Decreto
del Presidente della Repubblica n° 547 del 27/04/1955
Norme
per la prevenzione degli infortuni.
TITOLO
I - Disposizioni generali
Capo
I - Campo di applicazione.
Art.
1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici
e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.
Art.
2. ATTIVITÀ ESCLUSE. -
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la
materia è regolata o sarà regolata da opposti
provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Art.
3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO. -
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende
colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro
alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto
delle società e degli enti stessi;
b)gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola
nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili
ed apparecchi in genere.
Capo
II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art.
4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.
-
I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono,
dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art.
1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione
mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle
presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione,
con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le
norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro
disposizione.
Art.
5.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere
edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la
loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi
dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore
autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal
datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di
sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente
comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi
di sicurezza previsti dal presente decreto.
Art.
6. DOVERI DEI LAVORATORI. -
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure
disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale
e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi
di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente
o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza
e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni
di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi
di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre
che non siano di loro competenza e che possano compromettere
la sicurezza propria o di altre persone.
Capo
III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti.
Art.
7. PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO.-
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili
e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché
la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle
norme del decreto stesso.
Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria
avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita,
noleggio o concessione in uso .
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati
a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto
a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza
dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo
390.
TITOLO
II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
Capo
I - Disposizioni di carattere generale.
Art.
8. VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI.
-
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo
tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente
in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e
che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per
persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale
degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi
di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una
distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare
ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per
pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e attrezzatura dei locali lo esigano
per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle
vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati
di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati
possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati
al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose
e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento
ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che
costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali
zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.".
Art. 9. SOLAI. -
I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o
in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico
massimo del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato
di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
Art.
10. APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI. -
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o
degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed
i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti
normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette
misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite
di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una
persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori
ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite
di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore
di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale,
non vi siano condizioni di pericolo.
Art.
11. POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI.
-
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi
o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori
durante le loro attività devono essere concepiti in modo
tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può
avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cuiall'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione
che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli
impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di cuiall'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano
per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non
è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile,
in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso
di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.
Art.
12. SCHERMI PARASCHEGGE. -
Nelle operazioni di scalpellata, sbavatura, taglio di chiodi
e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a
motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di
schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare
altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano
a recare danno alle persone.
Art.
13. VIE E USCITE DI EMERGENZA. -
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente alle persone che occupano un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi
al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni
di emergenza.
c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione
di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura
a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere il più rapidamente possibile
un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei
lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei
luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione
d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al
numero massimo di persone che possono essere presenti in detti
luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima
di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente
in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano
chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente
da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle
in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di
emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre
cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili
del fuoco competente per territorio.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse
a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità
competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche
a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli
su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione
e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da
oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza
impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate
da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti,
durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione
devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità
sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per
le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici
rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque
lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile
accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa
antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà
provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono
disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
Le deroghe già concesse mantengono la loro validità
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1
gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma
4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie
ed uscite di emergenza.
Art.
14. PORTE E PORTONI. -
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida
uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno
durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso
più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori
deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza
minima di m 1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è
la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20
che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20
e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano
entrambe nel verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte
previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno
1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima
di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o
frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza
rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può
anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva
non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima
di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%
(cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista
una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza
in meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui
all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non
sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le
porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei
pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere
sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è
il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso
di rottura di dette superfici, queste devono essere protette
contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare
senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere
muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili
ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo
che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso
di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica
durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter
essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono
poter essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che,
per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone
e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi
di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994
non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti
la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte
di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilità.
Art.
15. SPAZIO DESTINATO AL LAVORATORE. -
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere
tale da consentire il normale movimento della persona in relazione
al lavoro da compiere.
Capo
II - Scale fisse.
Art.
16. SCALE FISSE A GRADINI.-
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo
da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze
del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti,
sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.
Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno
un corrimano.
Art.
17. SCALE FISSE A PIOLI. -
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti
o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50
dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica
di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire
la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare
da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla
quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive,
devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure
di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un
tratto superiore ad un metro.
Capo
III - Scale e ponti sospesi .
Art.
18. SCALE SEMPLICI PORTATILI. -
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite
con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi
e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori
dei due montanti;
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità
della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi
di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richiestele
misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
Art.
19.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Art.
20. SCALE AD ELEMENTI INNESTATI. -
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più
elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto
è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare
le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15
metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere
munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.
Art.
21. SCALE DOPPIE. -
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono
essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
Art.
22. SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI. -
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e
comunque azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori
per la messa a livello del carro e per la elevazione massima
e minima della volata, nonché di calzatoie o di alti
dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità
del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome
del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata
massima.
Art.
23. PONTI E SEDIE SOSPESI. -
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche
costruttive che perle modalità di montaggio e di uso,
presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento
verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani
a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo
in modo che ne sia assicurata la stabilità ed essere
provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano
la caduta del lavoratore.
Art.
24. UTENSILI A MANO. -
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili,
nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
Art.
25. VERIFICHE. -
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili
su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati
e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di
efficienza in relazione alla sicurezza.
Capo
IV - Parapetti.
Art.
26. PARAPETTO NORMALE. -
Agli effetti del presente decreto è considerato "normale"
un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono
stato di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c)sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio
posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme
ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della
sua specifica funzione.
È considerato "parapetto normale con arresto al
piede" il parapetto definito al comma precedente, completato
con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta
almeno 15 centimetri.
È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera
e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta
verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate
dai parapetti stessi.
Art.
27. PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI.-
Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso,
i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali
con arresto al piede o di difesa equivalenti.
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento
di altezza inferiore a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore
a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute
di persone o materiali verso l'esterno.
Capo
V - Illuminazione.
Art.
28. ILLUMINAZIONE GENERALE. -
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere
illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare
una sufficiente visibilità.
Art.
29. ILLUMINAZIONE PARTICOLARE. -
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori
manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e
degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere
e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo
di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza,
devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
Art.
30. DEROGHE PER ESIGENZE TECNICHE. -
Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni
o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli
ambienti, i luoghi ed i posti indicati negli articoli 28 e 29,
si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi
derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
Art.
31. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA. -
Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere
mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale,
conservati incostante efficienza ed essere adeguati alle condizioni
ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro
uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura
ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del
governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio
per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino
o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la illuminazione
sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti
ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità
e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità,
durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose,
nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe
pericolo.
Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente
in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile
portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono
essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale
deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere
disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione
sussidiaria.
Art.
32.
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza
della illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria
deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la
prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
Capo
VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche.
Art.
33. DIFESA CONTRO GLI INCENDI.-
In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi
e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di
incendio.
Art.
34. DIVIETI - MEZZI DI ESTINZIONE - ALLONTANAMENTO DEI LAVORATORI.-
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici
di incendio:
a) è vietato fumare;
b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee
misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto
alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in
essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento.
Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati
almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole
e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Art.
35.
L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire
in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere
gas infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata,
e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità
di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti
al personale mediante avvisi.
Art.
36. LAVORAZIONI PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO.-
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si
detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b)che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano
in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità
dei lavoratori;
sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo
del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente
comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno .
Art.
37.
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente
articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al
preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco,
al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo
ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle
lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando
dei vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro
non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale
di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art.
38. SCARICHE ATMOSFERICHE. -
Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi
idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle
lavorazioni, di cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e
all'altezza, possano costituire pericolo.
Art.
39.
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali,
i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore
e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra
in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
Art.
40.
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque
almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza
.
TITOLO
III - Norme generali di protezione delle macchine .
Capo
I - Disposizioni di carattere generale.
Art.
41. PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE.-
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo,
devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi
di sicurezza.
Art.
42. PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE. -
Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere,
come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi,
sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri
elementi in movimento delle macchine non devono presentare parti
salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono
applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici
o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti
con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
Art.
43. MANOVELLISMI.-
Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo
o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle
e simili devono essere adeguatamente protetti.
La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle
pietre, marmo e simili e salvo, che sussistano particolari condizioni
di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione
inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore
o la velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto
primo.
Art.
44. TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI. -
I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti
per più di un quarto del loro diametro devono essere
ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata
a parti non soggette a movimento.
Art.
45. PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA DI MACCHINE. -
Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro
organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti
o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano
fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente
di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere
provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere
all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati,
a meno che non siano adattate altre idonee misure di sicurezza.
Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di
alluminio non sono ammessi.
Art.
46. SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI DELLE MACCHINE.-
Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute
in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare
la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e
la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una
specifica funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi
le necessarie misure o cautele affinché ciò non
sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi
danno alle persone.
Art.
47. RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI
DI SICUREZZA. -
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non
devono essere rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente
adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite
minimo possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza
deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno
reso necessaria la loro temporanea rimozione.
Art.
48. DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO. -
È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi
e gli elementi in moto delle macchine, ameno che ciò
non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale
caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Art.
49. DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU
ORGANI IN MOTO.-
È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione
di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto,
si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità
del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti
i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Capo
II - Motori
Art.
50. SEGREGAZIONE DEI MOTORI. -
Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o
recinti, i relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge,
cinghie e simili devono essere protetti in conformità
delle disposizioni del Capo III del presente Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato
a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.
Art.
51. REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ. -
I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono
costituire un pericolo devono essere provvisti di regolatore
automatico di velocità, tale da impedire che questa superi
i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali
il mancato funzionamento.
Art.
52. MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI.-
Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori
debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto
alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati
accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi
dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente
sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere
costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente
per evitare il contraccolpo.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai
pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto
normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munta di un dispositivo
di arresto di emergenza.
Art.
53.
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni
o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità,
devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente
accessibili per poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario,
a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla
manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non
azionati da energia elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione
devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione
di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili
senza possibilità di errore.
Art.
54.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile
nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti,
associato, se necessario, ad un segnale ottico.
Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente
articolo e le relative modalità, deve essere esposto
presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
Capo
III - Trasmissioni e ingranaggi.
Art.
55. ORGANI ED ELEMENTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO.-
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione,
i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli
altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti
ogni qualvolta possono costituire un pericolo.
Art.
56. ALBERI, CINGHIE E FUNI DI TRASMISSIONE. -
Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione,
nonché le relative pulegge motrici e mosse, che si trovano
in tutto o in parte ad altezza non superiore a m.2 dal pavimento
o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano
già in posizione inaccessibile, devono essere protetti
sin a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche
costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di
almeno un metro, purché:
a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più
sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili
a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano
l'altezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali
manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli
organi ed elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza
non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri
di larghezza o una velocità inferiore ai 2 metri al minuto
secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo quando la
cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso,
può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi
quando, in relazione alla velocità ed alla loro coppia
motrice, sia da escludersi ogni pericolo.
Art.
57.
Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi
o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una
protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere omessa quando il prodotto
della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità
in metri al minuto secondo sia minore di 80.
Art.
58.
Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi notevoli
dimensioni o velocità, sovrastino o sono prossime o adiacenti
a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli
56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta
proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura, oppure
essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e resistenza
tali da conseguire lo stesso scopo.
Art.
59. INGRANAGGI.-
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili
devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici,
oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi
ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.
Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla
sola zona di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche
della macchina o della installazione, quali la ridottissima
velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori
portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente
garanzia di sicurezza.
In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono
estendersi, lateralmente, sino alla base della dentatura e devono
avere le estremità periferiche libere foggiate in modo
da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona
dentata.
Art.
60. CONI E CILINDRI DI FRIZIONE. -
Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza
non superiore a m.2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto
di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che
non siano in posizione inaccessibile.
Art.
61. CATENE DI TRASMISSIONE. -
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono,
quando non si trovino in posizione inaccessibile, essere protette
mediante custodia completa.
Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può
essere limitata alle ruote dentate con appendice adeguatamente
estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo
di proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le
modalità stabilite dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie
e delle funi di trasmissione.
Art.
62. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CINGHIE.-
Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle
cinghie devono essere affidate a personale esperto.
È consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione
in moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi
o dispositivi monta cinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria
quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri
per la sua velocità in metri al secondo sia non minore
di 80.
Art.
63. GANCI PORTACINGHIE.-
Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori
servizio per riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono
appoggiare sugli alberi di trasmissione, né trovarsi
a contatto con elementi in moto, ma devono essere appese a ganci
portacinghie predisposti in prossimità delle pulegge.
Art.
64. GIUNZIONE DELLE CINGHIE. -
Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte
in modo da non presentare sporgenze o elementi salienti, a meno
che questi non siano raccordati alla cinghia con smussi a lievissima
inclinazione o che la cinghia non sia completamente protetta.
Art.
65. COPPIE DI PULEGGE FISSA E FOLLE. -
Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e
mantenute in modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o
per altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare
in moto l'albero su cui è montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella
fissa e viceversa sia eseguito per mezzo di apposito sposta
cinghia meccanico, munito di dispositivo di fermo, che assicuri
la posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti accidentali
della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione
di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono
ferme.
Art.
66. DISINNESTI DI SEZIONAMENTO DELLE TRASMISSIONI ESTESE.-
Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico
albero esteso a più ambienti, a meno che l'albero non
sia sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun ambiente
per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra,
provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale
trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento
degli alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono
masse rotanti di entità tale da rendere difficile il
loro rapido arresto.
Art.
67. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI TRASMISSIONI. -
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili
senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale
devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
Capo
IV - Macchine operatrici e varie.
Art.
68. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI E DELLE ZONE DI OPERAZIONE
DELLE MACCHINE.-
Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione,
quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono,
per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti
di dispositivo di sicurezza.
Art.
69.
Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non
sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione
degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose
delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare
o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici,
dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni
di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
Art.
70.
Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile
proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori
e le zone di operazione pericolose delle macchine, la parte
di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve
essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze
e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.
Art.
71.
Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi
lavoratori non protetti o non completamente protetti possono
afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole
inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad
avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di
altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere anche
un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel
più breve tempo possibile.
Art.
72. BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE. -
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori,
delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle
macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare
un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto
e di movimento della macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina
è in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto
della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non
è nella posizione di chiusura.
Art.
73. APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLE MACCHINE. -
Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono
essere provviste di idonei ripari costituiti, a secondo delle
varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture
atti per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore
od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte
del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori
pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata
anche quando
la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione
e di scarico automatici ogni qualvolta gli organi lavoratori,
introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili
durante il lavoro.
Art.
74. FISSAGGIO DEGLI ORGANI LAVORATORI A VELOCITÀ ELEVATE.-
Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate
devono essere fissati agli alberi o altri elementi da cui ricevono
il movimento, in modo o con dispositivi tali da evitare l'allentamento
dei loro mezzi il fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione
o la loro fuoriuscita.
Art.
75. PROTEZIONE CONTRO LE PROIEZIONI DI MATERIALI.-
Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a
proiezioni di materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione
devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura,
schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che
i lavoratori siano colpiti.
Art.
76. ORGANI DI COMANDO PER LA MESSA IN MOTO DELLE MACCHINE. -
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa
in moto e l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del
lavoratore.
Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando
della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa
essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure
per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi
in seguito ad un tempestivo movimento di questa.
Art.
77.
I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati
in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere
provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.
Art.
78. COMANDO A PEDALE DELLE MACCHINE. -
I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi
quelli di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra
ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo,
che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità
di azionamento accidentale del pedale.
Art.
79. INNESTO E DISINNESTO DELLE MACCHINE COMANDATE DA TRASMISSIONE.-
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni
principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi
di innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare
e di arrestare la macchina indipendentemente dalla trasmissione
e dalle altre macchine da questa azionate.
Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di
cui al comma precedente per i gruppi di macchine situate in
uno stesso locale, purché l'arresto dell'intero gruppo
possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna macchina e
la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato
in posizione tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente
tutte le macchine.
Art.
80. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI MACCHINE COMPLESSE.-
Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti
più lavoratori dislocati in posti diversi e non perfettamente
visibili da colui che ha il compito di mettere in moto la macchina,
deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.
Art.
81. COMANDO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MULTIPLO.-
Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate
nell'articolo precedente richieda o implichi, anche saltuariamente,
che i lavoratori introducano le mani o altre parti del corpo
fra organi che con l'avviamento della macchina entrano in movimento,
le macchine stesse devono essere provviste di un sistema di
comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta
la messa in moto solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla
macchina abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco
particolare.
Art.
82. BLOCCO DELLA POSIZIONE DI FERMO DELLA MACCHINA.-
Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione,
cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono
che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte
del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono
essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto
la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante
la esecuzione di dette operazioni.
Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele
affinché la macchina o le sue parti non siano messe in
moto da altri.
Art.
83. SPAZIO LIBERO OLTRE I LIMITI DI CORSA DEGLI ORGANI A MOVIMENTO
ALTERNATIVO. -
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi
a movimento alternativo devono essere installate in modo che
fra l'estremità di corsa delle stesse parti od organi
mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del materiale
su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno
spazio libero di almeno cm.50 nel senso del movimento alternativo.
Qualora sia minore di cm.50, esso deve essere reso inaccessibile
mediante chiusura.
TITOLO
IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine
Capo
I - Mole abrasive .
Art.
84. COLLAUDO, VELOCITÀ D'USO, COEFFICIENTE DI SICUREZZA
[ Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.P.R.
19 marzo 1956 n. 302 ]
[Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono
risultare già, a cura dello stesso costruttore, collaudate
ad una velocità superiore di almeno il 40 % a quella
d'uso .
Per mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo
di velocità deve essere effettuato per ogni singola mola.
Ogni mola deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo,
della qualità, del diametro e della velocità massima
di uso, espressa in numero di giri al minuto primo - velocità
angolare - riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo
- velocità periferica - nonché il nome della sede
del costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente
indicata con la dizione "velocità massima di uso".
È vietato far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo
che il coefficiente di sicurezza rispetto alla velocità
limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.]
Art.
85. MOLE ABRASIVE ARTIFICIALI
[ Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 8 della
L.N. 320 del 5 novembre 1990 ].
[Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una
velocità superiore a quella garantita dal costruttore
e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente .
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non
sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocità
d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m.20 se ad impasto magnesiaco
o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto
con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed
a sagome speciali in genere: m.15, 20, 25 rispettivamente per
le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico
o con resine sintetiche] .
Art.
86.
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici
deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello
indicante il diametro massimo della mola che può essere
montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri
del relativo albero.
Art.
87. MOLATRICI A PIÙ VELOCITÀ.-
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere
provviste di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della
macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita
in rapporto al diametro della mola montata.
Art.
88. FLANGE ED ALTRI MEZZI DI FISSAGGIO DELLE MOLE. -
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per
mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale
metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro
della mola, salvo quanto disposto dall'art.90. L'aggiustaggio
tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare
periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di
una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone,
feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre,
ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore
possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura
della mola in moto.
Art.
89. CUFFIE DI PROTEZIONE. -
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste
cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica
della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario
per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due
facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile
alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è
costituita, ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina
devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola
in caso di rottura.
In deroga a quanto disposto al secondo comma dell'art.45, le
cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole
di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità
periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purché
lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
Art.
90.
La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta
nell'articolo precedente, può, per particolari esigenze
di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica
oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con
flange di diametro tale che essa non ne sporga più di
3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro
di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro
di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.
Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali
gli "sporti" della mola dai dischi possono superare
i limiti previsti dal comma precedente, purché siano
adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli
derivanti dalla rottura della mola.
Art.
91. POGGIAPEZZI. -
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi.
Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri
dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione
(materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non
richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
Art.
92. PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE.-
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da
più lavoratori per operazioni di breve durata, devono
essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile
e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non
siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione
personale.
Art.
93. MOLE NATURALI. -
Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate
tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai
5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m.1, e non devono
funzionare ad una velocità periferica superiore a 13
metri al minuto secondo.
Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore
ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica
supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste
di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte
a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.
Art.
94. PULITRICI E LEVIGATRICI.-
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli
a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono
avere la parte abrasiva non utilizzata nella operazione, protetta
contro il contatto accidentale.
Capo
II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili.
Art.
95. BOTTALI E MACCHINE SIMILI.-
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti
di altra forma che, in relazione alla esistenza di elementi
sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino
pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante
il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto
accidentale con dette parti in movimento.
Art.
96.
I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare
accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono
essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione
di fermo.
Art.
97. IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E SIMILI.-
Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale
o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque
venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare
le protezioni e i dispositivi di cui ai commi precedenti, si
devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre
il pericolo.
Art.
98.
Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante
vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente
al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da dispositivo
volta pasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore
della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento
delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente
all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella
fissa è inferiore a 6 centimetri.
Capo
III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto.
Art.
99. BLOCCO DELLA TESTA PORTASTAMPO.-
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli,
berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di
blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa
portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi
e dei controstampi.
Art.
100. SCHERMI DI DIFESA. -
Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono,
per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati
almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze
di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione
della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da esludersi
la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette
proiezioni.
Capo
IV - macchine utensili per metalli.
Art.
101. TORNI. -
Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono
risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante
il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del
lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere
adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante
briglia che presenta gli stessi pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
Art.
102.
I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole,
sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento
della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo
di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione
sulla piattaforma.
Art.
103. PIALLATRICI. -
I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle
piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili
cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse
del bancale e le estremità della piattaforma scorrevole
portapezzi.
Art.
104. TRAPANI. -
I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati
in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti
mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
Art.
105. SEGHE PER METALLI. -
Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente
a quanto disposto nell'art. 108.
Art.
106.
Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di
protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri
per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
Capo
V - Macchine utensili per legno e materiali affini.
Art.
107. SEGHE ALTERNATIVE. -
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite
di una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi
in caso di rottura, nonché di un robusto paracolpi verticale
per trattenere, dalla parte opposta, il telaio sfuggente.
Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite
di un dispositivo che assicuri in modo assoluto il cilindro
superiore di avanzamento nella sua posizione più alta.
Art.
108. SEGHE A NASTRO. -
Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro
completamente protetti. La protezione deve estendersi anche
alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso
di rottura.
Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale
in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni
di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente
necessario per la lavorazione.
Art.
109. SEGHE CIRCOLARI. -
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le
schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è
usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente
alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla
dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente
sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del
dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
Art.
110.
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere
provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante
la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre
provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che
la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore
in caso di rottura dell'organo tirante.
Art.
111. PIALLE A FILO.-
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica
e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri
per la eliminazione dei trucioli.
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e
il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo
indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo
registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura
del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona
di lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del
materiale da piallare.
Art.
112. PIALLE A SPESSORE. -
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo
atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
Art.
113. FRESATRICI DA LEGNO. -
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione
atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente
in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti
alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida
che in quelli senza guida.
Art.
114. LAVORAZIONI DI PICCOLI PEZZI. -
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine
da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti
mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee
attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
Capo
VI - Presse e cesoie.
Art.
115. DISPOSITIVI PER LE PRESSE IN GENERE -
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite
di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre
parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da
altri organi mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina
o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti
da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella
zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa,
che non consentano il movimento del punzone se non quando sono
nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi
mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando
le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in
posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato
della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente
con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto
nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere
omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici
o semi-automatici di alimentazione.
Art.
116.
Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni,
qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati nell'articolo
precedente o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente
possibile, i lavoratori, per le operazioni di collocamento e
ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare
uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere
le mani fuori della zona di pericolo.
Art.
117.
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformità
a quanto stabilisce l'articolo 115, può essere omessa
per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona
che le usa, senza intervento diretto o indiretto di motori nonché
per le presse comunque azionate a movimento lento, purché
le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante
altri dispositivi o accorgimenti.
Art.
118.
Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite
di dispositivo antiripetitore del colpo.
Art.
119. PRESSE A BILANCIERE AZIONATE A MANO.-
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in
movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono
avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso
o anello di guardia solidale con le masse stesse.
Art.
120. CESOIE A GHIGLIOTTINA. -
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste
di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del
corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi
dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico
o meccanico che non richieda l'introduzione delle mani o altre
parti del corpo nella zona di pericolo.
Art.
121. GRANDI CESOIE A GHIGLIOTTINA.-
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente
due o più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi
di comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta
la durata della discesa della lama, a meno che non siano adottati
altri efficaci mezzi di sicurezza.
Art.
122. CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI. -
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili
e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi
o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di
coltello soprastante il banco di lavoro ed estendentesi quanto
più vicino possibile alla superficie del materiale in
lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco
debbono essere protette.
Art.
123. CESOIE A TAMBURO PORTACOLTELLI E SIMILI.-
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste
di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere
con le mani i coltelli in moto.
Capo
VII - Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori.
Art.
124. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI.-
Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori
e delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi
nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino
pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che
possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati
a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
Art.
125. MOLINI A PALLE E MACCHINE SIMILI. -
I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati
mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza,
ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi,
durante la rotazione a meno di metri due di altezza dal pavimento.
Art.
126. FRANTOI, DISINTEGRATORI E MACCHINE SIMILI. -
Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei
frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, non possano
essere provviste di protezioni fisse complete in conformità
a quanto stabilito nell'art.73, possono essere adottate protezioni
rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al
loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata la
esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori
deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in
moto.
Art.
127. MOLAZZE. -
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da
un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori
in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite
o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
Art.
128. BERTE A CADUTA LIBERA. -
Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei
rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente
circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione
all'esterno di frammenti di materiale.
Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo
da rispondere allo stesso scopo.
La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno
del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
Capo
VIII - Macchine per centrifugare e simili.
Art.
129. LIMITI DI VELOCITÀ E DI CARICO.-
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro
i limiti di velocità e di carico stabiliti dal costruttore.
Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile
applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello
con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
Art.
130. COPERCHIO E FRENO. -
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori
e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di
solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto nell'art.
72 e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non
sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo
dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri
verso l'interno rispetto a quello del paniere.
Art.
131. VERIFICHE PERIODICHE.-
Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti
a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato
di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno
del paniere sia superiore a 50 centimetri .
Capo
IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri.
Art.
132. LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI IN GENERE. -
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati
e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana
fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini
a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e
simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve
essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con
riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o
di altre parti del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere
la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono
essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo,
permetta, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido
arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati
attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza
avvicinare le mani alla zona pericolosa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle
caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi
il pericolo previsto dal primo comma.
Art.
133. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAMINATOI E CALANDRE MOLTO PERICOLOSI.
-
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni,
potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli
specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori)
per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono
essere provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato dei
cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in
modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice
e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore
nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in
moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al
freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea
inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
Art.
134. LAMINATOI SIDERURGICI E SIMILI.-
Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del
materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale
investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni
di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa
diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la
sicurezza del lavoro.
Capo
X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e
macchine simili.
Art.
135. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DAL CONTATTO ACCIDENTALE.-
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde,
delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine
pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle
materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi
a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono
essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo
da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle
altre del parti del corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro
esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è
disposto nell'articolo seguente, essere fissate mediante viti,
bulloni o altro idoneo mezzo.
Art.
136.
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate
all'articolo precedente e le loro parti, che, durante il lavoro,
richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli
delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti
di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano
essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
Art.
137. APERTURE DI CARICO E SCARICO. -
Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo
comma dell'art.135 devono avere una forma tale ed essere disposte
in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente,
venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con
gli organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
Art.
138. ZONA DI IMBOCCO DEI CILINDRI ALIMENTATORI. -
La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine
indicate al primo comma dell'art. 135, escluse le carde e le
pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia
o custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino a metri
uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo
folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti
del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo
di sicurezza.
Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere
provvista del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Capo
XI - Macchine per filare e simili.
Art.
139. INGRANAGGI DELLE MACCHINE PER FILARE IN GENERE.-
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli
altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi
a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre
macchine tessili simili, nonché gli sportelli delle aperture
di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro
esterno della macchina, devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto nell'art. 72, qualora debbano essere aperte
o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano
essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
Art.
140. IMBOCCO DEI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.-
L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di
fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta
ed a campana, deve essere protetto, alle due estremità,
mediante schermo, e, longitudinalmente, con sbarre sulle due
fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare
formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
Art.
141. MONTAGGIO DELLE FUNICELLE SUI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.-
Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo
precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto
a macchina ferma.
È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto,
ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto
articolo, a condizione che all'operazione sia adibito personale
esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola
con gancio.
Art.
142. FILATOI AUTOMATICI INTERMITTENTI. -
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più
di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento
dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti,
atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il
carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi
siano disposti al disotto del banco dei cilindri alimentatori
ed in posizione tale per cui non risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi
che non risultino già inaccessibili, atte a impedire
ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta,
allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso
nasello e l'albero della controbacchetta.
Art.
143.
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento
del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto
la macchina deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra
il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il
carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante
il funzionamento del filatoio. È altresì vietato
introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione
del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo
all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina
prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono
essere rese note al personale mediante avviso esposto presso
la macchina.
Capo
XII - Telai meccanici di tessitura.
Art.
144. DIFESA CONTRO IL SALTO DELLA NAVETTA. -
I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio
guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire
la fuoriuscita della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando l'applicazione del quidanavetta può riuscire dannosa
per il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti
molto leggeri e con l'ordito molto debole, o quanto la velocità
della navetta è molto limitata, l'apparecchio guidanavetta
può essere sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi
del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoriuscita.
Art.
145. APPARECCHI GUIDANAVETTA. -
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo
precedente deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più
di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore
di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di
altre fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione
dei tessuti leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione
del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto
primo o aventi luce-pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti
alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
Art.
146.
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo
144, deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro
(posizione attiva di protezione) non appena il telaio è
messo in moto;
b) le due estremità laterali non distino dalla scatola
delle navette più di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata
mediante una costante ed accurata manutenzione.
Art.
147.
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una
lunghezza superiore a 75 centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue
dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidità
corrispondenti.
Art.
148. RETI PARANAVETTA.-
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144,
devono avere le seguenti dimensioni minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 120 di luce-pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21, a m.1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m.1,60.
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile
alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della
costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi
nella sua posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai
prospicienti pareti cieche, purché non vi sia possibilità
di passaggio.
Art.
149. TRATTENUTA DEI PESI DEL SUBBIO. -
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi
del freno del subbio dell'ordito devono essere assicurati con
mezzi idonei ad evitarne la caduta.
Art.
150. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SUBBI.-
Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi
che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo
smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
Art.
151. TELAI PER TELE E TESSUTI METALLICI O DI MATERIE DIVERSE.-
Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o
di altre materie.
Capo
XIII - Macchine diverse.
Art.
152. AMMORBIDATRICI E DISTENDITRICI.-
Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta,
l'imbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con
ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dall'imbocco
stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un
riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado,
le mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.
Art.
153. MACCHINE PER LA ROTTURA DELLE MANNELLE DI CANAPA E JUTA.-
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa
e juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero
a sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli
assi normali al fronte di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto
e di facile azionamento.
Art.
154. MACCHINE CORDATRICI.-
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di
corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono essere
provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano
la fuoriuscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di
blocco previsto nell'art. 72.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono
rilevanti, la protezione può essere costituita da schermi
o reti metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire
il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere
le bobine in caso di sfuggita.
Art.
155. MACCHINE PER CUCIRE CON FILO. -
Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione,
di una protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del
lavoratore.
Art.
156. MACCHINE PER CUCIRE CON GRAFFE. -
Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano
ad alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo
che impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona
pericolosa.
Art.
157. MACCHINE PER TRAFILARE FILI METALLICI. -
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono
essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente
dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato della macchina
in caso di necessità.
Art.
158. MACCHINE CON CILINDRO A LAME ELICOIDALI.-
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici,
le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere
provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame,
la quale lasci scoperto il tratto strettamente necessario per
la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo
di blocco previsto nell'art. 72.
Art.
159. TREBBIATRICI.-
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei
covoni, il vano d'imbocco del battitore deve essere munito di
tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio
cernierato che abbia nella parte posteriore un dispositivo di
arresto che limiti l'ampiezza necessaria per la normale introduzione
del covone.
Art.
160.
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende
posto l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare
la traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal
fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo
di 90 centimetri.
Art.
161.
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere
munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano
munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato
di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.
Art.
162.
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti
e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità
durante il lavoro.
Art.
163.
Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio
imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il
personale addetto alla trebbiatrice.
Art.
164. MACCHINE PER IMBOTTIGLIARE LIQUIDI SOTTO PRESSIONE. -
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto
pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere
i frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni
di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono
fondati pericoli di scoppio.
Art.
165. MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA E MACCHINE SIMILI. -
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che
non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste
di un dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della
macchina per semplice urto della mano del lavoratore, quando
questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola
fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro
idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
Art.
166. FUSTELLE. -
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano
delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con
fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di
bordo sporgente, allo scopo di consentirne l'uso senza pericolo
per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria
quando l'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione
è effettuata a piastre di pressione spostate e quindi
in condizioni non pericolose.
Art.
167. COMPRESSORI. -
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza
tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo
che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento
della pressione massima d'esercizio.
TITOLO
V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento
Capo
I - Disposizioni di carattere generale.
Art.
168. MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO. -
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati
per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e
al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati,
nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo
alle fasi di avviamento e di arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle
loro caratteristiche.
Art.
169. STABILITÀ DEL MEZZO E DEL CARICO. -
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono
adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità
del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso,
alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento
e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.
Art.
170. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.-
Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento
e di trasporto quando non possono essere eseguite a braccia
o amano devono essere effettuate con l'ausilio di attrezzature
o dispositivi idonei.
Art.
171. INDICAZIONE DELLA PORTATA. -
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere
indicata la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso
del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva
delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi
supplementari e la variazione della velocità, l'entità
del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento
alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della
loro portata massima ammissibile.
Art.
172. GANCI. -
I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti
di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati,
per particolare profilo della superficie interna o limitazione
dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento
delle funi, delle catene e degli altri organi di presa.
Art.
173. FRENO. -
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti
di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto
e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è
necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità
dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano
per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata,
velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non
costituisca causa di pericolo.
Art.
174. ARRESTO AUTOMATICO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA DELLA
FORZA MOTRICE. -
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può
comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento
devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto
automatico sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose
per la stabilità del carico.
Art.
175. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE. -
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche
condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati
dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento,
nonché di illuminazione del campo di manovra.
Art.
176. ORGANO DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE.-
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto
per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge
di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite,
devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la
rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite
ai fine della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni
d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sede dei tamburi
e delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla
lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle
loro dimensioni, potenza velocità e condizioni di uso,
la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa
non costituisca causa di pericolo .
Art.
177. SEDI DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE. -
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati
nell'articolo 176 devono avere le sedi delle funi e delle catene
atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale
avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti
o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge
in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente
devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza
adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte.
Art.
178. RAPPORTO TRA I DIAMETRI DELLE FUNI E QUELLE DEI TAMBURI
E DELLE PULEGGE DI AVVOLGIMENTO. -
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti
indicati nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche,
salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere
un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi
e da 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per
le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente
a 20 e a 250 volte .
Art.
179. COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE. -
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento
e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti
speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo
massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno
6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e
5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali
.
Art.
180. ATTACCHI ED ESTREMITÀ LIBERE DELLE FUNI. -
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti
in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché
impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte
di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli
e dei fili elementari.
Art.
181. IMBRACATURA DEI CARICHI. -
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi
idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento
dalla primitiva posizione di ammarraggio.
Art.
182. POSTI DI MANOVRA. -
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e
di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona
di azione del mezzo.
Qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente,
non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la
zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio
di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.
Art.
183. ORGANI DI COMANDO. -
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento
risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre
a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo
da impedire la messa in moto accidentale.
Art.
184. SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PERSONE.-
1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature
di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione
che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza,
conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono
il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione
di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo
dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi,
il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori
sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro
con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure
per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.
Art.
185. AVVISI PER LE MODALITÀ DELLE MANOVRE. -
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento
e di trasporto e di segnali prestabiliti per l'esecuzione delle
manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente
leggibili.
Capo
II - Gru, argani, paranchi e simili.
Art.
186. PASSAGGI E POSTI DI LAVORO SOTTOPOSTI A CARICHI SOSPESI.-
Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto
dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per
i quali la eventuale caduta del carico può costituire
pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per
il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono
essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni
in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento
delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale
caduta del carico.
Art.
187.
Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di sollevamento-trasporto,
provvisti di elettromagneti per la presa del carico, deve essere
delimitato con barriere e ove ciò, per ragioni di spazio
non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti di
cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art.
188. PIANI DI SCORRIMENTO DELLE GRU A PONTE. -
I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte
utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze
di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru
medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti
di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli
stessi piani, e ad una distanza orizzontale non minore di 50
centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri
oltre la sagoma di ingombro della gru .
Art.
189. STABILITÀ E ANCORAGGIO DELLE GRU.-
La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale
e simili situate all'aperto devono essere assicurati con mezzi
adeguati, tenuto conto sia delle sollecitazioni derivanti dalle
manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile
azione del vento.
Art.
190. ARRESTO DI FINE CORSA DELLE GRU A PONTE ED A PORTALE.-
Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto,
scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità
di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di
arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante
alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
Art.
191.
Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie,
oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere
provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto
automatico del carro alle estremità della sua corsa.
Art.
192. DIVIETO DELLA DISCESA LIBERA DEI CARICHI. -
Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo
da funzionare a motore innestato anche nella discesa .
Art.
193. DIFESA DELLE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI CARICHI.-
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il
sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un
edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché
il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico
stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti
normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno,
di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori
anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta
del carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno
che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò
non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto
normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile
e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello
o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa
quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano
corrispondente.
Art.
194.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore
a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli,
già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono
essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne
lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza
dei lavoratori .
Capo
III - Ascensori e montacarichi.
Art.
195. CAMPO DI APPLICAZIONE. -
Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori
e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni
speciali.
Art.
196. DIFESA DEL VANO. -
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme
degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili
meno di 70 centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire
dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio
dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati
metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un
centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri,
e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino
4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel
quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si
muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni
dei commi precedenti.
Art.
197. ACCESSI AL VANO. -
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono
essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento
lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina
è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza
dell'apertura del vano quando questa è inferiore a m.
1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie
o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore
ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta,
non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di
una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla
porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le
aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
Art.
198. PORTE DI ACCESSO AL VANO. -
Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono
essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura,
quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che
non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non
sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto
per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate
altre idonee misure di sicurezza.
Art.
199. INSTALLAZIONI PARTICOLARI.-
Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e
198, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della
piattaforma non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta
pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
Art.
200. PARETI E PORTE DELLA CABINA. -
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di
cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza
non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento
lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non
devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci
di larghezza superiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere
omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la
piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici
le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro,
purché queste difese non presentino sporgenze pericolose
e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia
della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata
la stabilità del carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente
che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti
ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
Art.
201. SPAZI LIBERI AL FONDO ED ALLA SOMMITÀ DEL VANO.
-
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera
m² 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno
50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte
più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi
devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni
caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere
garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina
nel suo più alto livello di corsa.
Art.
202. POSIZIONE DEI COMANDI. -
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi
di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione
tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in
cabina.
Art.
203. APPARECCHI PARACADUTE. -
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate
da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con
cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché
i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni
di carico e scarico purché di portata non inferiore ai
100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene
e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono
essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire
la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle
catene di sospensione.
Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute
non è richiesto quando, in relazione alle condizioni
dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non presenta
pericoli per le persone.
Art.
204. ARRESTI AUTOMATICI DI FINE CORSA.-
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli
azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per
l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli
estremi inferiore e superiore della corsa.
Art.
205. DIVIETO DI DISCESA LIBERA PER APPARECCHI AZIONATI A MOTORE.
-
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento
di discesa deve avvenire a motore inserito.
Art.
206. CARICO E SCARICO DEI MONTACARICHI A GRAVITÀ. -
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili
ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino
il bloccaggio durante le operazioni di carico.
Art.
207. REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI MONTACARICHI.-
I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono
essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione
che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocità
pericolosa.
Capo
IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili. a tazze, a coclea,
a nastro e simili.
Art.
208. VANI DI CORSA. -
I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e
simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi,
muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
Art.
209. DISPOSITIVI DI ARRESTO. -
Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali
a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il
rapido arresto dell'apparecchio.
Art.
210. ARRESTO PER IMPROVVISA MANCANZA DI FORZA MOTRICE.-
I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili,
ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso
in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico
per l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa
della forza motrice si possa verificare la marcia in senso inverso
al normale funzionamento.
Art.
211. CONDOTTI DEI TRASPORTATORI A COCLEA.-
I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti
di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere
efficacemente protette.
Art.
212. APERTURE DI CARICO E SCARICO DEI TRASPORTATORI.-
Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in
genere devono essere protette contro la caduta delle persone
o contro il contatto con organi pericolosi in moto.
Art.
213. APERTURA DI CARICO E PERCORSO DEI PIANI INCLINATI (SCIVOLI).-
Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere
circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del
tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico,
purché il ciglio superiore di inizio del piano inclinato
si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento.
Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali
per evitare la fuoriuscita del carico in movimento e di difese
frontali terminali per evitare la caduta del carico.
Art.
214. SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI.-
Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati
deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale
trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi
di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro
detti pericoli.
Capo
V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici.
Art.
215. VELOCITÀ E PERCORSO. -
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere
regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura
del carico e le possibilità di arresto del mezzo.
Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto
al fine di ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione
al tipo dei veicoli, allo spazio disponibile ed all'ubicazione
delle altre vie di transito e loro attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo
di blocco.
Art.
216. DIFESE TERMINALI DEI BINARI. -
Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in
pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o
adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da
eventuali fughe o fuoriuscite dei veicoli.
Art.
217. ATTACCO E DISTACCO DEI MEZZI DI TRASPORTO.-
I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono
essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare
con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire
la stabilità del collegamento.
È vietato procedere durante il moto, all'attacco e al
distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano
provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa
e che il personale addetto sia esperto.
Art.
218. BLOCCO DEGLI ORGANI DI COMANDO DEI MOTORI ELETTRICI AZIONANTI
I MEZZI DI TRASPORTO. -
I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere
la maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile,
oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio
chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere
a chiave la cabina.
Art.
219. DIFESE NEI PIANI INCLINATI.-
I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio
del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi
automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti
o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso
del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto
devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati
durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda
ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni
tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.
Art.
220.
I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di
sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o
dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi
di trazione, quando ciò sia necessario in relazione alla
lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità
di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto,
e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il
trasporto delle persone .
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità
dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare
il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione
e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente
di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso è vietato
l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure
i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica
mensile .
Art.
221. SISTEMAZIONE DEI RECIPIENTI DEI COMBUSTIBILI SUI MEZZI
DI TRASPORTO. -
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi
destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati
in modo sicuro o protetti contro le sorgenti di calore e contro
gli urti.
Art.
222. MANIGLIE PER MEZZI DI TRASPORTO MECCANICI. -
I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di
percorso sono mossi direttamente dai lavoratori devono essere
provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra
sicura.
Art.
223. SCARICO MEDIANTE RIBALTAMENTO DEI VEICOLI.-
I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento
devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento
accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo
sicuro.
Art.
224. BARRIERE E SEGNALAZIONI NELLE VIE DI TRANSITO. -
Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente
ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici
devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti
e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.
Art.
225. ILLUMINAZIONE DEI SEGNALI.-
I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito
e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada
o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
Art.
226. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NELLE VIE DI TRANSITO.
-
Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione
in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza
pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di
transito.
Art.
227.
Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici,
quando il traffico non è sospeso o la linea non è
sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente
incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli
ai posti di lavoro.
Art.
228. CAUTELE PER SPOSTAMENTI NON CONTROLLABILI. -
Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico
il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di
altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso,
i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato
che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità
delle persone.
Art.
229. TELEFERICHE. -
È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche
o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto
di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione
e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali,
quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi
supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione
di adeguati mezzi di segnalazione.
Art.
230.
All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti
alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi
ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in
caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre
m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da
questo per almeno m. 2.
Art.
231. IMPIANTI FUNICOLARI A LUNGO PERCORSO.-
Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare
tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto di carico
e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali
per le manovre dalla stazione principale.
Art.
232.
L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli
impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello.
TITOLO
VI - Impianti ed apparecchi vari
Capo
I. - Disposizioni di carattere generale.
Art.
233. ORGANI DI COMANDO E DI MANOVRA.-
Gli organi e di dispositivi di comando o di manovra degli impianti
ed apparecchi in genere, come pure i relativi dispositivi accessori,
devono essere disposti in modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c) il personale addetto possa controllare per visione diretta
il funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato,
a meno che ciò non sia possibile in relazione alle particolari
condizioni dell'impianto, nel qual caso devono però adottarsi
altre misure di sicurezza.
Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare
l'indicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura
e apertura, direzione della manovra, comando graduale rispetto
alle varie posizioni.
Art.
234. STRUMENTI INDICATORI. -
Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri,
indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in
modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale
addetto all'impianto o all'apparecchio.
Art.
235. APERTURE DI ENTRATA NEI RECIPIENTI. -
Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere
provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori
a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.
Art.
236. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI
NEI QUALI POSSONO ESSERVI GAS E VAPORI TOSSICI OD ASFISSIANTI.
-
Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui
all'art. 235, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti
lavaggi ventilazione o altre misure idonee.
Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere
e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti di
comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti
di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti
ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento,
un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato
nell'esterno presso l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti
è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere
muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza
e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale
respirazione.
Art.
237. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI E SIMILI NEI QUALI
POSSONO ESSERVI GAS, VAPORI, POLVERI INFIAMMABILI OD ESPLOSIVI.-
Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi
la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi,
oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono
adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di
esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti,
di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi.
Se necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di
sicurezza.
Art.
238. ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI. -
Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle
camere di combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi,
con oli o gas combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore
addetto alla operazione deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della
camera di combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi
idonei, che in essi e nelle loro immediate vicinanze non vi
siano vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio
nel focolare o nella camera di combustione attorno ai bruciatori
o sul pavimento antistante;
d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una
impugnatura sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre
offese da fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia munito
di un dispositivo di accensione.
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate
da altre istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono
essere richiamate mediante avviso collocato in prossimità
dei posti di accensione.
Art.
239. PORTE DEI FORNI, DELLE STUFE, DELLE TRAMOGGE E SIMILI.-
Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono
essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura
risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata
la stabilità della posizione di apertura.
Art.
240. PROTEZIONE DELLE PARETI ESTERNE A TEMPERATURA ELEVATA.-
Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche,
tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose
per effetto del calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente
interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale
termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono
essere provvisti e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
Capo
II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione.
Art.
241. REQUISITI DI RESISTENZA E DI IDONEITÀ. -
Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti
e le tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori,
i quali siano comunque esclusi o esonerati dalla applicazione
delle norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti
speciali concernenti gli impianti ed i recipienti soggetti a
pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza
e di idoneità all'uso cui sono destinati.
Capo
III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti,
silos.
Art.
242. DISPOSIZIONI COMUNI.-
Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a li
vello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla
piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le
materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto
di altezza non minore di cm.90, a parete piena o con almeno
due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui
bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal
pavimento.
Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto
non sia possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente,
le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste
di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo
di caduta dei lavoratori entro di essi.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei
cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono
da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e
scarico, la difesa di cui al primo comma deve avere altezza
non minore di un metro.
Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni,
i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non
superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose
e sempre che siano adottate altre cautele.
Art.
243.
Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità
di oltre 2 metri e che non siano provvisti di apertura di accesso
al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa
per l'accesso al fondo dei suddetti
recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché
provviste di ganci di trattenuta.
Art.
244. DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI.
-
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate
in modo che:
a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture
di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più
rapido svuotamento delle loro parti.
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e
le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche
ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta
colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.
Art.
245.
Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono
essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche
e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti
in caso di necessità.
Art.
246. DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERBATOI TIPO SILOS CONTENENTI
MATERIE CAPACI DI SVILUPPARE GAS O VAPORI INFIAMMABILI O NOCIVI.-
I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o
vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza
dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi
o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione,
valvole di esplosione.
Art.
247. RECIPIENTI, SERBATOI, VASCHE E CANALIZZAZIONI PER LIQUIDI
E MATERIE TOSSICHE, CORROSIVE O COMUNQUE DANNOSE. -
I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,
corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
a) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere
a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose
essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto
con il contenuto;
b) di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito
o traboccamento.
Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui alla lettera
a) non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure
di sicurezza.
Art.
248. RECIPIENTI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI O MATERIE INFIAMMABILI,
CORROSIVE, TOSSICHE E COMUNQUE DANNOSE.-
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili,
corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli
le operazioni di riempimento e svuotamento;
c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature,
atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione
al loro uso particolare;
d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
Art.
249.
I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti già
usati, devono essere conservati in posti appositi e separati,
con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non
sono evidenti.
Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere
resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti
adottando le necessarie cautele.
In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già
contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas
o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi
diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad
una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione
di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o
prodotti secondari di trasformazione.
Capo
IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica,
ossidrica, elettrica e simili.
Art.
250. LAVORI DI SALDATURA IN CONDIZIONI DI PERICOLO.-
È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio,
al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materiale quali
sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre
reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie
che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono
dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose.
È altresì vietato di eseguire le operazioni di
saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non
siano efficacemente ventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del
presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro
residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure,
le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite
anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo
comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da
un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
Art.
251. SALDATURA OSSIACETILENICA, OSSIDRICA E SIMILI.-
Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori
e gasometri di acetilene o costruire depositi di recipienti
contenenti gas combustibili.
Art.
252.
Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed
i generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una
distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi
in cui i generatori o gasometri siano protetti contro le scintille
e l'irradiamento del calore o usati per lavori all'esterno.
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere
o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
Art.
253.
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili
di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita
una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda
ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno
o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato
di efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso
di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
Art.
254.
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro
degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità
dei gassogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti
e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al
fine di evitarne la caduta accidentale.
Art.
255. SALDATURA ELETTRICA ED OPERAZIONI SIMILI.-
Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili
devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito
primario di derivazione della corrente elettrica.
Art.
256.
Quando la saldatura od altra operazione simile non è
effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione,
è vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica
con derivazione diretta della corrente dalla normale linea di
distribuzione senza l'impiego di un trasformatore avente l'avvolgimento
secondario isolato dal primario.
Art.
257.
Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno
di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni
di cui all'art.250, devono essere predisposti mezzi isolati
e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo
che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti
accidentali con parti in tensione.
Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto
la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore
dall'esterno del recipiente.
Art.
258.
Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei metalli
devono essere osservate, per ciò che non è contemplato
specificatamente nel presente Capo, le disposizioni del Titolo
VII.
Art.
259. MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI.-
I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica
e simili devono essere forniti di guanti isolanti, di schermi
di protezione per il viso e, quando sia necessario ai fini della
sicurezza, di pedane o calzature isolanti.
La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere
protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette
o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri
lavoratori.
Capo
V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione.
Art.
260. PAVIMENTI, PIATTAFORME, PASSERELLE E SCALE DEI FORNI.-
Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie
devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono,
tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi
in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni
di impianto, non costituisca pericolo.
Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra
dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili.
Art.
261. ECCESSO DI TEMPERATURA DEI POSTI DI LAVORO E DI MANOVRA
DEI FORNI. -
I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni,
quando la temperatura può raggiungere limiti tali da
costituire un pericolo, devono essere protetti con mezzi idonei
contro le irradiazioni di calore. Ove il processo tecnologico
non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti di mezzi
di protezione individuale.
Art.
262. BOCCHE E APERTURE DEI FORNI. -
Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti
dei forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono
pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide difese.
Art.
263. SPRUZZI ED INVESTIMENTI DI MATERIALI INCANDESCENTI.-
I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che
possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali
incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi
o con altri mezzi.
Art.
264.
Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o
fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori
vengano a contatto con il materiale fuso nonché per permettere
il loro rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso
di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
Art.
265. STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE.-
Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le
operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste
di porte apribili anche dall'interno.
Art.
266.
Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali, in relazione
al procedimento adottato o alla natura dei materiali o prodotti
in lavorazione, possono svilupparsi gas, vapori o polveri esplosivi
o nocivi, devono essere provviste di un efficace impianto o
di mezzi per la aspirazione di tali gas, vapori o polveri e
per il loro convogliamento in un luogo in cui non possono costituire
danno.
TITOLO
VII - Impianti macchine ed apparecchi elettrici
Capo
I - Disposizioni di carattere generale.
Art.
267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.-
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive,
devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire
i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi
sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti
da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
Art.
268. DEFINIZIONE DI " ALTA " E "BASSA" TENSIONE.-
Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è
ritenuto a bassa tensione quando la tensione, del sistema è
uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata
e a 600 Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è
ritenuto ad alta tensione .
Art.
269. INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI
APPARECCHI ELETTRICI. -
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione
della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente
e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie
per l'uso.
Art.
270. ISOLAMENTO ELETTRICO. -
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto
fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla
tensione dell'impianto.
Art.
271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.-
Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette
a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per
altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere
collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti
a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche
molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse
metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra
per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente
continua.
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche
dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale
delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od
anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma.
Art.
272.
Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o
non offra, in relazione a particolari condizioni ambientali,
le necessarie garanzie di efficienza oppure quando non sia consigliabile
in relazione alla particolarità dell'impianto, devono
adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.
Art.
273. TAPPETI E PEDANE ISOLANTI. -
Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione
dei conduttori contro il contatto accidentale, all'isolamento
dei conduttori e ai collegamenti elettrici a terra, qualora
sia necessario ai fini della sicurezza del personale, in relazione
a particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali, i
quadri di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e
le macchine elettriche accessibili devono essere provvisti di
tappeti o pedane che abbiano un isolamento adeguato.
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali
da consentire la sicura esecuzione delle manovre e da evitare
i ribaltamenti.
Art.
274. LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE. -
Le norme approvate con R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione
delle linee elettriche aeree esterne, e successive modifiche,
sono estese agli impianti posti negli stabilimenti od aziende
soggette al presente decreto.
Capo
II - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori
ed elementi in tensione.
Art.
275. IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD " ALTA"TENSIONE.-
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi
soltanto nelle officine e cabine elettriche, nelle sale di prova
e per le linee esterne.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì
ammessi in ogni altro locale, purché siano completamente
racchiusi, singolarmente od assieme alle relative apparecchiature
in cunicoli in armatura, in armadi o custodie metalliche collegate
a terra.
Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di
esercizio sino a 1000 Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi,
per le linee di contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti
simili e per i raccordi ferroviari, purché siano adottate
adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi ferroviari
sono ammesse tensioni anche superiori.
Art.
276. DIFESE. -
I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione
devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante
idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico,
o metallici collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili
anche se smontabili.
Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori
in tensione di almeno cm. 7 più cm.0,7 per ogni migliaia
di Volta, con un minimo, in ogni caso, di cm. 15.
Art.
277.
Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo
precedente devono essere estesi, verso l'alto, sino ad almeno
m. 2 dal pavimento e, verso il basso sino al pavimento o sino
ad una distanza da questo per cui non sia possibile, in relazione
alle condizioni dell'impianto, il contatto accidentale con i
conduttori o con gli elementi in tensione.
Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete
piena, le maglie o aperture devono avere dimensioni tali da
non permettere il passaggio della mano.
Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale
dei conduttori può anche essere costituita da un parapetto
di altezza non inferiore a m. 1,20 e formato da almeno due robusti
correnti rigidi e solidamente fissati alle parti stabili, posto
ad una distanza in senso orizzontale dai conduttori non inferiore
a m. 0,60 più cm. 1 ogni migliaia di Volta con un minimo,
in ogni caso, di m. 1.
Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in
vista un avviso indicante il divieto di accedere allo spazio
compreso fra il parapetto ed i conduttori prima di avere tolto
la tensione.
Art.
278.
Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta
tensione corrono al di sopra del pavimento o di una piattaforma
di lavoro o di passaggio ad una altezza inferiore a m.3 più
un centimetro ogni migliaia di Volta di tensione, si devono
applicare al di sotto di essi i ripari di cui all'articolo precedente
costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola dimensione.
Art.
279.
Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione
dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione
devono essere osservate anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori
rivestiti con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli
provvisti di armatura metallica continua collegata a terra.
Art.
280.
Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo
art.340, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite
al servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia
possibile adottare le misure di cui agli artt. 276 a 279, le
distanze e le altezze ivi indicate potranno essere congruamente
ridotte, sempreché la difesa del personale addetto contro
il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione
sia comunque assicurata.
Art.
281. RIVESTIMENTO E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI ED ELEMENTI NUDI
A BASSA TENSIONE. -
In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica,
i conduttori e gli elementi a bassa tensione superiore a 25
Volta verso terra, se a corrente alternata, e a 50 Volta verso
terra, se a corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento
isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, ai
fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di
temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente,
oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorché
siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.
Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente
continua di cui al primo comma è elevato a 70 Volta,
purché siano adottate idonee misure di sicurezza. Qualora
tale contatto non sia evitabile per esigenze di lavorazione,
le persone devono essere convenientemente isolate.
Art.
282.
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante
in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare
impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica,
devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento.
Art.
283. PRESCRIZIONI SPECIALI PER I CONDUTTORI FLESSIBILI.-
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni
provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili
o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante
atto a resistere anche alla usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che
essi non intralcino i passaggi.
Capo
III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di
corrente e le scariche atmosferiche.
Art.
284. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI.-
Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa
tensione subiscano accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose
per effetto di conduttori, trasformatori o apparecchi a tensione
superiore, devono essere adottate idonee misure, quali il collegamento
a terra del neutro, l'applicazione di valvole di tensione o
di altri dispositivi equivalenti.
Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare
contatti fra sistemi di distribuzione a diverse tensioni.
Art.
285. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI. -
I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili,
interruttori automatici o simili, atti ad impedire che nelle
condutture e negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi
correnti di intensità tale da far loro assumere temperature
pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto,
l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni
di pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi
di corrente mediante altri idonei dispositivi.
Art.
286.
Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini
della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere
provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti
delle scariche atmosferiche.
Capo
IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative.
Art.
287. QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA. -
Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto
accidentale si applicano anche ai conduttori ed elementi in
tensione nei quadri di distribuzione e di manovra, compresi
quelli esistenti nella parte posteriore dei quadri stessi.
Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente
per i quadri a bassa tensione delle officine e delle cabine
elettriche, salvo nei casi in cui essa sia ritenuta necessaria
in relazione a particolari condizioni di impianto e sempre ché
siano adottate altre idonee misure e cautele.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati
sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti
ai quali si riferiscono.
Art.
288. INTERRUTTORE GENERALE.-
Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti,
all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore
onnipolare.
Art.
289. SEZIONAMENTO DELLE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.-
Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto,
per ciascuna delle relative derivazioni deve essere inserito
un separatore.
Art.
290. INTERRUTTORE ELETTRICI E SIMILI.-
Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti
condizioni:
a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza
arresto di posizione intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti,
senza dar luogo ad arco permanente, né a corto circuito
o messa a terra dell'impianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito
controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra
ed eventualmente il neutro. È fatta eccezione per gli
interruttori ad apertura cosiddetta "fase per fase"
al servizio degli impianti di trasmissione e di distribuzione
di energia elettrica;
d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati
in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto
è disposto dall'ultimo comma dell'art.287, in modo da
rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione,
quando questa è superiore a 25 Volta verso terra se alternata,
ed a 50 Volta verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità
della posizione di apertura e chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di
distacco e di inserimento. È fatta eccezione per i piccoli
interruttori e simili sino a 6 Ampere.
Art.
291.
Gli interruttori unipolari ,sui circuiti a corrente alternata,
sono ammessi solo su circuiti bipolari a bassa tensione per
impianti di illuminazione installati in locali asciutti e per
potenze non superiori a 1000 Watt.
Art.
292. PULSANTI. -
I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici
devono essere costruiti ed installati in modo che non sia possibile
l'accidentale azionamento degli stessi.
Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento
e di distacco.
Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a
mezzo di pulsanti, deve essere provveduto alla indicazione del
distacco e dell'inserimento.
Art.
293. SEPARATORI PER ALTA TENSIONE. -
Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche,
la continuità metallica di tutti i conduttori che fanno
capo alla officina o cabina, esclusi i conduttori di terra,
deve poter essere interrotta in modo evidente in corrispondenza
agli arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante l'uso
di separatori.
I separatori devono inoltre essere installati per consentire
la messa fuori circuito di macchinari o ed apparecchiature.
In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare
mediante separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le
parti e visibili da un luogo di facile accesso.
Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto
nel circuito, azionabili ad interruttore disinserito tali dispositivi
tengono luogo del separatore, purché ne sia palese l'avvenuta
manovra.
Art.
294.
I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi
manovrare agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto
isolante o comando meccanico.
I separatori devono essere:
a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che
i coltelli non siano in tensione a separatore aperto;
b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi
ed aprirsi casualmente da loro stessi.
Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto
necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo
per tutte le fasi del circuito.
Art.
295. VALVOLE FUSIBILI. -
Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in
modo da soddisfare oltre che ai requisiti indicati nell'art.285,
anche alle seguenti condizioni:
a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei
fusibili sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;
b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle
degli interruttori;
c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette,
ad eccezione del conduttore neutro.
Art.
296. INTERRUTTORI AUTOMATICI. -
Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti
devono soddisfare alle condizioni stabilite dagli artt. 290
e 291.
In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art.290,
gli interruttori automatici devono poter funzionare anche per
scatti limitati a singoli conduttori.
Capo
V -Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici.
Art.
297. COPERTURA DELLE PARTI NUDE IN TENSIONE. -
Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili,
a tensione superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata,
ed a 50 Volta verso terra se a corrente continua, ove non abbiano
le parti nude in tensione in posizione inaccessibile o non siano
protette a norma degli articoli 276 e 281 devono avere le stesse
parti nude, chiuse nell'involucro esterno o protette mediante
copertura o ripari solidamente fissati.
Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori
ad anelli e le relative spazzole delle macchine elettriche.
Art.
298. SEGREGAZIONE DELLE MACCHINE, DEI TRASFORMATORI E DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE A TENSIONE ELEVATA.-
Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le
apparecchiature elettriche in genere funzionanti a tensione
superiore a 1000 Volta, devono essere installati in locali appositi
od in recinti che possono essere anche a ciclo aperto, muniti
di porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che non si tratti
di motori accoppiati a macchine operatrici.
Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi
dove sono o possono transitare persone diverse da quelle addette
alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse
a chiave.
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi
indicati nel presente articolo devono essere costruite con materiale
incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine
elettriche provvisorie non annesse ad altri edifici.
Art.
299.
La segregazione in locale apposito non è obbligatoria
per i trasformatori, i reattori ed apparecchi simili a tensione
non superiore a 15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500
Watt, utilizzati per usi speciali compresa l'illuminazione mediante
tubi a catodo freddo, purché collocati fuori della portata
di mano, chiusi entro armadi o custodie o protetti in conformità
delle disposizioni del presente Titolo.
Art.
300. POZZETTO PER RACCOLTA OLIO DEI TRASFORMATORI.-
I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità
di olio superiore ai 500 chilogrammi, quando non siano installati
in cabine isolate, devono essere provvisti di pozzetti o vasche
o di altre opere atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato
all'esterno delle cabine o dei recinti.
Art.
301. PROTEZIONE DEI CONDENSATORI. -
I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono essere provvisti
di dispositivi atti ad eliminare la carica residua, quando il
condensatore è disinserito; tali dispositivi non sono
richiesti quando il condensatore rimane stabilmente collegato
elettricamente alla macchina rifasata, anche dopo che il complesso
è disinserito dalla rete.
Art.
302. ACCUMULATORI ELETTRICI. -
Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali
superiori ai 220 Volta devono essere:
a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore
un contatto accidentale con elementi aventi una differenza di
potenziale superiore a tale limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
Art.
303.
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla
loro cubatura ed alla capacità e tipo delle batterie
in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione
delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi
elettrici o termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante
il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti
a fiamma libera.
Capo
VI - Impianti di illuminazione elettrica.
Art.
304. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA.-
È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per
gli impianti di illuminazione a incandescenza.
È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta
per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine
elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono
ammesse tensioni sino a 6000 Volta.
Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche
all'interno purché i conduttori di alimentazione siano
adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art.279 ed il
ricambio delle lampade sia effettuato a circuito disinserito,
oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.
Art.
305. LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI. -
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade
devono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio
delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione
e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto
con le dette parti.
Art.
306.
Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere
collocate:
a) in locali bagnati o molto umidi;
b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro
in genere devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo
precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale
isolante non igroscopico.
Art.
307. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A TUBI LUMINESCENTI O FLUORESCENTI.-
Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti,
i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi,
devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla
tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano.
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere
messi in tensione devono essere completamente protetti mediante
custodia di materiale isolante.
Art.
308.
Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti
a catodo freddo devono essere provvisti di interruttore onnipolare
sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore.
Capo
VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili.
Art.
309. DERIVAZIONE A SPINA. -
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili
intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in modo che,
per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita
nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.
Art.
310.
Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire
in contatto con le parti in tensione della sede (femmina) della
presa;
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione
della spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.
Art.
311.
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di
apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono essere provviste,
a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole
onnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento
ed il disinserimento della spina a circuito aperto.
Art.
312. ESCLUSIONE DELLA CORRENTE AD ALTA TENSIONE. -
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono
essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per
i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione
e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro
specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati
ad alta tensione.
Art.
313. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE. -
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte
le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili
elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione
superiore a 220 Volta verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto
od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di
utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta
verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste
dal presente articolo e fornita da una rete a bassa tensione
attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti,
primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve
funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato
a terra.
Art.
314. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA. -
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi
mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione
superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta
verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico
collegato a terra.
L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con
spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa
di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento .
Art.
315. ISOLAMENTO DEGLI UTENSILI.-
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici
mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza
fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
Art.
316. INTERRUTTORI DI COMANDO INCORPORATO.-
Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un
interruttore incorporato nella incastellatura, che consenta
di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto
e l'arresto.
Art.
317. LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI.-
Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti
requisiti:
a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in
tensione in seguito a guasti, completamente protette in modo
da evitare ogni possibilità di contatto accidentale;
c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata
mediante collare esterno alla impugnatura isolante;
d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione
dalle parti metalliche eventualmente fissate all'impugnatura.
Art.
318.
Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto
umidi ed entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre
a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono
essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volta verso
terra ed essere provviste di un involucro di vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita
attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti,
primario e secondario, separati ed isolati tra di loro.
Capo
VIII - Linee di contatto per trazione elettrica.
Art.
319. DIVIETO DEI SISTEMI DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA.-
Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al
presente decreto sono vietati sistemi di trazione elettrica
con presa da terza rotaia.
Art.
320. ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE.-
Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle
aziende e delle attività soggette al presente decreto,
salvo disposizioni più restrittive delle altre leggi
o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo
o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno
di edifici, salvo quanto è disposto dalla successiva
lettera b);
b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee
siano efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante
ripari a canale o simili di materiale isolante non igroscopico
o metallici collegati a terra;
c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti
piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro
il contatto accidentale in conformità a quanto è
stabilito dalla precedente lettera b).
Art.
321. SOSTEGNI DI SOSPENSIONE DEI CONDUTTORI. -
I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto
per trazione elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza
tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che,
in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri
elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi
a meno di m.3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni
di impianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente,
ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla
lettera c) dello stesso articolo.
Art.
322. CAUTELE CONTRO IL CONTATTO DELLE LINEE AEREE CON MEZZI
DI TRASPORTO ORDINARI.-
Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari
o dei loro carichi con le linee aeree elettriche di contatto,
devono essere adottati appropriati provvedimenti e cautele,
quali l'applicazione di barriere, la delimitazione di attraversamenti
protetti e di banchine di transito per i mezzi ordinari.
Art.
323. INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE. -
I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto
per trazione elettrica devono essere provvisti di interruttori
automatici per massima corrente, atti ad interrompere l'alimentazione
della linea qualora si stabilisca una intensità di corrente
pericolosa.
Capo
IX - Collegamenti elettrici a terra.
Art.
324. SEZIONE, CONNESSIONE E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA.
-
Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche
previsti nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto
devono essere usati conduttori di sezione adeguata alla intensità
della corrente verso terra e comunque non inferiore a 16 millimetri
quadrati, se di rame, ed a 50 millimetri quadrati, se di ferro
o acciaio zincato.
Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori
di terra in rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati
purché non inferiori alla sezione dei conduttori del
circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso di 5 millimetri
quadrati.
Art.
325.
I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento
e il deterioramento.
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra
ed al dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o
serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
Art.
326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA. -
Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale
di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato
alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire,
per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non
superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione
sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed
officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor
resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle
particolarità degli impianti.
Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni
di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per
impianti a tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni
di acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco
del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali
derivazioni.
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi
ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni
di sicurezza.
Art.
327. PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI. -
Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni
degli artt. 324 a 326 relative alla comune messa a terra delle
masse metalliche.
Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere
la minor lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte,
ed essere protetti contro il contatto accidentale. La loro sezione
non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati.
Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori,
particolari accorgimenti in relazione alle varie condizioni
ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti
dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento
degli scaricatori.
Art.
328. VERIFICHE PERIODICHE. -
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima
della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori
a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche
di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque
anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali
per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni .
Capo
X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli
di esplosione o di incendio.
Art.
329. DIVIETO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE. -
Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è
disposto negli artt. 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli
di esplosione o di incendio in dipendenza:
a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie
esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni
elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi
chimici di produzione sempre che siano adottate le necessarie
misure di sicurezza .
Art.
330. INSTALLAZIONI ELETTRICHE " ANTIDEFLAGRANTI "
E DI TIPO STAGNO. -
Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando
sia necessario, in relazione alle esigenze del processo di lavorazione
o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto,
possono essere installati motori elettrici, purché questi,
le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione
siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione,
di tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal
costruttore .
Art.
331.
Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri
comportanti pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse
soltanto installazioni elettriche per forza motrice di tipo
"antideflagrante" o di tipo stagno o chiuso, tali
da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed installazioni
per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo
seguente .
Art.
332. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI LUOGHI PERICOLOSI.-
Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione
elettrica può essere effettuata solo dall'esterno per
mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno
del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura
ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una
conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in
nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art.331 è ammesso
l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro
a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le
relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi
impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente
isolati e protetti con guaine resistenti.
Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali
valvole fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i
luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo
stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art.331.
Art.
333. INTERRUTTORE GENERALE. -
Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei
luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste
all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella
zona pericolosa, di interruttori onnipolari.
Art.
334. LAVORI SULLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE DEI LUOGHI PERICOLOSI.-
È vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire
lavori sulle installazioni elettriche contemplate nel presente
Capo, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni
di alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione
di apertura con mezzi idonei.
Art.
335. SCARICHE ELETTROSTATICHE. -
Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi
sia la possibilità di scariche elettrostatiche, si devono
adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle
pareti, dei tetti, delle incastellature, delle macchine e delle
trasmissioni:
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere
le cariche elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie
di cuoio delle trasmissioni. Essi debbono però essere
tali da non dare luogo alla produzione di scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità
e per tutta l'estensione della rete degli elementi delle tubazioni
metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri
e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera
rete di tubazioni;
d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi
di liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi
di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di
carico e scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto
il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.
Art.
336. VERIFICHE. -
Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332
devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due
anni .
Capo
XI - Schemi dell'impianto.
Art.
337. ESPOSIZIONE SCHEMA DELL'IMPIANTO.-
Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente
esposto uno schema dell'impianto, con chiare indicazioni relative
alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali.
Art.
338. COLORAZIONE DEI CONDUTTORI E INDICAZIONE DELLE LORO TENSIONI.-
Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione
a valori diversi o conduttori sia ad alta che a bassa tensione,
essi devono essere contraddistinti con particolari colorazioni,
il cui significato (valore della tensione) deve essere reso
evidente mediante apposita tabella.
Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente
indicata in prossimità dei conduttori.
Art.
339. DIVIETO DI INGRESSO E AVVISO DI PERICOLO.-
Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere
indicata con apposita targa la esistenza del pericolo di morte
con il contrassegno del teschio.
Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve
essere esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per
le persone non autorizzate.
Art.
340. CHIUSURA DELLE OFFICINE E DELLE CABINE NON PRESIDIATE.
-
Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate,
oltre ad avere le indicazioni di cui all'articolo precedente,
devono essere tenute chiuse a chiave.
Art.
341. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA. -
Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto
un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente.
Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati
in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al
personale.
Art.
342. DEPOSITO DI MATERIALI NEI LOCALI DESTINATI ALLE MACCHINE
ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE.-
È vietato depositare nei locali delle officine e cabine
elettriche ove esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti
ed attrezzi che non siano attinenti all'esercizio dell'impianto
stesso.
Art.
343. ISTRUZIONI SUI SOCCORSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA.-
Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere
esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi
da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica.
Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti
e luoghi di lavoro in genere dove è utilizzata corrente
ad alta tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso
ed alle condizioni locali, può costituire pericolo.
Art.
344. LAVORI SU PARTI IN TENSIONE. -
È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle
loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore
a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra,
se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori
a 1000 Volta, purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato
dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità
dei lavoratori .
Art.
345. LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI AD
ALTA TENSIONE. -
È vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture
elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze,
salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente
senza avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile
alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando
con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto
sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i
lavori .
Art.
346.
Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici
ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure
di sicurezza previste nei comma b)e c) dell'articolo precedente,
non sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi,
questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto
e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di
sicurezza sopra indicate.
In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori
addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al
comma d) dello stesso articolo.
La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati
per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che
devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dal
capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le
veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione
può essere applicata.
Art.
347.
Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine,
apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata
ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.
Art.
348. ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI.-
I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche,
o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre
su impianti, macchine o apparecchiature elettrici, devono avere
a disposizione o essere individualmente forniti di appropriati
mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze
con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale,
cinture
e ramponi.
Art.
349.
I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante
devono essere muniti di un isolatore intermedio, collocato in
posizione tale che il lavoratore possa eseguire le manovre senza
dover afferrare il fioretto con una o con entrambe le mani sul
tratto oltre l'isolatore opposto alla impugnatura.
I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti,
ma appesi ad appositi ganci.
Art.
350.
Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono
essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza
di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza
personale in relazione alla ubicazione o alle speciali condizioni
delle installazioni o alla particolare pericolosità delle
manovre od operazioni di esercizio.
TITOLO
VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi
Capo
I - Disposizioni di carattere generale.
Art.
351. CAMPO DI APPLICAZIONE. -
Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo,
si intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili,
esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti,
tossici o infettanti, taglienti o pungenti.
Art.
352. AFFISSIONI DI NORME DI SICUREZZA. -
Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione
alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione
di materie o prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano
specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme
di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e
regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono
essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
Art.
353. ISOLAMENTO DELLE OPERAZIONI.-
Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi,
di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive
devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
Art.
354. CONCENTRAZIONI PERICOLOSE - SEGNALATORI AUTOMATICI.-
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio deve essere per
quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il
formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori
o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in
quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione
al fine di evitare dette concentrazioni.
Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori
ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono
essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici
atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle
condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni .
Art.
355. INDICAZIONI PER I RECIPIENTI -
I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi
o nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosita'
del loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni
prescritti per ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina.
Art.
356. SCARTI E RIFIUTI. -
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive
devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano
costituire pericolo.
Art.
357. PAVIMENTI E PARETI. -
I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione,
alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione
di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti,
devono essere in condizioni tali da consentire una facile e
completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che
possano eventualmente depositarsi.
Capo
II - Materie e prodotti infiammabili o esplodenti.
Art.
358. RISCALDAMENTI PERICOLOSI E SCINTILLE. -
Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o
polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine,
gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono
nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione
di scintille.
Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione
di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei
locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto
alla distanza dalle sorgenti di calore.
Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
Art.
359. LUBRIFICAZIONE. -
Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi
in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere
usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni
pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche
delle materie stesse.
Art.
360. RISCALDAMENTO DEI LOCALI E DIFESA CONTRO I RAGGI SOLARI.-
Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni
o esistono i rischi indicati nell'art.358 deve essere ottenuto
con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori
o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci
di accendere le materie pericolose ivi esistenti.
Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture
esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
Art.
361. VALVOLE DI ESPLOSIONE NEI LOCALI PERICOLOSI. -
Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte
nelle pareti o nei solai adeguate valvole di esplosione atte
a limitare gli effetti esplosivi.
Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre
o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili
verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
In ogni caso le valvole di esplosione devono essere disposte
in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare
danno alle persone.
Art.
362. PRODUZIONE DI DIVERSE QUALITÀ DI GAS PERICOLOSI.
-
Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità
di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi,
ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le
installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità
di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente
distanziati fra loro.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando
i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo, sempreché siano adottate idonee misure per
evitare la formazione di miscele pericolose.
Art.
363. DEPOSITI DI DIVERSE QUALITÀ DI MATERIE O PRODOTTI
PERICOLOSI-
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro
dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali
sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni
dagli altri.
Art.
364.
I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi
o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art.
354, quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione
o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno
dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone
in caso di funzionamento;
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione
e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri
non possono essere causa di pericolo.
Art.
365.
Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o
polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono
essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità
di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee
ad evitare i pericoli di esplosione.
Capo
III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose.
Art.
366. TRASPORTO ED IMPIEGO. -
Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi
o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto
contatto.
Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la
attuazione della norma di cui al comma precedente, devono essere
messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione,
in conformità a quanto è stabilito nel Titolo
X.
Art.
367. INVESTIMENTI DA LIQUIDI CORROSIVI. -
Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano
liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano
dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi,
devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle
immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.
Art.
368. SPANDIMENTI DI LIQUIDI CORROSIVI.-
In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono
essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche,
ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie
idonee.
Capo
IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti.
Art.
369. MASCHERE ED APPARECCHI RESPIRATORI. -
Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego,
manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici,
asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei depositi
o luoghi in cui possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori
o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto
in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere
respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso
di emergenza.
Art.
370. ISOLAMENTO LOCALI. -
I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate
nell'articolo precedente devono essere normalmente separati
e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio.
Art.
371. PULIZIA LOCALI ED ATTREZZATURE. -
I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si
utilizzano le materie o i prodotti indicati nell'art. 269, nonché,
i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere
impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente
ed accuratamente puliti.
Art.
372. ACCESSO AI LUOGHI CON PRESENZA DI GAS, FUMI O VAPORI ASFISSIANTI
O TOSSICI.-
Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236
devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso
agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne,
pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza
di gas o vapori tossici o asfissianti.
Capo
V - Materie o prodotti taglienti o pungenti.
Art.
373. FABBRICAZIONE, MANIPOLAZIONE O IMPIEGO.-
Nella fabbricazione manipolazione o impiego di materie o prodotti
taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli metallici,
vetri, aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici
o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto delle stesse
materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo
o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della
manipolazione.
TITOLO
IX - Manutenzione e riparazione
Capo
unico.
Art.
374. EDIFICI, OPERE, IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE. -
Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro,
compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti
in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza
in relazione alle condizioni di uso e alle necessità
della sicurezza del lavoro.
Gli impianti le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli
utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa,
devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza
del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità
ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito
il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento
di questo libretto.
Art. 375. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE.-
Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione
devono essere adottate misure, usate attrezzature e disposte
opere provvisionali, tali da consentire l'effettuazione dei
lavori in condizioni il più possibile di sicurezza.
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti
a macchine e ad impianti fermi.
Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine
e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni
o sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli
o maggiori danni, devono essere adottate misure e cautele supplementari
atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori addettivi
che delle altre persone.
Art.
376. ACCESSO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A PUNTI
PERICOLOSI.-
L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi,
macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante
l'impiego di mezzi appropriati quali andatoie, passerelle, scale,
staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
TITOLO
X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza
Capo
I - Disposizioni di carattere generale.
Art.
377. MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE. -
Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto
in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione
dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai
rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora
manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere
mantenuti in buono stato di conservazione.
Capo
II - Abbigliamento e indumenti di protezione.
Art.
378. ABBIGLIAMENTO. -
I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti
personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle
operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano
pericolo per la incolumità personale.
Art.
379. INDUMENTI DI PROTEZIONE. -
Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di
lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che
presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni
del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei
lavoratori idonei indumenti di protezione.
Capo
III - Protezioni particolari.
Art.
380. PROTEZIONE DEI CAPELLI. -
Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in
rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli,
o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provviste
di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e
che racchiuda i capelli in modo completo.
Art.
381. PROTEZIONE DEL CAPO. -
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo
per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi
comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori
che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione
prolungata dei raggi del sole.
Art.
382. PROTEZIONE DEGLI OCCHI.-
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni
di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque
dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi
appropriati.
Art.
383. PROTEZIONE DELLE MANI.-
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture,
tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori
devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati
mezzi di protezione.
Art.
384. PROTEZIONE DEI PIEDI. -
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono
specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture
o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di
calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Art.
385. PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO.-
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro
rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione
idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali,
gambali o uose.
Art.
386. CINTURE DI SICUREZZA. -
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto
o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi,
cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti
di adatta cintura di sicurezza.
Art.
387. MASCHERE RESPIRATORIE. -
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose
di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere
respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo
adatto facilmente accessibile e noto al personale.
Capo
IV - Soccorsi d'urgenza.
Art.
388. DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA.-
I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore
sono tenuti a segnalare subito al proprio datore di lavoro od
ai propri capi gli infortuni, comprese le lesioni di piccola
entità, loro occorsi in occasione di lavoro.
Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese
le lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati
all'infortunato i soccorsi d'urgenza.
TITOLO
XI - Norme penali
Capo
unico.
Art.
389. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
-
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme
di cui agli articoli 27, 73, 115,120, 121, 132, 133, 159, 160,
188, 193, 276 primo comma, 319.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme
di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90,
109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204,
206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo
comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346,
354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme
.
Art.
390. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COSTRUTTORI E DAI COMMERCIANTI.-
I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine,
di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi
in genere, nonché gli installatori di impianti, che non
osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire sei milioni.
Art.
391. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI. -
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento
mila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui
agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345, 346, ultimo comma,
nonché per non avere esercitato ai sensi dell'art.4,
la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte
di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo
seguente;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecento
mila a lire un milione per l'inosservanza della norma di cui
all'art.5, primo comma, nonché per non avere esercitato,
ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per
la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera
b) dell'articolo seguente.
Art.
392. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI. -
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b),
47, primo comma, 218, secondo comma, 238, 334 e 346, primo e
secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 6, lettere a), b) e c), 19, 20, lettere
a), b) e c), 24, 47, ultimo comma, 217, ultimo comma e 388 primo
comma .
TITOLO
XII - Disposizioni transitorie e finali
Capo
I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro.
Art.
393. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE. -
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
è istituita una commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei
rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro,
laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno
in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero della sanità
ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria,
commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse
agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati
dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina
sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti
d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro
supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione
e la unzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali, dell'università
e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti
e durano in carica tre anni. Ai predetti componenti, per le
riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, e successive modificazioni.
Art. 394. COMPITI DELLA COMMISSIONE. -
1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia
di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una
relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonché per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali
sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei
luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente
tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art.
48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art.
8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle
attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4,
della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità
di cui all'art.402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o del Ministero della sanità
o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza
del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è
resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari
competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può
chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare
sopralluoghi.
Capo
II - Deroghe.
Art.
395. [DEROGHE DI CARATTERE GENERALE. -
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il
periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 393, per gli edifici locali, macchine,
impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo relativamente
alle attività produttive ed ai settori industriali per
i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee
misure di sicurezza.
Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata
della suddetta deroga, determina le attività produttive
ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima
e riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie
e ne prescrive l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì,
per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati
dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti
di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta
efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso.
Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è
effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'art. 393.]
Art.
396. DEROGHE PARTICOLARI.-
Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà
di concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta
deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del
presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in
macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute
esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali,
e sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione
o idonei dispositivi di sicurezza.
Art.
397. TOLLERANZE. -
Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro
parti già installate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto
ai valori numerici minimi o massimi indicati dal decreto stesso,
che, in relazione a particolari circostanze di fatto, siano
ritenuti compatibili con la sicurezza.
Capo
III - Verifiche e controlli.
Art.
398. ATTRIBUZIONE DEI COMPITI. -
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà,
con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente
di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli
prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli
impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi
di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del
presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni, in relazione, alla natura
particolare delle verifiche e dei controlli stessi.
Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano,
il Ministro ha facoltà, sentita la Commissione consultiva
permanente sopra indicata, di disporre con proprio decreto,
che i controlli e le verifiche siano esercitate da personale
specializzato dipendente o scelto dagli stessi datori di lavoro.
I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì
le modalità per l'esercizio delle verifiche e dei controlli
.
Art.
399. DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI.-
Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi
del precedente articolo debbono essere redatti verbali su foglio
libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove
le verifiche o i controlli sono stati effettuati e devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.
Art.
400. DETERMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. -
I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari
norme di cui agli articoli 329 e 331 del presente decreto saranno
determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'art. 393.
Capo
IV - Applicazione delle norme.
Art.
401. VIGILANZA.-
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è
affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere
tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive
visite di ispezione.
Art.
402. RICORSI. -
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia
di prevenzione infortuni sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni
medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto
tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la
sospensione sia disposta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro
di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale entro il termine e con le modalità
di cui al secondo comma avverso le determinazioni adottate dagli
Ispettorati dei lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi
dell'art. 396.
Art.
403. REGISTRO INFORTUNI. -
Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro,
nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni
occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza
dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento.
Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione di cui all'art.393, devono essere indicati
oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato,
la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la
data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli
ispettori del lavoro sul luogo di lavoro .
Art.
404. STATISTICA DEGLI INFORTUNI. -
L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione
e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e
sulle malattie professionali, secondo i criteri che saranno
fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati
del lavoro, nei termini e con le modalità stabilite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni
e le malattie professionali verificatisi, nonché a fornire
dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposti
ed ogni altro elemento necessario allo studio del fenomeno infortunistico.
Capo
V - Disposizioni finali.
Art.
405. COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA.
-
Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute
nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano ferme in
quanto non incompatibili con le norme del presente decreto,
o riguardanti settori o materie da questo non espressamente
disciplinati.
Art.
406. DECORRENZA. -
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.
A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n.230 , è
abrogato.
Tabella
A - CONTRASSEGNI TIPICI AVVISANTI PERICOLO ADOTTATI DALL'UFFICIO
INTERNAZIONALE DEL LAVORO
[....].
______________________
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