Regio
Decreto n° 147 del 09.01.1927
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas
tossici.
-
Articolo unico. -
È approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina
dell'impiego dei gas tossici, che sarà firmato, d'ordine
nostro, dal Ministro proponente.
Regolamento
speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 6 novembre
1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici
TITOLO I - Delle autorizzazioni
Capo
I - Definizioni.
Art.
1. Definizione di gas tossico. -
Agli effetti dell'[art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n.
1848] art. 58 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), è considerato "gas
tossico":
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso,
o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o
di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere
tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso
o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o
di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi
da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è
riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità
pubblica.
Art.
2. Elenco dei gas tossici riconosciuti. -
L'allegato prospetto contiene l'elenco dei gas tossici di cui
all'articolo precedente che sono riconosciuti ufficialmente
all'andata in vigore del presente regolamento.
I gas tossici non contemplati nell'elenco di cui al precedente
comma non possono essere utilizzati, ovvero essere immessi,
custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda
dell'interessato e sentita la commissione tecnica permanente
di cui all'art. 24, sia emanato apposito decreto del [Ministero
dell'interno] Ministero della sanità che li riconosca.
Art.
3. Definizione dell'impiego di gas tossico. -
Per impiego di gas tossici, ai fini del citato [articolo 57
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza] art. 58 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), si intendono così la loro utilizzazione a
qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al titolo III, cap.
I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in
magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.
Art.
4. Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego
di gas tossici. -
I provvedimenti che l'autorità competente adotta, ai
termini dell'[articolo 57 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza] art. 58 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), relativamedte
all'impiego di gas tossici, sono:
a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli
e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti
pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa,
in conformità degli artt. 5 e 10;
b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità
dell'art. 23;
c) l'abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che,
alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle
precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto
impiego in conformità dell'art. 26;
d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in
luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta
campagna, in conformità degli artt. 40, 41 e 47;
e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato
di idoneità, indicate nell'articolo 37.
Lo Stato non assume alcuna responsabilità per il fatto
dell'autorizzazione, o dell'abilitazione, o della licenza, di
cui ai commi a), b), c) e d) che precedono.
Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui
impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritte
negli artt. 5, 10 e 23; e le quantità che per ognuno
di essi è consentito tenere in custodia e conservare
in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportare
senza licenza.
Capo
II - Dell'autorizzazione a utilizzare gas tossici.
Art.
5. Autorità che rilascia l'autorizzazione. -
La facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare
l'industria relativa alla utilizzazione di uno o più
gas tossici indicati nell'art. 1, è demandata al Ministero
dell'interno.
Art.
6. Domanda di autorizzazione. -
Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente
occorre presentare domanda al prefetto della Provincia nella
cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente
avrà sede.
Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente,
indica:
a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la
composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta
di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare;
b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà
destinato.
La domanda, oltre che dai certificati penali e di condotta incensurata,
al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi,
è corredata dai seguenti documenti:
1° Nota descrittiva dettagliata del procedimento usato o
che il richiedente si propone di usare, sia per la produzione
del gas o della miscela di gas, sia per l'utilizzazione di questo;
delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e
delle cautele connesse con l'utilizzazione del gas stesso; degli
apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale
delle persone alle quali è affidata l'esecuzione delle
dette operazioni, nonché dei mezzi che eventualmente
si propone di usare per neutralizzare l'azione tossica del gas
adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo. Alla nota
vengono uniti disegni in scala non inferiori ad un decimo, fotografie,
ecc.
2° Nel caso che l'impiego debba farsi in impianti fissi,
come cabine e simili, nota descrittiva, corredata da disegni
in scala non inferiore ad un centesimo, dei locali ad essi destinati,
nonché delle modalità di funzionamento e delle
cautele che intende usare.
3° Schema di regolamento interno per l'esecuzione delle
operazioni relative all'utilizzazione del gas, nonché
pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che
questo è quello debitamente abilitato, a norma dell'art.
26, all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego del
gas tossico.
4° Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica
e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati
in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei
servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione,
trasporto e utilizzazione del gas tossico.
La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal
richiedente.
5° Qualora per le necessità relative all'utilizzazione
del gas tossico, di cui è chiesta l'autorizzazione, il
richiedente intenda tenere in deposito quelle delle sostanze
occorrenti per detta utilizzazione risultanti dall'allegato
I di cui all'art. 4, oltre i documenti più sopra indicati
dovrà presentare anche quelli di cui ai nn. 1, 3 e 4
dell'art. 11.
La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo.
I documenti di cui ai nn. 1 e 4 sono vidimati dal podestà
e debitamente legalizzati.
Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione
o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante
separate domande. I documenti di interesse comune potranno,
però, essere prodotti in un solo esemplare.
Art.
7.
[....]
Art.
8. Decreto ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossici.
-
Il prefetto provvede sulla domanda con decreto, sentita la Commissione
di cui all'art. 24. Il decreto è, per il tramite del
sindaco, notificato al richiedente.
Il decreto di autorizzazione a utilizzare i gas tossici deve
contenere:
a) la data della domanda;
b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della
persona autorizzata e del o dei direttori tecnici;
c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la
formula chimica del gas o dei gas se si tratta di miscela di
gas;
d) l'impiego al quale il gas viene destinato;
e) tutte le altre indicazioni e condizioni ritenute opportune
caso per caso.
Art.
9. Autorizzazione per impianti fissi. -
Quando la domanda di cui all'art. 6 riguarda opere per impianti
fissi destinati all'impiego di gas tossici, allo stato di progetto,
il prefetto può subordinare l'autorizzazione alle successive
constatazioni sui lavori.
Il decreto deve, in tal caso, stabilire i termini entro i quali
debbono compiersi i lavori. I termini stessi possono essere
prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo per casi
di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà
del concessionario.
Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata nelle
forme stabilite dall'art. 22.
Capo
III - Dell'autorizzazione a custodire e conservare gas tossici
in magazzini e depositi.
Art.
10. Autorità che concedono l'autorizzazione. -
La facoltà di concedere l'autorizzazione a custodire
e conservare a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici
in magazzini o depositi è demandata al prefetto, il quale
provvede con decreto, sentita la Commisione di cui all'art.
24 .
Art.
11. Domanda di autorizzazione al prefetto. -
Nel caso indicato alla lettera a) dell'articolo precedente la
domanda per ottenere l'autorizzazione è indirizzata al
prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trovano
i magazzini o depositi.
Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente,
indica:
a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la
composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta
di miscela di gas;
b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale può
essere destinato.
La domanda, oltre che dai certificati penale e di condotta incensurata,
al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi,
è corredata dai seguenti documenti:
1° nota descrittiva, accompagnata da disegni in scala non
inferiore a 1/100, dei locali destinati a deposito del gas tossico,
della ubicazione di questi e della loro potenzialità;
2° dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini
o depositi del gas tossico stesso in altre Province;
3° nota descrittiva delle cautele che il richiedente si
propone di usare per la conservazione, la custodia, la manipolazione
e il trasporto del gas tossico;
4° schema di regolamento interno per l'esecuzione delle
operazioni relative alla conservazione, custodia, manipolazione
e trasporto del gas tossico;
5° indicazione del personale di servizio e dichiarazione
che esso è debitamente abilitato a norma dell'art. 26
alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas
tossico.
Il documento di cui al n. 1 è vidimato dal podestà
e debitamente legalizzato.
Quando trattasi di più gas tra di loro diversi per composizione,
devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti
di interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare.
Art.
12. Decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare
gas tossici in magazzini o depositi -
[....]
Il decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare
gas tossici, indica:
a) la data della domanda;
b) il cognome, nome, paternità e domicilio della persona
autorizzata;
c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e formula
chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela;
d) la ubicazione del o dei magazzini o depositi;
e) le quantità massime di gas consentite per ciascun
magazzino o deposito;
f) le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione,
con speciale riguardo alle cautele che devono essere osservate.
Del decreto viene, dal prefetto, data comunicazione al [Ministero
dell'interno] Ministero della sanità ai fini dell'articolo
21.
Art.
13. Domanda di autorizzazione al Ministero dell'interno. -
Nei casi indicati alla lettera b) dell'art. 10, la domanda per
ottenere l'autorizzazione è indirizzata al Ministero
dell'interno ed è presentata al prefetto della Provincia
nella cui circoscrizione è il domicilio del richiedente.
Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente,
contiene, per ciascun magazzino o deposito, le stesse indicazioni
ed è corredata dai medesimi certificati e documenti prescritti
nell'art. 11 per le domande di autorizzazione che sono indirizzate
al prefetto ad eccezione di quello di cui al n. 2.
I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in
un unico esemplare.
La domanda, documentata a norma del presente articolo, è
dal prefetto trasmessa, con le proprie osservazioni e parere,
nonché col parere tecnico del medico provinciale, al
Ministero dell'interno.
Art.
14. Decreto ministeriale di autorizzazione a custodire e conservare
gas tossici in magazzini o depositi. -
Il Ministero dell'interno, sentita la commissione tecnica permanente,
di cui all'articolo 24, provvede sulla domanda con decreto da
notificarsi al richiedente in via amministrativa dal podestà,
a mezzo del messo comunale.
Il decreto di autorizzazione contiene le indicazioni di cui
alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 12.
Art.
15. Vincolo dell'autorizzazione alla presenza di direttori tecnici.
-
E' in facoltà del prefetto, e rispettivamente del Ministero
dell'interno, quando per la importanza del magazzino o deposito
ne sia riconosciuta la necessità ai fini della sicurezza
ed incolumità pubblica, di prescrivere che la direzione
tecnica dei servizi inerenti alla custodia e conservazione e
trasporto del gas tossico, per il quale è fatta domanda
di autorizzazione, giusta l'art. 10, sia affidata ad un dottore
in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale
ovvero a un laureato in ingegneria chimica.
In tal caso, il richiedente deve presentare al prefetto e rispettivamente
al Ministero, a posita dichiarazione del direttore tecnico,
debitamente legalizzata, controfirmata per accettazione.
Art.
16. Magazzini e depositi annessi a stabilimenti industriali.
-
Quando si tratta di ma azzini o depositi annessi a stabilimenti
industriali od officine per le esclusive necessità delle
loro lavorazioni, i provvedimenti di cui agli artt. 12 e 14
vengono adottati sentiti, rispettivamente, dal prefetto o dal
Ministero dell'interno, il competente ispettorato dell'industria
e lavoro ovvero il Ministero dell'economia nazionale.
Capo
IV - Disposizioni comuni ai capi II e III.
Art.
17. Casi in cui non può essere concessa l'autorizzazione.
-
L'autorizzazione di cui agli artt. 8, 12 e 14 non può
essere concessa a coloro che abbiano riportato condanna per
i delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità,
la proprietà;
ovvero per omicidio o per lesione personale; e a coloro che
non sono di condotta in censurata.
Art.
18. Tassa di concessione. -
Il rilascio del decreto di autorizzazione è vincolato
al pagamento della tassa di concessione di lire 500, se è
fatto dal prefetto, e di lire 1000, se è fatto dal Ministero
dell'interno, salvo il disposto dell'articolo 67 .
Art.
19. Comunicazione dei decreti alla Gazzetta ufficiale del regno.
-
I decreti del prefetto di cui agli artt. 8 e 10 sono pubblicati
sul Foglio annunzi legali della Provincia.
L'annuncio è fatto a spese del titolare dell'autorizzazione.
Nel caso previsto all'art. 15, dev'essere dato annuncio anche
del nome del direttore tecnico.
Art.
20. Cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione
e dei direttori tecnici. -
Ogni cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione
o in quella dei direttori tecnici dev'essere comunicato al Ministero
dell'interno.
Il cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione
sarà annunciato sul Foglio annunzi legali della Provincia
nei modi indicati nel precedente art. 19.
Art.
21. Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori
tecnici. -
Presso il Ministero dell'interno è tenuto un registro
dei titolari delle autorizzazioni a utilizzare, ovvero a custodire
e conservare in magazzini o depositi, gas tossici, rilasciate
ai sensi degli artt. 8, 12 e 14, nonché dei rispettivi
direttori tecnici.
Art.
22. Revoca e sospensione dell'autorizzazione. -
Si procede alla revoca dell'autorizzazione:
a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione
alle prescrizioni prevedute dall'[art. 57 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 6 novembre
1926, n. 1848] art. 58 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) , o, in generale, quando
la condanna penale disponga la sospensione dell'esercizio della
professione;
b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati
all'art. 17;
c) quando la condotta del titolare dell'autorizzazione risulti
non più incensurata.
Alla revoca provvede l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione,
in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie.
Si procede alla sospensione dell'autorizzazione:
a) per motivi di sicurezza pubblica;
b) quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio per contravvenzione
alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero per i delitti
preveduti negli [artt. 371 e 375 del codice penale] artt. 589
e 590 cod. pen. (R.D. 1398 del 19/10/1930);
c) ogni qual volta siano state constatate irregolarità
dell'uso della autorizzazione, o violazione delle prescrizioni
contenute nell'autorizzazione stessa o nel presente regolamento.
Alla sospensione provvede il prefetto, che ne dà notizia
immediata al Ministero dell'interno.
La sospensione dell'autorizzazione può essere revocata
quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.
La revoca e la sospensione sono notificate e pubblicate con
le stesse modalità con le quali sono notificati e pubblicati
i decreti di autorizzazione.
Capo
V - Della licenza per il trasporto di gas tossici.
Art.
23.
Per trasportare i gas tossici, salve le eccezioni indicate nell'allegato
prospetto, occorre la licenza dell'autorità di pubblica
sicurezza del circondario, ovvero il permesso per una o più
volte determinate.
Capo
VI - Della commissione tecnica permanente.
Art.
24. Istituzione e composizione. -
E' istituita presso la Prefettura una speciale Commissione tecnica
permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento
e ogni volta che ne sia richiesta dal prefetto.
Della Commissione fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere
capo del Genio civile, il questore, l'esperto in chimica membro
del Consiglio provinciale di sanità ed il comandante
del Corpo dei vigili del fuoco della Provincia.
Art.
25. Delle spese per visite. -
Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande
di cui agli artt. 2, 6, 11 e 13 sono a carico dei richiedenti,
che versano in deposito preventivo alla tesoreria provinciale
la somma che sarà loro indicata rispettivamente dal Ministero
dell'interno o dal prefetto, in relazione con le disposizioni
vigenti circa le indennità di missione.
Capo
VII - Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego
di gas tossici.
Art.
26. Patente di abilitazione. -
Modo di ottenerla. - L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni
relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lettera
c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene
fatto in base a presentazione di certificato di idoneità,
conseguito secondo le modalità indicate negli articoli
seguenti.
Art.
27. Certificato d'idoneità. -
Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità,
di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone
donianda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione
è compreso il Comune di residenza del richiedente. La
domanda è corredata dai seguenti documenti:
1° Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente
ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale
età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine
della terza classe) corrispondente all'antico certificato di
compimento.
3° Certificato generale del casellario giudiziario al nome
del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato,
della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.
4° Ceitificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario
comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un
mese, dal quale risulti che il richiedente:
non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta
deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano
di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego
dei gas tossici;
non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze
stupefacenti;
ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da
ciascun orecchio;
possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola
di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.
5° Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un
libretto di patente in bianco.
Art.
28. Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità.
-
Coloro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili
o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di
un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente,
possono ottenere entro due anni, contati a partire dalla cessazione
dell'esercizio delle mansioni stesse, la patente di abilitazione,
di cui all'art. 26, in esenzione dalla presentazione del certificato
di idoneità, facendone domanda al prefetto della Provincia
nella cui circoscrizione si trova la competente sede di esame,
a norma dell'art. 31.
La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri
1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27, nonché da un certificato
debitamente legalizzato, rilasciato dalla pubblica amministrazione
alle cui dipendenze, ha servito il richiedente, e dal quale
risultino, in modo circostanziato, le mansioni effettivamente
esercitate dal richiedente, la durata del servizio prestato
con le dette mansioni e le attitudini del richiedente all'impiego
di gas tossici.
Il prefetto, riscontrata la regolarità della domanda,
e accertato il concorso delle condizioni d'idoneità fisica,
psichica e morale, è autorizzato a rilasciare la patente.
Art.
29. Casi di indegnità. -
Non possono ottenere il certificato d'idoneità:
1° coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza
speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;
2° coloro che sono stati condannati per ubriachezza o per
le contravvenzioni prevedute nell'art. 483 del codice penale;
3° coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti
nel codice penale, libro secondo, ai titoli primo;
secondo; terzo (capo VII, capo VIII e capo IX, art. 201);
settimo; ottavo; nono e decimo;
4° coloro che sono stati assolti per insufficenza di prove
da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente n.
3;
5° coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni
agli artt. 460 a 469, 473 e 474 del codice penale;
6° coloro che non possono provare la loro buona condotta.
Art.
30. Ammissione agli esami. -
I prefetti che hanno ricevuto le domande di cui all'art. 27,
dopo averne preliminarmente riscontrato la regolarità
e il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica
e morale indicate nello stesso art. 27, ne curano la sollecita
trasmissione al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione
si trova la sede stabilita per gli esami, a mente del successivo
art. 31, ed al quale è demandata l'ammissione dei richiedenti
agli esami.
Art.
31. Sedi di esami. - Sessioni di esami. -
Le sessioni di esami per il conseguimento del certificato d'idoneità
sono tenute presso le sedi che saranno stabilite con decreto
del Ministro dell'interno.
Esse sono istituite dai prefetti delle Province nella cui circoscrizione
si trovano dette sedi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.
Per ciascuna sede, gli esami sono tenuti in due periodi; e cioè,
nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre.
Eccezionalmente sarà istituita, per ciascuna sede, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno, una terza sessione
di esami, quando vi siano almeno quindici domande di aspiranti.
Il prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova
la sede di esame, riscontrata la regolarità delle domande,
stabilisce il giorno in cui avranno principio gli esami e ne
dà notizia agli interessati a mezzo dei podestà
dei Comuni nei quali essi hanno il loro domicilio.
Art.
32. Commissione esaminatrice. -
Per ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli
aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'art.
26, è nominata dal prefetto nella cui circoscrizione
si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che
risiedono in questa:
a) il vice-prefetto, o un consigliere di prefettura, che la
presiede, in rappresentanza del prefetto;
b) il medico provinciale;
c) il questore o il vice-questore;
d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale
o comunale di vigilanza igienica;
e) il comandante del [corpo municipale dei vigili del fuoco]
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale ha le funzioni
di segretario.
Art.
33. Esami. -
I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Ministero
dell'interno . Gli esami constano di prove pratiche e di prove
orali.
Il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza
e padronanza: delle modalità relative alla manipolazione
dei gas tossici per il cui impiego chiede la patente di abilitazione;
delle modalità relative alla utilizzazione dei gas tossici
medesimi; delle norme cautelative necessarie, con speciale riguardo
all'impiego di maschere e di altri mezzi protettivi.
Esso dovrà altresì dimostrare di conoscere il
presente regolamento.
Art.
34. Rilascio del certificato d'idoneità e della patente
di abilitazione. - Matricola delle patenti. -
Il presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito
favorevole dell'esame, emette il certificato di idoneità
e lo comunica al prefetto nella cui circoscrizione si trova
la sede di esame, ai fini del rilascio della patente di abilitazione.
Presso ogni prefettura, nella cui circoscrizione si trova la
sede di esami, è tenuta una matricola delle persone da
essa abilitate alle operazioni concernenti l'impiego dei gas
tossici.
Art.
35. Revisione delle patenti di abilitazione. -
Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi
non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle
patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici .
A tal fine i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo
di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio
della patente, ogni cambiamento di domicilio.
Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla
detta prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti
indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore
a due mesi.
Il prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni
assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica
e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la
patente con un visto attestante l'eseguita revisione.
In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i
prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della
patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per
accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.
Art.
36. Revoca e sospensione della patente di abilitazione. -
Si procede alla revoca della patente di abilitazione:
1° ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria,
risultino minorate, nella persona abilitata, l'idoneità
fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni
relative all'impiego di gas tossici;
2° quando la persona munita di patente di abilitazione non
si presenti, senza giustificato motivo, alla visita individuale
o alla revisione collettiva e continui nell'impiego di gas tossici;
3° quando venga a sussistere una delle condizioni prevedute
nell'art. 29;
4° quando la persona abilitata risulti dedita all'ubriachezza;
5° quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione
alle prescrizioni dell'[art. 57 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre
1926, n. 1848] art. 58 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a quelle del presente
regolamento, ovvero, in generale, quando la condanna penale
disponga la sospensione dall'esercizio della professione.
Alla revoca della patente di abilitazione provvedono i prefetti
che ne hanno fatto il rilascio:
a) di ufficio, nei casi indicati ai numeri 1, 2 e 4;
b) in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie nei
casi indicati ai numeri 3 e 5.
Si procede alla sospensione della patente di abilitazione quando
sia stato ordinato il rinvio a giudizio della persona abilitata,
per i delitti preveduti negli [artt. 371 e 375, n. 2, del codice
penale] artt. 589 e 590 cod.pen. del 1930 o per contravvenzione
ai sensi del precedente n. 5.
Il prefetto che ha disposto la sospensione della patente di
abilitazione ne dà notizia al prefetto che ha proceduto
al rilascio della patente stessa.
La sospensione della patente può essere revocata quando
sia cessata la causa che ebbe a determinarla.
Art.
37.
Le scuole per gli aspiranti al certificato d'idoneità,
necessario per il conseguimento della patente di abilitazione
all'esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego di gas
tossici, che intendono essere riconosciute ufficialmente, ne
fanno domanda al Ministero dell'interno (direzione generale
della sanità pubblica).
La domanda è corredata dei seguenti documenti:
1° regolamento della scuola;
2° programma d'insegnamento;
3° nota descrittiva dei locali adibiti ad uso della scuola,
corredata dai disegni in scala di almeno 1/100;
4° indicazione nominativa degli insegnanti;
5° certificato da cui risulti che la scuola si trova sotto
il patronato di un ente ufficialmente riconosciuto.
Le scuole sono riconosciute con decreto del Ministero dell'interno,
che esercita su di esse la sua vigilanza, anche mediante ispezioni
periodiche.
Art.
38. Funzionamento delle scuole riconosciute. - Esami. -
L'ammissione degli allievi alla scuola è subordinata
alla presentazione da parte loro, alla direzione della scuola,
dei documenti indicati nell'art. 27.
La durata dei corsi non sarà inferiore a due mesi. All'inizio
di ogni corso la direzione della scuola ne dà comunicazione
al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è
situata la sede di esame, di cui all'art. 31, trasmettendogli,
in pari tempo, con l'elenco nominativo degli allievi iscritti
al corso, i rispettivi documenti indicati nel predetto art.
27.
Gli esami degli allievi vengono sostenuti avanti a una commissione
nominata dal prefetto della Provincia nella cui circoscrizione
si trova l'anzidetta sede di esame, e della quale fanno parte,
oltre ai membri di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art.
32, all'uopo delegati dallo stesso prefetto, anche il direttore
della scuola. La commissione esaminatrice è presieduta
dal vice-prefetto o dal consigliere di prefettura, rappresentante
del prefetto.
Il presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito
favorevole degli esami, emette il certificato d'idoneità
necessario per il rilascio della patente di abilitazione, a
termini degli artt. 26 e 34.
Art.
39. Tassa di concessione. - Indennità. -
Il rilascio della patente di abilitazione è soggetto
alla tassa di concessione di lire 20, da corrispondersi mediante
marche .
La vidimazione della patente stessa, in sede di revisione, è
soggetta alla tassa di concessione di lire 10, da corrispondersi
egualmente mediante marche .
Per le indennità da corrispondersi ai membri delle commissioni
esaminatrici si osservano le norme contenute nell'art. 63 del
regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 .
TITOLO
II - Dell'impiego di gas tossici
Capo
I - Dell'utilizzazione di gas tossici .
a)
In luogo abitato.
Art.
40. Domanda della licenza. -
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.
8 intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa
domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario:
a)
almeno quarantotto ore prima, se l'utilizzazione del gas viene
fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo
o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali
o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali;
b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso.
Alla
domanda vengono uniti:
1° Una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti:
che esso assume piena ed intera ogni responsabilità in
caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla
utilizzazione del gas tossico; e che gli utenti dei locali di
cui al n. 1 dell'art. 45 sono stati formalmente diffidati, a
sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che loro
saranno prescritte.
L'accettazione delle norme cautelative dev'essere data per iscritto
e deve essere trattenuta dall'autorità di pubblici sicurezza.
2° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art.
8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti
che:
in ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza
di utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi
senza danni in confronto di terzi;
nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati
in un raggio di almeno metri venti contati a partire dal perimetro
dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini
della tutela della pubblica incolumità, in rapporto così
alla ubicazione, come alla destinazione dei locali medesimi;
il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato
individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso
di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente,
avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi
di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per
la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché
della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei
soccorsi d'urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.
3° Un foglio delle operazioni in bianco, redatto in conformità
delle istruzioni che saranno impartite a norma dell'art. 68
.
b)
A bordo di navi, ovvero nell'àmbito dei porti o del demanio
pubblico marittimo.
Art.
41. Domanda della licenza. -
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.
8 intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o
nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa
domanda per iscritto alla competente capitaneria di porto, almeno
quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici
ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali
condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla
capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata
a ricevere la domanda anche prima di detti termini.
Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo
i fabbricati il cui recinto si estenda anche in piccola parte
entro i confini del demanio stesso.
Nel caso in cui si tratta di fabbricati la domanda è
accompagnata dai documenti indicati nell'art. 40, ai numeri
1, 2 e 3.
Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata
dai documenti di cui ai numeri 1 e 3 dello stesso art. 40, nonché
da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art.
8, dalla quale risulti:
- Che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta
l'utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi
senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave
è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione
per iscritto, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio
e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante
la utilizzazione del gas. La dichiarazione di accettazione è
trattenuta dalla competente autorità di porto.
- Quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese,
nel caso, la neutralizzazione del gas.
- Che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego
del gas tossico è stato collettivamente o individualmente
assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di inabilità
temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro,
ed è munito di apparecchi, di riconosciuta efficacia
e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale
contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta
contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di
urgenza, approvata dal Ministero dell'interno .
c) Disposizioni comuni ai paragrafi a) e b).
Art.
42. Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo
abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle navi. -
L'autorità competente a norma degli artt. 40 e 41, ricevuta
la domanda, e salvi gli eventuali accertamenti, anche di carattere
sanitario cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione
del gas tossico e per gli scopi di cui è fatta richiesta.
La licenza vincola colui al quale è rilasciata, alla
osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e
di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'autorità
predetta prescriva ai fini della tutela della sicurezza ed incolumità
pubblica, sia del sicuro raggiungimento degli scopi per i quali
l'utilizzazione del gas viene richiesta, sia, in quanto occorra,
della sanità pubblica.
Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente
autorità, in considerazione dell'ubicazione o della destinazione
dei locali per i quali viene richiesta l'utilizzazione del gas
tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga
non possano essere efficacemente salvaguardate la sicurezza
ed incolumità pubblica o la sanità pubblica, ovvero
non possa essere raggiunto lo scopo per il quale detta utilizzazione
viene richiesta .
Art.
43. Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del
gas tossico. -
L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'àmbito
dei porti e del demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di
navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le operazioni
relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia
permessa la rioccupazione dei locali nei quali è stato
utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti, senza
che sia possibile alcun danno alle persone.
E' data facoltà all'autorità competente di consentire,
in casi speciali, che l'impiego del gas tossico venga iniziato
prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso
deve venire rilasciato per iscritto .
Art.
44. Impiego di personale non abilitato. -
Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è
consentito di avvalersi, sotto la propria responsabilità,
di personale non abilitato a termini del presente regolamento,
limitatamente alla esecuzione di lavori di preparazione dei
locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. E' fatto
espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori
comunque inerenti all'impiego del gas tossico.
Art.
45. Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico. -
L'utilizzazione del gas tossico non potrà essere iniziata
dal richiedente che ne ha avuto la licenza:
1° Se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione,
quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli
sovrastanti, nonché gli altri per i quali ne viene fatta
la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati
evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti
dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il
gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta necessaria
l'evacuazione, non sono stati formalmente diffidati a norma
dell'art. 40.
2° Se nei locali nei quali viene eseguita l'operazione non
siasi provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe
del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di
qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i
muri, bei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di
camino; nonché lo sbocco interno delle canne di aereazione
o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per
il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da
gas, delle condutture elettriche, e simili.
3° Se non siasi provveduto alla estinzione del fuoco nei
focolai e se i rubinetti delle prese di acqua o di gas non sono
stati chiusi.
4° Se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene
utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari
di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben
chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi
esistenti.
5° Se non sono stati apposti ad una conveniente distanza
dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle
porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel
quale sia richiesto dall'autorità competente, uno o più
cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici
maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta:
"E' proibito l'ingresso - pericolo di morte", accompagnata
da simboli che rappresentano il pericolo di morte.
Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario,
per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo,
di funi, crociere di legno e simili.
Il direttore tecnico menzionato agli artt. 40 e 41 ha l'obbligo
di accertarsi che le prescrizioni del presente articolo sono
state adempiute.
Di tale adempimento deve esser fatta menzione nel prescritto
"foglio delle operazioni" .
Art.
46. Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico.
-
E' fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'art.
42, e al direttore tecnico, di cui agli artt. 40 e 41, sotto
la loro personale e diretta responsabilità:
a) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas
tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas
stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto
il tempo durante il quale vi permane il pericolo.
b) Di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi
a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i
quali non sia stata ritenuta necessaria l'evacuazione, non sorgano,
durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico,
e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti.
c) Di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per
la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi
o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i
relativi recipienti.
d) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la
produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la
rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso.
Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne
domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua,
o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'àmbito
portuale, prima che essi siano stati resi innocui.
e) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla
esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato
il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente
munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio
individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per
la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere
nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario.
Spetta in modo particolare al direttore tecnico:
f) Di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne
utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta
necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità
di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua
formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità
che ha rilasciato la licenza.
g) Di tenere nota, nel "foglio delle operazioni",
delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del
gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio
all'autorità di cui alla lettera f) precedente .
d) In aperta campagna.
Art.
47. Domanda della licenza. -
Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.
8 intende utilizzare in aperta campagna un gas tossico, ne fa
domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente
autorità di pubblica sicurezza del circondario.
Alla domanda sono uniti, oltre alla dichiarazione di cui al
primo alinea del n. 1 dell'art. 40:
1° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art.
8 dalla quale risulti:
che l'impiego del gas tossico viene fatto ad una distanza conveniente
da fabbricati abitati o da stalle, e simili;
che il personale addetto all'impiego del gas tossico è
stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel
caso di morte che per il caso di invalidità temporanea
o permanente avvenute per infortunio sul lavoro; ed è
munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per
l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione
tossica del gas, nonché della cassetta contenente il
materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata
dal Ministero dell'interno.
Dalla stessa dichiarazione devono risultare le cautele che si
propone di usare.
2° Un "foglio delle operazioni", in bianco.
Art.
48. Fabbricati in aperta campagna. -
Nel caso che l'utilizzazione del gas tossico debba verificarsi
in fabbricati posti in aperta campagna, adibiti ad uso di abitazione,
ovvero a ricovero di animali, si osservano le norme contenute
negli artt.40, 43, 44, 45 e 46 del presente regolamento.
Art.
49. Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in aperta
campagna. -
L'autorità di pubblica sicurezza competente, a norma
dell'art. 47, ricevuta la domanda e salvo gli eventuali accertamenti
occorrenti, anche a mezzo di perito, cui ritenesse procedere,
concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per
gli scopi di cui è stata richiesta. Nel caso in cui la
licenza sia domandata per l'utilizzazione di un gas tossico
a scopo agricolo, deve dalla stessa autorità essere sentito
il regio osservatorio regionale di fitopatologia o il suo delegato.
La licenza vincola colui al quale è rilasciata alla osservanza
delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre
maggiori che, caso per caso, l'autorità predetta ritenga
prescrivere ai fini della tutela della sicurezza e incolumità
pubblica.
Qualora occorrano gli accertamenti anzidetti, le spese sono
a carico della parte richiedente.
Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente
autorità, in considerazione dell'ubicazione della località
nella quale dovrebbe effettuarsi l'utilizzazione del gas tossico,
o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non
possano essere efficacemente salvaguardata la pubblica incolumità,
ovvero raggiunti gli scopi agricoli richiesti.
Art.
50. Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del
gas tossico. -
L'utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna è
consentita anche dal tramonto all'alba.
Art.
51. Impiego di personale non abilitato. -
Al titolare della licenza di utilizzazione di gas tossici in
aperta campagna è consentito di avvalersi di personale
non abilitato, sotto l'osservanza delle condizioni contenute
nell'art. 44.
Art.
52. Obblighi del titolare della licenza. -
E' fatto obbligo al titolare della licenza di cui all'articolo
49 e al direttore tecnico sotto la loro diretta responsabilità:
a) Di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza
dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico,
ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente
autorità, uno o più cartelli fissati saldamente,
recanti, in caratteri tipografici maiuscoli dell'altezza di
almeno centimetri 10, la scritta: "E' proibito l'accesso
- Pericolo di morte", accompagnata da simboli che rappresentino
il pericolo di morte. Se l'utilizzazione del gas tossico viene
fatta di notte tempo, le strade, i sentieri e ogni altra via
di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere in legno, in
funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose
per meglio delimitare la zona pericolosa e indicare l'esistenza
degli sbarramenti.
b) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas
tossico, di sostare, per tutto il tempo durante il quale permane
il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa.
c) Di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata
pericolosa non sorgano, durante l'utilizzazione del gas tossico,
pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente nel caso,
le misure cautelative occorrenti.
d) Di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono
contenuti i gas tossici sotto la forma nella quale è
consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche
occorrenti per la loro produzione o sviluppo.
e) Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di
non lasciare abbandonati i recipienti nei quali si contengano
ancora tracce di gas, sotto la forma nella quale è consentita
la soro conservazione. E' comunque vietata l'immissione dei
residui stessi nei pozzi, cisterne, abbeveratoi, corsi d'acqua
e nelle immediate vicinanze di queste, nonché nelle concimaie.
f) Di curare che il proprio personale abilitato, adibito all'esecuzione
delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nella manipolazione del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto
l'impiego del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta
efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro lo stesso
gas tossico.
g) Di tenere nota nell'apposito "foglio delle operazioni"
delle varie operazioni eseguite, consegnandolo, ad impiego ultimato,
all'autorità che ha rilasciato la licenza.
e) In impianti fissi.
Art.
53. Esercizio di impianti fissi. -
Quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi
indicati negli artt. 6 e 9, non viene richiesto, per ogni singola
utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'art. 42.
Peraltro, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di detti
impianti fissi devono dare preventiva comunicazione all'autorità
circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto
per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia
il funzionamento: dell'avvenuta comunicazione l'autorità
competente rilascia ricevuta che deve essere conservata dal
titolare.
E' fatto, inoltre, obbligo al titolare medesimo:
a) di osservare il disposto degli artt. 44, 45 (nn. 2 e 5) e
46;
b) di non riconsegnare gli oggetti stati sottoposti all'azione
del gas tossico se non quando sia cessata ogni possibilità
di danno per le persone;
c) di annotare, in apposito registro, le varie operazioni compiute
giornalmente. Detto registro deve essere esibito ad ogni richiesta
della competente autorità di pubblica sicurezza.
Capo
II - Della custodia e conservazione dei gas tossici in magazzini
o depositi comunque costituiti.
Art.
54. Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi. -
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati
a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato
al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle
condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi
decreti di autorizzazione di cui agli artt. 12 e 14.
Inoltre, è fatto obbligo:
a) Agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici
contemplati nell'art. 2, di far trasportare nei magazzini e
depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono
giornalmente preparati.
b) Agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di
cui all'art. 62 di tenere nei locali di lavoro la sola quantità
di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere
le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità
di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi
devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini
o depositi annessi agli stabilimenti od officine.
c) A tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione
ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali
di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed
incolumità degli operai.
Art.
55. Consegna e vendita di gas tossici. -
I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e
per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione
secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi
o consegnati che: o alle pubbliche autorità; - o a persone
a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli
- o, finalmente, a persone munite di certificato dell'autorità
locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto
e determina la quantità che può essere acquistata.
In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il
fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato
la qualità e quantità delle sostanze consegnate
o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.
Art.
56. Certificato per acquisto di gas tossici. -
Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere
rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno
dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte
o mestiere e che diano sicura garanzia di non abusarne.
Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano
stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e
conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; né
può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità
di pubblica sicurezza.
Art.
57. Registri di vendita. - Accertamenti dell'autorità
di pubblica sicurezza. -
I titolari dell'autorizzazione, di cui agli artt. 12 e 14 a
custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici,
hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità
e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i
quali hanno ottenuto l'autorizzazione, essi giornalmente immettono
o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.
Il registro sarà preventivamente numerato e firmato,
in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza,
la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero
dei fogli di cui è composto.
Detti registri saranno sempre a disposizione dell'autorità
di pubblica sicurezza. Questa potrà visitare i magazzini
e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti,
la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche
prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di
gas tossici consentiti per ciascun deposito.
Art.
58. Sottrazione e distrazione di gas tossici. -
Qualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga
la distrazione o la sottrazione di uno dei gas tossici di cui
agli articoli precedenti, il titolare della fabbrica, magazzino
o deposito deve farne immediata denuncia all'autorità
di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia e conservazione del gas
tossico o di ritardo nella denuncia, il titolare della fabbrica,
magazzino o deposito sarà punito a norma di legge, salvo
ogni maggiore responsabilità di ordine penale o civile.
Capo
III - Dei trasporti di gas tossici.
Art.
59. Condizioni di sicurezza per i trasporti. -
Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la
giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili
e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici
di cui al prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti
od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento.
E' negli obblighi del mittente di dichiarare esattamente la
natura della sostanza da trasportarsi, in modo che il vettore
sia messo a completa conoscenza dell'entità del pericolo
che la merce consegnatagli può presentare, e possa applicare
nel trasporto le misure precauzionali del caso. In tale dichiarazione
il mittente deve attenersi alla nomenclatura seguita nello stesso
allegato.
L'invio dei gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale
(campione senza valore, pacco postale).
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le
prescrizioni relative così ai recipienti ed imballaggi
come al trasporto dei gas tossici, qualunque sia il mezzo di
trasporto che viene adoperato .
Art.
60. Navi che trasportano gas tossici. -
I capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico,
anche parziale, di gas tossici, e quelli delle navi mercantili
che devono ricevere carico, anche parziale, di gas tossici sono
tenuti a darne rispettivamente avviso alla competente autorità
portuale, i primi, subito dopo l'entrata nel porto, e i secondi,
almeno ventiquattro ore prima di ricevere il carico.
Restano ferme in ogni caso le norme in vigore relativamente
all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose per via
di mare.
TITOLO
III - Disposizioni generali, transitorie e finali
Capo
I - Disposizioni generali.
Art.
61. Deroghe a favore delle pubbliche amministrazioni civili
e militari. -
Gli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti
dallo Stato, da Province o Comuni, che intendano o debbano compiere
studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici, devono ottenerne
preventiva autorizzazione dal Ministero dell'interno nel solo
caso in cui tali studi, esperienze o dimostrazioni si compiono
fuori dalla sede dell'istituto o laboratorio. La richiesta dell'autorizzazione
è fatta dal direttore responsabile dell'istituto o laboratorio,
a mezzo del prefetto competente.
Le amministrazioni dipendenti dallo Stato, che per proprio istituto
e per propri bisogni provvedono direttamente all'impiego di
gas tossici con personale proprio, devono accertarsi, a mezzo
dei rispettivi funzionari e comandi, dell'idoneità del
personale medesimo all'esecuzione delle operazioni concernenti
l'impiego dei gas tossici stessi.
Il certificato relativo all'idoneità di detto personale
abilita quest'ultimo soltanto all'esecuzione delle operazioni,
che si compiono sotto la direzione e responsabilità delle
singole amministrazioni interessate, e nei limiti indicati nel
secondo comma del presente articolo.
Per qualsiasi altra deroga all'applicazione delle norme contenute
nel presente regolamento, le pubbliche amministrazioni, di cui
al secondo comma del presente articolo, devono procurarsi una
speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, che provvede
sentito il parere della commissione tecnica permanente indicata
all'articolo 24, alla quale viene aggregato, caso per caso,
un funzionario dell'amministrazione interessata alla deroga
e da questa designato.
Art.
62. Deroghe a favore degli stabilimenti industriali. -
L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni
del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali
od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri
prodotti o per altre lavorazioni o scopi.
I laboratori annessi a stabilimenti industriali od officine
di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal Ministero
dell'interno, sentito quello dell'economia nazionale, dall'obbligo
di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 63,
per studi, esperienze e dimostrazioni, nel solo caso in cui
queste si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto
la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.
Art.
63. Permessi a privati per studi ed esperimenti. -
E' riservato al Ministero dell'interno di permettere, in singoli
casi ed a scopo di studio, esperimento o dimostrazione, l'impiego
di un gas tossico.
L'interessato deve all'uopo presentare al prefetto apposita
e circostanziata domanda vidimata dal capo dell'amministrazione
del comune nel cui territorio si intendono compiere detti studi,
esperimenti o dimostrazioni.
La domanda è trasmessa al Ministero dell'interno dal
prefetto competente unitamente al parere di questo.
Art.
64. Applicazione della legge sul bollo. -
Tutte le autorizzazioni, licenze, rinnovazioni e vidimazioni
ed atti, preveduti dal presente regolamento e richiesti per
la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservando
la legge sul bollo .
Capo
II - Disposizioni transitorie.
Art.
65. Norma relativa alle autorizzazioni. -
Coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento
esercitano l'industria dell'utilizzazione dei gas tossici devono
presentare la domanda di autorizzazione di cui all'art. 6 entro
giorni trenta a partire dalla data stessa.
Per coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento
hanno per oggetto della propria industria la custodia e conservazione,
a qualsiasi scopo, di gas tossici, il termine per presentare
la domanda di autorizzazione di cui all'art. 10 è di
giorni novanta.
Art.
66. Norme relative alla patente di abilitazione. -
Salvo il disposto dell'art. 61, coloro che alla dipendenza di
enti diversi da quelli indicati nell'art. 28 esercitano, alla
data di pubblicazione del presente regolamento, mansioni relative
all'impiego di gas tossici ed intendono continuare, in detto
esercizio, devono richiedere la patente di abilitazione prescritta
dall'art. 26 e nei modi da questo indicati, entro giorni trenta
dalla data di pubblicazione medesima.
Art.
67. Norma relativa alla tassa di autorizzazione. -
Nella prima applicazione del presente regolamento la tassa di
concessione di cui all'art. 18 è rispettivamente di lire
cinquecento o di lire mille qualunque sia il numero di gas tossici
per i quali viene rilasciato, dal prefetto, ovvero dal Ministero
dell'interno, ai sensi degli artt. 12 e 14, il decreto di autorizzazione
a custodirli in magazzini o depositi.
Capo
III - Disposizioni finali.
Art.
68. Modificazioni agli elenchi. -
Alle eventuali variazioni ed aggiunte all'elenco di gas tossici,
di cui agli artt. 2 e 4, nonché all'approvazione dei
modelli per la patente di abilitazione di cui all'art. 26, per
il certificato medico richiesto all'art. 27, per la domanda
di licenza, per la licenza e per i fogli e registri delle operazioni
di cui agli artt. 40, 41, 42, 47, 49 e 53, provvede con proprio
decreto il [Ministro per l'interno] Ministero della sanità
.
Art.
69. Contravvenzioni. -
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento
sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni.
[Si
omette l'allegato] .
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