Decreto
Ministeriale del 18/03/1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista
la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista
la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
Vista
la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto
il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento
di esecuzione;,
Vista
la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e
successive integrazioni;
Visto
il proprio decreto 25 agosto 1989;
Rilevata
la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni
ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli
spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;
Ravvisata
l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi;
Espletata
la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno
1986, n. 317;
Decreta:
Art.
1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti
sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già
adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi,
nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o
funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria
di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978,
n° 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività
sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive
Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato,
ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore
a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati
impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti
disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza
di spettatori: non superiore a 100. o privi di spettatori, si
applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
Art.
2 - DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli
grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di
cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed
alle seguenti ulteriori definizioni:
Spazio
di attività sportiva
Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o
più attività sportive; nel primo caso lo spazio
è definito monovalente, nel secondo polivalente; più
spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno
spazio sportivo polifunzionale.
Zona
di attività sportiva
Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai
servizi di supporto.
Spazio
riservato agli spettatori
Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione
sportiva.
Zona
spettatori
Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato
agli spettatori, i servizi di supporto ad essi delicati, gli
eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.
Spazi
e servizi di supporto
Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività
sportiva o alla presenza di pubblico.
Spazi
e servizi accessori
Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al
pubblico o dallo stesso fruibili.
Impianto
sportivo
Insieme di uno o più spazi di attività sportiva
dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi
spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni
sportive.
L'impianto sportivo comprende:
a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) - la zona spettatori;
c) - eventuali spazi e servizi accessori;
d) - eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto
sportivo all'aperto
Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto.
Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato
agli spettatori coperto.
Impianto
sportivo al chiuso
Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli
impianti all'aperto.
Complesso
sportivo
Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune
infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito
da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree
di servizio annesse.
Area
di servizio annessa
Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata
per controllarne gli accessi.
Area
di servizio esterna
Area individuata temporaneamente, annettibile all'impianto o
complesso sportivo mediante recinzione mobile.
Zona
esterna
Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso
sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e le stazionamento
di servizi pubblici o privati.
Spazi
di soccorso
Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro
sosta e manovra.
Via
d'uscita
Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita
dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività
sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio
esterna.
Spazio
calmo
Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire
intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
Percorso
di smistamento
Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno
dello spazio loro riservato.
Strutture
pressostatiche
Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da
aria immessa a pressione.
Capienza
Massimo affollamento ipotizzabile.
Art.
3 - NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività
sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100
deve presentare al Comune, unicamente alla domanda di autorizzazione,
la seguente documentazione:
1) - una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso
sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona
esterna;
2) - piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo
con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona
spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi
accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema
di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici
ed antincendio;
3) - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4) - documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto
ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5) - dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno
contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo
che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del
locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
6) - parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della
legge 2 febbraio 1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone, il progetto alla Commissione Provinciale
di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle
attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi
di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n° 773, la quale redige apposito verbale con motivato
parere circa la conformità dell'impianto alle presenti
norme.
Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti
che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare
al Comune per la domanda dì visita di constatazione,
unitamente alla certificazione di idoneità statica ed
impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577,
ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di
constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio
parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di
cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n° 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini
del rilascio della licenza di agibilità.
Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti
i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali
dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino
le strutturo e/o gli impianti. Su specifica richiesta della
Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni
a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere
prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune,
un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato
da tecnico abilitato.
Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo
consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
Art.
4 - UBICAZIONE
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere
tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di
soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.
L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta
in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza,
il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone
di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in
posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.
Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia
possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente
deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte
delle squadre di soccorso.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione
incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso
possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono
attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16
febbraio 1982.
La separazione da tali attività deve essere realizzata
con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite
filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza
al fuoco.
Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività
sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore
a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna
all'impianto.
Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata
la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale
dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone
di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto
negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli
di altezza superiore, le scale, a servizio delle vie di esodo
devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.
Per
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area
di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art.
5, devono avere i seguenti requisiti minimi:
-raggio di volta non inferiore a 13 m;
-altezza libera non inferiore a 4 m;
-larghezza: non inferiore a 3,50 m;
-pendenza: non superiore a 10%;
-resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non
inferiore a 20 t.
Art.
5 - AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori
devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita
da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da
ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con
pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite
dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità
di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione
dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza pari a
quella della corrispondente uscita dall'impianto; per le caratteristiche
tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121;
tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al
regolare deflusso del pubblico.
Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori,
ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa
all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di
analoghe caratteristiche.
La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni
dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.
Art.
6 - SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
Spazio
riservato agli spettatori
La capienza dello spazio riservato agli spettatori è
data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il
numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori
ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il
numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli
elementi di seduta con soluzione di continuità, così
come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare
in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati
e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per
le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli
spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori,
che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità
dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente
alla norma UNI 9217.
Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza
fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino
a 2.000 spettatori.
Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco,
è consentito prevedere posti in piedi.
Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti
in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.
Spazio
di attività sportiva
La capienza dello spazio di attività sportiva è
pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione
delle attività sportive.
Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato
agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto
con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio
riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a
quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve
essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere
conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono
avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni
settore muniti di serramenti che in caso di necessità
possano essere aperti su disposizione dell'autorità di
pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.
Art.
7 - SETTORI
Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore
a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiori
a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso
in settori; la capienza di ciascun settore non può essere
superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000
per quelli al chiuso. La suddivisione in settori deve essere
conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive
Nazionali e per i campi di calcio deve essere conforme alle
norme UNI 10121.
Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi
di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con
segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.
I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non
superiore a 500 spettatori.
Negli impianti, all'aperto contrassegnati nell'allegato con
l'asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione
in settori; qualora tale suddivisione si rendesse necessaria
per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi
settori devono essere realizzati conformemente al 2° comma
del presente articolo.
Art.
8 - SISTEMA DI VIE DI USCITA
Zona
riservata agli spettatori
L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di
vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione
della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno
due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori
dove essere indipendente da quello della zona di attività
sportiva.
Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora
gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza
degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.
Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.
La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore
a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve
essere dimensionata per una capacità di deflusso non
superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto
ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso
indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere
la stessa
larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli
spettatori
Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite
nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti,
si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per
i locali di pubblico spettacolo.
Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per
ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non
deve essere inferiore a 2.
Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli
impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita
non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di
idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti
di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità
alle disposizioni di cui all'art. 17.
Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie
a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n° 13, sull'abbattimento
delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita
e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.
Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali
congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al
fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili
con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità
di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi
devono essere non superiori a 30 m.
Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata
e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata)
e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono
essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più
di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle
scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili
nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza
radiale costante ed uguale a quella della scala.
Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non
oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano
devono rientrare con raccordo nel muro stesso.
E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa,
purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle
due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale
di Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.
Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del
12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno m 1,20,
ogni 10 metri di sviluppo della rampa.
Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze,
deve esistere nelle pareti per un'altezza di 2 m dal piano di
calpestio.
E' ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate
nel calcolo delle vie d'uscita.
Zona
di attività sportiva
Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività
sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della
zona riservata agli spettatori.
Art.
9 - DISTRIBUZIONE INTERNA
I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore
a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte;
ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio,
parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20
m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i
percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.
I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore
a 0,60 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve
essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su
piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al
12%.
Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate
da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo
di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere
realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore
al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.
I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini
delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare
con una alzata non superiore a 25 cm e una pedata non inferiore
a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve essere superiore
a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata
e della pedata tra un gradino e il successivo in ragione della
tolleranza del 2%.
Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di
pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo
della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo
almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini
ed il rapporto tra pedata e alzata.
Art.
10 - SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati
per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno;
ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso
da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio
di più locali WC, nel quale devono essere installati
gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno
una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno
dei servizi igienici.
La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500
spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini
e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri
casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici
proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni
500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il
rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in
quelli all'aperto.
I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima
di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori,
e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed
il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore
a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non dove intralciare
i percorsi di esodo del pubblico.
Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di
aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie
lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un
sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio
non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.
I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori
che nell'area di servizio annessa dell'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori,
deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000
spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori
di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore
deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso.
Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il
posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto,
può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal
punto di vista sanitario.
Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono,
di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli,
di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.
I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole
comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti
dalla viabilità esterna all'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori
è necessario in occasione delle manifestazioni, prevedere
almeno un presidio medico e ambulanza in corrispondenza di un
pronto soccorso.
Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori,
lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate
nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari,
prescritti dalle autorità preposte in base, alle caratteristiche
dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle
quali l'impianto stesso è destinato.
Art.
11 - SPOGLIATOI
Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono
essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle
prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali
relative alle discipline previste nella zona di attività
sportiva.
Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori
durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento
con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva
devono essere delimitati e separati dal pubblico.
Art.
12 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
E' ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per
lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non
sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni
e, le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo
quanto previsto ai precedenti articoli.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di
attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto
a quelle normalmente utilizzate per impianto sportivo, la capienza,
la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita
dovrà rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti
articoli.
Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti
sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire
l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei
praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti
nel presente decreto.
Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori
e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto
dal titolare dell'attività al parere preventivo degli
organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.
Art.
13 - COPERTURE PRESSOSTATICHE
L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli
impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti
e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture
devono essere, realizzate con materiali aventi classe di reazione
al fuoco non superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto
del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti
adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino
abbattimento in caso di caduta di pressioni; in alternativa
possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso
che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti
della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai
limiti di progetto della zona in esame.
Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve
essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza
contro la caduta accidentate.
Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza
non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente
intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del
pallone, l'ostruzione dell'uscita.
Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato di
idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante
l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi
di cui al comma precedente.
Art.
14 - PISCINE
Lo spazio di attività sportiva di una piscina è
costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi
nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area
di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza
non superiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere
larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non
inferiore al 50% di quella della vasca.
La densità di affollamento di una piscina deve essere
calcolata nella misura di 2 m2 di specchio d'acqua per ogni
bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente
bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti
nello spazio di attività è superiore alle 20 unità
o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50
m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti
bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore
a 400 m2.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero
degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici
delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti
bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m2.
Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente
bagnante ogni 500 m2.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio
di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento
della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di
idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società
autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza
agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore
in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana
Nuoto.
Art.
15 - STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti
sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per
il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme
tecniche relative alle costruzioni sismiche" e successive
modificazioni ed integrazioni.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo
le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella
circolare del Ministero dell'Interno n° 91 del 14 settembre
1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento
strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione
dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare
n° 91 sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno
6 marzo 1986 "Calcolo del carico di incendio per locali
aventi strutture portanti in legno"
Negli
impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali
impiegati devono essere le seguenti:
a) - negli atri, nei corridoi di disimpegno nelle scale, nelle
rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego
di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione
orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere
impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);
b) - in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali
di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
c) - ferme restando le limitazioni previste alla precedente
lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti
nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza
agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione
al fuoco non superiore a 1 e, siano omologati tenendo conto
delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle
possibili fonti di innesco.
In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti, debbono
essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili
non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi
combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore a 2.
I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati
ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del
25 agosto 1984).
Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività
sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da
considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di
classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è
consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni
che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi
all'interno, di eventuali intercapedini realizzate al di sotto
di tali pavimentazioni.
Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori
siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione
della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è
comunque necessaria.
Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno
ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione
dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
degli impianti sportivi.
Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a
quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali
efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti
automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di
spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di
materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle
classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei
tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza
agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente
la classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente
la classe 1 IM, e 2.
I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti
in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di
reazione al fuoco. E' consentito l'impiego del legno per i serramenti
esterni ed interni.
Art.
16 - DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 m2, destinati a deposito
di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi
piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte
devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite
di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere
limitato a 30 Kg/m2. La ventilazione naturale non deve essere
inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie
predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica
con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni
di emergenza, purché sia assicurata una superficie di
aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità
delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore
di capacità estinguente non inferiore a 21 A.
I locali, dì superficie superiore a 25 m2 destinati al
deposito di materiale combustibile possono essere ubicati all'interno
dell'edificio ai piani fuori terra o al 1° e 2° interrato.
La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve
essere superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2
per i piani 1° e 2° interrato. Le strutture di separazione
e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura,
devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 Kg/m2;
qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto
con impianto di spegnimento automatico.
L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta
del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno
un estintore di capacità estinguente non inferiore a
21 A, ogni 150 m2 di superficie.
Per i depositi con superficie superiore a 500 m2, se ubicati
a piani fuori terra, e 25 m2, se ubicati ai piani interrati,
le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire
tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture
resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche
almeno REI 60
Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali
deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.
I depositi dì sostanze infiammabili devono essere ubicati
al di fuori del volume del fabbricato. E' consentito detenere
all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati
di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente
necessari per le esigenze igienico-sanitarie.
Art.
17 - IMPIANTI TECNICI
Impianti
elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge 10 marzo 1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23
marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza
deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo
1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione.
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli
impianti elettrici:
-non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
-non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve
essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli
locali;
-devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
-devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni dei
circuiti cui si riferiscono.
Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rilevazione;
d) impianti di estinzione incendi.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione
breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme
ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli
impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12
ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue:
-segnalazione e allarme: 30 minuti;
-illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
-impianti idrici antincendio: 60 minuti.
Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è
previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti
sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di
illuminazione di sicurezza.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza
dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse
singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il
funzionamento per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per
consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti
di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento
si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.
E' vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile
solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.
Impianto
di rilevazione e segnalazione degli incendi
Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore
a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con
numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista
l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a
distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito
dell'attività.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione
ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo
e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto
di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di
allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni
di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione
tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto
sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando
del funzionamento simultaneo dei dispostivi sonori deve essere
posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto
un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto
dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per
un tempo non inferiore a 30 minuti.
Mezzi
ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato
numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si
trovino:
-in prossimità degli accessi;
-in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente
non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo.
Impianto idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
-distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le
aree dell'attività;
-collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
-dislocati in posizione accessibile e visibile.
-segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione
a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere, posti all'interno
delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone.
In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare
l'intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere
ubicati all'interno del filtri a prova di fumo.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a
100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20;
ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida
realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché
questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente,
oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente
più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata
non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5
bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore
a 30 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare
quanto sopra descritto, deve essere predisposta una alimentazione
di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a
1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore
a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni
idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata
a regola d'arte.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito
da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello,
con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante,
in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni
di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti
DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella
dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal
gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire
una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e
nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo
di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione
ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando
a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con
una pressione al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico.
Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al
punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva
idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica
di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o
da una motopompa con avviamento automatico.
Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000
spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000
spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno,
in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno
un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi
dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una
portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.
Art.
18 - DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in
occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto
un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un
locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione
della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto
e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini.
L'impianto deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore
anche per le manifestazioni che si tengono in orari notturni.
Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi
di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi
la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale
di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Art.
19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile
del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito
può avvalersi di una persona appositamente incaricata,
o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio
dell'attività.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere
predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni
di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone
in caso di emergenza.
In
particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche
prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza,
deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a
carico del titolare dell'impianto:
- controlli per prevenire gli incendi;
- istruzione e formazione del personale addetto alla struttura,
ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e
sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure
da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei
dispositivi di controllo, degli spettatori di cui all'art. 18;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità
delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli
impianti antincendio;
-garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità
delle strutture fisse o mobili della zona di attività
sportiva e della zona spettatori;
-garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
-fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed
al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
-predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare
gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza
degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei
presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo,
delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione
dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività
ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono
essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale
addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente
aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi
di vigilanza.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente
normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE
del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione
delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto
soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto
soccorso.
All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere
esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento
del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare
una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve
indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento,
in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione
degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli
spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono
indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono
essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano,
che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte
le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono
attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in
caso di incendio.
Art.
20 - COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI
O PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare
da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità
del titolare del complesso o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di
altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti
64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto
del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con
tali attività deve essere realizzata con strutture REI
60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova
di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di
cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20
m); per la seconda uscita è consentita una larghezza
non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve
essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti
di smaltimento dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi
alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per
le specifiche attività.
I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi
alle disposizioni dell'art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge 10 marzo 1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23
marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza
deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo
1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione.
Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza
che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux
ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti
all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori
portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente
non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo.
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati
per sesso e, costituiti da gabinetti dotati di porte apribili
verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno
(anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC,
nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi
uomini ed almeno un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata
all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli
uomini ed un gabinetto per le donne.
Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme
alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva
92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione
delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi
antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure
di pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano
le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art.
8.
Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art.
14.
I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni
del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate
nell'allegato.
Art.
21 - NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza
e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo
statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti
deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio,
ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto,
rilasciato da tecnico abilitato.
Gli impianti e complessi sportivi già abilitati alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque
adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque
adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.
Art.
22- DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti
articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16,
e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano
le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, la Prefettura competente
per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza,
a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del
C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe
nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative,
venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente
a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti
disposizioni.
Art.
23 - COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità
Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari
di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati
in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
Nelle norme della emanazione di apposite norme armonizzate,
agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per
i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco,
nonché ai prodotti per i quali è richiesto il
requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana
vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento,
concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei
seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto
il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi
di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco.
Art.
24 - DISPOSIZIONI FINALI
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio
1989, n° 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
ALLEGATO
SPORT FEDERAZIONE APERTO CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO x
VOLO A VELA Ae.C.I. x
PARACADUTISMO SPORTIVO x
AEROMODELLISMO x
PARAPENDIO x
DELTAPLANO x
AUTOMOBILISMO* x
piste permanenti (circuiti) x
piste non permanenti (circ. cittadini) A.C.I. x
RALLY* x
KARTING* x
ATLETICA LEGGERA x x
gare di corsa su pista x x
gare di corsa su percorso stradale* x
gare di corsa campestre* F.I.D.A.L. x
gare di marcia x x
gare di salto x x
gare di lancio x x
ORIENTAMENTO (disciplina associata)* x
ARRAMPICATA SPORTIVA F.A.S.I. x x
BASEBALL x
SOFTBALL F.I.B.S. x
BOCCE* x x
BILIARDO U.B.I. x
BOWLING x
CANOA* x
KAYAK* F.I.C.K. x
CANOTTAGGIO* F.I.C. x
CICLISMO x x
corse su pista (velodromi) x x
corse su strada * F.C.I. x
corse campestri (ciclocross)* x
GINNASTICA x
TWIRLING (disciplina associata) F.G.I. x
TRAMPOLINO ELASTICO (disc. ass.) x x
GOLF * F.I.G. x
CALCIO x
CALCIO A 5 F.I.G.C. x x
PALLAMANO x x
PALLONE ELASTICO F.I.G.H. x
(disciplina associata)
HOCKEY SU PISTA x x
PATTINAGGIO x x
gare di corsa (percorso su pista F.I.H.P. x x
o su strada)
PATTINAGGIO ARTISTICO su pista x x
HOCKEY SU PRATO F.I.H.Pr. x
HOCKEY INDOOR x
LOTTA x
PESISTICA x
JUDO F.I.L.P.J. x
KARATE (disciplina associata) x
TAEKWONDO (disciplina associata) x
MOTOCICLISMO* x
MOTOCROSS* F.M.I. x
TRIAL* x x
MOTONAUTICA* F.I.M. x
NUOTO x x
PALLANUOTO x x
TUFFI F.I.N. x x
NUOTO SINCRONIZZATO x x
NUOTO PER SALVAMENTO x x
PALLACANESTRO F.I.P. x x
PENTATHLON MODERNO* x x
equitazione* x x
scherma F.I.P.M. x x
tiro* x x
nuoto x x
corsa* x x
TETRATHLON* x x
scherma; nuoto; tiro e corsa. x x
TRIATHLON (disciplina associata) x x
scherma; nuoto e corsa x x
PESCA SPORTIVA* x x
ATTIVITA' SUBACQUEE* F.I.P.S. x x
NUOTO PINNATO x x
PUGILATO F.P.I. x x
RUGBY F.I.R. x
SCHERMA x
KENDO (disciplina associata) F.I.S. x
SCI NAUTICO* F.I.S.N. x
HOCKEY GHIACCIO x x
PATTINAGGIO SU GHIACCIO F.I.S.G. x x
velocità - artistico. x x
CURLING x x
EQUITAZIONE F.I.S.E. x x
ASS. NAZ. TURISMO EQUESTRE x x
(disciplina associata)
SCI* x
alpino e di fondo* x
SALTO CON GLI SCI* F.I.S.I. x
SLITTINO* x
BOB* x
TENNIS x x
BADMINTON (disciplina associata) x
SQUASH ( " " ) F.I.T. x
PALLA TAMBURELLO (" " ) x
TENNIS TAVOLO F.I.Te.T. x
TIRO
CON L'ARCO* F.I.T.ARCO x x
TIRO A SEGNO* U.I.T.S x x
TIRO A VOLO* F.I.T.A.V. x
VELA* F.I.V. x
SCACCHI F.S.I. x
(disc. ass. al C.O.N.I.)
FOOTBALL AMERICANO F.I.A.F. x
(disc. ass. al C.O.N.I.)
ARRAMPICATA SPORTIVA* F.A.S.I. x x
(disc. ass. al C.O.N.I.)
BRIDGE F.I.G.B. x
(disc. ass. al C.O.N.I.)
DAMA F.I.D. x
(disc. ass. al C.O.N.I.)
GARE DI TROTTO *
GARE DI GALOPPO* U.N.I.R.E. x
(non e' una F.S.N. riconosciuta dal C.O.N.I.)
* = sono previsti anche posti in piedi.
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