Decreto
Ministeriale del 01/02/1986
Norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse
e simili.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Visto
l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto
l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto
l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Rilevata
la necessità di aggiornare le norme di sicurezza antincendio
per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili;
Viste
le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto
l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577.
Decreta:
Sono approvate nuove norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio delle autorimesse e simili, allegate al presente
decreto.
Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore
in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse
e simili.
0. - Definizioni.
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Altezza
dei piani - è l'altezza libera interna tra pavimento
e soffitto;
per i soffitti a volta l'altezza è misurata dalla media
aritmetica dell'altezza del piano d'imposta e dell'altezza massima
misurata tra il pavimento e l'intradosso della volta; per i
soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di
travi, l'altezza va misurata dal pavimento all'intradosso della
trave, qualora le porzioni di soffitto delimitate dalle travi
stesse non abbiano aperture di ventilazione.
Autofficina
o officina di riparazione autoveicoli - area coperta destinata
alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa
- area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta
e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non
sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due
lati.
Autosalone
o salone di esposizione autoveicoli - area coperta destinata
alla esposizione e alla vendita di autoveicoli.
Autosilo
- volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli
autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.
Autoveicolo - veicolo o macchina con motore muniti di motore
a combustione interna.
Box
- volume delimitato da strutture di resistenza definita e di
superficie non superiore a 40 m 2.
Capacità
di parcamento - è data dal rapporto tra la superficie
netta del locale e la superficie specifica di parcamento.
Piano
di riferimento - piano della strada, via piazza, cortile o spazio
a cielo scoperto dal quale si accede.
Rampa
- piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
Rampa
aperta - è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente
o lateralmente, per un minimo del 30 % della sua superficie
in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio
a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie
non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore
a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si
affacciano sulla stessa rampa.
Rampa
a prova di fumo - rampa in vano costituente compartimento antincendio
avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza
al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la
chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto
o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio coperto.
Servizi
annessi - officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie,
stazioni di lavaggio e lubrificazione, esercizi di vendita e
di carburanti, uffici, guardianìa, alloggio custode.
Superficie
specifica di parcamento - area necessaria alla manovra e al
parcamento di ogni autoveicolo.
1. -Generalità.
1.0. Scopo.
Le
presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi
a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone
e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di
panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione
e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono
perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.
1.1.
Classificazione.
1.1.0.
Le autorimesse e simili possono essere del tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale
uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri
usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
b) miste: tutte le altre.
1.1.1.
In base all'ubicazione rispetto i piani delle autorimesse e
simili si classificano in:
a)
interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello
di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore
a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra,
ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di
parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché
l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del
locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento
di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano
altezza non inferiore a 0,5 m.
1.1.2.
In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le
autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio
a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente
non inferiore al 60 % in ogni piano per una lunghezza almeno
pari a metà del perimetro.
b) chiuse: autorimesse con pareti perimetrali attraverso le
quali sono praticate le sole aperture di aerazione, illuminazione
ed accesso.
1.1.3.
In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse
e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici
di controllo ai fini antincendio ovvero provvisti di sistema
di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4.
In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse
e simili si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2.0.
Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività
indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in
caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione
o di superficie, in più o in meno, superiore al 20% della
superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono
essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento
amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.
È in facoltà del richiedente applicare le presenti
norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a
nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia
accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme
di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle
di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si
intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilità del titolare all'uso
del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle
norme di cui al punto 2.
2. - Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore
a nove veicoli.
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore
a nove:
le
strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno
del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa
destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite,
devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura
automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali
adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere
non inferiore a1/30 della superficie in pianta del locale;
l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata
con strutture almeno del tipo REI 30;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto
e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in
pianta, l'aerazione può avvenire anche tramite aperture
sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento
di chiusura del box.
2.2.
Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore
a nove:
le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate
con materiali non combustibili;
la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore
a 1/30 della superficie in pianta;
l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata
con strutture realizzate con materiali non combustibili;
ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto
e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in
pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla
corsia di manovra. L'altezza del locale non deve essere inferiore
a m. 2
2.3.
Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a
cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1
se miste e 2.2 se isolate.
2.4.
Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni
box non inferiore a 40 metri cubi, è consentito l'utilizzo
di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più
di due autoveicoli.
3. - Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore
a nove autoveicoli .
3.0. Non é consentito destinare ad autorimessa locali
situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.
3.1.
Isolamento.
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate
da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI
120. È consentito che tali strutture siano di tipo inferiore
a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso
di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto
fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente
sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività
di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982.
3.2.
Altezza dei piani.
L'altezza
dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo
di 2 metri sotto trave. Per gli autosilo è consentita
un'altezza di 1,8 metri.
3.3.
Superficie specifica di parcamento.
La
superficie specifica di parcamento non può essere inferiore
a:
20 metri quadrati per autorimesse non sorvegliate;
10 metri quadrati per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle
autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box,
non inferiore a 40 metri cubi è consentito l'utilizzo
di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più
di due autoveicoli.
3.4.
Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza
al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio
1974 n. 64 dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
3.4.1.
Strutture dei locali.
I
locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con
strutture non separati non combustibili di tipo R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio
devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili
non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati
ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale
16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosili le strutture
orizzontali e verticali non di separazione possono essere non
combustibili.
3.5.
Comunicazioni.
3.5.1.
Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con
locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2.
Le autorimesse fino a quaranta autovettura e non oltre il secondo
interrato possono comunicare con locali di attività ad
altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16
febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza
antincendio non superiore a 32 m. a mezzo di aperture con porte
di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare
con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24
metri a mezzo di aperture munite di porte metalliche piene dotate
di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo
interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività
attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo
almeno Re 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione
dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75,
76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo
interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti
dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati
a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle
di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
41, 45, 75, 76, 78, 79, 80.
3.5.3.
Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito
dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con i locali destinati
ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio
1982, con l'esclusione delle attività di cui ai punti
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45,
75, 76, 78, 79, 80, 83.
3.5.4.
Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6.
Sezionamenti:
3.6.1.
Compartimentazione.
Le
autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano,
in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate
nella seguente tabella:
+----------------------------------------------------------------------------------+
| | FUORI TERRA | SOTTERRANEE |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|PIANO | Miste | Isolate | Miste | Isolate |
| | aperte | chiuse | aperte | chiuse | aperte | chiuse | aperte
| chiuse |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------
|
|Terra | 7500 | 5000 | 10000 | 7500 | | | | |
|Primo | 5500 | 3500 | 7500 | 5500 | 5000 | 2500 | 7000 | 3000
|
|Secondo | 5500 | 3500 | 7500 | 5500 | 3500 | 2000 | 5500 |
2500 |
|Terzo | 3500 | 2500 | 5500 | 3500 | 2000 | 1500 | 3500 | 2000
|
|Quarto | 3500 | 2500 | 5500 | 3500 | 1500 | | 2500 | 1500 |
|Quinto | 2500 | | 5000 | 2500 | 1500 | | 2000 | 1500 |
|Sesto | 2500 | | 5000 | | 1500 | | 2000 | 1500 |
|Settimo | 2000 | | 4000 | | 150 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------+
Un compartimento può essere anche costituito da più
piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva
sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle
superfici massime consentite per i singoli piani della precedente
tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente
quella consentita da quello più elevato per le autorimesse
sotterranee o più basso per quelle fuori terra né
che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle
previste dalla tabella.
Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo
e secondo interrato, e primo, secondo, terzo e quarto fuori
terra chiuse le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza
di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo
interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse
chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento
automatico.
Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto
piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate
in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre
il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette
da tali impianti.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere
realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito
realizzare, attraverso le pareti di suddivisione aperture di
comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica
in caso di incendio.
3.6.2.
I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali,
le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni
o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili
di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI
120 provviste di autochiusura.
3.6.3.
Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli
autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e
a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali
alla corsia.
3.7.
Accessi.
3.7.0.
Ingressi.
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti
attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo
scoperto.
Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura
in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
3.7.1.
Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento
degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4,5 x 5,5
m deve avere le stesse caratteristiche dell'autosilo
3.7.2.
Rampe.
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia
di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore
a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non
inferiore a 4,5 m.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita
una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani,
possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe
a senso unico di marcia come sopra descritto purché le
rampe siano aperte o a prova di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio
minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non
inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di
7 m per rampe a senso unico di marcia.
3.8.
Pavimenti.
3.8.0.
Pendenza.
I
pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento
in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo
per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.
3.8.1.
La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli
ed impermeabili.
3.8.2.
Spandimento di liquidi.
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con
le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore
(3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento
di liquidi da un compartimento all'altro.
3.9.
Ventilazione.
3.9.0.
Ventilazione naturale.
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione
naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei
soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio
dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore
e dei fumi di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali,
le aperture di aerazione devono essere distribuite il più
possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore
a 40 m.
3.9.1.
Superficie di ventilazione.
Le
aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non
inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento.
Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione
meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie
- non inferiore a 0,003 metri quadrati per metro quadrato di
pavimento- deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendentemente per
ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire
tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine,
per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano,
si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso
di canalizzazioni di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve
essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può
essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture
anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie
non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2.
Ventilazione meccanica.
Il
sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema
di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi
numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato
nella seguente tabella:
Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
primo piano 125;
secondo piano 100;
terzo piano 75;
oltre il terzo piano 50.
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di
aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica
nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250.
3.9.3.
Ventilazione meccanica - Caratteristiche.
La
portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere
non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente
per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico,
da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati
dalla contemporaneità della messa in moto di un numero
di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose
segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito
da camini indipendenti per ogni piano o di tipo "shunt"
aventi sezione non inferiore a 0,2 metri quadrati per ogni 100
metri quadrati di superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla
copertura del fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento
autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione
meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente
da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature
di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele
infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione
della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere
e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque
il loro numero non può essere inferiore a due per ogni
tipo di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in
sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario di azionamento
dell'impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:
a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni
di CO superiori a 100 p.p.m.
b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei
delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.
c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni
di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore
di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a
cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori
di miscele infiammabili.
3.9.4.
Negli autosilo fuori terra deve essere previsto un'aerazione
naturale pari ad 1 metro quadrato ogni 200 m2 di volume. In
quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica
pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento
dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici
di ogni piano, convogliata a 1 metro oltre la copertura degli
edifici compresi nel raggio di 10 metri dai camini stessi.
3.10.
Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
3.10.0.
Densità di affollamento.
La
densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività
massima;
ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai
considerata inferiore ad una persona per ogni 10 metri quadrati
di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/metro quadrato)
per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100
metri quadrati di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/metro
quadrato) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1
Capacità di deflusso:
1)
50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2
Vie di uscita.
Le
autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato
di vie d'uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti
verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo
di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare
sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.
3.10.3.
Dimensionamento delle vie di uscita.
Le
vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo
affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in
3.10.0 e 3.10.1.
3.10.4.
Larghezza delle vie di uscita.
La
larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo
di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).
Nel caso di due o più uscite, è consentito che
una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita
e comunque non inferiore a 0,6 m.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel
punto più stretto dell'uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata
dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità
di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche
gli ingressi carrabili.
3.10.5.
Ubicazione delle uscite.
Le
uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere
ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori
a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di
spegnimento automatico.
3.10.6.
Numero delle uscite.
il
numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore
a due.
Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso
massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite
può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla
rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini
dell'esodo.
3.10.7.
Scale - Ascensori.
Per
le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendio
maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova
di fumo, mentre le autorimesse situate in edifici di altezza
antincendio inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori
di tipo protetto.
3.10.8.
L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili
con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono
essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi
liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90
cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.
4. - Impianti tecnologici.
4.1. Impianti di riscaldamento.
Il
riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato
con:
radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata
o vapore;
impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria
ambiente se l'autorimessa è destinata al ricovero di
soli autoveicoli del tipo Diesel;
generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa
l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa
se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli
di tipo Diesel.
5. - Impianti elettrici.
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla
riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature
elettriche devono essere realizzate in conformità di
quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.
5.2.
Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli
e autosili, devono essere dotate di impianti di illuminazione
di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente
da quella della rete di illuminazione normale. In particolare,
detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le
seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare
l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento
delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5
lux.
6. - Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi.
6.1. Impianti idrici antincendio.
6.1.0.
Caratteristiche.
Nelle
autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità
superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come
minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore
a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante
ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità
appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da
una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti
disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun
montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa,
deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore
a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il
quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori
terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette
da impianto fisso di spegnimento automatico.
6.1.1.
Custodia degli idranti.
La
custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve
essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere
larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m
e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a
sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2.
Tubazione flessibile e lance.
La
tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di
tubo, di tipo appovato, di lunghezza che consenta di raggiungere
col getto ogni punto dell'area protetta.
6.1.3.
Tubazioni fisse.
La
rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o
materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere
indipendente dalla rete dei servizi sanitari.
6.1.4.
Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da
garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni più
sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore
a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar.
L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata
considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento
del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di
almeno due piani.
6.1.5.
Alimentazione dell'impianto.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
cittadino.
Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita
da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a
conferire in permanenza alla rete le caratteritiche idrauliche
di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere
sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca
con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.
6.1.6.
Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco.
L'impianto
deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di
attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco,
da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile
ai mezzi stessi.
6.1.7.
Capacità della riserva idrica.
La
riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare
il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni
di portata e di pressione prescritte in precedenza.
6.1.8.
Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del
tipo a pioggia (sprinkler) con l'alimentazione ad acqua oppure
del tipo ad erogare aperto per erogazione di acqua/schiuma.
6.2.
Mezzi di estinzione portatili.
Deve
essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo
approvato" per fuochi delle classi "A", "B"
e "C" con capacità estinguente non inferiore
a "21 A" e "89 B".
Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque
autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti,
fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre
duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque
in posizione ben visibile e di facile accesso.
7. - Autorimesse sulle terrazze, e all'aperto su suoli privati.
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi
scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove
affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.
7.2.
Pavimenti.
7.2.0.
Pendenze. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti
devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1.
Pavimentazione.
Per
le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve
essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
7.3.
Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.
Le
autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di
scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare
il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio
o di pericolo di altra natura.
7.4.
Impianti idrici antincendio.
Per
le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo
un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.
8. - Servizi annessi.
8.1. Generalità.
È
consentito destinare parti della superficie dei locali delle
autorimesse a:
a) officine di riparazione annesse;
b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
c) uffici, guardianie, alloggio custode.
8.1.0.
Officine di riparazione.
Le
officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono
essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in
locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non può
comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo
piano sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono
l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché
limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono
essere situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti
condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e
avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale
sul posto di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in
contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a
meno che, per questa ultima operazione sia predisposta apposita
cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere
conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1.
Stazione di lavaggio e lubrificazione.
Le
stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate
all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti
chiusi, per un quantitativo massimo di 2 metri cubi, devono
essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica
e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.
8.1.2.
Uffici - Guardiania - Alloggio custode.
È
consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle
autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli
delle autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato
dai locali dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento
tramite porta di tipo REI 60.
9. - Autosaloni.
Per
gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate
le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore
a trenta.
10.
- Norme di esercizio.
10.1.
Nell'autorimessa è vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto
previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto
in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti
o lubrificanti.
10.2.
Entro l'autorimessa è proibito fumare.
Tale
divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3.
Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla
segnaletica di sicurezza di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n.
524, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio.
10.4.
Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone
non addette.
L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che
provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.
10.5.
I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi
di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati
e puliti.
10.6.
Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità
superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei
piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.
10.7.
Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti
di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il
loro controllo ameno ogni sei mesi da parte del personale qualificato.
11. - Norme transitorie.
Per
le autorimesse esistenti alla data in vigore del decreto ministeriale
20 novembre 1981 [(da ritenersi abrogato dal presente D.M.)]
è consentito che ogni compartimento sia servito da una
sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita
di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
12. - deroghe.
Qualora
per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali
esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle
prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno, sentita
la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili,
si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che
l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire
alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello
ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.
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