Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7-12-2000
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2000, n.362
Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo
13, terzo comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
402;
Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 marzo
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni generali.
Art. 1. Personale volontario.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' costituito da:
a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi
provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari a
domanda";
b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio
negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo
12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati
"vigili volontari ex ausiliari di leva".
3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego
con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente
i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della legge
13 maggio 1961, n. 469.
Art. 2. Elenchi del personale volontario.
1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del
personale volontario denominati A e B: a) nell'elenco A e' iscritto
il personale volontario per le esigenze operative del comando
provinciale; b) nell'elenco B e' iscritto il personale volontario
per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei
posti di vigilanza, di cui all'articolo 10 della legge 13 maggio
1961, n. 469.
Art. 3. Qualifiche.
1. Per il personale volontario iscritto nell'elenco A e' prevista
la qualifica unica di vigile volontario.
2. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste
le seguenti qualifiche:
a) funzionario tecnico antincendi volontario;
b) capo reparto volontario;
c) capo squadra volontario;
d) vigile volontario.
3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili,
le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita',
previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente
alle attivita' inerenti al soccorso. 4. I funzionari tecnici
antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione
di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 4. Contingente del personale volontario.
1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del
personale volontario di cui all'articolo 3, comma 2 e' determinato
come segue:
a) un funzionario tecnico antincendi volontario;
b) un capo reparto volontario;
c) quattro capi squadra volontari;
d) almeno dieci vigili volontari.
Capo II - Reclutamento.
Art. 5. Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi
volontari.
1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati,
nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, tra coloro
che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di
geometra o perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo
i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto,
a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi,
a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta
anni;
f) residenza in un comune della provincia sede del comando per
il quale si richiede l'iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta
di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione
quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario
appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo
reparto, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b). In tal caso non trova applicazione il
limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e), del
presente articolo.
3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono
presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il
comando provinciale di residenza.
4. Nell'ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore
a quello dei posti disponibili, l'amministrazione, ai fini del
reclutamento e dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari
tecnici antincendi volontari, procedera' secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande.
Art. 6. Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari.
1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che
ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti
al servizio d'istituto;
d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
e) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo
i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento,
a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi,
a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
f) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque
anni;
g) residenza in un comune della provincia sede del comando per
il quale si richiede l'iscrizione;
h) godimento dei diritti politici;
i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
j) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta,
di cui all'articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
2. Entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dagli elenchi
del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta',
fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili
volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda
di iscrizione quali vigili volontari nell'elenco A o nell'elenco
B, conservando l'anzianita' conseguita.
3. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi A o B di cui all'articolo
3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare,
nell'istanza di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite
il comando provinciale di residenza, se intendano prestare la
propria attivita' per le esigenze operative del comando provinciale
ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.
4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio
nell'elenco A ed hanno la facolta' di optare per l'iscrizione
nell'elenco B. 5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale
volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito
del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede
di far parte. In assenza di detto requisito il capo distaccamento
deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilita'
di impiego effettivo nel servizio istituzionale.
Art. 7. Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale
volontario, del personale permanente cessato volontariamente
dal servizio.
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari
tecnici antincendi volontari possono, altresi', essere reclutati
a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente
ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico
antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato
volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari
possono, altresi', essere reclutati, a domanda, tra il personale
permanente appartenente ai profili professionali di vigile,
capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio
da non oltre sei mesi.
3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2,
non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli
articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).
Art. 8. Incompatibilita'.
1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
a) il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla
sicurezza pubblica;
c) coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso
societa' ed imprese che operano nel campo della prevenzione
ed estinzione degli incendi.
Art. 9. Corsi di formazione del personale volontario.
1. I funzionari tecnici antincendi volontari e i vigili volontari
a domanda, iscritti in data successiva alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, prima di essere impiegati
nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta
giorni dalla data di iscrizione negli elenchi, al corso di formazione
a carattere teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal
Ministero dell'interno. E' facolta' dell'interessato chiedere
l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito
negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinera'
la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
2. I funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto
e i capi squadra volontari possono partecipare ai corsi di formazione
promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo
massimo di trenta giorni l'anno.
3. Il personale volontario impiegato per corsi di formazione
presso i comandi provinciali di appartenenza, il cui periodo
di impiego giornaliero e' superiore alle otto ore, ha diritto
ad usufruire della mensa di servizio.
4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71, della
legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i
periodi di frequenza ai corsi di formazione non sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Art. 10. Corsi periodici di addestramento del personale volontario.
1. Il personale volontario iscrito nell'elenco A e' tenuto all'addestramento
periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale
di appartenenza. L'impiego per l'addestramento di almeno cinque
ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilita'
del comandante.
2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e' tenuto
all'addestramento periodico, con cadenza mensile, presso il
distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento
di almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve
essere svolto sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento.
3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi
squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi
di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti
necessari.
4. Ai fini cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge
13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi
di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati
richiami in servizio temporaneo.
Art. 11. Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario.
1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in
conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando
provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita'
interna del distaccamento nonche' della manutenzione dei beni
dell'amministrazione.
2. L'incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, e'
conferito dal competente comandante provinciale, con formale
provvedimento, al personale volontario iscritto nell'elenco
B, con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni, che
sia ritenuto idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza
ed attitudine professionale.
Art. 12. Tessera di riconoscimento.
1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera
di riconoscimento, in conformita' alle vigenti disposizioni
in materia. La tessera dovra' essere immediatamente riconsegnata
agli organi competenti in caso di cancellazione dagli elenchi.
Capo III - Avanzamento.
Art.
13. Conferimento della qualifica di capo reparto volontario.
1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel
limite del contigente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione
con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane
anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale
di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica
e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi,
i capi squadra volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento,
che siano iscritti nell'elenco B con una anzianita' nella qualifica
non inferiore ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole
profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una
prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle
materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.
Art.
14. Conferimento della qualifica di capo squadra volontario.
1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel
limite del contingente di cui all'articolo 4, attraverso la
partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione,
di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso
il comando provinciale di appartenenza.
2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica
e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi,
i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni,
che abbiano presentato istanza di avanzamento ed abbiano operato
con lodevole profitto negli ultimi due anni.
3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 18/30 all'esame finale consistente in una
prova scritta da svolgersi anche mediante questionario, sulle
materie di cui alla tabella II, allegata al presente decreto.
Art.
15. Commissioni esaminatrici.
1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica
di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica
di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate
con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente,
e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente
qualifica non inferiore alla settima.
2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati
degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono
alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento
volontario.
Art.
16. Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento.
1. Con circolare ministeriale, sono comunicati ai comandi provinciali
sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari
per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontari,
sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di
avanzamento.
2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento
devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi
provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, dal personale
con domicilio effettivo nel territorio del distaccamento per
il quale concorre.
Capo
IV - Impiego.
Art.
17. Modalita' di impiego del personale volontario.
1. Il personale volontario iscritto nell'elenco A e' richiamato
in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo 70 della legge
13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni.
Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita'
del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco,
previa autorizzazione del Ministero dell'interno e sulla base
dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione negli elenchi, dell'eventuale
stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare degli
interessati.
2. L'impiego del personale volontario iscritto nell'elenco B
avviene:
a) nell'ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente:
1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede
di appartenenza;
2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando
provinciale;
b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza,
su disposizione del comando provinciale.
3. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere
costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio
di istituto svolto dalla sede volontaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano:
a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
autonomamente, su richiesta diretta di intervento di soccorso
pervenuta al distaccamento volontario assumendo, se del caso,
la direzione tecnica della squadra volontaria;
b) al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione
del comando provinciale, per incarichi specifici rivolti alla
direzione tecnica della componente volontaria.
Art.
18. Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso.
1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente
inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica
ospedaliera, purche' tale condizione non pregiudichi l'ulteriore
impiego, puo' svolgere mansioni relative all'organizzazione
interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi
operativi esterni.
Art.
19. Cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
1. La cancellazione dagli elenchi del personale volontario e'
prevista per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di
appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di eta';
d) incapacita', insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata
da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge
13 maggio 1961, n. 469;
e) mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo
9 del presente decreto;
f) le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) e
comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
g) sopravvenuta inidoneita' psicofisica permanente e assoluta
al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) sopravvenuta incompatibilita', ai sensi dell'articolo 8 del
presente decreto.
Art.
20. Ordinamento gerarchico.
1. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica,
si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore
anzianita' negli elenchi. A parita' di anzianita' di iscrizione,
e' gerarchicamente superiore il maggiore di eta'.
Art.
21. Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario.
l. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio
1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i
datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare
disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale
volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso
istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10
del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve
essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio
deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
Art.
22. Onorificenze.
l. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione
delle onorificenze previste per il personale permanente.
Art.
23. Vestiario ed equipaggiamento.
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire
al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento
per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita' alle
vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere
restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.
Art.
24. Disposizioni transitorie e finali.
l. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo
e secondo ufficiale, che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, risulti ancora iscritto negli elenchi
del personale volontario, e' inquadrato, con decorrenza dalla
stessa data, nella qualifica di funzionario tecnico antincendio
volontario.
2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, risultino assegnati, negli ultimi
cinque anni, presso distaccamenti volontari, sono inquadrati,
con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di capo reparto
volontario nei limiti del contingente stabilito dall'articolo
4 per ciascun distaccamento.
3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e trasferito,
per cambio di residenza o domicilio, in altro distaccamento
volontario, e' iscritto presso la nuova sede di servizio volontaria,
nei limiti del contingente previsto dall'articolo 4 per le relative
qualifiche, conservando l'anzianita' e la qualifica precedentemente
possedute.
4. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate
dal Ministero dell'interno nei settori di attivita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione
di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato
gratuito, per le necessita' dei distaccamenti volontari, indicati
nelle convenzioni stesse.
5. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n.
l570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
nonche' dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici
antincendi volontari, i capi reparto volontari e capi squadra
volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili
volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
6. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati,
agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo
71 della legge 13 maggio 196l, n. 469, ai collaboratori tecnici
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni
disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre
1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari al personale volontario e' regolato dalle norme
in vigore per il personale permanente.
8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n.
996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale
volontario che in seguito all'impiego per attivita' di soccorso,
formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante
l'inabilita' permanente ed assoluta, competono gli analoghi
benefici stabiliti in materia per il personale permanente ed
ausiliario di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.
25. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le norme contenute nella parte II del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 699.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
ALLEGATI
Tabella
I prevista dall'art. 5, comma 1, lettera d)
REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
I
requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in
possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrita' psichica;
b) statura non inferiore a metri 1,62;
c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente
formula:
I.M.C.
= p/(hxh)
I.M.C.
= indice di massa corporea
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)
indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore
per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore
per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a
l8 per le donne;
d) normalita' del senso cromatico, determinato mediante corretta
visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana
colorate);
e) normalita' del campo visivo e della motilita' oculare;
f) acutezza visiva: per il profilo di vigile del fuoco volontario,
visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non
inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non e' ammessa la
correzione con lenti; per il profilo di funzionario tecnico
antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi
14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, e' ammessa
la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche'
la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun
orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria:
a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando
siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari
e premolari, purche' l'ingranaggio in occlusione, comunque il
totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non
puo' essere superiore a sedici elementi. Costituiscono altresi'
cause di non idoneita' per l'ammissione nei quadri del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti
imperfezioni e infermita';
i) la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni
contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive
e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica
silente;
j) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;
k) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche
di origine esogena;
l) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute
e degli annessi ed loro esiti, estese o gravi o che, per sede,
determinino rilevanti alterazioni funzionali;
m) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
n) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterolonghi
a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di
osteosintesi non costituisce di per se' causa di inidoneita';
o) le infermita' ed imperfezione degli organi del capo e/o i
loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale,
quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi
della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia
o di difetti del campo visivo, anche monoculari o qualora producano
alterazioni della visione binoculare; le retinopatie i postumi
degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore
e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi
per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi
tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione
della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali
sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa
di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una
condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie
della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione
della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie;
le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico
gruppo A; l'ipertrofia tonsillare, di grado notevole con gravi
alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa,
l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite
purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica
polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica
dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad
interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermita' o i
disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente
apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio
interno;
p) le infermita' e imperfezioni del collo e dei relativi organi
ed apparati qualora producano rilevante alterazioni strutturali
o funzionali; ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza
clinica;
q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica
con alterazioni funzionali respiratorie;
r) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche
dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti e tumori
polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato
pleuropolmonare in atto o pregressa e loro esiti qualora siano
causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermita' mediastiniche
e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti
mediastinici;
s) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio:
la destrocardia le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie
dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del
pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi
funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca
inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che
non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare
di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco
di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritardo
attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto
associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro,
stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie
del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare
frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica
cardiaca; tachicardia sopraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari;
presenza di segnapassi artificiale; l'ipertensione arteriosa
persistente che presenti valori della pressione sistolica superiore
a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiore a 90 mm Hg,
anche se di tipo essenziale e/o senza l'interessamento di organi
o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio
pressorio dinamico delle 24h; le arteriopatie; gli aneurismi;
le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza
valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso
ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali;
le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;
t) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della
posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali,
o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo
stato generale nonche' rilevanti disurbi funzionali; le ernie
viscerali; il laparocele;
u) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare
e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive
a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti
la funzionalita' organica, le malattie ossee o cartilaginee
in atto, determinanti limitazioni della funzionalita' articolare,
le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose,
tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali tali da ostacolare
o limitare la funzionale articolare;
v) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico:
malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo
e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali,
le infermita' psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse,
psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalita';
tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;
w) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che
siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
x) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato urogenitale:
malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi;
l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele
di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti
endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie
in atto, infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile
che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti
alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa
nefrectomia;
y) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile
entita', comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficenza
anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;
z) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico
di significativo prelievo clinico. Nella valutazione del diabete
mellito si terra' conto orientativamente del tipo di diabete,
stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato
e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica-clinica;
le sindrome dipendenti da alterata funzione delle ghiandole
endocrine;
aa) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione
o numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali
di organi od apparati;
bb) la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di
una o piu' sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive
integrazioni;
cc) lemicosi e le parassitosi clinicamente rilevabili che siano
cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi
funzionali;
dd) le infermita' e le imperfezioni non specificate nel presente
elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare
servizio volontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
deve possedere inoltre una personalita' sicura con sufficiente
stabilita' del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto
alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative,
eventualmente da accertare mediante colloquio clinico avvalendosi
anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.
Tabella
II prevista dall'art. 14, comma 3
MATERIE
DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA
VOLONTARIO
L'esame
di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra
volontario verte sui seguenti argomenti:
il Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
la protezione civile;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
(legge n. 626/1994);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
impianti tecnologici.
MATERIE
DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO
VOLONTARIO
L'esame
di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto
volontario verte sui seguenti argomenti:
il
Corpo nazionale VV.FF.;
codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;
adempimenti amministrativi;
struttura del rapporto di lavoro;
miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
(legge n. 626/1994);
attrezzature di protezione individuale;
costruzioni e dissesti statici;
sostanze pericolose;
strategia e tattica di intervento;
polizia giudiziaria;
la protezione civile;
la pianificazione dell'emergenza;
le calamita' naturali;
il rischio industriale;
la cartografia.
|