Decreto
del Presidente della Repubblica n° 37 del 12.01.1998
Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577,
e successive modificazioni;
Vista
la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto
il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto
il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del
22 aprile 1985;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo
delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti,
in base alla vigente normativa,alla competenza dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti,
agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attivita'
soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa
di conformita'.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento
gli adempimenti previsti per il settore delle attivita' industriali
a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della
notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale
dei vigili del fuoco e' denominato "comando".
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano
tutte le attivita' soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione
incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio
1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure nonche'
la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa,
le modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei
procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto
delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro
per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati
criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento
resi da parte dei comandi.
Art.
2. Parere di conformita'.
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui
al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando
l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche
di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita'
degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque
giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita'
del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione
all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione
del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di
documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui
il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al
soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata,
il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere
dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto
si intende respinto.
Art.
3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi.
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti
e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo
in conformita' a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo
1, comma 5.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda
il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli
incendi nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
richiesti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola
volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione
all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo
viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo,
il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli
fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza
richiesti, il comando ne da' immediata comunicazione all'interessato
ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi
provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in
attesa del sopralluogo, puo' presentare al comando una dichiarazione,
corredata da certificazioni di conformita' dei lavori eseguiti
al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate
le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio
e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo
5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce,
ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attivita'.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio
di economicita', qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato
debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento
di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico
emesso da organi collegiali dei quali e' chiamato a far parte
il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica
dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.
Art.
4. Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi,
gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque
prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme
alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1,
comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attivita',
attestante che non e' mutata la situazione riscontrata alla
data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata,
comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi
e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione
prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione
della domanda.
Art.
5. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'.
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere
in stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature
e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo
le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato
di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito
della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono,
in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione
del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con
la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione
adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere
di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione,
l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati,
devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili
dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato
e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle
condizioni di esercizio dell'attivita', che comportano una alterazione
delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga
l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli
articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Art.
6. Procedimento di deroga.
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo
di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza
della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono
presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto
delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere,
la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato
regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito
il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla
ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al
richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette
ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per
la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire
i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti
di deroga.
Art.
7. Nulla osta provvisorio.
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per
le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818,
sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali
di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno
8 marzo 1985, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo
5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente
l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento
agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione
incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche
degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti
nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge
26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche
direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita'
o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non gia'
emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione
del presente regolamento.
Art.
8. Norme transitorie.
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione
di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi,
di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data
non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente
regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione
della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento
o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria,
richiesta dal comando.
Art.
9. Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15,
comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art.
10. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
|