Decreto
Ministeriale del 19/08/1996
Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto
l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto
l'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 966;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto
l'art. 4 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito
nella legge 27 ottobre 1995, n. 437;
Visto
il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto
l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata
la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno
1986, n. 317;
Decreta
Art.
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni
di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione
e l'esercizio dei sottoelencati locali:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti
ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate
per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi
all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a
spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali
multiuso utilizzati occasionalmente per attivita' di intrattenimento
e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e),
con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni
di cui al titolo XI dell'allegato.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie,
anche con uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza
non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese
quelle di amplificazione sonora, purche' installate in aree
non accessibili al pubblico;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative,
di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali
in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui e' collocato l'apparecchio musicale
"karaoke" o simile, a condizione che non sia installato
in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento
delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli
avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento,
automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere
a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali
di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata
in vigore dello stesso, gia' adibiti ad attivita' di cui al
comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la
loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione
d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n.
457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti,
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature
di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle
caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita,
e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano
solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto
degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di
modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino
un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni
di sicurezza preesistenti.
Art.
2. Obiettivi.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere
i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento
e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti
in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine
di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno
del locale;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.
Art.
3. Disposizioni tecniche.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2,
e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata
al presente decreto.
Art.
4. Commercializzazione CEE.
I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea,
ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere
commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della
emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle
porte e agli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il
requisito di resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti per i
quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica
la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole
di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione
CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto
il requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di
chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al
fuoco.
Art.
5. Disposizioni per i locali esistenti.
I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art.
141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato il prescritto
parere favorevole ai fini dell'agibilita', devono essere adeguati
alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro
i termini ivi stabiliti.
Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, antecedentemente l'emanazione del presente decreto.
Art.
6. Deroghe.
Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico
o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle
prescrizioni contenute nella regola tecnica allegata al presente
decreto, potra' essere avanzata motivata richiesta di deroga
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni.
Art.
7. Disposizioni complementari e finali.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia.
I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel
campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo la vigente normativa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI
PUBBLICO SPETTACOLO.
TITOLO
I - DEFINIZIONI.
Per
i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda
a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre
1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:
- AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze,
congressi e simili;
- CINEMA-TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni
cinematografiche ed attrezzi con scena per lo svolgimento di
rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati
prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
- CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di
manifestazioni di abilita', forza e coraggio, con o senza l'intervento
di animali feroci o domestici;
- LOCALI: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati
allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni
ad esse annessi; convenzionalmente si considerano anche le attivita'
di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l);
- LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti
ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate
per accogliere spettacoli;
- LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attivita'
non rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto
attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli
o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento
del pubblico;
- SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere
ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una
audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
- SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti
danzanti;
- SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli
al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari
nonche' tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari
all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli
in genere.
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala
puo' essere:
a) di tipo separato dalla sala, quando e' separata rispetto
alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti
al fuoco e l'unica apertura con la sala e' costituita dal boccascena;
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione
tra l'area scenica e quella destinata al pubblico.
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante
con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio
non deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di
esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza
di persone con ridotte o impedite capacita' motorie in attesa
di soccorsi;
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati
ad attivita' spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti
mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
- TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli
lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varieta', caratterizzati
dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche
e/o televisive con presenza di pubblico;
- TEATRI TENDA: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli
vari.
TITOLO
II - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI.
2.1
UBICAZIONE.
2.1.1
GENERALITA'.
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli,
possono essere ubicati:
a) in edifici isolati dagli altri;
b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora
in essi si svolgano attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui
ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n.
98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti
disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attivita'.
2.1.2
SCELTA DELL'AREA.
In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle
distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti,
previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi,
relative alle attivita' in essi svolte.
2.1.3
ACCESSO ALL'AREA.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto
della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti
minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e
12 sull'asse posteriore; passo 4 m).
L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del
locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, puo' essere consentito
a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra
dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso
del pubblico.
Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve
essere assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio
delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi
finestra o balcone che consenta l'accesso ad ogni piano.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente
punto, devono essere adottate misure atte a consentire l'operativita'
dei soccorsi.
2.1.4
UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI.
I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo
piano interrato, fino alla quota di -10 m rispetto al piano
di riferimento.
I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e
-10 m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento
automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre
di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano direttamente
in luoghi sicuri dinamici.
2.2
SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI.
2.2.1
GENERALITA'.
I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere
ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera
a).
I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b)
e c), devono essere separati da attivita' non pertinenti ed
a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco
almeno REI 90 senza comunicazioni.
In uno stesso edificio possono coesistere piu' locali, ubicati
anche su piani diversi, purche' ciascuno di tali locali sia
dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti.
2.2.2
COMPLESSI MULTISALA.
E' consentito che:
a) piu' locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma
1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purche'
separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non
comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita
indipendenti.
b) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un
unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di
capienza non superiore a 1000 spettatori e con scena separata
dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni
di cui alla precedente lettera a);
c) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c),
siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni:
- siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI
90;
- non comunichino tra loro direttamente;
- siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
- la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
- la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
- i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti
fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia a quota non
superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
- la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.
2.2.3
COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITA'.
E' consentito che:
a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), comunichino con le attivita' indicate ai punti 85, 86
e 89 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 9 aprile 1982), purche' pertinenti, tramite filtro
a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI
30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini
del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture
di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a REI 60;
b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali
alle condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto
disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi,
le strutture di separazioni devono possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
c) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
comunichino con le attivita' indicate al punto 84 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, purche' pertinenti, alle condizioni
di cui alla precedente lettera a);
d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), comunichino con le sale consumazione di ristoranti
e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), comunichino con sale giuochi, purche' pertinenti,
tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni
non possono essere considerate ai fini del computo delle vie
di uscita.
I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi
alle attivita' indicate al punto 84 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni
riportate al punto 8.4 del decreto del Ministro dell'interno
9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).
2.2.4
ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI.
In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla
sua gestione ed amministrazione, nonche' l'abitazione del custode.
Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale
con strutture resistenti al fuoco al meno REI 90 e puo' avere
un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purche' resistente
al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura.
All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora
non siano destinati esclusivamente al servizio del locale, devono
essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza, da
non computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli
spettatori.
Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione
o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel
locale, alle seguenti condizioni:
a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso
e disposti in modo tal da non costituire ostacolo al deflusso
del pubblico;
b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m²;
c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m²,
l'area di pertinenza dovra' essere protetta con impianto di
spegnimento a pioggia (impianto sprinkler).
2.3
STRUTTURE E MATERIALI.
2.3.1
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalita' di prova
stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del
14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi,
etc.).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi di materiali suddetti, nonche' la classificazione
degli edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare
n. 91/61, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto
del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n.
60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico
di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti
in edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori
ai seguenti valori:
========================================================
ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO R REI
fino a 12 m 60 60
superiore a 12 m e fino a 24 m 90 90
superiore a 24 m 120 90
========================================================
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri
elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformita'
al decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative
di prevenzione incendi.
2.3.2
REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI.
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono
essere le seguenti:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei
passaggi in genere e nelle vie di esodo, e' consentito l'impiego
dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della
loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni
orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere
impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che i materiali
di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 1;
d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe
1 IM;
e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili
devono essere di classe non superiore a 2;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente
esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista,
con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme,
sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie
classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in
aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale
incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni
di cui alla precedente lettera a), e' consentita l'installazione
di controsoffitti nonche' di materiali di rivestimento e di
materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi
costruttivi, purche' abbiano classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive
condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti
di innesco;
h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere
omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26
giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a
quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi
di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico,
puo' consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in
luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione
dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti
non in aderenza per i quali e' ammessa esclusivamente la classe
1, nonche' delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali
e' ammessa esclusivamente la classe 1 IM;
l) e' consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di
rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalita'
e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno
6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
m) per il palcoscenico e la sala e' ammesso il pavimento in
legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento puo' essere
consentito purche' stabilmente aderente a strutture non combustibili
o rivestite con materiali di classe 0;
n) e' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni
ed interni;
o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure costruiti
in vetrocemento o con materiali combustibili purche' di classe
1 di reazione al fuoco;
p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione
di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini
delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili
ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
2.3.3
MATERIALE SCENICO.
Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari,
tendaggi e simili) e' ammesso l'impiego di materiali combustibili
di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2
a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico.
In alternativa la classe di reazione al fuoco puo' essere attribuita
senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione
di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro dell'interno 26
giugno 1984, con la produzione della relativa documentazione
probante.
Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato
di prova la cui validita' e' comunque limitata a sei mesi con
l'obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione
che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.
Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali
allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 1.
2.3.4
MATERIALI DI COPERTURA.
I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere
caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto previsto
al punto 2.3.2.
E' consentito che il materiali dei tendoni dei circhi, teatri
tenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco
non superiore a 2.
TITOLO
III - DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA.
3.1
DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE.
Nei
locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti
in settori con non piu' di 160 posti, con un massimo di 16 posti
per fila e di 10 file.
Quando la distanza tra gli schienali delle file e' di almeno
1,1 m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori
di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.
I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi
longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2
m.
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato
un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.
Su conforme parere dell'autorita' competente, si puo' consentire
che file al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti
laterali della sala.
Nei locali con capienza non superiore a 150 posti e' consentita
una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9
m.
In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di
posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore
a 0,6 m, misurato a sedile abbassato.
L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la distribuzione
dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessita', non
deve in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli all'esodo
delle persone in caso di emergenza.
3.2
SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE.
La
distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente
schienale della fila successiva deve essere di almeno di 0,8
m.
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con
braccioli e di 0,45 m senza braccioli.
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo
ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravita'.
Quando la distanza tra gli schienali di file successive e' di
almeno 1,1 m e' consentito che il sedile sia del tipo fisso.
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, puo' essere
concesso l'impiego temporaneo di sedie purche' collegate rigidamente
tra loro in file. Ciascuna fila non puo' contenere piu' di 10
sedie in gruppi di 10 file, per complessivi 500 posti al chiuso
e 1300 all'aperto per locale.
E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi
e nei corridoi.
3.3.
SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI.
Nessun
spettatore puo' sostare nei passaggi esistenti nella sala.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree
riservate e purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione
di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza
delle uscite;
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a
sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso
e di uscita.
TITOLO
IV - MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA.
4.1
AFFOLLAMENTO.
L'affollamento
massimo deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati,
compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite
capacita' motorie;
b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), e f),
pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densita' di
affollamento di:
- 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;
- 1,2 persone per metro quadrato all'aperto.
La densita' di affollamento dovra' tenere conto dei vincoli
previsti da regolamenti igienico-sanitari.
4.2
CAPACITA' DI DEFLUSSO.
La
capacita' di deflusso per i locali al chiuso non deve essere
superiore ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno
1 m rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o
meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto
di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
La capacita' di deflusso per i locali all'aperto non deve essere
superiore a 250.
4.3
SISTEMA DELLE VIE DI USCITA.
4.3.1
GENERALITA'.
Ogni locale deve essere provvisto di un sistema di vie di uscita
dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle
capacita' di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi
indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.
I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi,
vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe
e passaggi in genere.
L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore
a 2 m.
La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo
l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli
estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati
quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con
sporgenza non superiore ad 8 cm.
Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare
gradini per superare dislivelli, gli stessi devono avere pedate
ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm
(pedata) e non superiore a 18 cm (alzata), ed essere segnalati
con appositi dispositivi luminosi.
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di
uniformita' e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della
stessa. Qualora cio' risulti impossibile, deve provvedersi ad
assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studio
del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento
dei corridoi di disimpegno interni.
La pendenza di corridoi e passaggi non puo' essere superiore
al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio
di aree ove e' prevista la presenza di persone con ridotte o
impedite capacita' motorie, non possono avere pendenza superiore
all'8%.
Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza
deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2
m.
I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono
avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di
uscita esposte alle intemperie devono essere tenute sgombre
da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.
Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se
possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che
possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale
o nelle loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere
ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori,
non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso
del pubblico.
4.3.2
NUMERO DELLE USCITE.
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro
all'esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno
ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono
essere previste due sole uscite.
Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo
con un sistema a semplice spinta.
Nella determinazione del numero delle uscite possono essere
computati i vani di ingresso purche' dotati di porte apribili
nel verso dell'esodo.
Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di
un proprio sistema indipendente di vie di uscita. E' consentito
che gli ingressi alle singole sale dall'atrio comune vengano
computati nella determinazione del numero delle uscite purche'
siano protetti con porte resistenti al fuoco di caratteristiche
almeno REI 30, con apertura nel verso dell'esodo e dotate di
dispositivo di autochiusura.
4.3.3
LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA.
La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita (0,6 m) comunque non inferiore a due moduli
(1,2 m).
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in
numero di moduli di uscita, e' determinata dal rapporto tra
l'affollamento previsto al piano e la capacita' di deflusso
relativa.
Per i locali che occupano piu' di due piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono su luogo
sicuro all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti
previsti su due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
Per i locali con capienza non superiore a 150 persone e' ammesso
che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo
di 0,9 m, purche' conteggiate come un modulo.
4.3.4
LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA.
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di
uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo
sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti
di cui al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure
70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei
fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi.
Per i locali distribuiti su piu' piani fuori terra, qualora
per le caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia
possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono
consentiti percorsi di uscita di maggior lunghezza alle seguenti
condizioni:
1) i locali devono essere ubicati in edifici con non piu' di
quattro piani fuori terra;
2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono
essere di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al
fuoco conformi a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono immettere
direttamente su luogo sicuro all'esterno;
3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la piu'
vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m.
I
percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno
calcolati in linea diretta, non considerando la presenza di
arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento
che garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi
alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun
punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45 gradi;
b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non
sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al
punto dove c'e' disponibilita' di percorso alternativo, deve
essere limitata a 15 m.
A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate,
l'individuazione di tali punti relativamente a sale servite
da uscite distribuite con criteri di uniformita' e simmetria.
Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata
a persone con limitate o ridotte capacita' motorie, ha una lunghezza
fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o piu'
rampe di scale, deve essere utilizzato con spazi calmi.
4.4
PORTE.
Le
porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo
a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti.
I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire
passaggi, corridoi e pianerottoli.
Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente
sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.
I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di
dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione
esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su
uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura
del serramento.
Le porte devono essere di costruzione robusta.
Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite
da materiali di sicurezza.
4.5
SCALE.
4.5.1
GENERALITA'.
Le scale devono avere struttura resistente al fuoco in relazione
a quanto previsto al punto 2.3.1.
4.5.2
GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI.
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate
ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore
a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purche' la pedata
sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o
dal parapetto interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non piu'
di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore
a 1,2 m.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per
un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere piu' di 8 cm
e le loro estremita' devono essere arrotondate verso il basso
o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.
Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di
corrimano centrale.
Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono
avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare
le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico
in situazioni di emergenza o di panico.
4.5.3
VENTILAZIONE.
I vani scala devono essere provvisti superiormente di apertura
di aerazione con superficie non inferiore a 1 m2, con sistema
di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori
di incendio o manualmente in prossimita' dell'entrata alle scale,
in posizione segnalata.
4.5.4
SCALE DI SICUREZZA ESTERNE.
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne,
le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio
non superiore a 24 m;
b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione
al fuoco;
c) la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,
compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza
pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per
ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco di almeno REI 60.
In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle
pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite
passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi
requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
4.6
ASCENSORI - SCALE MOBILI.
Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni
antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno
16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
1987).
Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati
in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio.
Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve
essere previsto almeno un ascensore antincendio da realizzarsi
secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio 1994).
Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento
delle vie di uscita.
Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco
delle scale mobili nonche' il riporto al piano di uscita degli
ascensori in caso di incendio.
TITOLO
V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA.
5.1
DISPOSIZIONI GENERALI.
Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala,
devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli
attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono
essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere
accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.
I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione
con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo
i magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli
scenari e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono
comunicare direttamente con la scena tramite porte resistenti
al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente necessario
per lo spostamento dei materiali.
I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare
direttamente con la scena.
L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme
libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione
da parte dell'autorita' competente e non puo' essere autorizzato
in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.
E' vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per
esigenze sceniche.
Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena
dovranno essere rimossi prima della rappresentazione e comunque
al termine dei lavori.
Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
Fuoco, deve essere assicurata l'accessibilita' alla zona comprendente
la scena ed i locali di servizio annessi. In particolare:
a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo
di fabbrica contenente la scena ed i locali di servizio annessi,
deve essere attestato su luoghi scoperti per una frazione non
inferiore al 50% del suo perimetro.
b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori,
il corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio
annessi, deve essere attestato su spazi scoperti per una frazione
non inferiore ad un terzo del suo perimetro.
Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere
in ogni caso osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area
di cui al punto 2.1.3.
5.2
SCENA SEPARATA DALLA SALA.
5.2.1
CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE TRA SCENA E SALA.
Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio
contenente la scena deve essere separata dai locali di servizio
annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno
REI 90.
L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con
la sale e' il boccascena.
Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purche' muniti
di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura.
La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra
riportate, deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza
superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie
superiore a 150 m²; la scena deve essere in ogni caso separata
dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.
Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena
deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.
L'installazione del sipario di sicurezza non e' obbligatorio
nei luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000
spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate
rappresentazioni teatrali, purche' il palcoscenico abbia superficie
inferiore a 150 m².
5.2.2
ALTEZZA DELLA SCENA.
Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale
incendio, sviluppatosi nell'area della scena, possano invadere
la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata,
rispetto al punto piu' alto della copertura della sala.
In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di
palcoscenico superiore a 150 m², deve essere sopraelevata,
rispetto al punto piu' alto della copertura della sala, di almeno
2 m.
In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore
a 150 m², e' consentito che la copertura della scena sia
allo stesso livello della copertura della sala purche' a soffitto,
tra palcoscenico ed area riservata al pubblico, sia installato
un setto di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e
con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30.
5.2.3
CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO.
Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare
direttamente con la scena alle condizioni di cui al punto 5.1,
tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono
comunicare con quest'ultima attraverso corridoi di disimpegno
situati all'interno della scena.
Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono
essere munite di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate
di dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi
deve essere sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse
e non puo' essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano del
palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri piani.
I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono
condurre all'esterno con percorso di lunghezza non inferiore
a quella stabilita al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due
uscite contrapposte, o non superiore a 15 m se dispongono di
una sola uscita.
Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all'importanza
della scena ed alle necessita' funzionali e di sicurezza.
Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti
di uscite dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60
con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente
all'esterno o su di una via di uscita protetta in modo da poter
essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza
e dai Vigili del Fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno.
5.2.4
SIPARIO DI SICUREZZA.
5.2.4.1
Caratteristiche.
Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile,
resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico.
Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi
con velocita' non minore a 0,25 m/s e resistere ad una pressione
di almeno 45 daN/m², senza che si verifichino inflessioni
che possano compromettere il suo funzionamento.
Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta
sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco
sottostante.
5.2.4.2
Comando del sipario di sicurezza.
I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in
posizione tale da consentire la facile e sicura manovra, assicurando
la completa visibilita' del sipario stesso durante la discesa.
Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato
sul palcoscenico e l'altro fuori della scena.
5.3.4.3
Protezione del sipario di sicurezza.
Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della
scena mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a comando
manuale.
Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri
di manovra del sipario.
La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore
a 2 l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita
in modo omogeneo su tutta l'area del sipario.
5.2.5
SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE.
La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione
fumi e calore, realizzato a regola d'arte.
I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati
in posizione segnalata e protetta in caso di incendio.
5.2.6
LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA.
5.2.6.1
Camerini e cameroni.
I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente
ai muri perimetrali della scena.
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con
l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno
e le scale previste al punto 5.2.3.
Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e' consentita
nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco,
salvo che quest'ultimo sia dotato di proprie uscite dirette
verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio
di classe REI 120.
5.2.6.2
Depositi e laboratori.
I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere
ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.
Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto
dall'esterno e costituire compartimento antincendio di classe
almeno REI 60.
Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo
che per i magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari
e le attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto
5.1.
I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso
l'esterno mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40
di quella in pianta.
La superficie massima lorda di ciascun locale non potra' essere
superiore a:
- 1000 m², se ubicati ai piani fuori terra;
- 500 m², se ubicati ai piani interrati.
Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore
di 30 Kg/m² di legna standard, gli stessi devono essere
protetti con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto
sprinkler).
I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori
del volume del fabbricato.
Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacita'
estinguente non inferiore a 21A, 89B, C, ogni 150 m2 di superficie.
5.2.7
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.
Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m²,
oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione previste
al titolo XV, devono essere protette con impianto di spegnimento
automatico a pioggia (impianto sprinkler).
5.3
SCENA INTEGRATA NELLA SALA.
L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie
di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche
degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora
l'area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad
uso esclusivo.
La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta
del 20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4.
Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno
non possono essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza
non inferiore a 1,2 m ciascuna.
Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla
scena.
Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione
al fuoco non superiore a 1.
La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione
fumi.
TITOLO
VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINA DI PROIEZIONE.
Le
cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del
numero e dell'ingombro degli apparecchi installati ed in modo
da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione.
Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno.
Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture
di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico,
ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo
spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessita'
funzionali.
L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite disimpegno
munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI
30.
Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile
di capacita' estinguente minima 21A, 89B, C.
Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione,
non necessitano di essere permanentemente presidiate dall'operatore,
che in ogni caso deve essere reperibile all'interno del locale
durante la proiezione.
E' consentito installare un apparecchio di proiezione di formato
ridotto in un punto qualsiasi del locale, purche' distante dai
posti riservati agli spettatori ed in posizione tale da non
ostacolare in alcun modo il deflusso del pubblico.
TITOLO
VII - CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI.
7.1
UBICAZIONE.
Il
luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art.
4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo
da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di
soccorso e la possibilita' di sfollamento delle persone verso
aree adiacenti.
Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una
larghezza globale pari almeno alla meta' della larghezza complessiva
delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile
in due sensi.
In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere
interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.
L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento
e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica,
telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi
antincendio.
7.2
DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI.
I
tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre
al minimo la possibilita' di propagazione di un incendio.
In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe
non deve essere inferiore a 6 m.
Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni
non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri.
Nel caso in cui essi fiancheggino tali passaggi, devono essere
protetti e segnalati.
7.3
SCUDERIE.
Le
scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali
debbono essere separati dalla sala.
7.4
DEPOSITI E LABORATORI.
Depositi
ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della
sala e posti a distanza di almeno 6 m.
7.5
MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI.
I
liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di
sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.
Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli
e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale
combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere
rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti
atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare
pericolo d'incendio.
I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere
custoditi in conformita' alle specifiche norme di prevenzione
incendi.
E' vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di
palloni in vendita o in esposizione.
E' proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per
gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano
adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.
7.6
IMPIANTI ANTINCENDIO.
Le
aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti
devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.
Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono
essere forniti di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza
reciproca non superiore a 60 m.
7.7
DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE.
I
progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attivita'
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo
viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro
primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e
prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative
alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione
dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione
relativa alla conformita' degli impianti e dei materiali, devono
essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali,
unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e
montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta
in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attivita'
ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Con periodicita' annuale ogni struttura deve essere oggetto
di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneita'
delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici.
Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita
certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo
locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO
VIII - TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI.
8.1
UBICAZIONE.
L'area
di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere
rispondente a quanto previsto al punto 7.1.
8.2
AREA DELLA SCENA - CAMERINI.
L'area
scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella
sala, dovra' osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.
I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella
della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con
l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi
autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno.
La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2
m, onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.
Nell'impossibilita' di realizzare un efficace sistema di evacuazione
fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se
ubicati all'interno del tendone, con un un impianto di spegnimento
ad acqua frazionata a comando manuale.
8.3
DEPOSITI E LABORATORI.
Eventuali
magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale
scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda.
8.4
IMPIANTI ANTINCENDIO.
L'area
di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno
un idrante DN 70.
Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto
idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto
al titolo XV.
8.5
DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE.
I
progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati
dall'autorita' competente, corredati di planimetrie indicanti
la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita,
e di documentazione relativa alla conformita' degli impianti
e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi
di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta
installazione e montaggio delle strutture e degli impianti,
redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio
dell'attivita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Con periodicita' annuale ogni struttura deve essere oggetto
di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneita'
delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici.
Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita
certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo
locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO
IX - LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO.
L'installazione
all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere
il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni
di cui al presente decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle
vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente
ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in
quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento
del pubblico, e' fatto obbligo di produrre, alle autorita' competenti
al rilascio della licenza di esercizio, la idoneita' statica
delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a
regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di
tecnici abilitati, nonche' l'approntamento e l'idoneita' dei
mezzi antincendio.
TITOLO
X - LOCALI MULTIUSO.
Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali
multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di
prevenzione incendi.
Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento
occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le
norme previste per i suddetti impianti quando vengano utilizzati
per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.
TITOLO
XI - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100
PERSONE.
Per
i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza
non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente
per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere
rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo
del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione
a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneita',
da esibire ad ogni controllo, dovra' essere accertata e dichiarata
da tecnici abilitati.
TITOLO
XII - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO.
12.1
CLASSIFICAZIONE.
Le
aree e gli impianti a rischio specifico sono cosi' classificati:
- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.
12.2
DEPOSITI.
Si
intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione
di materiali occorrenti all'esercizio dei locali ed ai servizi
amministrativi.
I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti
norme, con esclusione di quelli gia' trattati ai punti 5.1,
5.2, 6.2, 7.4 e 8.3, devono essere realizzati con strutture
portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Essi devono essere aerati direttamente dall'esterno mediante
aperture di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta;
devono avere accesso dall'esterno e possono comunicare con gli
altri ambienti dei locali a mezzo di porte resistenti al fuoco
almeno REI 60, munite di dispositivo di autochiusura.
12.3
IMPIANTI TECNOLOGICI.
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE.
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile
solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto
delle specifiche normative di prevenzione incendi.
12.3.2
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE.
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere
progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:
A)
IMPIANTI CENTRALIZZATI.
Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti
di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore
dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a
1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca
possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o
in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali
termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori
ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione
calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
B)
CONDOTTE.
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe
0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a
2.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali puo' tuttavia essere
ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti
al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i
compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza
degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza
al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata
automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
C)
DISPOSITIVI DI CONTROLLO.
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso di incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu'
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte,
di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto
dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento
dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo
degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non
deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento
manuale dell'operatore.
D)
IMPIANTI LOCALIZZATI.
E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi
condizionatori, purche' il fluido refrigerante non sia infiammabile
ne' tossico. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature
a fiamma libera.
12.4
AUTORIMESSE.
I
locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle
autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione
incendi.
TITOLO
XIII - IMPIANTI ELETTRICI.
13.1
GENERALITA'.
Gli
impianti elettrici devono essere realizzati in conformita' alla
legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23
marzo 1968).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti
elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve
essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli
locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni dei
circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata
con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi
regolamenti di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA.
L'alimentazione
di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (<
0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione;
ad interruzione media (< 15 s) per ascensori antincendio
e impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12
ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di
altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non
inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purche'
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
13.3
QUADRI ELETTRICI GENERALI.
Il
quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
TITOLO
XIV - SISTEMA DI ALLARME.
I
locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico
realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee
ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo
in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di
allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
TITOLO
XV - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.
15.1
GENERALITA'.
Le
attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono
essere realizzati a regola d'arte ed in conformita' a quanto
di seguito indicato.
15.2
ESTINTORI.
Tutti
i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori
portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, e' comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
- in prossimita' degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori
portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200
m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori
per piano, fatto salvo quanto specificatamente previsto in altri
punti del presente allegato.
Gli estintori portatili dovranno avere capacita' estinguente
non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo.
15.3
IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO.
15.3.1
NASPI.
Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza
non superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f),
con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida
lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in
modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni
punto dell'area protetta.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purche'
questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente,
oltre all'utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente
piu' sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata
non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5
bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a
60 min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto
sopra prescritto, deve essere predisposta un'alimentazione di
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
15.3.2
IDRANTI DN 45.
Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti
nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza
superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f),
con capienza superiore a 600 persone.
Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni
preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie
delle scale o comunque in posizione protetta; dai montanti devono
essere derivati gli idranti DN 45.
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle
condizioni piu' sfavorevoli di altimetria e distanza deve essere
assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione
residua di almeno 2 bar;
b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti
in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni
punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti;
c) l'impianto idrico deve essere dimensionato in relazione al
contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti:
- n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5000
m²;
- n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10.000
m²;
- n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore
a 10.000 m²;
d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all'accessibilita'
ed all'operativita' in caso d'incendio;
e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete
devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
15.3.3
ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE VV.F.
Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento
con le autopompe VV.F., nel seguente numero:
- n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici
con oltre tre piani fuori terra;
- n. 1 negli altri casi.
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili
e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.
15.3.4
IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO.
In prossimita' dei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), di capienza superiore a 1000 spettatori, e di tutti gli
altri locali elencati all'art. 1, comma 1, di capienza superiore
a 2000 spettatori, deve essere installato all'esterno, in posizione
facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un
idrante DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei
Vigili del Fuoco. Tale idrante deve assicurare una portata non
inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con una pressione residua
non inferiore a 3 bar.
15.3.5
ALIMENTAZIONE NORMALE.
Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuita',
nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere realizzata
una riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o altre fonti,
di capacita' tale da assicurare un'autonomia di funzionamento
dell'impianto, nell'ipotesi d cui ai precedenti punti 15.3.2
e 15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista
di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo
elettrogeno ad azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo
puo' essere installata una motopompa di riserva ad avviamento
automatico.
15.3.6
ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITA'.
Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l'alimentazione
della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilita'.
Affinche' un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilita'
puo' essere realizzata in uno dei seguenti modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacita' singola
sia pari a quella minima richiesta dall'impianto, dotati di
rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro
nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente,
salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o piu' pompe,
ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste
secondo una delle seguenti modalita':
- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla meta' del
fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al
fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
15.4
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER).
Oltre
che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato
un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler)
a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore
a 50 kg/m² di legna standard.
Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati
a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.
TITOLO
XVI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI
INCENDI.
Oltre
che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato
un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi
a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore
a 30 kg/m² di legna standard.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo
le norme UNI 9795.
TITOLO
XVII - SEGNALETICA DI SICUREZZA.
Si
applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonche' le
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere
installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre
accesa durante l'esercizio dell'attivita', ed inoltre alimentata
in emergenza.
In particolare la cartellonistica deve indicare:
- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.
Alle attivita' a rischio specifico annesse ai locali, inoltre,
si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza
contenute nelle relative normative.
TITOLO
XVIII - GESTIONE DELLA SICUREZZA.
18.1
GENERALITA'.
Il
responsabile dell'attivita', o persona da lui delegata, deve
provvedere affinche' nel corso dell'esercizio non vengano alterate
le condizioni di sicurezza, ed in particolare:
a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente
sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo
delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un
incendio;
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere
controllata la funzionalita' del sistema di vie di uscita, il
corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonche' degli
impianti e delle attrezzature di sicurezza;
c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio,
eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici,
in conformita' a quanto previsto dalle normative vigenti;
e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi
di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento
e riscaldamento;
f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza
in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e
risistemazioni;
g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti
ove tale divieto e' previsto per motivi di sicurezza;
h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono
essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilita'.
18.2
CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO.
I
servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di
necessita' tramite rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a
fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia
possibile.
18.3
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.
Occorre
che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato
sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire
gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.
Il responsabile dovra' inoltre curare che alcuni dipendenti,
addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri,
macchinisti, etc.), siano in grado di portare il piu' pronto
ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.
18.4
ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
Negli
atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere
collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione
dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori
e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le
scale e le uscite.
Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresi' essere
collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio
della stessa.
All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria
generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale
impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative
destinazioni d'uso.
18.5
PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO.
Tutti
gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza
antincendio devono essere pianificati in un apposito documento,
adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi
in particolare:
- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
18.6
REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.
Il
responsabile dell'attivita', o personale da lui incaricato,
e' tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione
sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza
antincendio:
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali e' richiesto il
requisito di resistenza al fuoco.
Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento
antincendio fornita al personale.
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile
in occasione dei controlli dell'autorita' competente.
TITOLO
XIX - ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI.
I
locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati
alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti
punti:
- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi.
Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di
cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata
in vigore della presente decreto, con l'esclusione del piano
di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio
che devono essere predisposti entro un anno, fatto salvo, in
ogni caso, quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, di recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive
modifiche ed integrazioni.
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