Circolare
n° 73 del 29/07/1971
Impianti
termici ad olio combustibile o a gasolio - Istruzioni per l'applicazione
delle norme contro l'inquinamento atmosferico; disposizioni
ai fini della prevenzione incendi.
TESTO
Questo
Ministero, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento
approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1970, n. 1391, recante
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente
al settore degli impianti termici, e sulla base delle osservazioni
formulate dai Comandi provinciali VV.F. e da Enti interessati
alla pratica applicazione delle norme di prevenzione incendi,
ha ritenuto opportuno di procedere ad una revisione dell'insieme
delle disposizioni riguardanti sia l'attuazione dei compiti
attribuiti ai Comandi in materia di regolamentazione contro
l'inquinamento atmosferico, sia quelle attinenti alla prevenzione
incendi per gli impianti termici.
Pertanto,
allo scopo di assicurare uniformità nell'espletamento
delle attribuzioni demandate ai Comandi provinciali, anche sotto
l'aspetto procedurale, sono state raccolte nella presente circolare
le disposizioni che devono essere osservate in materia di impianti
termici, sia per quanto attiene alla prevenzione incendi, sia
per quanto attiene all'inquinamento atmosferico, anche se gli
adempimenti inerenti a quest'ultimo settore spettano soltanto
a quei Comandi provinciali che ricadono nelle due "zone"
di controllo "A" e "B" previste dall'art.
2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo la ripartizione
poi stabilita dal Ministro della sanità con decreto 23
novembre 1967.
Sono
di conseguenza abrogate le disposizioni impartite con circolari
n. 9 del 22 gennaio 1968, n. 24802/4155/1 del 4 luglio 1968
e n. 2 del 7 gennaio 1969, in materia di applicazione della
legge n. 615 e del relativo regolamento di esecuzione, nonchè
quelle n. 127 del 18 novembre 1954, n. 103 del 27 ottobre 1964,
n. 15 dell'11 febbraio 1965, n. 77 del 10 luglio 1967, n. 40
del 28 maggio 1968 e n. 42 del 20 maggio 1969, in materia di
prevenzione incendi.
Istruzioni per l'applicazione delle norme contenute nel nuovo
regolamento emanato con D.P.R. del 22 dicembre 1970, n. 1391.
E' noto che, in base alla legge 13 luglio 1966, n. 615, i compiti
demandati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco con competenza
sui territori delle zone "A" e "B" nelle
quali è stato suddiviso il territorio nazionale (decreto
ministeriale 23 novembre 1967), sono quelli indicati negli artt.
9, 10 e 19 e riguardano:
a) l'approvazione dei progetti ed i collaudi degli impianti
termici;
b) la vigilanza sugli stessi.
Con l'emanazione del nuovo D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970,
le principali modifiche rispetto alla precedente regolamentazione,
sono le seguenti:
1)
definizione di "Trasformazione di impianto termico"
(art. 3 - terzultimo comma);
2) adeguamento alle norme antincendi delle superfici di aerazione
del locale caldaia (art. 4.1.a - primo comma);
3) possibilità di adduzione, dell'aria necessaria alla
combustione completa a mezzo di canalizzazioni aspiranti direttamente
dall'esterno (art. 4.1.b - quarto comma);
4) apertura dell'intercapedine dei camini verso l'alto anzichè,
come in precedenza, verso il basso (art. 6.20);
5)
possibilità di incaricare il personale dell'Ufficio tecnico
comunale ai compiti riguardanti il controllo delle emissioni
e prelevamento dei fumi, prelevamento di campioni di combustibili
(artt. 13,10, 15.2 e 15.10);
6) deroga all'altezza di sbocco dei camini (art. 17.2).
In relazione a ciò, al fine di conseguire la necessaria
uniformità in sede di applicazione, i Comandi provinciali
VV.F. si atterranno alle seguenti disposizioni:
a)
Approvazione dei progetti e collaudi degli impianti termici
L'approvazione
dei progetti ed i collaudi, previsti dagli artt. 9 e 10 della
legge n. 615/1966, sono più particolarmente disciplinati
all'art. 12 e all'art. 13, 9° comma, del D.P.R. 22 dicembre
1970, n. 1391.
A riguardo assumono particolare rilievo i termini previsti rispettivamente
per l'approvazione del progetto e per il collaudo, che, anche
se non hanno significato perentorio, pongono ovvia l'esigenza
di rispettarli.
Circa le modalità di carattere procedurale per l'attuazione
di tali adempimenti, a chiarimento di quanto già previsto,
si precisa quanto segue:
1. Approvazione dei progetti - In tale sede i Comandi provinciali
VV.F. debbono controllare la rispondenza dell'impianto termico
alle norme di cui al D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.
Tuttavia è noto che gran parte di tali impianti termici,
oltre che all'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico,
è soggetta anche alle norme vigenti in materia di prevenzione
incendi per effetto delle disposizioni di cui alla legge 26
luglio 1965, n. 966, e del relativo decreto interministeriale
27 settembre 1965, n. 1973.
2. Collaudi - In tale sede i Comandi provinciali VV.F. debbono
controllare la rispondenza dell'impianto termico ai dati del
progetto approvato e la rispondenza di tutti gli altri requisiti
e dei controlli previsti nel D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.
Al riguardo, tenuto conto della natura prettamente specializzata
di alcuni controlli previsti dal regolamento e dell'impossibilità
di accertare alcuni requisiti richiesti dalle norme, i Comandi,
salvo la verifica dell'esistenza e consistenza di apparecchiature,
dispositivi e strutture, potranno avvalersi - quali elementi
probanti da acquisire agli atti - di certificazioni, attestazioni,
calcoli, ecc., rilasciati da enti, laboratori e professionisti,
tutti specializzati in materia ed autorizzati per legge a rilasciarli.
Tali
attestazioni, certificazioni, ecc., potranno riguardare quanto
segue:
a) la determinazione di particelle solide e di composti di zolfo
nei fumi emessi da impianti termici (art. 13.9);
b) il tiraggio dei camini di cui al comma 6.11;
c) l'inclinazione delle pareti dei raccordi per cambiamenti
di dimensioni e forma della sezione dei camini (comma 6.12);
d) i requisiti delle strutture e dei materiali costituenti i
camini (comma 6.19);
e) le caratteristiche dei camini (commi 6.20, 6.22, e 6.23);
f) le caratteristiche dei canali da fumo (art. 7);
g) le caratteristiche e l'efficienza degli eventuali dispositivi
di trattamento dei fumi (art. 8);
h) le caratteristiche di focolari (art. 9);
i) le caratteristiche costruttive e funzionali dei bruciatori
e dei relativi dispositivi automatici di accensione (art. 10);
l) le prove di tenuta delle condotte di alimentazione del bruciatore
(comma 10.10);
m) le caratteristiche dei focolari alimentati da combustibili
solidi e relativi dispositivi (comma 10.22 e seguenti);
n) l'idoneità degli apparecchi indicatori, ripetitori
e registratori di cui all'art. 11 e loro taratura.
3.
Vigilanza - La vigilanza è disciplinata dall'art. 19
della legge n. 615/1966 ed ha per oggetto:
a) la conduzione degli impianti;
b) i combustibili;
c) le emissioni.
a)
La vigilanza sulla conduzione degli impianti è disciplinata
dall'art. 2 del regolamento e comporta per i Comandi l'obbligo
di comunicare agli Ispettorati provinciali del lavoro i casi
di recidiva nella cattiva conduzione ai fini dell'eventuale
revoca dei patentini previsti dallo stesso articolo.
b)
La vigilanza sui combustibili è disciplinata, più
particolarmente dall'art. 15 del regolamento. In relazione a
quanto ivi previsto, l'incarico dei prelievi dei combustibili,
con le modalità stabilite dal regolamento stesso anche
per gli ulteriori adempimenti fissati al 3°, 4°, 5°,
e 6° comma dell'art. 19 della legge n. 615/1966, verrà
normalmente trasferito di volta in volta, dai comandi provinciali
agli Uffici tecnici comunali.
c)
La vigilanza sulle emissioni è disciplinata più
particolarmente dall'art. 13 del regolamento.
Come
già precedentemente specificato, in sede di collaudo,
l'accertamento del contenuto di particelle solide e di composti
di zolfo, viene eseguito secondo le istruzioni di cui al punto
2°).
Ai fini, invece, della vigilanza degli impianti già installati,
per l'attuazione degli adempimenti previsti al comma 10 dell'art.
13, i Comandi incaricheranno normalmente, di volta in volta,
gli Uffici tecnici comunali i quali, ove debba procedersi all'accertamento
ponderale del contenuto delle particelle solide, potranno avvalersi,
se lo ritengono, degli Uffici d'igiene o di altri laboratori
legalmente autorizzati.
In
materia di vigilanza, inoltre, si ritiene opportuno richiamare
l'attenzione dei Comandi, in vista anche dei riflessi sugli
utenti e delle facoltà di ricorso a questi accordate
dalle disposizioni di legge, di prendere le opportune intese
con le Amministrazioni comunali competenti per stabilire una
precisa procedura nell'espletamento delle attribuzioni affidate.
Tale procedura dovrebbe ispirarsi al conseguimento delle seguenti
finalità:
- massimo snellimento di tutti gli atti occorrenti per l'espletamento
delle operazioni di vigilanza;
-
raccolta completa, in ciascuna pratica di impianto termico,
delle comunicazioni intercorse, anche ai fini degli eventuali
adempimenti di trasmissione ad altre autorità previste
dalla legge, delle risultanze e degli accertamenti connessi
all'azione di vigilanza.
NORME
DI SICUREZZA DA APPLICARSI NELLA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE
ED ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI AD OLIO COMBUSTIBILE OD A GASOLIO.
Campo
di applicazione
Le
presenti norme si applicano agli impianti termici di potenzialità
superiore alle 30.000 Kcal/h e sino a 4.000.000 di Kcal/h, alimentati
con combustibili liquidi derivati dal petrolio (oli combustibili
e gasoli) con punto di infiammabilità non inferiore a
55 gradi centigradi e con distillato in volume a 150 gradi centigradi
non superiore al 2% del totale.
Sono
compresi tra detti impianti quelli per:
a) riscaldamento di ambienti;
b) produzione di acqua calda per edifici civili;
c) cucine e lavaggio stoviglie;
d) sterilizzazione e disinfezione mediche;
e) lavaggio biancheria e simili;
f) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata al giorno);
g) forni da pane e forni di altre imprese artigiane trattanti
materiali non combustibili nè infiammabili, considerate
tali ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Sono esclusi dall'osservanza delle presenti norme gli impianti
inseriti in cicli di produzione industriale (esempio: in raffinerie
di petrolio, industrie chimiche, industrie tessili, ecc.).
Gli
impianti di potenzialità fino a 30.000 Kcal/h comprese,
sono soggetti alle presenti norme solo per quanto concerne i
serbatoi dei combustibili liquidi, i quali debbono rispondere
ai requisiti di cui ai punti 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6
- 3.1, se di capacità superiore ai 500 litri.
Locale
caldaia
Ubicazione
1.1. - Il generatore termico può essere installato in
un qualsiasi vano di un edificio ovvero in apposito fabbricato
ad esso esclusivamente destinato, purchè il locale abbia
almeno una parete confinante con spazi a cielo libero (strade,
cortili, giardini, intercapedini scoperte o superiormente grigliate
affacciantisi su spazio a cielo libero, terrapieni).
Ai
fini delle presenti norme può considerarsi spazio a cielo
libero lo spazio antistante a parete con oggetti aventi rapporto
maggiore di 2 fra l'altezza d'impostazione dal piano, di campagna
e sporgenza.
Se lo spazio a cielo libero è costituito da cortile chiuso
sui lati, questo deve avere le pareti prospicienti distanti
fra loro almeno metri 3,50 e superficie in metri quadrati non
inferiore a quella calcolata moltiplicando l'altezza della parete
più bassa, espressa in metri, per 3.
Se
la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere
ad esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza
minima non inferiore a m. 0,60 e, al piano grigliato, sezione
netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione
del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile,
questo deve presentare i requisiti fissati al comma precedente.
Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello
fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale
deve essere almeno di m. 0,60, onde consentire la realizzazione
di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere
a cielo libero ed avere altezza non inferiore a cm. 50.
Caratteristiche costruttive
1.2 - Le strutture verticali ed orizzontali del locale caldaia
devono presentare una resistenza al fuoco non inferiore a 120
minuti primi. La durata della resistenza al fuoco deve essere
determinata secondo le modalità riportate nell'appendice.
Nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice sono indicati gli spessori
di alcuni materiali e rivestimenti che assicurano una resistenza
al fuoco non inferiore a 120 minuti primi.
La soglia della porta del locale caldaia deve essere rialzata
di almeno 0, 20 m. rispetto al pavimento del locale.
Il pavimento e le parti inferiori delle pareti, per un'altezza
di 0, 20 m., devono, mediante l'impiego di materiali idonei,
essere rese impermeabili al liquido combustibile adoperato.
Dimensioni
1.3 - L'altezza del locale caldaia non deve essere inferiore
a 2,5 m. Tra le pareti del locale ed il generatore termico deve
essere lasciato un passaggio libero non inferiore a 0, 60 m.,
che consenta comunque l'accessibilità per i controlli
ad ogni apparecchiatura della caldaia. Tra il soffitto e l'involucro
della caldaia deve intercorrere una distanza di almeno un metro.
Per caldaie con bollitore incorporato la distanza fra l'involucro
del bollitore stesso ed il soffitto deve essere non inferiore
a 0,50 m.
Accesso e comunicazioni
1.4 - Il locale caldaia non deve avere aperture di comunicazione
con locali destinati ad altro uso, compresi i vani di scala
ed ascensore.
In fabbricati destinati a collettività, a pubblico spettacolo
ed a particolari usi (ad esempio: scuole, ospedali, caserme,
teatri, cinematografi, biblioteche, grandi magazzini di vendita,
alberghi, ecc.) e in fabbricati di civile abitazione di altezza
in gronda superiore a 24 m., l'accesso al locale caldaia deve
realizzarsi direttamente da spazi a cielo libero oppure da intercapedine
superiormente grigliata a servizio esclusivo del locale stesso.
Negli
altri fabbricati l'accesso può realizzarsi anche attraverso
disimpegno avente un lato attestato verso spazio a cielo libero
e con aperture, prive di serramento, di superficie non inferiore
a mq. 0,5.
Nel caso che il disimpegno non sia attestato su spazio a cielo
libero, oppure non sia possibile realizzare tutta la superficie
di aerazione sopraddetta, l'aerazione può essere ottenuta
mediante condotto, in materiale incombustibile, sfociante al
di sopra della copertura del fabbricato; tale condotto deve
essere sufficientemente coibentato se attraversante altro locale
e deve avere una sezione non inferiore a mq. 0,12.
Porte
1.5 - Le porte del locale e del disimpegno devono essere apribili
verso l'esterno, incombustibili e munite di congegno di autochiusura.
Quelle che si aprono verso locali interni devono essere anche
a tenuta di fumo.
Aperture
di ventilazione
1.6 - Nei Comuni nei quali si applicano le prescrizioni del
regolamento alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento
atmosferico, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391,
il locale caldaia, ai fini della sicurezza, deve avere una o
più aperture dirette su spazio a cielo libero, aventi
sezione complessiva netta non inferiore ad 1/30 della superficie
in pianta del locale, per gli impianti di potenzialità
fino ad 1 milione di Kcal/h e non inferiore ad 1/20 della superficie
in pianta del locale, per gli impianti di potenzialità
superiore a 1 milione di Kcal/h, con un minimo di:
a) 0,50 mq. per gli impianti di potenzialità fino a 500.000
Kcal/h;
b) 0,75 mq. per gli impianti di potenzialità superiore
a 500.000 Kcal/h e fino a 750.000 Kcal/h;
c) 1,00 mq. per gli impianti di potenzialità superiore
a 750.000 Kcal/h.
1.7 - Ai fini delle presenti norme, per impianti per forni da
pane e i forni di altri laboratori artigiani, per cucine e lavaggio
stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per inceneritori
di rifiuti, deve intendersi non il solo impianto termico o bruciatore,
ma il complesso dei locali e degli impianti necessari allo svolgimento
delle lavorazioni strettamente collegate all'uso dell'impianto
termico. La superficie di tali locali, al fine della determinazione
della superficie di aerazione di cui al precedente punto 1.6,
va limitata a quella minima indispensabile alla conduzione dell'impianto
in relazione anche alla potenzialità termica dell'impianto
stesso.
Ai
locali destinati a detti impianti non vanno applicate le norme
del precedente punto 1.3.
Deposito
di olio combustibile o di gasolio
Ubicazione
2.1 - Il deposito di olio combustibile o di gasolio, costituito
da 1 o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno
o all'interno dell'edificio nel quale è installato l'impianto
termico.
Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono
essere interrati sotto cortile, giardino, strada oppure installati
in vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.
Nel caso di deposito ubicato all'interno, i serbatoi possono
essere interrati sotto pavimento, oppure installati in vista,
in locali aventi almeno una parete attestante su spazi a cielo
libero (strade, giardini, cortili, intercapedini).
Capacità
2.2 - La capacità di ciascun serbatoio non può
essere superiore 15 mc.
In relazione all'ubicazione del deposito possono essere installati
1 o più serbatoi, purchè siano rispettate le seguenti
limitazioni:
a) non più di 6 serbatoi, se siti all'esterno del fabbricato;
b) non più di 3 serbatoi, se interrati all'interno del
fabbricato;
c) non più di 2 serbatoi, se installati in vista all'interno
del fabbricato.
Per i depositi di potenzialità superiori e per quelli
costituiti da serbatoi installati all'aperto, si applicano le
norme di cui al D.M. 31 luglio 1934.
Caratteristiche
2.3 -
a) Deposito all'esterno con serbatoi interrati:
la generatrice superiore dei serbatoi deve risultare a non meno
di 20 cm. al di sotto del piano di calpestio (se questo non
è transitabile da veicoli la generatrice deve risultare
a non meno di 70 cm.); la distanza minima tra il serbatoio ed
il muro perimetrale del fabbricato non deve essere inferiore
a 50 cm.;
b1)
Deposito all'esterno con serbatoio in vista:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale a non
meno di 50 cm. dal pavimento, su apposite selle in muratura;
le pareti ed i solai del locale devono presentare gli stessi
requisiti prescritti per il locale caldaia; la porta di accesso
deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde
il locale possa costituire bacino di contenimento, di volume
uguale alla capacità dei serbatoi; tra i serbatoi e tra
questi e le pareti del locale deve esistere una distanza minima
di almeno 0,60 metri; non deve sussistere alcuna comunicazione
tra il locale del deposito con altri ambienti;
b2)
Deposito all'esterno con serbatoio in vista all'aperto:
i serbatoi dovranno essere dotati di messa a terra e di bacino
con contenimento di capacità pari ad un quarto del volume
del serbatoio, che può essere realizzato in muratura,
cemento armato, argine in terra, ecc.;
c) Deposito all'interno con serbatoi interrati:
tra i serbatoi e le pareti del locale deve intercorrere la distanza
di almeno 0,60 m. Le pareti ed i solai devono presentare gli
stessi requisiti prescritti per il locale caldaia;
d)
Deposito all'interno con serbatoio in vista:
i serbatoi devono essere installati a non meno di 50 cm. dal
pavimento su apposite selle in muratura; le pareti ed i solai
devono presentare gli stessi requisiti prescritti per il locale
caldaia; la porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia
interna sopraelevata onde il locale possa costituire bacino
di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi;
tra i serbatoi e tra questi e le pareti del locale deve esistere
una distanza libera di almeno 0,60 m.; tra il punto più
alto del serbatoio ed il solaio di copertura, deve sussistere
una distanza non inferiore a m. 1.
Accesso e comunicazioni
2.4 - L'accesso al locale deposito, ubicato in apposito locale
all'esterno con serbatoi in vista, deve avvenire esclusivamente
e direttamente da spazi a cielo libero.
L'accesso ai locali deposito, ubicati all'interno con serbatoi
interrati oppure in vista, deve presentare gli stessi requisiti
richiesti per il locale caldaia.
I locali adibiti a deposito possono essere in comunicazione
tra loro esclusivamente a mezzo di disimpegni.
Non è consentito che il locale adibito a deposito abbia
aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro
uso.
Ventilazione
2.5 - Nei Comuni nei quali non si applicano le prescrizioni
del regolamento alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento
atmosferico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391,
il locale deposito deve avere una o più aperture dirette
su spazio a cielo libero aventi superficie non inferiore ad
1/30 della superficie in pianta del locale stesso.
Porte
2.6 - Gli accessi ai locali serbatoi devono essere muniti di
porte aventi le stesse caratteristiche di quelle degli accessi
ai locali caldaia.
Caratteristiche dei serbatoi
3.1 - I serbatoi per gasolio e per olio combustibile devono
essere costruiti con materiali approvati dal Ministero dell'interno,
alla cui approvazione sono altresì soggette la forma
e le caratteristiche costruttive dei serbatoi stessi, a norma
dell'art. 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121. In ogni caso
essi devono essere ermeticamente chiusi in modo da risultare
a tenuta, stagna sotto una pressione di prova non inferiore
ad 1 Kg. per cmq. L'esito favorevole di tale prova deve essere
documentato dal costruttore del serbatoio.
I
serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione
e devono essere muniti di:
a) tubo di carico metallico fissato stabilmente al serbatoio
e avente l'estremità libera posta in chiusino interrato
o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato in
modo da evitare che il combustibile, in caso di spargimento,
invada locali sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla
metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore
a mm. 25 e sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza
non inferiore a mt. 2,50 dal piano praticabile esterno e lontano
da finestre e porte; l'estremità del tubo deve essere
protetta con reticella tagliafiamma;
c)
dispositivo atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso
del combustibile allorquando si raggiunge il 90% della capacità
geometrica del serbatoio; tale dispositivo deve essere approvato
dal Ministero dell'interno a seguito di prove effettuate presso
il Centro studi ed esperienze antincendi.
Sistema
di alimentazione del bruciatore
4.1 - L'alimentazione del bruciatore può avvenire per
aspirazione, per gravità o per circolazione forzata.
Nel caso di alimentazione per gravità o a mezzo sifone,
o per circolazione forzata, la tubazione di adduzione del liquido
al bruciatore deve essere munita di dispositivo automatico di
intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto
durante il funzionamento del bruciatore. Tale dispositivo deve
presentare caratteristiche di idoneità in funzione della
pressione a monte del dispositivo stesso. Tale dispositivo,
ove le prove effettuate su prototipo dal Centro studi ed esperienze
antincendi abbiano dato esito positivo, è da ritenersi
senz'altro idoneo.
4.2
- La tubazione di alimentazione del combustibile deve essere
inoltre provvista di un organo di intercettazione a chiusura
rapida e comandabile a distanza dall'esterno dei locali serbatoio
e caldaia.
4.3 - Nel caso di alimentazione per gravità, direttamente
o a mezzo sifone, la tubazione di ritorno deve essere munita
di valvola di ritegno.
4.4 - Almeno uno dei dispositivi d'intercettazione di cui ai
punti 4.1 e 4.2 deve essere installato all'esterno del locale
caldaia.
Tubazioni - Caratteristiche
5.1 - Le tubazioni devono essere metalliche, rigide, solidamente
fissate. E' consentito che il collegamento della tubazione di
alimentazione con il bruciatore sia realizzato con tubo flessibile
purchè questo presenti i requisiti seguenti:
a) essere protetto con idoneo rivestimento di materiale incombustibile;
b) risultare a perfetta tenuta sotto una pressione di prova
pari ad almeno 1,5 volte quella di esercizio e comunque non
inferiore a 4 atm.;
c) essere completamente in vista; avere sviluppo il più
breve possibile; essere inalterabile all'azione dei liquidi
combustibili.
Dispositivi
supplementari
6.1 - Nell'impianto termico alimentato ad olio combustibile
il preriscaldamento è consentito:
a) nel serbatoio solo se realizzato mediante circolazione di
fluidi (acqua, vapori, oli, ecc.);
b) lungo la tubazione di alimentazione e nel bruciatore solo
se realizzabile con dispositivo munito di regolazione termostatica
e con esclusione di fiamma;
c) il dispositivo di preriscaldamento deve essere costruito
con materiale non soggetto a corrosione e deve poter essere
facilmente escluso in caso di necessità.
Non è consentito il preriscaldamento negli impianti alimentati
a gasolio.
Impianti
elettrici
7.1
- Gli impianti e dispositivi elettrici posti a servizio sia
dell'impianto termico che dei locali relativi, devono essere
eseguiti a regola d'arte, in osservanza alle norme del Comitato
elettrotecnico italiano (legge 1° marzo 1968, n. 186).
I
comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell'impianto,
devono essere centralizzati su quadro da situare il più
lontano possibile dalla caldaia o generatore termico e in posizione
facilmente accessibile.
Tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore generale,
da installarsi all'esterno sia del locale caldaia che del locale
serbatoio e in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile.
Dispositivi
di accensione e sicurezza
8.1 - Per gli impianti termici di edifici civili, l'accensione
del combustibile è consentita solo mediante dispositivi
elettrici con esclusione di quelli funzionanti con fluido ausiliario
(benzina, g.p.l., ecc.).
Gli
eventuali dispositivi funzionanti a gas devono rispondere alle
norme che regolano gli impianti a gas di rete.
8.2 - Il bruciatore automatico o semiautomatico deve essere
dotato di dispositivo atto ad interrompere il funzionamento
al raggiungimento di una temperatura o di una pressione massima
prefissata, nonchè quando, per motivi imprevisti, venga
a mancare la fiamma per un periodo superiore ai normali tempi
di sicurezza.
GENERATORI
DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO PER RISCALDAMENTO DI AMBIENTI
Ubicazione
9.1 - I generatori d'aria calda a scambio diretto possono essere
installati negli ambienti di utilizzazione dell'aria calda oppure
fuori di essi, secondo quanto sarà di seguito precisato.
9.2 - I locali destinati esclusivamente all'immagazzinamento,
alla manipolazione, alla produzione di sostanze infiammabili
ovvero di polveri che possono dar luogo ad esplosioni, non possono
essere dotati di impianti di riscaldamento con generatori di
aria calda a scambio diretto.
9.3
- Quando trattasi di locali destinati a lavorazioni che, nel
loro ciclo produttivo, liberano nell'ambiente di lavorazione
apprezzabili quantitativi di sostanze infiammabili, i generatori
di aria calda debbono essere installati in locale separato all'esterno
dell'ambiente di utilizzazione senza che venga effettuato da
esso il ricircolo d'aria.
9.4 - Quando trattasi di ambienti destinati ad attività
che comportano la presenza o l'afflusso di pubblico, i generatori
d'aria calda debbono essere installati in apposito locale separato
dagli ambienti di utilizzazione ed aventi le caratteristiche
di cui ai punti 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 ; è consentito
il ricircolo d'aria.
9.5
- Quando trattasi di locali destinati ad attività diverse
da quelle che comportano le limitazioni precedenti, i generatori
d'aria calda possono essere installati nello stesso ambiente
di utilizzazione ed è consentito il ricircolo d'aria.
In tali casi deve osservarsi la condizione che, all'interno
del locale, per un raggio di 4 metri intorno al bruciatore,
vi sia una zona completamente libera da qualsiasi materiale
combustibile.
9.6 - Quando il generatore di aria calda deve essere installato
in apposito locale all'esterno degli ambienti di utilizzazione,
il locale predetto deve presentare i requisiti richiesti per
il locale caldaia di cui ai punti 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6.
In questo caso, il locale nel quale è installato il generatore,
deve essere in comunicazione con gli ambienti da riscaldare
solo attraverso le condotte dell'aria calda.
Dove
si verificano attraversamenti di muri o solai di detto locale,
su tali condotte vanno installate serrande tagliafuoco in corrispondenza
di ciascuna faccia per intercettare automaticamente il flusso
dell'aria quando la temperatura della stessa raggiunge gli 80°
C.
9.7 - Nei casi d'installazione del generatore d'aria calda in
ambienti nei quali possono esistere in sospensione nell'aria
polveri di sostanze incombustibili non esplosive, occorre che
l'aria, prima di entrare nel generatore venga opportunamente
filtrata.
Serrande tagliafuoco
10.1 - L'impianto deve essere munito di dispositivo automatico
che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco,
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dal generatore.
10.2 - L'intervento delle serrande tagliafuoco deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
10.3 - Quando le condotte dell'aria calda attraversano un muro
tagliafuoco esse devono essere munite di serrande tagliafuoco
aventi i requisiti indicati al punto 9.6.
Dispositivi complementari e di sicurezza - Impianti elettrici
11.1 - Per quanto concerne i dispositivi complementari e di
sicurezza, nonchè gli impianti e dispositivi elettrici,
si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.1 - 7.1 - 8.1
- 8.2, con la seguente modifica:
- gli impianti e dispositivi elettrici del generatore d'aria
calda possono essere installati su apposito quadro elettrico
applicato al generatore stesso.
11.2 - Il corretto funzionamento degli automatismi deve essere
verificato al primo avviamento dell'impianto e periodicamente
con frequenza almeno mensile.
11.3
- Nel generatore d'aria calda, la pressione regnante nel circuito
di circolazione dell'aria deve essere in ogni punto maggiore
rispetto a quella regnante nel circuito fumi.
Deposito
di olio combustibile o di gasolio
12.1 - Per quanto concerne il deposito di olio combustibile
o di gasolio, si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.1
- 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 3.1.
Condotte
13.1 - Le condotte di mandata dell'aria calda devono rispondere
ai seguenti requisiti:
a)
essere di materiale incombustibile in tutti i loro elementi;
b) eventuali rivestimenti termoacustici devono essere incombustibili
o almeno auto-estinguenti;
c) essere sostenute saldamente da mensole o staffe in ferro;
d) le condotte, se in ferro o in acciaio, devono essere zincate
o avere analoga protezione anticorrosiva;
e) le guarnizioni fra i vari tronchi devono essere incombustibili
o almeno autoestinguenti;
f) devono essere previsti sui tronchi principali e sulle diramazioni,
portelli d'ispezione e di pulizia opportunamente dimensionati
e ubicati;
g) in corrispondenza di attraversamenti di muri, pareti divisorie
e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato
con corda di amianto, lana minerale o altro materiale incombustibile,
atto a impedire il passaggio delle fiamme e del fumo.
NORME
TRANSITORIE
14.1
- Agli impianti termici esistenti alla data dell'8 luglio 1968,
ivi compresi quelli di trasformazione per l'impiego del gasolio,
si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1.5
- 4.1 - 4.2 - 4.3 e le seguenti.
Locale caldaia
Caratteristiche
costruttive
15.1 - Le strutture verticali ed orizzontali del locale caldaia,
non aventi una resistenza al fuoco superiore a 120 minuti primi,
devono essere rese tali mediante l'applicazione di adeguate
protezioni, come previsto al punto 1.2.
La soglia della porta del locale caldaia deve essere rialzata
di almeno 20 cm. rispetto al pavimento del locale.
Accesso
e comunicazioni
15.2 - In fabbricati destinati a collettività, a pubblico
spettacolo ed a particolari usi (ad esempio: scuole, ospedali,
caserme, teatri, cinematografi, biblioteche, grandi magazzini
di vendita, ecc.), l'accesso al locale caldaia deve realizzarsi
direttamente da spazi a cielo libero oppure dall'intercapedine
ad esclusivo servizio del locale stesso; nessuna apertura di
comunicazione deve sussistere fra detto locale e quelli destinati
ad altri usi, compresi i vani scala e di ascensore.
Per
gli altri fabbricati, quando l'accesso non possa realizzarsi
come previsto al punto 1.4, le porte di accesso devono avere
una resistenza al fuoco non inferiore a 60 minuti primi ed essere
munite di congegno di autochiusura.
Ove l'accesso immetta direttamente in vano scala l'accesso stesso
deve essere munito di due porte aventi i requisiti previsti
al precedente comma e poste ad una distanza reciproca non inferiore
a 0,70 m.
La durata di resistenza al fuoco deve essere determinata secondo
le modalità riportate nella già citata appendice.
Aperture d'aerazione
15.3 - Nei Comuni nei quali non si applicano le prescrizioni
del regolamento alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento
atmosferico, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391,
il locale caldaia deve avere le aperture di aerazione di superficie
totale pari ad 1/30 della superficie in pianta del locale stesso.
L'aerazione del locale può anche essere realizzata mediante
condotti in materiale incombustibile, di percorso il più
breve possibile e adeguatamente protetti negli attraversamenti
di altri locali.
La
sezione complessiva dei condotti non deve essere comunque inferiore
a 0,30 mq.
Deposito
di olio combustibile o di gasolio
Locale
serbatoio
16.1 - Le strutture verticali ed orizzontali del locale serbatoio
non aventi un grado di resistenza al fuoco pari a 120 minuti
primi, devono essere rese tali mediante l'applicazione di adeguate
protezioni, come previsto al punto 1.2; la porta di accesso
deve avere la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa
costituire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità
geometrica del serbatoio; non deve sussistere alcuna comunicazione
fra il locale deposito ed altri ambienti.
Accessi e comunicazioni
16.2 - Si applicano le disposizioni di cui al punto 15.2 per
il locale caldaia.
Ventilazione
16.3 - Nei Comuni nei quali non si applicano le prescrizioni
del regolamento alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento
atmosferico, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391,
il locale deposito deve avere le aperture di aerazione previste
al punto 15.3.
L'aerazione del locale può essere anche realizzata mediante
condotti di materiale incombustibile, di percorso il più
breve possibile e adeguatamente protetti se attraversanti altri
locali.
La
sezione complessiva di condotti non deve essere inferiore a
quella prevista al punto 15.3.
Caratteristiche
del serbatoio
17.1 - I serbatoi per gasolio ed olio combustibile devono essere
realizzati ed installati secondo quanto prescritto al punto
3.1.
Casi
particolari
18.1 - Ove non risulti possibile l'integrale applicazione delle
presenti disposizioni, il Comando provinciale VV.F. potrà
proporre a questo Ministero una diversa soluzione che possa
conferire all'impianto termico un equivalente grado di sicurezza.
APPENDICE
20 - Modalità delle prove in forno per l'omologazione
dei materiali protettivi.
20.1
- Generalità
Le prove in forno o in apposite camere di incendio su elementi
strutturali protetti e su vari tipi di rivestimenti, devono
essere eseguite presso il Centro studi ed esperienze antincendio
sito in Roma-Capannelle.
20.2 - Curva di temperatura
La temperatura della camera di incendio e del forno deve svilupparsi
secondo la curva unificata riportata nell'allegato "C".
Sono ammissibili differenze di temperatura di circa l'8 per
cento rispetto al valore medio della curva unitaria.
Il campo di tolleranza è segnato in linea tratteggiata
ai due lati della curva media riportata in figura.
20.3
- Misura della temperatura
La temperatura del forno e della camera di prova viene determinata
come media delle misure eseguite per lo meno in tre punti a
distanza di 10 cm. dall'elemento di prova.
Sulla parte dell'elemento di prova opposta a quella soggetta
al fuoco vanno applicati almeno tre elementi di misura.
Le misurazioni vengono condotte con l'impiego di termocoppie.
Per evitare l'influenza dell'aria esterna, le prove vanno condotte
in ambienti chiusi. All'inizio della prova la temperatura nelle
immediate vicinanze dell'elemento di prova deve essere compresa
fra + 5° e + 25° C.
20.4
- Dimensioni degli elementi di prova
Gli elementi di prova devono essere di caratteristiche equivalenti
agli elementi di effettivo impiego nella costruzione.
Essi devono essere di dimensioni sufficientemente grandi.
20.5
- Condizioni di carico
Tutti gli elementi portanti, in prova per l'omologazione dei
materiali protettivi, devono essere sottoposti a prova sotto
il carico per essi ammissibile.
20.6 - Prescrizioni particolari
Gli elementi costruttivi ed i rivestimenti vanno posti in opera
nel forno con la stessa orientazione e con le stesse rifiniture
superficiali previste per il normale impiego.
Nel caso di porte si deve controllare prima della prova di incendio
che la porta stessa sia a tenuta di fumo.
Gli elementi costituiti da muratura e calcestruzzi devono essere
stagionati di almeno tre mesi prima di essere sottoposti alla
prova di incendio.
Tabella 1 - Spessori minimi di pareti
Tipo
di parete Spessore minimo in cm. escluso l'intonaco
Laterizi pieni con intonaco normale 26
Laterizi pieni con intonaco isolante 26
Laterizi forati con intonaco normale 30
Laterizi forati con intonaco isolante 14
Calcestruzzo normale 12
Calcestruzzo leggero (con isolante tipo pomice, perlite, scorie
o simili) 10
Muratura ordinaria di pietrame 40
----------
Nota: Per intonaco si intende un intonaco a base di gesso, vermiculite,
perlite o simili. Gli spessori di intonaco isolante dovranno
corrispondere ai valori previsti nella Tabella 3.
Tabella 2 - Spessore minimo di alcuni tipi di solaio
Tipo
di solaio Spessore minimo comprensivo del gretonato o caldana
e del ricoprimento dell'armatura metallica prescritto dal regolamento
per le opere in c.a., espresso in cm.
Soletta in c.a.:
- con intonaco normale (2 cm.) 20
- con intonaco isolante (1,5 cm.) 16
- con soffitto sospeso realizzato con materiali co-me da Tabella
3 14
Solaio in laterizio armato:
- con intonaco normale (2 cm.) 30
- con intonaco isolante (1,5 cm.) 24
- con soffitto sospeso 22
- Elementi in c.a. precompresso con intonaco normale (1,5 cm.)
(1) 30
- con intonaco isolante (1,5 cm.) 24
con soffitto sospeso 22
----------
(1) Lo spessore del ricoprimento dell'armatura in acciaio preteso
non deve essere inferiore nè al minimo prescritto dal
Regolamento per le opere in c.a. (3 cm.), nè allo spessore
specificato per le singole classi della Tabella 3 per l'intonaco
di cemento.
Tabella
3 - Spessore di alcuni tipi di rivestimento da applicare a strutture
incombustibili
Tipi
di rivestimento Spessore in cm. Osservazioni
rapporto di miscel. consabbia:
Intonaco di:
- cemento, cemento-calce; calce-gesso su rete o metallo stirato
5,75 1 : 5 fino 1 : 4
- perlite-gesso su rete o metallo stirato 3,75 1 : 2 fino 1
: 2,5
- amianto su rete Stauss o direttamente sull'acciaio 4,00
- sabbia-gesso 5,25 1 : 1 fino 1 : 3
- vermiculite-gesso 3,75 1 : 4
- vermiculite-cemento 3,75 1 : 4
- miscele di fibre minerali su lamiera stirata 5,25
- lastre in gesso 7,25
- calcestruzzo leggero come da Tabella 1 4,00
- calcestruzzo normale 4,50
- lastre di fibra di amianto 4,00
- mattoni forati a più serie di fori 10,00
- mattoni forati ad una serie di fori 12,75
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