Decreto
Legislativo del Governo n° 626 del 19.09.1994
Attuazione
delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo
43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive
del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista
la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine
della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata
legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione
delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art.
16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 1994;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
E
M A N A
il
seguente decreto legislativo:
TITOLO
I
Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,
in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi
di protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi,
delle biblioteche, dei musei e delle areee archeologiche dello
Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi
di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato [....] individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro il quale esercita le attività
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti i quali
dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,
il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11, primo periodo.
Art.
2. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto
delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi
di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare
o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti
di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli seguenti:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro
o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per
la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria
e tecnico-funzionale.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso
che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono,
o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici,
sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio,
per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine
ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Art.
4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro [....] in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza
e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione
e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro [....] adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute
e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale sentito il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi
e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dà istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e
di protezione della salute e consente al rappresentante per
la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro
di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il
cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause
e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono
e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente
al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato
sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto
in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso
di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma
1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria
la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al
comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso
ne faccia richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti
da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali
di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica
del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre
attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo,
con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive
che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h), degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè
si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè
delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi
ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè
le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno,
per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura
e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art.
5. - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza
e della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché
i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente
o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni
di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere
la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti
e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art.
6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e
la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro
e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede
in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi
siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri
mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici
per la parte di loro competenza.
Art.
7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2 [...]. Tale obbligo non
si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Capo
II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art.
8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone
o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo
9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini
e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi
e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
è comunque obbligatoria nei casi seguenti:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità
dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della
quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con
riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini
e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché
il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro
e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti
il nominativo della persona designata come responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art.
9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive
e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera
b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato
dal datore di lavoro.
Art.
10. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art.
8, comma 4.
2. Il datore di lavoro il quale intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso
anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art.
4 commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati
degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza
dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione
vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art.
11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione
di un'apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale
della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti
per la sua consultazione.
Capo
III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSO.
Art.
12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera
q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti
in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare
le misure di cui all'art. 4 comma 5 lettera a);
c) informa tutti i lavoratori i quali possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte
ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato,
cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere
le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b),
il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere
in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo
conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato.
Art.
13. - Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo
di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali
sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione
e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti
del personale addetto e la sua formazione. [(vedi nota)].
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è
adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.
14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e
che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato
e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione,
a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art.
15. - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica
di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti
sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati
in relazione alla natura dell'attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente
e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni vigenti in materia.
Capo
IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal
medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati,
ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici
e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti
necessari dal medico competente.
Art.
17. - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una
cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore
di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11,
ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno
due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri
di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora
tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore
di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art. 16, comma 2, [....], esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma,
la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al
presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente [....] qualora esplichi
attività di vigilanza.
Capo
V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è
eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino
a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende
che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può
essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva
di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più
di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione
del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva
di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo,
gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione
pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive
sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive
da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto
dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22,
comma 7.
Art.
19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio
di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi,
al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione
di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi,
le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle
non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni
e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento
della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2
e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di
cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art.
20. - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici
tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali
o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati
alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo
VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma
1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3.
Art.
22. - Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro [....] assicura che ciascun lavoratore,
ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza
e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere
adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e
non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori,
dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di
cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni
e della tipologia delle imprese.
Capo
VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art.
23. - V i g i l a n z a.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla
unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, l'attività
di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato
del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione
e sicurezza della unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici
di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime,
portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale
e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per
le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate o operative
e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalità di attuazione,
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione
con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art.
24.- Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo,
tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto
italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono
attività di informazione, consulenza ed assistenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare
nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata
dai soggetti che svolgono attività di controllo e di
vigilanza.
Art.
25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità
di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
e di radioprotezione.
Art.
26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2.
L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3.
L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1995, n. 547, è soppresso.
Art.
27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati
criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti
nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per
i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.
Art.
28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
di mezzi e sistemi di sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità
europea per le parti in cui modificano modalità esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al
progresso tecnologico.
Capo
VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art.
29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi
agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti
telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di
servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione
a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza
dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno
degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante
l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità
e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di
quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle
norme di buona tecnica.
TITOLO
II - LUOGHI DI LAVORO.
Art.
30. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché
ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità
produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni
di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto,
se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le
porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti
e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi
di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993,
ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità
e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art.
31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento
concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti
di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative
di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma,
sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono
a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati
che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti
a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art.
33. - Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla
seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi
al lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
7.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO
III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art.
34. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio
o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità
di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art.
35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi
ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni
e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche'
durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate
le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore
di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro
da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche
tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e
sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte
in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature
di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione
per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che
i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare
che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria
per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da
tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione,
siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata
una quantita' sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo
di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonche' tenendo
conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni
di piu' accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di
sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati
o deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate
in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione
tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano
svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo
che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita
e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento
degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso
di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia,
siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori
ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo
sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con
la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento,
esponendo cosi' i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria
aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure
che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato XIV siano
sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater
sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima.
Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve
accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate."
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica
per svolgere tali compiti.
Art.
36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi ad esse applicabili.
2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura e' stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle
verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine,
i commi seguenti:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate
nel predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori
alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali
di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni
di carattere costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura
di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma
8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni
del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni
di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalita'
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
Art.
37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura
di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano
di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in
rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla
base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di
lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature
di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati.
Art.
38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature
di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.
35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico
che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo
e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art.
39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o
di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione
ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato
nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO
IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art.
40. - D e f i n i z i o n i.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi
di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi
e fattori nocivi.
Art.
41. - Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art.
42. - Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare
di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo
di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili
e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia
nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art.
43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite
dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche
dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate
alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione [....]
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di
cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso,
in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi
ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art.
45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente
alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali
il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art.
44. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro
o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art.
45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento
di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art.
43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto
della natura, dell'attività e dei fattori specifici di
rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
Art.
46. - Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi
di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione,
fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti
nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO
V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art.
47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi,
tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante
il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art.
48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie
o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale
dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati
o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo
di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale
di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico ad opera dl lavoratore non può essere
evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in
modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza
e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in
particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato
VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i
rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare
dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente
di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta,
in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16
gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art.
49. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante
nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione
eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera
corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
TITOLO
VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art.
50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano
oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a
tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art.
51. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere
dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero
altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano
di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno
quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni
di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
Art.
52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio
di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico
o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare
ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma
1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati.
Art.
53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi
comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione
del lavoro che consente di evitare il più possibile la
ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art.
54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento
di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione
di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una
pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il
medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i
tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico,
che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro,
ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Art.
55. - Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività
di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità,
il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma
1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed
i lavoratori i quali abbiano compiuto il quarantacinquesimo
anno di età sono sottoposti a visita di controllo con
periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali
di correzione in funzione dell'attività svolta è
a carico del datore di lavoro.
Art.
56. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi
dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto
una guida d'uso dei videoterminali.
Art.
57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori
e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici
che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in
riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Art.
58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi
alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto
prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997.
Art.
59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti,
anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti
di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso
tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali
oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate
di videoterminali.
TITOLO
VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI.
Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art.
60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita'
disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica.
Art.
61. - Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui
al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione
per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene
1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
VIII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un
processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui
al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione
per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene
1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un
agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la
zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo
di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un
agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile,
con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno
nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché
la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno
avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è
tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello
di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato VIII-bis.
Art.
63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni , i risultati della quale sono riportati nel documento
di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza,
dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità
degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie
di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione
e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di
esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive
del presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
con i dati seguenti:
a) le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei
motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità
o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente
utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di
cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati
di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art.
9, comma 3.
Art.
64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità
delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti
o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste
di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi
i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto
ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con
la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è
fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che
non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria.
Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più
vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n).
L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni
per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera
c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate
da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza,
in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati
in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per
i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni
presenta rischi particolarmente elevati.
Art.
65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare
o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone
di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Art.
66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro
impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di
lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione
ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività
in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale,
e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni
o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile
e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni
devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974,
n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore
di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare
e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata,
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di
riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
essi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso
l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente
e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo
di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e
riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art.
68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella
di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte
le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti,
il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette
aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento
delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con
le necessità delle lavorazioni.
Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di
un'anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure
adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare
riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Art.
70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro
nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta,
l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito
ed aggiornato dal datore di lavoro il quale ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio
di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 69, provvede ad istituire e ad aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita'
produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente,
i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore
di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate
dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione
di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei
dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore
ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1
a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica
loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita'
copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni,
il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche'
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore
non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita'
dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al
comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art.
71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati,
che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da
esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica
e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di
origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui
al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione
delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati
di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati
nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni
pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita'
ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita'
annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata,
ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione
di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui
al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta,
alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati
del registro di cui al comma 1.
Art.
72. - Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua
periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche
per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai
criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente
e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione
del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore
degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo
I
Art.
73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento
delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art.
75. - Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
è poco probabile che si propaga nella comunità;
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un
serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili,
di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno
fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo
di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati
nei gruppi 2, 3, 4.
Art.
76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività
che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica
all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio
di attività che comporta l'utilizzazione di un agente
biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di
cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una
variazione significativa del rischio per la salute sul posto
di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare
un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza
di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo
II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è
sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli
casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto
riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art.
77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico del gruppo
4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della
sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità.
Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento
del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione
ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui
al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni
nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché
di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico
del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo
4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un
elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali
è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni
di cui ai commi 1 e 4.
Capo
II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui
all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano
o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore
di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo
i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto
un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta
all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive
e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di
cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute
sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio
di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro
può prescindere dall'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione
di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
dai dati seguenti:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo
3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha
accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art.
79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di
cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo
di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti,
al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora on sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo
la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal
luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato
X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario
o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante
l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del
luogo di lavoro.
Art.
80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di
cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti
di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso,
di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od
altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì
a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati
da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia
la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree
di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art.
81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie,
in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione
alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei
pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e
al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di
attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di
lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure
che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza
rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali
ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali
che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici
del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare
per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
Art.
82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici,
e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici
sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello
di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello
di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello
di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei
locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori
di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici non ancora classificati, ma il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità,
può individuare misure di contenimento più elevate.
Art.
83. - Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il
cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art.
84. - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi
2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la
zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti
ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo
di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori
ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause
che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare,
o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione
creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro
o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente
relativo all'uso di agenti biologici.
Art.
85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici
del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività
in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale,
e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile
cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso
di infortunio od incidente.
Capo
III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per
i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori
che non sono già immuni all'agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza
di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore
di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio
di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato
XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione
e della non vaccinazione.
Art.
87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di
agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in
cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di
cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque
ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio
la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui
al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che
li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio [....];
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di
cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio copia del medesimo registro nonché le
cartelle sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attività che comportano rischio di esposizione allo stesso
agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio [....];
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio [....],
ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso
di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni
consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele
a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti commi è custodita
e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui
al comma 1.
Art.
88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche
o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso
di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva,
sono determinati il modello e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1, nonché le modalità
di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione
CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del
registro di cui al comma 1.
TITOLO
IX - S A N Z I O N I.
Art.
89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni
per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6,
7 e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera
a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2;
12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da
1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi
1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38; 41;
43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63,
comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi
1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli
4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e
p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a),
b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma
1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1
e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8;
8 comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4.
Art.
90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma
5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6;
31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2;
54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1;
67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; [(Vedi nota all'art.
6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359)]
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma
5 lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9,
comma 2; 12, comma 1 lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere
c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
85, commi 1 e 4.
Art.
91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti
e dagli installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila
a lire due milioni.
Art.
92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma
2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma
1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; [...],
e 70, comma 2.
Art.
93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli
5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli
67, comma 2; 84, comma 1.
Art.
94. - Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma
2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO
X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art.
95. - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque
non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione
dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione
di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza
degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere
a), b) e c).
Art.
96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art.
4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art.
96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa
di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento
di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre
mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette
alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel
settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica
delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle
commissioni parlamentari.
Art.
98. - Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate
dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi (art. 10).
================================================
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
=================================================
__________
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le aziende per
la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi
di lavoro.
1.
Rilevazione e lotta antincendio.
A
seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze
presenti, nonché del numero massimo di persone che possono
essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso,
di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I
dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere
facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere
durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi
svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre
prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I
locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi
e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente
accessibili con barelle.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il
materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile
in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso
deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il
materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile
in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso
deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere
facilmente accessibile.
ALLEGATO
III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini
dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO
IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere,
cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela
cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature
di intercomunicazione
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le
radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano,
a cuffia o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni,
ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI
DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari
al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI
DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due
pezzi e tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso
e di raggi infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza
di segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività
e dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione
individuale.
1.
PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità
di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio
e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa
di ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti di acciaio, su opere edili in strutture di
acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche
in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi,
grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori
di spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento,
gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta,
in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in
fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos,
tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2.
PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio
e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti
Scarpe
di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti di acciaio, opere edili in strutture di acciaio
di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi,
grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti
elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento
e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie
e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di ucinatura
a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione
in discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione
e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria
della ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria
dei materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe
di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile
- Lavori su tetti
Scarpe
di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe
di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti
fuse
3.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione
di materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti
e detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità
delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser
4.
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione
da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture
di gas di altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora
sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile
la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un
rischio di fuoriuscita del refrigerante
5.
PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessili
6.
PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti
e detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la
loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti
protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli
imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi
siano mossi in direzione del corpo
Grembiuli
di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi
in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato
nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti
a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti
di produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7.
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8.
INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza
dei lavoratori
9.
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
10.
ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne
11.
PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
ALLEGATO
VI - Elementi di riferimento.
ELEMENTI
DI RIFERIMENTO.
1.
Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire
un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia
di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere
tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una
torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso
di urto.
2.
Sforzo fisico richiesto .
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di
torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare
le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei
casi seguenti:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente
per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di
inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore
la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza
o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria
sono inadeguate.
4.
Esigenze connesse all'attività .
L'attività può comportare un rischio tra l'altro
dorso-lombare se comporta una o più delle esigenze seguenti:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o
di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere
modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il
lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati
portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO
VII - Prescrizioni minime
Osservazione
preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al
fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli
elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con
le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a)
Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere
fonte di rischio per i lavoratori.
b)
Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione
e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere
uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento
o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello
schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore
del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente
e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo
o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare
molestia all'utilizzatore.
c)
Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo
per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole
e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle
mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde
consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti
devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto
ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d)
Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente,
essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile
e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i
movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori
una posizione comoda.
e)
Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore
una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che
lo desiderino.
2. AMBIENTE
a)
Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito
in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti
di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade
di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre
attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento
del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione
delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti
luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti
o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore
chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo
di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina
il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i
di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della
sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di
non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono
produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo
per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello
spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili
dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità
soddisfacente.
3.
INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software,
o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire
le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali,
il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile
a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun
dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può
essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni
sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a
un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO
VIII - Elenco di sostanze, preparati e processi.
[(art.
61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera
a)]
ELENCO
DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti
durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
(1).
(1)
Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie
sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana
"Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale
di ricerca sul cancro, Lione 1995.
ALLEGATO
VIII-bis - Valori limite di esposizione professionale
(art.
61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
___________________________________________________
Nome EINECS(1) CAS(2) Valore limite Osservazioni Misure transitorie
agente di esposizione
professionale
Mg/m3(3) ppm(4)
Benzene
200-753-7 71-43-2 3,25(5) 1(5) Pelle(6) Sino al 31 Dicembre
2001 il valore
limite è di 3 ppm
(=9,75 mg/m3)
Cloruro
di 200-831 75-01-4 7,77(5) 3(5) - -
vinile mo-
nomero
Polveri
di - - 5,00(5)(7) - - -
legno
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
(European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3
Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di
riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso
la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate
con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte
le polveri di legno presenti nella miscela in questione
ALLEGATO
IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che
possono comportare la presenza di agenti biologici.
1.
Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli
animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità
di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta
di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque
di scarico.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
~
ALLEGATO
XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
1.
Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di
cui è noto che possono provocare malattie infettive in
soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono
indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di
animali e piante di cui è noto che non hanno effetto
sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici
classificati non si è tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori
la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre
cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità
compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei
quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di
cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi
2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo
1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicita'
per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente
implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere
più generale indica che altre specie appartenenti allo
stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli
agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie
definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del
ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno
che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo
di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo
e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere
considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che
sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con
doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare
un rischio di infezione limitato perche' normalmente non sono
veicolati dall'aria.
Nel caso di particolari attivita' comportanti l'utilizzazione
dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata
e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente,
per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII
ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli
di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione
dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del
parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti
biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche,
quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace
e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno
dieci anni l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in
attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti
dove essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione
dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile,
BATTERI
e organismi simili
NB:
Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione
" spp " si riferisce alle altre specie riconosciute
patogene per l'uomo.
______________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
______________________________________________________
Actinobacillus
actinomycetemcomitans 2
Actinomadura
madurae 2
Actinomadura
pelletieri 2
Actinomyces
gereneseriae 2
Actinomyces
israelli 2
Actinomyces
pyogenes 2
Actinomyces
spp 2
Arcanobacterium
haemolyticum 2
(Corynebacterium haemolyticum)
Bacillus
anthracis 3
Bacteroides
fragilis 2
Bartonella
bacilliformis 2
Bartonella
(Rochalimea) spp 2
Bartonella
quintana (Rochalimea quintana) 2
Bordetella
bronchiseptica 2
Bordetella
parapertussis 2
Bordetella
pertussis 2 V
Borrella
burgdorferi 2
Borrella
duttonii 2
Borrella
recurrentis 2
Borrella
spp 2
Brucella
abortus 3
Brucella
canis 3
Brucella
melitensis 3
Brucella
suis 3
Burkholderia
mallei (pseudomonas mallei) 3
Burkholderia
pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) 3
Campylobacter
fetus 2
Campylobacter
jejuni 2
Campylobacter
spp 2
Cardiobacterium
hominis 2
Chlamydia
pneumoniae 2
Chlamydia
trachomatis 2
Chlamydia
psittaci (ceppi aviari) 3
Chlamydia
psittaci (ceppi non aviari) 2
Clostridium
botulinum 2 T
Clostridium
perfringens 2
Clostridium
tetani 2 T,V
Clostridium
spp. 2
Corynebacterium
diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium
minutissimum 2
Corynebacterium
pseudotuberculosis 2
Corynebacterium
spp 2
Coxiella
burnetii 3
Edwardsiella
tarda 2
Ehrlichia
sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia
spp 2
Eikenella
corrodens 2
Enterobacter
aerogenes/cloacae 2
Enterobacter
spp 2
Enterococcus
spp 2
Erysipelothrix
rhusiopathiae 2
Escherichia
coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2
Escherichia
coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 3(**) T
oppure O103)
Flavobacterium
meningosepticum 2
Fluoribacter
bozemanii (Legionella) 2
Francisella
tularensia (Tipo A) 3
Francisella
tularensis (Tipo B) 2
Fusobacterium
necrophorum 2
Gardnerella
vaginalis 2
Haemophilus
ducreyl 2
Haemophilus
influenzae 2 V
Haemophilus
spp 2
Helicobacter
pylori 2
Klebsiella
oxytoca 2
Klebsiella
pneumoniae 2
Klebsiella
spp 2
Legionella
pneumophila 2
Legionella
spp 2
Leptospira
interrogans (tutti i serotipi) 2
Listeria
monocytogenes 2
Listeria
ivanovil 2
Morganella
morganii 2
Mycobacterium
africanum 3 V
Mycobacterium
avium/intracellulare 2
Mycobacterium
bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V
Mycobacterium
chelonae 2
Mycobacterium
fortuitum 2
Mycobacterium
kansasii 2
Mycobacterium
leprae 3
Mycobacterium
malmoense 2
Mycobacterium
marinum 2
Mycobacterium
microti 3(**)
Mycobacterium
paratuberculosis 2
Mycobacterium
scrofulaceum 2
Mycobacterium
simiae 2
Mycobacterium
szulgai 2
Mycobacterium
tuberculosis 3 V
Mycobacterium
ulcerans 3(**)
Mycobacterium
xenopi 2
Mycoplasma
caviae 2
Mycoplasma
hominis 2
Mycoplasma
pneumoniae 2
Neisseria
gonorrhoeae 2
Neisseria
meningitidis 2 V
Nocardia
asteroides 2
Nocardia
brasiliensis 2
Nocardia
farcinica 2
Nocardia
nova 2
Nocardia
otitidiscaviarum 2
Pasteurella
multocida 2
Pasteurella
spp 2
Peptostreptococcus
anaerobius 2
Plesiomonas
shigelloides 2
Porphyromonas
spp 2
Prevotella
spp 2
Proteus
mirabilis 2
Proteus
penneri 2
Proteus
vulgaris 2
Providencia
alcalifaciens 2
Providencia
rettgeri 2
_____________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
_____________________________________________________
Providencia
spp 2
Pseudomonas
aeruginosa 2
Rhodococcus
equi 2
Rickettsia
akari 3(**)
Rickettsia
canada 3(**)
Rickettsia
conorii 3
Rickettsia
montana 3(**)
Rickettsia
typhi (Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia
prowazekii 3
Rickettsia
rickettsii 3
Rickettsia
tsutsugamushi 3
Rickettsia
spp 2
Salmonella
arizonae 2
Salmonella
enteritidis 2
Salmonella
typhimurium 2
Salmonella
paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella
typhi 3(**) V
Salmonella
(altre varietà serologiche) 2
Serpulina
spp 2
Shigella
boydii 2
Shigella
dysenteriae (Tipo 1) 3(**) T
Shigella
dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2
Shigella
flexneri 2
Shigella
sonnei 2
Staphylococcus
aureus 2
Streptobacillus
moniliformis 2
Streptococcus
pneumoniae 2
Streptocoocus
pyogenes 2
Streptococcus
spp 2
Streptococcus
suis 2
Treponema
carateum 2
Treponema
pallidum 2
Treponema
pertenue 2
Treponema
spp 2
Vibrio
cholerae (incluso El Tor) 2
Vibrio
parahaemolyticus 2
Vibrio
spp 2
Yersinia
enterocolitica 2
Yersinia
pestis 3 V
Yersinia
psoudotuberculosis 2
Yersinia
spp 2
__________
(**)
vedi introduzione punto 6
__________
VIRUS
(*)
____________________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
______________________________________________________________
Adenoviridae
2
Arenaviridae:
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):
Virus Lassa 4
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi 3
neurotropi)
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2
Virus Mopeia 2
Altri LCM-Lassa Virus complex 2
Virus
complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):
Virus Guanarito 4
Virus Junin 4
Virus Sabia 4
Virus Machupo 4
Virus Flexal 3
Altri Virus del Complesso Tacaribe 2
Astroviridae
2
Bunyaviridae:
Bhanja 2
Virus Bunyamwera 2
Germiston 2
Virus Oropouche 3
Virus dell'encefalite Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana) 3
Belgrado (noto anche come Dobrava) 3
Seoul-Virus 3
Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3
Puumala-Virus 2
Prospect Hill-Virus 2
Altri Hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4
Virus Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift 3 V
Febbre da Flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri bunyavirus noti come patogeni 2
Caliciviridae:
Virus dell'epatite E 3(**)
Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae
2
Filoviridae:
Virus Ebola 4
Virus di Marburg 4
Flaviviridae:
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3
Virus dell'epatite C 3(**) D
Virus dell'epatite G 3(**) D
Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V
Louping ill 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V
Encefalite di St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus della Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per essere patogeni 2
Hepadnaviridae:
Virus dell'epatite B 3(**) V,D
Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae:
Cytomegalovirus 2
Virus d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2
Virus Herpos dell'uomo tipo 8 2 D
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2
Orthomyxoviridae:
Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
Orthomyxoviridae
trasmesse delle zecche: Virus 2
Dhori e Thogoto
Papovaviridae:
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae:
Virus del morbillo 2 V
Virus della parotite 2 V
Virus della malattia di Newcastle 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4 2
Virus respiratorio sinciziale 2
Parvoviridae:
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae:
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2
Virus Coxackie 2
Virus Echo 2
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72) 2 V
Virus della poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae:
Buffalopox virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox virus (f) 2
Virus del nodulo dei mungitori 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (mayor & minor) virus 4 V
Whitepox virus (variola virus) 4 V
Yatapox virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae:
Coltivirus 2
Rotavirus umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae:
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3(**)
D
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3(**)
D
SIV (h) 3(**)
Rhabdoviridae:
Virus della rabbia 3(**) V
Virus della stomatite vescicolosa 2
Togaviridae:
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V
Virus Bederau 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus O'nyong-nyong 2
Virus del fiume Ross 2
Virus della foresta di Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite equina del Venezuela 3 V
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest 3 V
Altri alfavirus noti 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae:
2
Virus
non classificati:
Virus dell'epatite non ancora identificati 3(**) D
Morbillivirus equino 4
Agenti
non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili
(TSE) (i):
Morbo
di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(**) D(d)
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE 3(**) D(d)
degli animali a queste associato
Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)
__________
Note
(*)Vedi
introduzione, punto 5.
(**)Vedi Introduzione, punto 6.
a) Tick-borne encefalitis.
b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel
lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria
rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione
contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori
non affetti dal virus dell'epatite 5 contro il virus dell'epatite
D (Delta).
c) Soltanto per i tipi A e B.
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto
con questi agenti.
e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere
"buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia",
f) Variante dei "Cowpox"
g) Variante di "Vaccinia".
h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata da altri retrovirus, di origine scimmiesca. A titolo
di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per
i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.
i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali.
Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nel
laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei
lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie"
per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.
PARASSITI
______________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
______________________________________________________
Acanthamoeba
castellanii 2
Ancylostoma
duodenale 2
Angiostrongylus
cantonensis 2
Angiostrongylus
costaricensis 2
Ascaris
lumbricoides 2 A
Ascaris
suum 2 A
Badesia
divergens 2
Babesia
microti 2
Balantidium
coli 2
Brugia
malayi 2
Brugia
pahangi 2
Capillaria
philippinensis 2
Capillaria
spp 2
Clonorchis
sinensis 2
Clonorchis
viverrini 2
Cryptosporidium
parvum 2
Cryptosporidium
spp 2
Cyclospora
cayetanensis 2
Dipetalonema
streptocerca 2
Diphyllobothrium
latum 2
Dracunculus
medinensis 2
Echinococcus
granulosus 3(**)
Echinococcus
multilocularis 3(**)
Echinococcus
vogeli 3(**)
Entamoeba
histolytica 2
Fascicola
gigantica 2
Fascicola
hepatica 2
Fascicolopsis
buski 2
Giardia
lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis
diminuta 2
Hymenolepis
nana 2
Leishmania
braziliensis 3(**)
Leishmania
donovani 3(**)
Leishmania
aethiopica 2
Leishmania
mexicana 2
Leishmania
peruviana 2
Leishmania
tropica 2
Leishmania
major 2
Leishmania
spp 2
Loa
Loa 2
Mansonella
ozzardi 2
Mansonella
perstans 2
Naegleria
fowleri 3
Necator
americanus 2
Onchocerca
volvulus 2
Opisthorchis
felineus 2
Opisthorchis
spp 2
Paragonimus
westermani 2
Plasmodium
falciparum 3(**)
Plasmodium
spp (uomo & scimmia) 2
Sarcocystis
suihominis 2
Schistosoma
haematobium 2
Schistosoma
intercalatum 2
Schistosoma
japonicum 2
Schistosoma
mansoni 2
Shistosoma
mekongi 2
Strongyloides
stercoralis 2
Strongyloides
spp 2
Taenia
saginata 2
Taenia
solium 3(**)
Toxocara
canis 2
Toxoplasma
gondii 2
Trichinella
spiralis 2
Trichuris
trichiura 2
Trypanosoma
brucei brucei 2
Trypanosoma
brucei gambiense 2
Trypanosoma
brucei rhodesiense 3(**)
Trypanosoma
cruzi 3
Wuchereria
bancrofti 2
__________
(**)
vedi introduzione, punto 6
__________
FUNGHI
__________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
__________________________________________________
Aspergillus
fumigatus 2 A
Blastomyces
dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida
albicans 2 A
Candida
tropicalis 2
Cladophialophora
bantiana (es. Xylohypha bantiana, 3
Cladosporium bantianum o trichoides)
Coccidioides
immitis 3 A
Cryptococcus
neoformans var. neoformans 2 A
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
Cryptococcus
neoformans var. gattili 2 A
(Filobasidiella bacillispora)
Emmonsia
parva var. parva 2
Emmonsia
parva ver. crescens 2
Epidermophyton
floccosum 2 A
Fonsecaea
compacta 2
Fonsecaea
pedrosoi 2
Histoplasma
capsulatum var. capsulatum 3
(Ajellomyces capsulatum)
Histoplasma
capsulatum duboisii 3
Madurella
grisea 2
Madurella
mycetomatis 2
Microsporum
spp 2 A
Neotestudina
rosatil 2
Paracoccidioides
brasiliensis 3
Penicillium
marneffei 2 A
Scedosporium
apiospermum, Pseudallescheria boydii 2
Scedosporium
prolificans (inflantum) 2
Sporothrix
schenckii 2
Trichophyton
rubrum 2
Trichophyton
spp 2
ALLEGATO
XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli
di contenimento.
Nota
preliminare:
Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate
in base alla natura delle attività, la valutazione del
rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di
cui trattasi.
________________________________________________________________
A. Misure di contenimento | B. Livelli di contenimento
| 2 3 4
___________________________________________|____________________|
1. La zona di lavoro deve essere | No Raccomandato Sì
separata da qualsiasi altra attività |
nello stesso edificio |
|
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e | No Sì, sull'aria
Sì, sull'aria
l'aria estratta devono essere filtrate | estratta immessa e
su
attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un | quella
filtro simile | estratta
|
3. L'accesso deve essere limitato alle | Raccomandato Sì
Sì, attraverso
persone autorizzate | una camera di
| compensazione
|
4. La zona di lavoro deve poter essere | No Raccomandato Sì
chiusa a tenuta per consentire la |
disinfezione |
|
5. Specifiche procedure di disinfezione | Sì Sì
Sì
|
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta | No Raccomandato
Sì
ad una pressione negativa rispetto a |
quella atmosferica |
|
7. Controllo efficace dei vettori, ad | Raccomandato Sì
Sì
esempio, roditori ed insetti |
|
8. Superfici idrorepellenti e di facile | Sì, per il
Sì, per il Sì, per il
pulitura | banco di banco di banco di
| lavoro lavoro e il lavoro,
| pavimento l'arredo, i
| muri, il
| pavimento e
| il soffitto
|
9. Superfici resistenti agli acidi, | Raccomandato Sì
Sì
agli alcali, ai solventi, ai disinfet- |
tanti |
|
10. Deposito sicuro per agenti biologici | Sì Sì
Sì, deposito
| sicuro
|
11. Finestra d'ispezione o altro disposi- | Raccomandato Raccomandato
Sì
tivo che permetta di vederne gli |
occupanti |
|
12. I laboratori devono contenere | No Raccomandato Sì
l'attrezzatura a loro necessaria |
|
13. I materiali infetti, compresi gli | Ove opportuno Sì,
quando Sì
animali, devono essere manipolati in | l'infezione è
cabine di sicurezza, isolatori o altri | veicolata
adeguati contenitori | dall'aria
|
14. Inceneritori per l'eliminazione delle | Raccomandato Sì
(disponibile) Sì, sul
carcasse di animali | posto
|
15. Mezzi e procedure per il trattamento | Sì Sì
Sì, con
dei rifiuti | sterilizza-
| zione
|
16. Trattamento delle acque reflue | No Facoltativo Sì
___________________________________________|____________
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali.
Agenti
biologici del gruppo 1.
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi
i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza
ed igiene professionali.
Agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche
di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate,
in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare
processo o parte di esso.
_______________________________________________________
Misure di contenimento | Livelli di contenimento
| 2 3 4
___________________________________________|____________
|
1. Gli organismi vivi devono essere | Sì Sì Sì
manipolati in un sistema che separi |
fisicamente il processo dall'ambiente |
|
2. I gas di scarico del sistema chiuso | ridurre al evitare
le evitare le
devono essere trattati in modo da: | minimo le emissioni emissioni
| emissioni
|
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di | ridurre al evitare
le evitare le
materiali in un sistema chiuso e il | minimo le emissioni emissioni
trasferimento di organismi vivi in un | emissioni
altro sistema chiuso devono essere |
effettuati in modo da: |
|
4. La coltura deve essere rimossa dal | inattivati con inattivati
con inattivati
sistema chiuso solo dopo che gli | mezzi collaudati mezzi chimici
o con mezzi
organismi vivi sono stati: | fisici collau- chimici o
| dati fisici
| collaudati
|
5. I dispositivi di chiusura devono essere | ridurre al evitare
le evitare le
previsti in modo da: | minimo le emissioni emissioni
| emissioni
|
6. I sistemi chiusi devono essere collocati| Facoltativo Facoltativo
Sì e costruita
in una zona controllata | all'uopo
|
a) Vanno previste segnalazioni di | Facoltativo Sì Sì
pericolo biologico |
|
b) È ammesso solo il personale addetto | Facoltativo
Sì Sì, attraverso
| camere di con-
| dizionamento
|
c) Il personale deve indossare tute di | Sì, tute da
lavoro Sì Ricambio
protezione | completo
|
d) Occorre prevedere una zona di | Sì Sì Sì
decontaminazione e le docce per il |
personale |
|
e) Il personale deve fare una doccia | No Facoltativo Sì
prima di uscire dalla zona control- |
lata |
|
f) Gli effluenti dei lavandini e delle | No Facoltativo Sì
docce devono essere raccolti e |
inattivati prima dell'emissione |
|
g) La zona controllata deve essere | Facoltativo Facoltativo
Sì
adeguatamente ventilata per ridurre |
al minimo la contaminazione |
atmosferica |
|
h) La pressione ambiente nella zona | No Facoltativo Sì
controllata deve essere mantenuta al |
di sotto di quella atmosferica |
|
i) L'aria in entrata e in uscita dalla | No Facoltativo Sì
zona controllata deve essere filtrata|
con ultrafiltri (HEPA) |
|
j) La zona controllata deve essere | No Facoltativo Sì
concepita in modo da impedire |
qualsiasi fuoriuscita dal sistema |
chiuso |
|
k) La zona controllata deve poter essere| No Facoltativo Sì
sigillata in modo da rendere |
possibile le fumigazioni |
|
l) Trattamento degli effluenti prima | Inattivati con Inattivati
con Inattivati con
dello smaltimento finale | mezzi collaudati mezzi chimici o
mezzi fisici
| mezzi fisici collaudati
| collaudati
___________________________________________|_________________
ALLEGATO XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere
> 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza
dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua
calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
ALLEGATO XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature
di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche'
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature
in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione
delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili
alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile
e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata
in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori
a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali,
i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora
il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura
di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura
di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure
se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo,
in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura
di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione
del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i
rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare,
in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente
tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore
o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori
sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento
del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da
parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare
la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano
di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione
in caso di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro
circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto
in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente
per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a
causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile
di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di
appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi
non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata
sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento
dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione
contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi
per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite
al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati
in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali
ai fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento
di persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta
in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di
confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti
a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano
essere liberati.
___________
|