Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14-12-2000
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n.369
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli
ascensori.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963,
n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, ed in particolare l'articolo 19 che ha previsto che
le operazioni di collaudo degli impianti installati fino alla
data del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il
25 giugno 2000;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere
ancora diverse migliaia, e che pertanto e' necessario procedere
alla modifica del suddetto articolo 19 provvedendo alla proroga
del suddetto termine, in quanto non e' stato possibile completare
le suddette operazioni entro il termine previsto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con
i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie,
per la funzione pubblica, per gli affari regionali, della sanita'
e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. - Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE
di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo
6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti
di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se,
entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante
trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo
del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato,
ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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