Legge
ordinaria del Parlamento n° 46 del 05.03.1990
Norme
per la sicurezza degli impianti.
TESTO
Art.
1. Ambito di applicazione. -
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto,
di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore; [(vedi nota)]
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente
legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi.
Art.
2. Soggetti abilitati. -
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte
le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
Art.
3. Requisiti tecnico-professionali. -
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2,
comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di
almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo
di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
Art.
4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali. -
1. [L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è
espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali
per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato
da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo
di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza
dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli
enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri
designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative
a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate
dalla presente legge; la commissione è presieduta da
un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un
docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia
tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15.]
Art.
5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. -
1. [Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data,
da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
come imprese installatrici o di manutenzione negli impianti
di cui all'articolo 1].
Art.
6. Progettazione degli impianti. -
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria
al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto
o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio,
per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge
ad approvazione.
Art.
7. Installazione degli impianti. -
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti
a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti
a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo
le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché
nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni
da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.[(vedi
nota)]
Art.
8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
-
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo
3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato all'attività di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente,
è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9. Dichiarazione di conformità. -
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta
a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo
7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto
di cui all'articolo 6.
Art.
10. Responsabilità del committente o del proprietario.
-
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare
i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 2.
Art.
11. Certificato di abitabilità e di agibilità.
-
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità
o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Art.
12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri. -
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo
di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria
di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 9.
Art.
13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo. -
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato
il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice
deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art.
14. Verifiche. -
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni della presente
legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre
mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art.
15. Regolamento di attuazione. -
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione.
Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i
quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui
all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. [Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita una commissione permanente, presieduta dal
direttore generale della competente Direzione generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo
delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali
e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali
e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica
e di gas].
3. [La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad
indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.]
Art.
16. Sanzioni. -
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue,
a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una
sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue,
secondo le modalità previste dal medesimo regolamento
di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione
a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina
le modalità della sospensione delle imprese dal registro
o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art.
17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
-
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art.
18. Disposizioni transitorie. -
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma
1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto
prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o
al proprietario la dichiarazione di conformità recante
i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo
9.
Art.
19. Entrata in vigore. -
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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