Decreto
Ministeriale del 12.04.1996
Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati
da combustibili gassosi.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto
l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto
l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Vista
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, norme per la sicurezza dell'impiego
del gas combustibile;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Vista
la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/396/CEE
del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Rilevata
la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendi per gli impianti di produzione calore alimentati
a combustibile gassoso;
Vista
la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
Visto
l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata
la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno
1986, n. 317;
Decreta:
Art.
1. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei
sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva
maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto
corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti
disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione
massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il
raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche,
i nastri radianti e gli inceneritori.
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito
denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali
direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte
di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle
portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una
singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai
fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono
gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore
a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe,
i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari,
gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di
emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni
di cui al Titolo VII dell'allegata regola tecnica.
Art.
2. - Obiettivi
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere
i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti
di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo
da:
- evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi
di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi,
nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini
a quelli contenenti gli impianti.
Art.
3. - Disposizioni tecniche
Ai finii del raggiungimento degli obiettivi descritti è
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata
al presente decreto.
Art.
4. - Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi
1. Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi
di sicurezza, regolazione e controllo, devono essere muniti
rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità
ai sensi della citata direttiva.
2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati
in Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell'attestato
di conformità, devono rispondere alle prescrizioni della
legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi,
immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995 possono essere
installati anche dopo tale data.
3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione
della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo
le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della
sicurezza ed essere rispondenti alla vigente legislazione in
materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere dotati
di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti
di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.
Art.
5. - Commercializzazione CEE
1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione
europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari
di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati
in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite
norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi
di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto
il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana
vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento,
concordate con i servizi della commissione CEE, stabilite nei
seguenti decreti del Ministro dell'interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto
il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi
di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco.
Art.
6. - Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purché
approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non
è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento
di portata termica, purché non superiore al 20% di quella
già approvata od autorizzata e purché realizzata
una sola volta.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché
realizzati in conformità alla previgente normativa, non
è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento
di portata termica, purche' non superiore al 20% di quella esistente
e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare
il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati
negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l'adeguamento
alle disposizioni del presente decreto.
Art.
7. - Disposizioni finali
Fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, del presente decreto,
sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in
materia dal Ministero dell'interno.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI
DA COMBUSTIBILI GASSOSI
TITOLO I - GENERALITA'
1.1
TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini,
le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il
d.m. 30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non essere
collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per l'evacuazione
dei prodotti della combustione all'esterno del locale di installazione;
b) apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere collegato
ad un condotto o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti
della combustione verso l'esterno. L'aria comburente è
prelevata direttamente dall'ambiente dove l'apparecchio è
collocato;
c) apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di combustione
a tenuta, che consente l'alimentazione di aria comburente al
bruciatore con prelievo diretto dall'esterno e contemporaneamente
assicura l'evacuazione diretta all'esterno di prodotti della
combustione;
d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria
trattata e/o per la ripresa dell'aria degli ambienti serviti
e/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;
e) condotte del gas: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori
uniti fra loro per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto
della presente regola tecnica sono comprese in una delle seguenti
specie definite nel d.m. 24.11.1984:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori
di 0,04 fino a 0,5 bar,
- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino
a 0,04 bar;
f) gas combustibile: ogni combustibile che è allo stato
gassoso alla temperatura di 15 °C e alla pressione assoluta
di 1013 mbar, come definito nella norma EN 437;
g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato
al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in
una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti
dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso
dell'aria è mantenuto da uno o più ventilatori;
h) impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il
punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi
esclusi);
i) impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli
apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione
di calore;
l) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento
di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento,
costituito da una unità monoblocco composta dal tubo
o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative
staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore,
dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello
di programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori
relativi;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche
in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente
separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni
anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito,
purché privi di pareti comuni;
n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è
a quota non inferiore a quella del piano di riferimento (vedi
tavola n.1);
o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del
piano di riferimento (vedi tavole nn. 2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori
terra né interrato (vedi tavola n.3);
q) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete
nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
r) portata termica nominale: quantità di energia termica
assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio, dichiarata
dal costruttore, espressa in kilowatt (kW);
s) pressione massima di esercizio: pressione massima relativa
del combustibile gassoso alla quale può essere esercito
l'impianto interno;
t) punto di consegna del gas: punto di consegna del combustibile
gassoso individuato in corrispondenza:
- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che
delimita la porzione di impianto di proprietà dell'utente,
nel caso di assenza del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase
gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio;
u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento
automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle
condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio
per un tempo prestabilito;
1.2
LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
Gli apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo
tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.
TITOLO II - INSTALLAZIONE ALL'APERTO
2.1
DISPOSIZIONI COMUNI
Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti
per tale tipo di installazione.
E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio
servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con
materiale di classe 0 di reazione al fuoco, nonché essere
priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall'apparecchio,
per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente (vedi tavola
4).
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti
degli edifici, oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche non
inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m
della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m
superiormente.
2.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
2.2.1 Limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità
maggiore di 0,8
Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:
- cavità o depressioni, poste al piano di installazione
degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi
o con canalizzazioni drenanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi
di portata termica inferiore a 116 kW.
2.2.2 Limitazioni per i generatori di aria calda installati
all'aperto
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico
spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a
0,4 persone/m², deve essere installata sulla condotta dell'aria
calda all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco
di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo
termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione
incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino
la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare
luogo ad incendi o esplosioni, non è permesso il ricircolo
dell'aria. Le condotte aerotermiche devono essere conformi al
punto 4.5.3
2.2.3 Tubi radianti installati all'aperto
E' permessa l'installazione di moduli con la parte radiante
posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al
di fuori di questi, purché la parete attraversata sia
di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall'elemento
radiante. Per la parte installata all'interno si applica quanto
disposto al punto 4.6.
TITOLO III - INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI
I
locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali
di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare
i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione
richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi
al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV - INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO
USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO.
4.1
DISPOSIZIONI COMUNI
4.1.1 Ubicazione
a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato
a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento.
Nel caso dei locali di cui al punto 4.2.6 è ammesso che
tale piano sia a quota più bassa e comunque non inferiore
a -10 m dal piano di riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati,
con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta
non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non
meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto
o strada scoperta.
4.1.1.1 Limitazioni dell'ubicazione di apparecchi alimentati
con gas a densità maggiore di 0,8
L'installazione è consentita esclusivamente in locali
fuori terra, eventualmente comunicanti con locali anch'essi
fuori terra. In entrambi i casi il piano di calpestio non deve
presentare avvallamenti o affossamenti tali da creare sacche
di gas che determinino condizioni di pericolo.
4.1.2 Aperture di aerazione
I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti
di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1.
b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione
con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione
che non venga ridotta la superficie netta di areazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate
in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente
dalla conformazione della copertura. Nel caso di coperture piane
tali aperture devono essere realizzate nella parte più
alta della parete di cui al punto 4.1.1, b).
Ai fini della realizzazione della aperture di aerazione, la
copertura è considerata parete esterna qualora confinante
con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della
superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui
al punto 4.2 e al 20% negli altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica
complessiva non devono essere inferiori a ("Q" esprime
la portata termica, in kW ed "S" la superficie, in
cm²):
a) locali fuori terra : S ? Q x 10;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano
di riferimento: S ? Q x 15;
c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di
sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali
di cui al punto 4.2.): S ? Q x 20 (con un minimo di 5.000 cm2).
Alle serre non si applicano tali valori.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta
inferiore a 100 cm2.
4.1.2.1 Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi
alimentati con gas a densità maggiore di 0,8
Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati
a filo del piano di calpestio, con un'altezza minima di 0,2
m. Le aperture di aerazione devono distare non meno di 2 m,
per portate termiche non superiori a 116 kW e 4, 5 m per portate
termiche superiori, da cavità, depressioni o aperture
comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio
o da canalizzazioni drenanti.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi
e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonché
le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale
devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione,
sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
4.2
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE
DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA
CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE
I
locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti
termici.
4.2.1 Ubicazione
I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali
di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita.
Tale sottostanza o contiguità è tuttavia ammessa
purché la parete confinante con spazio scoperto, strada
pubblica o privata scoperta, o nel caso di locali interrati
con intercapedine ad uso esclusivo, attestata superiormente
su spazio scoperto o strada scoperta, si estenda per una lunghezza
non inferiore al 20% del perimetro e la pressione di esercizio
non superi i 0,04 bar.
4.2.2 Caratteristiche costruttive
I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad
altri usi devono costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza
al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere
realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel
caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore
a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte
a R60 e REI 60. Ferme restando le limitazioni di cui al punto
4.2.4, l'altezza del locale di installazione deve rispettare
le seguenti misure minime, in funzione della portata termica
complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2.00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2.30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2.60 m;
- superiore a 580 kW: 2.90 m.
4.2.3 Aperture di aereazione
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito
nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000
cm2 e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000
cm2.
In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico
spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2
o ai relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione
si deve estendere a filo del soffitto, nella parte più
alta della parete attestata su spazio scoperto o su strada pubblica
o privata scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine
ad uso esclusivo attestata superiormente su spazio scoperto
o strada scoperta. La superficie netta di aerazione deve essere
aumentata del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2
ed in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70% della parete
attestata sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza,
in ogni punto, non inferiore a 0,50 m. Nel caso di alimentazione
con gas a densita' superiore a 0,8, tale apertura deve essere
realizzata anche a filo del pavimento nel rispetto di quanto
previsto al punto 4.1.2.1.
4.2.4 Disposizione degli impianti all'interno dei locali
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio
dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, della tubazioni
dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.
E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti
per tale tipo di installazione.
E' consentito che più apparecchi termici a pavimento
o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione,
siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione
che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente
raggiungibili.
Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve essere
tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in
misura pericolosa.
4.2.5 Accesso
L'accesso puo' avvenire dall'esterno da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9
m;
oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da
evitare la. formazione di sacche di gas, ed avente le seguenti
caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW: resistenza
al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie netta minima di 2 m²;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI
60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non
inferiore a 0,5 m² realizzate su parete attestata, su spazio
scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine.
Nel caso di alimentazione con gas a densità non superiore
a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione
non inferiore a 0,1 m2.
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati
destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme,
attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato
al d.m. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore
a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno
o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a
0,9 m.
4.2.5.1. Porte
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di autochiusura,
di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m.
Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116
kW il senso di apertura delle porte non è vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente
superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio
scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine
antincendio non è richiesto tale requisito, purché
siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
4.2.6 Limitazioni per l'installazione a quota inferiore a -5
m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento
a) Le aperture di aerazione e l'accesso devono essere ricavati
su una o più intercapedini antincendio, attestate su
spazio scoperto, non comunicanti con alcun locale e ad esclusivo
uso del locale destinato agli apparecchi.
b) All'esterno del locale ed in prossimità di questo
deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas,
una valvola automatica del tipo normalmente chiuso asservita
al funzionamento del bruciatore e al dispositivo di controllo
della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola stessa
e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04
bar.
4.3
LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI
ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE
Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente
destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza
al fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 60. Per portate termiche complessive
fino a 116 kW, sono consentite strutture R/REI 30.
4.3.2 Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9
m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o;
- da locali attigui, purché pertinenti l'attività
stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura
anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad
un sistema di rivelazione incendi.
4.4
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE
I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto
4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non
inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non
inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva
fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2 Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire direttamente:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno
0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche
superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo
di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché
asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
E' consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti
l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno
anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico
spettacolo, con i quali la comunicazione può avvenire
esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.5, b), indipendentemente dalla portata
termica.
4.4.2.1 Ulteriori limitazioni per gli apparecchi alimentati
con gas a densità maggiore di 0,8
La comunicazione con caserme, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2, locali di pubblico spettacolo o
destinati alle attività di cui ai punti 51, 75, 84, 85,
86, 87 e 89 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, può
avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.5 - b), indipendentemente dalla portata
termica.
4.4.3
Installazione in locali in cui avviene anche la consumazione
di pasti
L'installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi
locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti
ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema
di evacuazione forzata (p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico);
b) l'alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere
direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve
interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto
i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle
apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
c) l'atmosfera della zona cucina, durante l'esercizio, deve
essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella
della zona consumazione pasti;
d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di
un volume almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni Kw di potenza
assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti
in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri
per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali
condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere
realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura
fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l'espandersi
dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all'interno del
locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente
adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività
servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo
di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento
previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite,
tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone
presenti in caso di emergenza.
4.5
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO
DIRETTO
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti
al punto 4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino con
gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche,
che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali
in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione
di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi
o esplosioni non è permesso il ricircolo dell'aria;
- l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che
consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco,
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.
- l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2
Locali di installazione destinati ad altre attività
E' vietata l'installazione all'interno di: locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino
la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare
luogo ad incendi o esplosioni.
All'interno di autorimesse ed autofficine potranno essere consentiti
solo gli apparecchi rispondenti alle specifiche norme tecniche
armonizzate.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente, gli apparecchi
devono possedere caratteristiche almeno REI 30 ed in classe
0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità
o di resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire
nel rispetto delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di
dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio. Inoltre le pareti attraversate, in corrispondenza
della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono
essere adeguatamente protette. [I generatori con bruciatore
atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un
dispositivo antireflusso dei prodotti della combustione.] Nel
caso di installazione in ambienti soggetti a depressione o nei
quali le lavorazioni comportano lo sviluppo di apprezzabili
quantità di polveri incombustibili, gli apparecchi con
bruciatore atmosferico devono essere di tipo C.
4.5.2.2 disposizione degli apparecchi
La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria
calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti da eventuali
materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire
il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso
non inferiore a 4 m. Tali prescrizioni non si applicano agli
apparecchi posti ad un altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento
per i quali sono sufficienti distanze minime a 1,5 m.
Gli apparecchi possono essere installati a pavimento od a una
altezza inferiore a 2,5 m, se protetti da una recinzione metallica
fissa di altezza non inferiore a 1,5 m e distante almeno 0,6
m e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione
e di controllo.
4.5.3 Condotte aerotermiche
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe
0 di reazione al fuoco. I giunti antivibranti devono essere
di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale in classe 0 di
reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni
delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non
siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in
cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio
di esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei soprarichiamatí
locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le
strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non
inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso
non inferiore a REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti
antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento,
almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella
della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente
da:
- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli
apparecchi siano a servizio di più di un compartimento
antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80 °C , posti in corrispondenza
delle serrande stesse negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore.
4.6
LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI
E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino
la formazione di vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo
ad incendi e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali
Le strutture verticali e/o orizzontali su cui sono installati
i moduli a tubi radianti devono essere almeno REI 30 e in classe
0 di reazione al fuoco. I moduli devono essere installati a
non meno di 0,6 m dalle pareti.
4.6.2 Disposizione dei moduli interno dei locali
La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile
deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature
pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m.
4.7
INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI SERRE
L'installazione all'interno di serre deve avvenire nel rispetto
delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio e il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di
dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di
superficie non inferiore a 100 cm2.
TITOLO V - IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS
5.1
GENERALITA'
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori
di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento
degli apparecchi di utilizzazione. L'impianto interno ed i materiali
impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.
5.2
MATERIALI DELLE TUBAZIONI
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati
tali quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito indicate
e realizzati in acciaio, in rame o in polietilene.
5.2.1 Tubi di acciaio
a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con
saldatura longitudinale e devono avere caratteristiche qualitative
e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI
8863;
b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati,
devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non
inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8488.
5.2.2 Tubi di rame
I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte
del gas della VII specie (pressione di esercizio non superiore
a 0,04 bar) devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali
non minori di quelle indicate dalla norma UNI 6507, serie B.
Nel caso di interramento lo spessore non può essere minore
di 2,0 mm.
5.2.3 Tubi di polietilene
I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento
all'esterno di edifici, devono avere caratteristiche qualitative
e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI
ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm.
5.3
GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, VALVOLE
5.3.1 Tubazioni in acciaio
a) l'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente
per i collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate
mediante raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa
per fusione o a mezzo di raccordi flangiati;
c) nell'utilizzo di raccordi con filettatura è consentito
l'impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa con mastici
adatti (tranne per il gas con densità maggiore di 0,8),
nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico
gas. E' vietato l'uso di biacca, minio o altri materiali simili;
d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati
di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con
estremità filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile
con estremità unicamente filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e
manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente
le posizioni di aperto e di chiuso. Esse devono essere di acciaio,
di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio
non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite.
Non è consentito l'uso di ghisa sferoidale nel caso di
gas con densità maggiore di 0,8.
5.3.2. Tubazioni in rame
a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante
brasatura capillare forte;
b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico
sono ammessi unicamente nel caso di installazioni fuori terra
e a vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi meccanici
con elementi di materiale non metallico. I raccordi ed i pezzi
speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni
miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate
mediante brasatura forte o raccordi filettati;
c) non è ammesso l'impiego di giunti misti all'interno
degli edifici, ad eccezione del collegamento della tubazione
in rame con l'apparecchio utilizzatore;
d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di
bronzo o di acciaio, con le medesime caratteristiche di cui
al punto 5.3.1 lettera e).
5.3.3. Tubazioni in polietilene
a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in
polietilene; le giunzioni devono essere realizzate mediante
saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti
o mediante saldatura per elettrofusione o saldatura mediante
appositi raccordi elettrosaldabili;
b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico,
devono essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti
di transizione) polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi
metallici filettati o saldati. Sono altresì ammesse giunzioni
flangiate;
c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre
che dello stesso polietilene, anche con il corpo di ottone,
di bronzo o di acciaio, sempre con le medesime caratteristiche
di cui al punto 5.3.1. lettera e)
5.4
POSA IN OPERA
5.4.1 Percorso delle tubazioni
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori
deve essere il più breve possibile ed è ammesso:
a) all'esterno dei fabbricati:
- interrato;
- in vista;
- in canaletta;
b) all'interno dei fabbricati:
- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati
ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei
Vigili del Fuoco;
- in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locali non
ricompresi nei punti precedenti, di androni permanentemente
aerati, di intercapedini, a condizione che il percorso sia ispezionabile.
Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle
tubazioni è consentito in vista.
Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti
ad attività industriali si applicano le disposizioni
previste dal D.M. 24 novembre 1984.
5.4.2 Generalità
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione
e collocate in modo tale da non subire danneggiamenti dovuti
ad urti.
b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori,
conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e
apparecchiature elettriche, telefono compreso;
c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne
fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici,
telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto
interno devono essere collocati all'esterno degli edifici o,
nel caso delle prese libere, anche all'interno dei locali, se
destinati esclusivamente all'installazione degli apparecchi.
Queste devono essere chiuse o con tappi filettati o con sistemi
equivalenti;
e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori,
ecc., rimossi da altro impianto già funzionante;
f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi
deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas,
in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola
di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per
rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni
di tutto aperto e di tutto chiuso;
g) per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale
(se alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati
tubi metallici flessibili continui.
h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare
giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina murata
con malta di cemento. Nell'attraversamento di muri perimetrali
esterni, l'intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere
sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte
interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas
proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso
l'esterno;
i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici;
l) 1e condotte, comunque installate, devono distare almeno 2
cm dal rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio;
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere
adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio,
quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve
comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni
setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità
dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio,
il tubo del gas sia sottostante a quello dell'acqua, esso deve,
essere protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale
incombustibile o non propagante la fiamma;
5.4.3 Modalità di posa in opera all'esterno dei fabbricati
5.4.3.1 Posa in opera interrata
a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono
essere provvisti di un adeguato rivestimento protettivo contro
la corrosione ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi
fuori terra, nelle immediate prossimità delle risalite
della tubazione;
b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata,
di spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di
sabbia dello stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene è
inoltre necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione,
la sistemazione di nastri di segnalazione;
c) l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice
superiore del tubo ed il livello del terreno, deve essere almeno
pari a 600 mm. Nei casi in cui tale profondità non possa
essere rispettata occorre prevedere una protezione della tubazione
con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato
di mattoni pieni;
d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate
alle tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno
e prima del loro ingresso nel fabbricato;
e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette
con rivestimento esterno pesante, di tipo bituminoso oppure
di materiali plastici, e devono essere posate ad una distanza
reciproca non minore del massimo diametro esterno delle tubazioni
(ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel caso
di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas
e altre canalizzazioni preesistenti, la distanza minima, misurata
fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire
gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi.
5.4.3.2 Posa in opera in vista
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente
ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni.
Esse devono essere collocate in posizione tale da impedire urti
e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8
devono essere contraddistinte con il colore giallo, continuo
o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m l'una
dall'altra. Le altre tubazioni di gas devono essere contraddistinte
con il colore giallo, a bande alternate da 20 cm di colore arancione.
All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni
non devono presentare giunti meccanici.
5.4.3.3 Posa in opera in canaletta
Le canalette devono essere:
- ricavate nell'estradosso delle pareti;
- rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali sono
ricavate mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento;
- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione
verso l'esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste nella parte
alta e nella parte bassa della canaletta. L'apertura alla quota
più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma
e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve
essere ubicata a quota superiore del piano di campagna;
- ad esclusivo servizio dell'impianto;
5.4.4 Modalità di posa in opera all'interno dei fabbricati
5.4.4.1 Posa in opera in appositi alloggiamenti
L'installazione in appositi alloggiamenti è consentita
a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile,
di resistenza al fuoco pari a quella richiesta per le pareti
del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso
non inferiore a REI 30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all'interno
degli alloggiamenti non ispezionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno;
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l'esterno
con apertura alle due estremità; l'apertura di aerazione
alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma
e, nel caso di gas con densità maggiore di 0,8, deve
essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad una
distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre
aperture alla stessa quota o quota inferiore.
5.4.4.2 posa in opera in guaina
Le guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore
di almeno 2 cm a quello della tubazione del gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso
l'esterno. Nel caso una estremità della guaina sia attesata
verso l'interno, questa dovrà essere resa stagna verso
l'interno tramite sigillatura in materiale incombustibile;
- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno
delle guaine;
- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante
la fiamma, nell'attraversamento di muri o solai esterni.
Nell'attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo
deve essere protetto da una guaina sporgente almeno 20 mm dal
pavimento e l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve
essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto, cemento
plastico e simili). E' vietato l'impiego di gesso.
Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati
è ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento,
protette da guaina corredata di sfiati alle estremità
verso l'esterno. Nel caso di intercapedini superiormente ventilate
ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa
in opera in guaina, purché le tubazioni siano in acciaio
con giunzioni saldate.
5.5
GRUPPO DI MISURAZIONE
Il contatore del gas deve essere installato all'esterno in contenitore
o nicchia areata oppure all'interno in locale o in nicchia entrambi
areati direttamente dall'esterno.
5.6
PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO
- La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in
servizio l'impianto interno e di collegarlo al punto di consegna
e agli apparecchi. Se qualche parte dell'impianto non è
in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della
tubazione. La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni
saldate deve essere eseguita prima del collegamento alle condotte
di impianto.
- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari
per l'esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti
modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento
agli apparecchi e al contatore;
b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a
che sia raggiunta una pressione pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate),
1 bar (tubazioni interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione
(comunque non minore di 15 min.), si effettua una prima lettura
della pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio
equivalente, di idonea sensibilità minima;
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6^ specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6^ specie;
- 30 min per tubazioni di 7^ specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione
rispetto alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate
con l'ausilio di soluzione saponosa o prodotto equivalente ed
eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le
guarnizioni rifatte. E' vietato riparare dette parti con mastici,
ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre eseguire
di nuovo la prova di tenuta dell'impianto.
f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino
cadute di pressione. Per ogni prova a pressione deve essere
redatto relativo verbale di collaudo.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
6.1
IMPIANTO ELETTRICO
- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità
alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e tale conformità
deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge
n. 46 del 5 marzo 1990.
- l'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve
essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata
ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano
dall'apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile
e segnalata.
6.2
MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio
deve essere installato un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi
di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni
o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.
6.3
SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui
divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione
della valvola esterna di intercettazione generale del gas e
dell'interruttore elettrico generale.
6.4
ESERCIZIO E MANUTENZIONE
1 - Si richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del D.P.R.
26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993).
2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare
ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali non
attinenti all'impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni
affinchè, durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale
uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.
TITOLO VII - IMPIANTI ESISTENTI
7.1
Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti
disposizioni. E' tuttavia ammesso che:
- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta
al punto 4.1.2, purché non inferiore a quella risultante
dalla formula:
S > 8,6 Q (locali fuori terra);
S > 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota
-5 m);
S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e
-10 metri al di sotto del piano di riferimento).
E' consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella
prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti
4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a
350 kW l'altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.
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