
21 e 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959,
n. 689, concernente "determinazione delle aziende e lavorazioni
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo
del comando del corpo dei vigili del fuoco";
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente "disciplina
delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi
al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi a pagamento";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982,
recante "modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attività soggette
alle visite di prevenzione incendi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, concernente "approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, concernente
"norme e specificazioni per la formulazione del rapporto
di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività
a rischio di incidente rilevante di cui al decreto ministeriale
16 novembre 1983" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, concernente "regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59",
ed in particolare l'art. 1;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 concernente
"disposizioni relative alle modalità di presentazione
ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei
connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del
fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i
ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e delle finanze 21 settembre 1998, concernente "aggiornamento
delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal
corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 9 agosto 2000, concernente
"individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi,
di processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente
livello di rischio";
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente "potenziamento
del corpo nazionale dei vigili del fuoco", ed in particolare
l'art. 18;
Ravvisata l'esigenza di semplificare le procedure di prevenzione
incendi per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto
di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Art.
1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate
di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per le attività soggette
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.
8 dello stesso decreto legislativo e contemporaneamente soggette
ai controlli di prevenzione incendi perché comprese nell'elenco
allegato al decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982,
e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino all'attuazione
dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
quelle previste dal decreto del Ministero dell'interno 2 agosto
1984, così come modificate dal decreto del Ministero
dell'interno 30 aprile 1998.
Art.
2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
e le seguenti denominazioni:
a) "decreto legislativo": il decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334;
b) "comitato": il comitato di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) "comando": il comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio;
d) "comandante": il comandante provinciale dei vigili
del fuoco competente per territorio.
Art.
3.
Nulla osta di fattibilità, parere tecnico conclusivo
e certificato di prevenzione incendi
1. Il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo
rilasciati dal comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del
decreto legislativo comprendono, ai fini della prevenzione incendi,
il nulla osta di fattibilità e il parere sul progetto
particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno
2 agosto 1984, e successive modifiche, e integrazioni.
2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei
disposti dell'art. 8 (rapporto di sicurezza preliminare e definitivo),
art. 10 (modifiche di uno stabilimento) e art. 21 (procedura
per la valutazione del rapporto di sicurezza) del decreto legislativo,
specificatamente integrata ai fini della sicurezza antincendi,
viene presentata anche in relazione alle procedure per il rilascio
del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Art.
4.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Il responsabile dell'attività di cui all'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
coincide con il gestore di cui all'art. 3, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo.
2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attività
in argomento ha validità quinquennale, viene rilasciato
a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di
sicurezza di cui all'art. 21 del decreto legislativo con le
modalità amministrative indicate nel successivo art.
9.
3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento
e/o della modifica comportante aggravio del preesistente livello
di rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente
9 agosto 2000, compresi quelli eventualmente prescritti dal
comitato in fase istruttoria, il gestore presenta al comando
l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio
del certificato di prevenzione incendi.
4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente
comma 3, viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita
commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre componenti
compreso il comandante o suo delegato.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato,
del positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il
certificato di prevenzione incendi.
6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi,
la perizia giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art.
9, comma 3, del decreto legislativo, integrata da dichiarazione,
sottoscritta nelle forme della autocertificazione con le modalità
e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modifiche, attestante l'osservanza della normativa vigente in
materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative certificazioni,
consente l'esercizio dell'attività anche ai fini della
prevenzione incendi.
Art.
5.
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza
aggiornato di cui all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore
richiede al comando, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e con gli adempimenti
amministrativi indicati nell'art. 9 del presente decreto, il
rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento
per la valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal
gestore ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo, viene
effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata
dal comitato, composta da almeno tre componenti compreso il
comandante o suo delegato.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato,
del positivo accertamento sopralluogo, il comando procede al
rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Art.
6.
Modifiche
1. In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni
di cui al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del Ministero
dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono
sostituite da quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'ambiente
9 agosto 2000.
2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi
industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose
costituenti aggravio del preesistente livello di rischio ai
sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000,
si applicano le procedure di cui ai precedenti articoli 3 e
4.
Art.
7.
Stabilimenti e depositi costieri
1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi costieri
nonché per le modifiche di quelli esistenti costituenti
aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto
del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, il comitato adotta
i provvedimenti conclusivi ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo e trasmette agli organi competenti gli atti conclusivi
dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza, per
le procedure relative alle istruttorie di cui all'art. 26, comma
3, del decreto legislativo.
Art.
8.
Norme di prevenzione incendi
1. Le determinazioni espresse dal comitato al termine dell'istruttoria
di cui all'art. 21 del decreto legislativo sono comprensive
delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative
proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione
incendi.
2. Tali norme e misure alternative dovranno essere espressamente
indicate dal gestore nel rapporto di sicurezza presentato ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo.
Art.
9.
Adempimenti amministrativi
1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18 della
legge 10 agosto 2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi
dovuti dal gestore, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n.
966 e successive modificazioni, per i servizi di prevenzione
incendi per le attività oggetto del presente decreto
sono determinati in base alle tariffe orarie stabilite dal decreto
del Ministero dell'interno 21 settembre 1998, e alla durata
dei medesimi servizi indicata nell'allegato VI al decreto del
Ministero dell'interno 4 maggio 1998.
Art.
10.
Abrogazione di norme
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è abrogato il decreto del Ministero dell'interno 30 aprile
1998, concernente "modificazioni al decreto 2 agosto 1984
del Ministero dell'interno".
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